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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1762/2018 Ruolo Gen., vertente
t r a
nato in [...] P.G. (ME), il 19.9.1985, res.te in San Filippo del Mela (ME), nella Parte_1
Contrada San Girolamo, n. 9, C.F.: , elett.te dom.to in Barcellona P.G. (ME), nella Via C.F._1
Papa Giovanni XXIII, n. 242, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Domenico Cicala, che lo rapp.ta e difende giusta procura separata, congiunta materialmente all'Atto di Citazione in Opposizione a Decreto Ingiuntivo e che ex art. 18, comma V°, D.M. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, deve intendersi apposta, comunque in calce all'atto introduttivo del giudizio
opponente
c o n t r o
Società con sede in Conegliano (TV), nella Via Vittorio Alfieri, n.1 P.Iva CP_1 CP_2
, in persona dell'Amministratore pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Elena Frascino, del Foro P.IVA_1
di Benevento, con studio in Benevento, nella Piazza Vittorio Colonna, n. 8, Palazzo Alberti, per procura generale alle liti conferita in data 29.9.2015, autenticata dal Notaio , Rep. n. 1616, Racc. Parte_2
n. 1161 e con essa elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Laura Palazzolo, sito in Sant'Angelo di Brolo (ME),
nella Via San Francesco, n. 8
opposta
O g g e t t o : Opposizione a D.I. – Contratti bancari.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'11.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente va decisa l'eccezione avanzata da parte opposta e relativa all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
In ordine a quanto prima si rilava che con Ordinanza emessa all'udienza del 16.9.2020, il G.I. dell'epoca disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione, che, regolarmente avviato, dava esito negativo.
Per quanto prima, stante il concesso, da parte del G.I., termine per lo svolgimento del procedimento di mediazione, non accoglibile risulta essere la doglianza avanzata da parte opposta con il suo conseguente rigetto. Contestava, l'opponente, Sig. , come primo motivo di opposizione, la mancanza dei Parte_1
presupposti di cui all'art. 634 c.p.c..
Relativamente a tale primo motivo di contestazione si osserva che il Giudicante della precedente fase monitoria, a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, abbia ritenuto sufficiente la documentazione fiscale depositata in atti dall'odierno opposto al fine dell'emissione del D.I., diversamente lo stesso avrebbe potuto in forza del suo potere, così come nascente dalla norma di cui all'art. 640 c.p.c.,
qualora lo avesse ritenuto necessario, richiedere al creditore ricorrente la produzione in giudizio di ulteriore documentazione ad integrazione e specificazione di quella già versata in atti.
Infatti, in ordine a quanto sopra, si osserva che il predetto articolo 640 c.p.c. statuisce nel proprio testo che:
“Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato”.
La norma, pertanto, è espressione di una deroga al principio dell'onere della prova in senso sostanziale, in quanto l'incertezza sulla sussistenza o meno del diritto non si risolve a danno del ricorrente, ovvero del soggetto su cui grava l'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito. Infatti, la norma attribuisce al giudice il potere di invitare il creditore ricorrente ad integrare le prove, qualora le consideri inconcludenti e non persuasive, rigettando la domanda ove questi non ottemperi all'invito o non ritiri il ricorso. Inoltre la ratio legis della stessa sottende in senso atecnico i poteri istruttori del giudice, il quale può
richiedere al ricorrente di integrare la documentazione prodotta qualora la ritenga insufficiente, persuasiva e concludente, oppure quando vi siano delle lacune nei documenti allegati da questi.
Per tutto quanto sopra, il primo motivo di opposizione così come formulato dall'opponente non risulta meritevole di accoglimento e và, pertanto, rigettato.
Il secondo ed il terzo motivo dell'incoata opposizione venivano individuati dall'opponente, nell'errata determinazione della sorte capitale e nell'applicazione, da parte dell'odierna opposta, al contratto di finanziamento, di tassi di interessi usurari.
Contestava, infine, l'opponente di aver ricevuto informazioni fuorvianti e chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento del danno.
Concludeva, chiedendo la revoca del D.I. emesso.
Si costituiva in giudizio l'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, il quale contestava CP_1
l'assunto avverso, per i motivi meglio specificati nel proprio atto difensivo, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta con la conferma del D.I. opposto.
Con ordinanza del 7.4.2023, il G.I. dell'epoca, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.3.2023.
come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., rigettava la richiesta di Ctu così come formulata da parte opponente per i motivi meglio specificati nel provvedimento di cui sopra e ritenendo la causa matura per la decisione la rinviava ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Nel merito, si rileva che nel corso del giudizio l'opponente non ha fornito, di fatto, alcuna prova di quanto da esso sostenuto nel proprio atto introduttivo del giudizio e nello specifico in ordine alla lamentata applicazione, al finanziamento da esso sottoscritto, di interessi oltre la “soglia” e/o usurari, rimanendo tale affermazioni soltanto contestate ma non provate, non essendo stata neppure ammessa la chiesta Ctu tecnica contabile, ritenuta la valutata, dal precedente Giudicante, natura esplorativa della stessa.
Dal punto di vista dell'opposto, accertata e provata risulta essere l'intervenuta conclusione del contratto di finanziamento, nonchè il mancato pagamento delle somme richieste, corretto risulta essere, inoltre,
l'operato con cui parte opposta ha proceduto alla formulazione delle proprie richieste in fase monitoria.
Per tutto quanto sopra, stante la mancanza di riscontri probatori relativamente alle domande poste a fondamento dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, così come avanzate da parte opponente,
l'opposizione va rigettata con la conferma del D.I. oggi opposto.
Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'opponente, Sig. , al pagamento nei Parte_1
confronti dell'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di CP_1
giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi
€. 3.809,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig. PT
, ut supra rapp.to e difeso,
[...]
-rigetta l'opposizione per quanto in parte motiva;
-conferma il D.I. n. 271/2018, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 9.7.2018, per quanto in
narrativa;
-condanna l'opponente, Sig. , al pagamento nei confronti dell'opposto, in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura
e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018
pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato
sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 3.809,00, per compensi,
oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 11.3.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)