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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 16/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato TURCO IVAN e ROMANO WALTER, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. PISANU RITA resistente
oggetto: opposizione avviso di addebito
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 324 2022 0001510670000 di € 9.038,00 notificato il 05.12.2022 con il quale l' ha intimato il pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1 contributi previdenziali non corrisposti relativi al periodo 01/2015- 12/2015, eccependo: 1) nullità della notifica proveniente da indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
2) decadenza ai sensi dell'art. 25 d. lgs. 46/99; 3) difetto di motivazione ed altri vizi formali;
4) nullità per violazione dell'art. 30 D.L. 78/2010; 5) prescrizione del credito;
6) insussistenza del credito ingiunto. In subordine, nell'ipotesi in cui il credito contributivo fatto valere da inerisse al maggior reddito CP_1 riscontrato per l'anno di imposta 2015 da Agenzia delle Entrate, parte istante ha eccepito la non definitività di quanto rideterminato in sede fiscale, per avere impugnato gli atti di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria. costituitosi in giudizio ha diffusamente contestato le avverse CP_1 deduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione. _________________ Il ricorso è fondato. Giova rammentare che l'art. 30 del D.L. n.78/2010 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all , anche a seguito di CP_1 accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni, agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. L'avviso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o CP_1
2 dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Quando, invece, l'opposizione riguarda questioni di merito, essa deve proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, in conformità alla previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d.p.r. n. 46/99. Nel caso di specie, l'opposizione all'avviso di addebito, notificato al ricorrente il 05.12.2022 è stata proposta in data 23.12.2022 e, pertanto, entro il termine di venti giorni previsti dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della cartella) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo, ma entro il termine perentorio di quaranta giorni, previsto per proporre le questioni di merito. Ciò detto, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione e/o eccezione. E' opportuno rammentare che il comma 9 dell'art. 3 legge n. 335/95 afferma che "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. I giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Il successivo comma 10 stabilisce che "I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dal D. L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso". La Suprema Corte, con specifico riferimento alla questione della conservazione della prescrizione decennale per i contributi maturati in epoca antecedente alla legge n. 335 del 1995, ha risolto il contrasto interpretativo insorto sul coordinamento dei commi 9 e 10 dell'art. 3 cit. affermando il seguente principio: "in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per i
3 contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge — salvi i casi il cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel rispetto della normativa Controparte_2 preesistente — il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dall' 1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente” (Cass. S.U. 7 marzo 2008, n. 6173). In sostanza, l'opinione consolidata è che in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui all'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 si interpreta nel senso che: a) per i contributi relativi a periodi successivi (dal 3° trimestre 1995) alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti (fino al 2° trimestre 1995) alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall CP_2 atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura. Dalla data dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione (Cass. Sez. Un., n. 5784 del 04/03/2008). Ciò posto, essendo applicabile pacificamente il termine di prescrizione quinquennale, occorre procedere alla corretta individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. Nel caso di specie per la contribuzione relativa all'anno 2015, i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale dovevano essere versati entro il termine per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, ossia entro il 30.9.2016, data da cui è decorso il termine di prescrizione quinquennale. Invero trova applicazione nel caso di specie la sospensione dell'attività di riscossione disposta dalla legislazione legata all'emergenza Covid prevista dal D.L. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020. Nello specifico, la disciplina emergenziale ha previsto che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria siano sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) per un
4 totale di 311 giorni che andranno aggiunti alle singole scadenze quinquennali. Ebbene, nel caso di specie, pur applicando la disciplina sopra richiamata, il credito di cui è causa si è prescritto in data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito opposto intervenuta il 05/12/2022. Pertanto, in assenza di prova di notifica di idonei atti interruttivi, i crediti di cui all'avviso di addebito opposto sono prescritti. Le spese di lite liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 23.12.2022 da , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritte le somme di cui all'avviso di addebito opposto;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 1.865,00, oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge. Brindisi, 16.12.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato TURCO IVAN e ROMANO WALTER, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. PISANU RITA resistente
oggetto: opposizione avviso di addebito
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 324 2022 0001510670000 di € 9.038,00 notificato il 05.12.2022 con il quale l' ha intimato il pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1 contributi previdenziali non corrisposti relativi al periodo 01/2015- 12/2015, eccependo: 1) nullità della notifica proveniente da indirizzo pec non inserito nei pubblici registri;
2) decadenza ai sensi dell'art. 25 d. lgs. 46/99; 3) difetto di motivazione ed altri vizi formali;
4) nullità per violazione dell'art. 30 D.L. 78/2010; 5) prescrizione del credito;
6) insussistenza del credito ingiunto. In subordine, nell'ipotesi in cui il credito contributivo fatto valere da inerisse al maggior reddito CP_1 riscontrato per l'anno di imposta 2015 da Agenzia delle Entrate, parte istante ha eccepito la non definitività di quanto rideterminato in sede fiscale, per avere impugnato gli atti di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria. costituitosi in giudizio ha diffusamente contestato le avverse CP_1 deduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione. _________________ Il ricorso è fondato. Giova rammentare che l'art. 30 del D.L. n.78/2010 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all , anche a seguito di CP_1 accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni, agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. L'avviso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o CP_1
2 dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Quando, invece, l'opposizione riguarda questioni di merito, essa deve proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, in conformità alla previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d.p.r. n. 46/99. Nel caso di specie, l'opposizione all'avviso di addebito, notificato al ricorrente il 05.12.2022 è stata proposta in data 23.12.2022 e, pertanto, entro il termine di venti giorni previsti dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della cartella) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo, ma entro il termine perentorio di quaranta giorni, previsto per proporre le questioni di merito. Ciò detto, merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione e/o eccezione. E' opportuno rammentare che il comma 9 dell'art. 3 legge n. 335/95 afferma che "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. I giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria". Il successivo comma 10 stabilisce che "I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dal D. L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso". La Suprema Corte, con specifico riferimento alla questione della conservazione della prescrizione decennale per i contributi maturati in epoca antecedente alla legge n. 335 del 1995, ha risolto il contrasto interpretativo insorto sul coordinamento dei commi 9 e 10 dell'art. 3 cit. affermando il seguente principio: "in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per i
3 contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge — salvi i casi il cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel rispetto della normativa Controparte_2 preesistente — il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dall' 1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente” (Cass. S.U. 7 marzo 2008, n. 6173). In sostanza, l'opinione consolidata è che in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui all'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 si interpreta nel senso che: a) per i contributi relativi a periodi successivi (dal 3° trimestre 1995) alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti (fino al 2° trimestre 1995) alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall CP_2 atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura. Dalla data dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione (Cass. Sez. Un., n. 5784 del 04/03/2008). Ciò posto, essendo applicabile pacificamente il termine di prescrizione quinquennale, occorre procedere alla corretta individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. Nel caso di specie per la contribuzione relativa all'anno 2015, i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale dovevano essere versati entro il termine per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, ossia entro il 30.9.2016, data da cui è decorso il termine di prescrizione quinquennale. Invero trova applicazione nel caso di specie la sospensione dell'attività di riscossione disposta dalla legislazione legata all'emergenza Covid prevista dal D.L. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020. Nello specifico, la disciplina emergenziale ha previsto che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria siano sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) per un
4 totale di 311 giorni che andranno aggiunti alle singole scadenze quinquennali. Ebbene, nel caso di specie, pur applicando la disciplina sopra richiamata, il credito di cui è causa si è prescritto in data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito opposto intervenuta il 05/12/2022. Pertanto, in assenza di prova di notifica di idonei atti interruttivi, i crediti di cui all'avviso di addebito opposto sono prescritti. Le spese di lite liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 23.12.2022 da , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritte le somme di cui all'avviso di addebito opposto;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 1.865,00, oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge. Brindisi, 16.12.2025
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