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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6633/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dagli avv.ti Parte_1
Marcella Ruggeri e Mario Ruggeri
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Salvo e Maria Teresa PetrucciCP_1
Resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.06.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, CP_1 comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda per mancanza del CP_1 requisito sanitario, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disposta una prima CTU medico-legale ed una relazione integrativa alla luce di nuova documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”.
La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile per le donne da 55 a 60 anni e per gli uomini da 60 a 65 anni.
L'art.1, comma 8, d.lgs. cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
1 L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che la ricorrente è in possesso dei requisiti contemplati dall'art.2 cit. Il requisito contributivo, ad ogni modo, non è contestato dall' CP_1
Quanto all'accertamento del requisito sanitario, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di riconoscere che la ricorrente, affetta da “Ipotiroidismo in terapia sostitutiva, Poliartrosi,
Gonartrosi sinistra, Ipertensione arteriosa, Ernia iatale”, presenta uno stato invalidante in misura pari all'81% con decorrenza da giugno 2024 (cfr. la relazione di consulenza tecnica del 03.06.2024, nonché le relazioni integrative depositate rispettivamente il 13.11.2024 ed il 18.01.2025 dal dott.
, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte). Persona_1
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Alla luce di tali emergenze, deve essere accertato in favore di parte istante il diritto di vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.06.2024, oltre a rivalutazione e interessi legali ex art. 16, co. 6, L.30.12.91 n. 412, sui ratei maturati medio tempore, con decorrenza dalla maturazione al saldo con la precisazione secondo cui la prestazione dovrà essere erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra mobile (cfr. la recente
Cass. Sez. L., sent. n.29191/2018, secondo cui anche alla pensione in oggetto si applica il meccanismo delle c.d. finestre di accesso).
Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, vanno poste a carico dell CP_1 secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente presenta una invalidità in misura pari all'81% con decorrenza dal
1.06.2024 e pertanto ha diritto a beneficiare della pensione di vecchiaia con decorrenza dal
1.06.2024;
- condanna l' a corrispondere i ratei arretrati con la decorrenza come sopra individuata CP_1 secondo il meccanismo delle finestre di uscita, oltre al pagamento degli interessi di legge (o della
2 rivalutazione, se maggiore) sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00 oltre spese CP_1 generali IVA e CPA, con distrazione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto in atti. CP_1
Lecce, 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6633/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dagli avv.ti Parte_1
Marcella Ruggeri e Mario Ruggeri
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Salvo e Maria Teresa PetrucciCP_1
Resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.06.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, CP_1 comma 8, del d.lgs. n.503/92, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta in sede amministrativa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda per mancanza del CP_1 requisito sanitario, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disposta una prima CTU medico-legale ed una relazione integrativa alla luce di nuova documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”.
La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile per le donne da 55 a 60 anni e per gli uomini da 60 a 65 anni.
L'art.1, comma 8, d.lgs. cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
1 L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che la ricorrente è in possesso dei requisiti contemplati dall'art.2 cit. Il requisito contributivo, ad ogni modo, non è contestato dall' CP_1
Quanto all'accertamento del requisito sanitario, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di riconoscere che la ricorrente, affetta da “Ipotiroidismo in terapia sostitutiva, Poliartrosi,
Gonartrosi sinistra, Ipertensione arteriosa, Ernia iatale”, presenta uno stato invalidante in misura pari all'81% con decorrenza da giugno 2024 (cfr. la relazione di consulenza tecnica del 03.06.2024, nonché le relazioni integrative depositate rispettivamente il 13.11.2024 ed il 18.01.2025 dal dott.
, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte). Persona_1
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Alla luce di tali emergenze, deve essere accertato in favore di parte istante il diritto di vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.06.2024, oltre a rivalutazione e interessi legali ex art. 16, co. 6, L.30.12.91 n. 412, sui ratei maturati medio tempore, con decorrenza dalla maturazione al saldo con la precisazione secondo cui la prestazione dovrà essere erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra mobile (cfr. la recente
Cass. Sez. L., sent. n.29191/2018, secondo cui anche alla pensione in oggetto si applica il meccanismo delle c.d. finestre di accesso).
Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, vanno poste a carico dell CP_1 secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente presenta una invalidità in misura pari all'81% con decorrenza dal
1.06.2024 e pertanto ha diritto a beneficiare della pensione di vecchiaia con decorrenza dal
1.06.2024;
- condanna l' a corrispondere i ratei arretrati con la decorrenza come sopra individuata CP_1 secondo il meccanismo delle finestre di uscita, oltre al pagamento degli interessi di legge (o della
2 rivalutazione, se maggiore) sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00 oltre spese CP_1 generali IVA e CPA, con distrazione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto in atti. CP_1
Lecce, 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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