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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 4119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4119 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3605/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 marzo 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cecilia Maria Elisa Pepe presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Cecilia Maria Elisa Pepe presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 9 settembre 2023 (anno 2023, atto n. 01253, reg. 01, parte 1)
separati consensualmente con sentenza 1505/2025 (n. cron 8978/2025) pronunciata in data 16 aprile 2025. Dal matrimonio è nata , a [...] il [...] cittadina italiana. Persona_1 pagina 1 di 4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori - con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza - i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti alla figlia, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
2) La figlia minore resta collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione sita Per_1 in Milano – viale Paolo Giovio n. 6 a lei assegnata con quanto l'arreda e correda.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé ogni volta che lo desideri, previo accordo con Per_1 la madre, secondo tempi e modalità che tengano conto delle esigenze scolastiche/sportive della figlia minore nonché di quelle professionali dei genitori, e in ogni caso:
- a fine settimana alternati dalle ore 16:30 di venerdì pomeriggio, con prelievo della figlia a scuola, fino al lunedì mattina successivo quando il papà riaccompagnerà a scuola;
Per_1
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana di spettanza paterna, dalle 16.30 di mercoledì, fino al giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana di spettanza materna, per due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì, e il giovedì dalle ore 18:00 fino al giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
- per due settimane consecutive nel mese di agosto, alternandosi di anno in anno con la madre il primo periodo (compreso tra l'1 e il 15 agosto) e il secondo periodo (compreso tra il 15 agosto e il 31 agosto). Per l'anno 2025 il primo periodo sarà di competenza materna;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie in via alternata di anno in anno con la madre, con la precisazione che - a prescindere dal periodo di competenza - la madre trascorrerà sempre con la figlia il giorno della Vigilia di Natale, mentre il padre sempre il giorno di
Natale. Per le vacanze scolastiche natalizie 2025 il primo periodo sarà di spettanza paterna;
- per metà delle vacanze scolastiche pasquali alternandosi di anno in anno con la madre tra primo e secondo periodo;
per l'anno 2025 il primo periodo sarà di spettanza materna;
- durante i c.d. “ponti infrannuali” (es. 25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, Per_2
ecc.), nei casi in cui il week end adiacente al ponte sia Persona_3
pagina 2 di 4 di competenza paterna. Alla madre spetteranno invece i cd. “ponti” adiacenti ai fine settimana di sua competenza.
I genitori si impegnano a comunicarsi previamente indirizzi e luoghi nei quali trascorreranno i rispettivi periodi di vacanza con le figlie.
4) Le parti convengono che trascorra il giorno del suo compleanno con entrambi i Per_1 genitori e che ciascun genitore possa, il giorno del proprio compleanno, pranzare o cenare con la figlia.
5) I genitori concordano di mettere in contatto la figlia con eventuali, futuri compagni/e Per_1 solo quando la relazione sentimentale sarà ritenuta stabile e duratura, e in modo graduale per salvaguardare il benessere della minore e consentire lei di adattarsi progressivamente ai nuovi assetti familiari.
6) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore:
a) versando alla madre collocataria, entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate note al marito, la somma mensile di € 700,00 (euro settecento). Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (base febbraio 2025 e prima rivalutazione marzo 2026);
b) mantenendo a proprio carico l'80% delle spese extra assegno relative a come Per_1 elencate e disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017 alle quali si rinvia.
7) Con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessi all'intercorso rapporto matrimoniale.
8) I genitori si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
9) Ciascuna delle parti sosterrà le spese della propria assistenza legale con rinuncia da parte dei
Legali alla facoltà di cui all'art. 13 L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 3 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i Persona_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 9 settembre 2023 tra
[...]
e con atto iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Milano anno 2023, atto n. 01253, reg. 01, parte 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 marzo 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cecilia Maria Elisa Pepe presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Cecilia Maria Elisa Pepe presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 9 settembre 2023 (anno 2023, atto n. 01253, reg. 01, parte 1)
separati consensualmente con sentenza 1505/2025 (n. cron 8978/2025) pronunciata in data 16 aprile 2025. Dal matrimonio è nata , a [...] il [...] cittadina italiana. Persona_1 pagina 1 di 4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori - con esercizio Per_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza - i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti alla figlia, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
2) La figlia minore resta collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione sita Per_1 in Milano – viale Paolo Giovio n. 6 a lei assegnata con quanto l'arreda e correda.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé ogni volta che lo desideri, previo accordo con Per_1 la madre, secondo tempi e modalità che tengano conto delle esigenze scolastiche/sportive della figlia minore nonché di quelle professionali dei genitori, e in ogni caso:
- a fine settimana alternati dalle ore 16:30 di venerdì pomeriggio, con prelievo della figlia a scuola, fino al lunedì mattina successivo quando il papà riaccompagnerà a scuola;
Per_1
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana di spettanza paterna, dalle 16.30 di mercoledì, fino al giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana di spettanza materna, per due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì, e il giovedì dalle ore 18:00 fino al giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
- per due settimane consecutive nel mese di agosto, alternandosi di anno in anno con la madre il primo periodo (compreso tra l'1 e il 15 agosto) e il secondo periodo (compreso tra il 15 agosto e il 31 agosto). Per l'anno 2025 il primo periodo sarà di competenza materna;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie in via alternata di anno in anno con la madre, con la precisazione che - a prescindere dal periodo di competenza - la madre trascorrerà sempre con la figlia il giorno della Vigilia di Natale, mentre il padre sempre il giorno di
Natale. Per le vacanze scolastiche natalizie 2025 il primo periodo sarà di spettanza paterna;
- per metà delle vacanze scolastiche pasquali alternandosi di anno in anno con la madre tra primo e secondo periodo;
per l'anno 2025 il primo periodo sarà di spettanza materna;
- durante i c.d. “ponti infrannuali” (es. 25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, Per_2
ecc.), nei casi in cui il week end adiacente al ponte sia Persona_3
pagina 2 di 4 di competenza paterna. Alla madre spetteranno invece i cd. “ponti” adiacenti ai fine settimana di sua competenza.
I genitori si impegnano a comunicarsi previamente indirizzi e luoghi nei quali trascorreranno i rispettivi periodi di vacanza con le figlie.
4) Le parti convengono che trascorra il giorno del suo compleanno con entrambi i Per_1 genitori e che ciascun genitore possa, il giorno del proprio compleanno, pranzare o cenare con la figlia.
5) I genitori concordano di mettere in contatto la figlia con eventuali, futuri compagni/e Per_1 solo quando la relazione sentimentale sarà ritenuta stabile e duratura, e in modo graduale per salvaguardare il benessere della minore e consentire lei di adattarsi progressivamente ai nuovi assetti familiari.
6) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore:
a) versando alla madre collocataria, entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate note al marito, la somma mensile di € 700,00 (euro settecento). Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (base febbraio 2025 e prima rivalutazione marzo 2026);
b) mantenendo a proprio carico l'80% delle spese extra assegno relative a come Per_1 elencate e disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017 alle quali si rinvia.
7) Con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessi all'intercorso rapporto matrimoniale.
8) I genitori si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore.
9) Ciascuna delle parti sosterrà le spese della propria assistenza legale con rinuncia da parte dei
Legali alla facoltà di cui all'art. 13 L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 3 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i Persona_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 9 settembre 2023 tra
[...]
e con atto iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Milano anno 2023, atto n. 01253, reg. 01, parte 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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