Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, nella persona del dott. Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 583/2020 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MINDICINI CARLO e
BARBARA PASQUALE, con domicilio eletto nello studio dei predetti difensori in Gravina in Puglia (BA) Via Tripoli n. 29/B
ATTRICE
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TRAVANUT MARA, con domicilio eletto nello studio del predetto difensore in Sesto al Reghena (PN) Piazza IV
Novembre n. 36
CONVENUTA
avente ad oggetto: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: precisano le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi di parte attrice chiedendo l'integrale accoglimento sia della domanda formulata in atto
1
- 1) per tutti i titoli di responsabilità meglio innanzi indicati sia in punto di fatto che di diritto, ovvero:
1.a) in merito ai vizi e difetti dei macchinari, in via principale a titolo di responsabilità contrattuale, in via subordinata a titolo di responsabilità extracontrattuale;
2.b) in merito al mancato trasferimento del know-how, a titolo di responsabilità contrattuale;
3.c) in merito al mancato rispetto dell'obbligo di eseguire il contratto secondo buonafede, a titolo di responsabilità contrattuale;
accertare, dichiarare e pronunciare che la CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è tenuta ed
[...] obbligata al risarcimento del danno in favore della Parte_2
- 2) per l'effetto, condannare la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, della complessiva somma di € 1.372.224,91 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria a partire dalla presente domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della somma che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
- 3) in forza del principio della soccombenza, condannare la società CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di
[...] tutte le spese relative al presente giudizio in favore dell'attrice oltre onorari e rimborso generale 15% ed ulteriori accessori di legge. reconventio reconventionis nelle note scritte d'udienza del 30/10/20
- ex art. 1492 Cod. Civ., accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per mancato completo trasferimento del pattuito know Controparte_2 how, così come indicato al punto lett. G dell'atto di citazione (pag. 8), e nel contempo dichiarare il diritto della alla riduzione del prezzo, Parte_1 nella misura di € 60.000,00 o dell'importo che sarà ritenuto di giustizia, dichiarando quest'ultima somma non dovuta, e quindi rigettare la proposta domanda riconvenzionale di parte convenuta con sua contestuale condanna al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di restituzione per indebito oggettivo oltre interessi di mora legali.
PER PARTE CONVENUTA:
Per tutto quanto eccepito, dedotto e chiesto in atti ed in verbali di causa e nelle note d'udienza, ut supra rappresentata difesa e domiciliata, Controparte_1
2 chiede che l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, trattenga la causa in decisione, conceda i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica ed accolga le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, come precisate nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. che di seguito vengono riportate: in via preliminare di merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o, comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo di Controparte_1 per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito in via principale: rigettare le domande avversarie in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto, ingiustificate, ingiuste e comunque non provate;
nel merito, sempre in via principale: per le ragioni specificate in narrativa, condannare la ex 96, comma 3 atteso l'abuso dello strumento Parte_1 processuale per conseguire l'illecito ed illegittimo vantaggio di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale da parte della relativa alla Controparte_1 formazione del personale della è imputabile a quest'ultima e per Parte_1
l'effetto condannare la a pagare alla convenuta in via di Parte_1 riconvenzionale la somma di € 50.000,00 (oltre IVA) come contrattualmente previsto al punto 2C del contratto siglato in data 05.11.2015; in via riconvenzionale subordinata: nel caso sin d'ora opposto di accoglimento della reconventio reconventionis avversaria, accertare e dichiarare che l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale da parte della Controparte_1 relativa alla formazione del personale della è imputabile a Parte_1 quest'ultima e per l'effetto condannare la a pagare alla convenuta Parte_1 in via di riconvenzionale la somma di € 50.000,00 (oltre IVA) come contrattualmente previsto al punto 2C del contratto siglato in data 05.11.2015
o la diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo per i motivi meglio dedotti in atti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione notificato in data 23.01.2020, in Parte_1
persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale
in persona del l.r.p.t., chiedendo l'accertamento della Controparte_1
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni assunte da con contratto del 05.11.2015 e CP_1
3 conseguentemente la condanna della convenuta al risarcimento del danno a favore dell'attrice quantificato in euro 1.372.224,91.
A sostegno della domanda, esponeva di aver stipulato un Pt_1
contratto con Genius Pack s.r.l. e in data 05.11.2015 al Controparte_1 CP_3
fine di acquisire il know-how necessario a rendersi autonoma nella produzione di “polietilene espanso”, che sino a quel momento aveva acquistato da CP_1
Il contratto, che secondo l'attrice era stato stipulato nell'interesse di tutti ma con lo scopo unitario di raggiungere i fini produttivi di , prevedeva: 1) Pt_1
il trasferimento del know-how relativo alle tecniche di produzione e all'utilizzo dei macchinari da a per un corrispettivo di euro CP_1 Pt_1
100.000,00+IVA; 2) la vendita da parte di a Genius Pack di tre CP_1
macchinari necessari alla produzione del polietilene espanso (1:
apparecchiatura costituita da accoppiatore in linea, tavola 2500 con lato libero per infilaggio, 2 aspi svolgitori, 2: apparecchiatura costituita da estruso per espanso FAP 120 capacità 300 kg/h, dosatore PIOVAN con 5 stazioni di carico gravimetrico in continuo, pompa dosatrice gas isobutano 3 teste, 3:
apparecchiatura costituita da avvolgitore ALEMO 2500) verso il pagamento del
Cont prezzo di euro 500.000,00+IVA; 3) la vendita da di macchinari CP_1
della medesima specie ma con maggiori dimensioni e capacità produttive;
4) la concessione in locazione da parte di Genius Pack a favore di dei Pt_1
macchinari acquistati da Nello specifico, il trasferimento del know- CP_1
how doveva avvenire attraverso la consegna di formulari, disegni, manuali tecnici, fotografie e quant'altro necessario ad appropriarsi delle tecniche di produzione, nonché attraverso la formazione del personale di Isopack
4 impegnato nell'utilizzo dei macchinari fino al raggiungimento dell'autonomia nella produzione e comunque non oltre il 31.12.2017.
rappresentava che a seguito della consegna, in ritardo, a giugno Pt_1
2016 delle apparecchiature da parte di presso lo stabilimento di CP_1
, iniziava la formazione del personale che, tuttavia, subiva varie Pt_1
interruzioni a causa dei vizi e difetti dei macchinari che rendevano impossibile il loro utilizzo, tanto che le parti concordavano di prorogare il periodo di formazione al 30.06.2018.
L'attrice, infatti, a seguito della messa in funzione della linea produttiva rilevava plurimi vizi delle apparecchiature locate che procedeva a contestare a a dicembre 2017, a marzo, ottobre e dicembre 2018, ad aprile e maggio CP_1
2019. Nonostante l'impegno di a porvi rimedio, assunto anche per CP_1
iscritto in data 02.10.2018, la convenuta non adempiva alle pattuizioni.
Quanto invece all'accordo di trasferimento del know-how, Pt_1
evidenziava che era stato adempiuto solo parzialmente e che pertanto erano state acquisite le capacità produttive relative a due prodotti sui cinque indicati nel contratto del 05.11.2015, ritenendo che la condotta della convenuta fosse dolosamente volta a evitare la perdita di un cliente remunerativo, quale era
. Pt_1
Ritenendo sussistente un collegamento negoziale tra gli accordi conclusi il 05.11.2015, chiedeva fosse accertata la responsabilità contrattuale di Pt_1
nei propri riguardi a causa del riverberarsi dei vizi dei beni sullo scopo CP_1
unitario dell'operazione economica. In via subordinata, l'attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di per aver CP_1
5 cooperato nell'inadempimento contrattuale di Genius Pack nei confronti di
, a cui erano stati locati beni con vizi e difetti tali da impedirne Pt_1
l'utilizzo.
chiedeva, altresì, l'accertamento della responsabilità contrattuale Pt_1
di per inadempimento dell'obbligo di trasferire il know-how relativo CP_1
all'impiego dei macchinari, nonché per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. per avere dolosamente omesso di formare il personale di al fine di impedire la produzione autonoma del Pt_1
polietilene espanso.
L'attrice chiedeva, infine, la condanna della convenuta al risarcimento del danno cagionato che quantificava in complessivi euro 1.372.224,91, di cui euro 797.451 a titolo di danno emergente costituito dalle spese sostenute per l'acquisto di materie prime rimaste inutilizzate, dai canoni di locazione dei macchinari e dai costi del personale assunto per far fronte all'ampliamento dell'attività d'impresa, ed euro 574.773,91 per mancato guadagno.
II. Si costituiva in giudizio in persona del l.r.p.t., Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e proponendo una diversa ricostruzione dei fatti di causa. In particolare, la convenuta deduceva che il ritardo nella consegna dei macchinari, inizialmente concordata entro il 31.03.2016, era dovuto alla condotta dell'attrice che nel termine stabilito non aveva realizzato le opere necessarie per l'installazione della linea produttiva. La consegna avveniva quindi a luglio 2016, ma essendo stati i lavori a carico di Pt_1
completati solo a ottobre 2017, procedeva all'installazione e al CP_1
collaudo delle apparecchiature a dicembre 2017. Il differimento del termine
6 del periodo di formazione del personale di prima al 30.06.2018 e poi al Pt_1
31.12.2018 era, quindi, dovuto a tali ritardi imputabili esclusivamente all'attrice.
negava, inoltre, di essersi resa inadempiente rispetto CP_1
all'obbligazione di trasferimento del know-how relativo alla produzione del polietilene espanso, rappresentando viceversa che l'attività di formazione era stata ostacolata dal comportamento di che non aveva collaborato Pt_1
affinché la convenuta potesse eseguire le prestazioni dovute (ad esempio non aveva messo a disposizione materiale di facile consumo, non aveva avviato tempestivamente i macchinari per consentirne l'utilizzo durante la formazione,
non aveva indicato le date utili per terminare la formazione preventivata). In
data 22.07.2019, quindi, comunicava di ritenersi liberata CP_1
dall'obbligazione e sollecitava il pagamento del saldo del corrispettivo di euro
50.000,00, mai versato.
Con riferimento, invece, ai vizi e ai difetti della linea produttiva, eccepiva di essere priva di legittimazione passiva, essendo estranea al contratto di locazione intercorso tra e Genius Pack. In ogni caso, deduceva che Pt_1
quelli che parte attrice definiva vizi dei macchinari potevano essere risolti attraverso piccole manutenzioni che si era resa disponibile ad CP_1
effettuare. Rappresentava, inoltre, che a seguito delle contestazioni svolte con verbale sottoscritto in data 02.10.2018, all'esito di una riunione fissata per verificare lo stato di esecuzione del contratto, aveva inviato un proprio CP_1
tecnico per verificare lo stato delle apparecchiature. Affermava, infine, che il graffio del rullo teflonato dell'accoppiatore era già presente al momento della
7 cessione da a Genius Pack, ma che lo stesso non incideva sulla CP_1
produzione, come si era resa disponibile a dimostrare nell'ultimo periodo di formazione ancora da svolgere.
Quanto alla conclusione della formazione, la convenuta affermava che la responsabilità del mancato completamento era da imputarsi esclusivamente a
: invero, a partire da maggio 2019 il tecnico di aveva proposto Pt_1 CP_1
una serie di date per la formazione avente ad oggetto la produzione dei “grossi spessori”, che sosteneva essere l'ultimo prodotto non ancora oggetto di apposita formazione, ma non si era resa disponibile a organizzare quanto Pt_1
necessario, non riscontrando specificatamente le mail in punto di formazione,
ma contestando solo vizi e difetti dei macchinari, impedendo così alla convenuta di adempiere alle proprie obbligazioni. L'inadempimento contestato, secondo la convenuta, del resto, era escluso dal fatto che Pt_1
aveva iniziato a produrre in modo autonomo già dalla primavera del 2018,
come dimostrato dal fatto che non acquistava più i prodotti in polietilene da
CP_1
Pur non ritenendosi responsabile dello stesso, contestava, da ultimo, la quantificazione e il difetto di prova del danno lamentato da . Pt_1
chiedeva, pertanto, in via preliminare la dichiarazione del difetto CP_1
di legittimazione passiva della convenuta;
nel merito, il rigetto delle domande attoree e la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. per aver abusato dello strumento processuale al fine di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni;
in via riconvenzionale l'accertamento dell'imputabilità a dell'inadempimento dell'obbligazione di formazione Pt_1
8 e conseguentemente la condanna dell'attrice al pagamento della somma dovuta di euro 50.000,00 a titolo di saldo del corrispettivo pattuito in contratto.
III. Alla prima udienza, a seguito della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, dispiegava a sua volta domanda Pt_1
riconvenzionale (reconventio reconventionis) chiedendo la riduzione del corrispettivo, inizialmente stabilito in euro 100.000,00, a euro 40.000,00, posto che il know-how era stato trasferito con riferimento a soli due prodotti su cinque, e conseguentemente la condanna di a restituire la somma di CP_1
euro 10.000,00, considerato che sui 100.000,00 pattuiti aveva già Pt_1
versato euro 50.000,00, quindi 10.000 euro erano stati versati in eccesso rispetto al prezzo come risultante dalla chiesta riduzione.
Assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., era disposta consulenza tecnica d'ufficio, con nomina quale consulente dell'ing. Persona_1
volta a verificare l'esistenza dei ritardi e dei difetti lamentati, nonché ad accertare l'eventuale incidenza di essi nella trasmissione del know-how e se la documentazione trasmessa, la formazione impartita e la professionalità del personale della società attorea fossero adeguate alla trasmissione e al recepimento del know-how. Veniva inoltre ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della convenuta e prova per testi, la cui escussione era in parte delegata al Tribunale di Bari in ragione della residenza dei testi citati.
Nel prosieguo, sulle conclusioni delle parti così come in epigrafe trascritte, la causa era trattenuta in decisione all'udienza cartolare del
9 07.11.2024, previa concessione dei termini massimi di legge ex art. 190 c.p.c.
per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV. Le domande attoree sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti che seguono. La domanda riconvenzionale della convenuta è
infondata e deve essere rigettata.
IV.
1. Sull'eccezione della convenuta di difetto di legittimazione/titolarità
passiva. Preliminarmente deve essere affrontata la questione, sollevata dalla convenuta di difetto di legittimazione passiva e/o titolarità dal lato passivo della pretesa svolta in giudizio dall'attrice.
La questione va risolta avuto riguardo alle pattuizioni del contratto del
05.11.2015 (doc. 2 convenuta) e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
La complessa operazione negoziale posta in essere tra le parti del predetto contratto, limitatamente, per quanto qui rileva, alle parti in causa e a Genius
Pack s.r.l., estranea al presente giudizio, è assimilabile alla figura del contratto di leasing che vede il fornitore vendere al concedente un bene, di frequente direttamente scelto dall'utilizzatore e il concedente, poi, locare il predetto bene all'utilizzatore contro il pagamento di un canone. Nella presente circostanza emerge che aveva venduto la linea produttiva di cui si controverte a CP_1
Genius Pack s.r.l. che, con diverso contratto, menzionato però dal contratto del
2015, ha locato (doc. 3 attrice) detta linea a Isopack. Pertanto può CP_1
essere identificata nella figura del “fornitore” e dell'”utilizzatore” del Pt_1
bene (mentre Genius Pack sarebbe il “concedente”). Orbene, così ricostruito il complesso assetto negoziale si può far riferimento a quanto statuito dalla sentenza Cass., S.U., 19785/2015. Deve essere, pertanto, esclusa la sussistenza della figura del collegamento negoziale in senso tecnico, invocata da parte attrice: “Orbene, sul punto occorre concordare con quell'autorevole dottrina la
10 quale osserva che, dal punto di vista economico, l'operazione di leasing è sicuramente trilaterale, nel senso che i rapporti tra fornitore, concedente ed utilizzatore costituiscono un tutto unitario. Eppure, dal punto di vista giuridico, le cose stanno diversamente, siccome ci si trova al cospetto di due contratti (quello di compravendita e quello di locazione finanziaria) che, come s'è visto in precedenza, conservano la rispettiva distinzione, pur essendo tra loro legati da un nesso che difficilmente può essere considerato di collegamento negoziale in senso tecnico. Un collegamento tale, cioè, da comportare che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro. E' pur vero che questi contratti sono legati da un nesso obiettivo
(economico o teleologico), ma quel che manca, perché possa ravvisarsi il collegamento tecnico, è il nesso soggettivo, ossia l'intenzione delle parti di collegare i vari negozi in uno scopo comune. Non si può dire, infatti, che il fornitore si determini alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario. Al contrario, il fornitore ha il mero interesse alla vendita del suo prodotto e la causa che regge il contratto da lui stipulato con il finanziatore/concedente è quella tipica del contratto di compravendita, ossia il trasferimento del bene in cambio del prezzo. Tant'è che, nella fisiologica evoluzione dell'operazione, il fornitore, una volta consegnato il prodotto all'utilizzatore, esce di scena, essendo assolutamente disinteressato allo svolgersi dell'altra vicenda che concerne la locazione stipulata tra concedente ed utilizzatore. Le circostanze, dunque, che sia proprio l'utilizzatore a scegliere il fornitore, a trattare con lui ed a ricevere la consegna del bene e che il fornitore, a sua volta, sia consapevole che l'acquisto da parte del committente sia finalizzato alla locazione del bene in favore del terzo utilizzatore sono del tutto esterne rispetto alla struttura stessa dei contratti che si vanno a stipulare e non sono capaci di mutarne la causa di ciascuna. Se è vero quanto finora osservato, è anche vero che lo stesso concedente, una volta determinatosi al
11 finanziamento, è del tutto disinteressato rispetto alla scelta del bene e del fornitore effettuata dall'utilizzatore, posto che, qualunque essa sia, egli è garantito dalla proprietà del bene rispetto all'obbligo del pagamento del canone a carico dell'utilizzatore stesso.”. Ciò, tuttavia, non comporta l'accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità passiva formulata dalla convenuta, in quanto, sempre dalla menzionata sentenza, si evince che “La giurisprudenza unanime (così come la dottrina) riconosce all'utilizzatore il diritto di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno, nel quale sono tra l'altro compresi i canoni pagati al concedente in costanza di godimento del bene viziato. A tale ultimo riguardo la responsabilità risarcitoria può farsi risalire, in via generale, a quella da lesione del credito illecitamente commessa dal fornitore che è terzo rispetto al contratto di locazione. Ma venendo più al fondo della questione, occorre distinguere l'ipotesi in cui i vizi siano immediatamente riconoscibili dall'utilizzatore da quella in cui gli stessi si manifestino successivamente alla consegna, tenendo soprattutto conto che il canone di buona fede agisce quale strumento integrativo dei contratti (art. 1375 c.c.). In questo caso, v'è l'obbligo dell'utilizzatore di informare il concedente circa ogni questione che sia per questo rilevante, così come v'è
l'obbligo a carico del concedente di solidarietà e di protezione verso l'utilizzatore, al fine di evitare che questo subisca pregiudizi. Il primo caso deve essere equiparato a quello della mancata consegna, sicchè il concedente, una volta informato del fatto che l'utilizzatore, verificati i vizi che rendono la cosa inidonea all'uso, ha rifiutato la consegna, ha l'obbligo di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, per poi esercitare, se ricorrono i presupposti di gravità dell'inadempimento, l'azione di risoluzione del contratto di fornitura, alla quale necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing. Diversamente, il concedente corrisponderebbe al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non può essere posto a carico dell'utilizzatore. Il secondo caso - quello dei vizi occulti o in mala fede
12 taciuti dal fornitore ed emersi dopo l'accettazione verbalizzata da parte dell'utilizzatore - sicuramente consente all'utilizzatore di agire direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa. Ma, laddove ne ricorrano i presupposti, anche in questo caso il concedente, informato dall'utilizzatore dell'emersione dei vizi, ha, in forza del canone integrativo della buona fede, il dovere giuridico (non la facoltà) di agire verso il fornitore per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche riverberantesi sul collegato contratto di locazione. In conclusione, si può affermare il principio in ragione del quale: In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente. “ [enfasi aggiunte].
Nulla quaestio rispetto, invece, al contratto di trasferimento del know how produttivo tra l'odierna convenuta e l'attrice, di cui la prima è sicuramente parte contrattuale e pertanto titolare passiva della relativa pretesa azionata in giudizio.
13 IV.
2. Sugli esiti della CTU svolta. Ai fini del vaglio della pretesa risarcitoria della convenuta occorre rifarsi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal precedente g.i. (consulente ing. Persona_1
, la quale ha compiutamente risposto ai quesiti posti, nel pieno
[...]
contraddittorio delle parti e replicando adeguatamente alle osservazioni dei
CC.TT.PP. e pertanto può essere posta a base della presente pronuncia (“Il
giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive..” (cfr. ex multis Cass. 8355/2007).
Il CTU nel suo elaborato, ampio e approfondito, ha così risposto ai quesiti posti:
«Esaminati gli atti, ispezionato il macchinario di cui è causa e assunta ogni opportuna informazione, il CTU:
1) «RICOSTRUISCA in fatto le vicende scaturite dal contratto 5/11/2015» Per quanto di rilievo nell'ambito di questa consulenza il contratto 05.11.02015 in questione concerneva l'acquisizione, da parte dell'attrice [in origine come locataria della TT terza locatrice IU Pt_1
CK, quindi, dall'anno 2021, come effettiva proprietaria], sia di una Linea di macchinari in cascata già utilizzata dalla convenuta per la produzione di pellicole in polietilene espanso (in tipologia CP_1 singola oppure accoppiata) sia del cosiddetto know-how sviluppato da relativamente alla CP_1
14 produzione stessa (sommaria descrizione della Linea nel Cap. 4; finalità della Linea nel Cap. 5). Tale acquisizione doveva dunque espletarsi in due fasi, una prima fase concernente il trasferimento e l'installazione della Linea presso lo stabilimento di in Matera, con relativa rimessa in servizio, Pt_1 ed una seconda fase concernente la cessione del know-how, da attuarsi sia mediante trasmissione di documentazione tecnica sia mediante azione di formazione del personale preposto da alla Pt_1 conduzione di detta Linea;
l'espletamento di entrambe le fasi competeva contrattualmente a [a CP_1 meno del sostegno di taluni costi accessori, contrattualmente a carico - cfr. All. A/1, parte 2B]; Pt_1 sul piano tecnico-funzionale, avrebbe contrattualmente garantito la Linea (parti meccaniche, CP_1 elettriche ed elettroniche) per 12 mesi dalla data di messa in servizio. Nel merito delle vicende di fatto scaturite da tale contratto 05.11.2015, facendo riferimento alla dettagliata ricostruzione documentale resa nel Cap. 6 di questa relazione, se ne riportano di seguito i passaggi salienti:
- stipula del contratto tra le parti (05 NOV 2015);
- trasferimento della Linea in questione dallo stabilimento di in Motta di Livenza (TV) allo CP_1 stabilimento di in Matera - (20 LUG 2016); Pt_1 Per Parte_3
- allestimento, a cura di , di impianti accessori asserventi la Linea (principalmente stoccaggio e Pt_1 adduzione del gas espandente, aspirazione, rilevazione gas in ambiente), necessari per la relativa utilizzazione (DIC 2017);
- interventi vari per (ri)messa in servizio della Linea, a cura di ( 2018); CP_1 Parte_4
- prima settimana di produzione, con insorgenza di alcune problematiche tecniche a carico della Linea ed evidenziazione, da parte di , della necessità di alcuni materiali, prodotti e strumenti accessori, Pt_1 con relativa segnalazione scritta a (12-19 MAR 2018); CP_1
- trasmissione da a di un dossier informatico contenente “documenti del processo di CP_1 Pt_1 produzione”, di fatto costituente know-how documentale in forma di procedure, istruzioni operative e documenti di registrazione (29 MAR 2018);
- segnalazione, da a dell'intenzione di procedere alla fabbricazione di alcuni Pt_1 CP_1 rilevanti prodotti “a partire dal 1° maggio 2018” (5 APR 2018); riscontro di con indicazione CP_1 della necessità di “risorse” organizzative ed infrastrutturali per concreta conduzione della Linea da parte di e quindi concreta operatività; tali risorse venivano indicate da sia in Pt_1 CP_1 termini di personale preposto allo svolgimento di significative mansioni sia in termini di correnti infrastrutture (mobili, computers e stampanti, varia cancelleria, strumenti di misura, attrezzature, utensili, ecc), tanto che la stessa giungeva a manifestare l'intenzione di “creare una piccola CP_1 organizzazione” presso (5 APR 2018); Pt_1
- esortazione di a per indicazioni su “tutto quanto necessario per il raggiungimento Pt_1 CP_1 dell'obiettivo” (6 APR 2016); in replica pianifica una trasferta di quattro giorni presso CP_1
15 provvedendo tempestivamente a recapitare un “pacchetto” di beni infrastrutturali (come più Pt_1 sopra indicati), funzionali alla conduzione e all'operatività della Linea (10-17 APR 2018);
- istanza amministrativa di a per “prorogare il pagamento della formazione alla data Pt_1 CP_1 del 31/12/2018” (22 giugno 2018);
a queste vicende ricostruibili su base documentale fa seguito un periodo di stasi della durata di circa tre mesi, dopodiché:
- invita a “fare un elenco delle difficoltà” sussistenti nella fabbricazione dei prodotti CP_1 Pt_1 per i quali erano già definite le “schede parametri”, al fine di potersi poi concentrare sulla produzione di “prodotti accoppiati di spessore 0,8 mm e 1 mm” (26 SET 2018);
- in occasione di una successiva riunione presso (02 OTT 2018), viene sollecitata Pt_1 CP_1 dalla stessa [formalmente da IUCK] sia a completare la formazione (con definizione di rilevanti
“schede parametri” concernenti la produzione di polietilene espanso negli spessori “0,5 - 4 - 5 - 6 - 8 -
10”) ] sia ad eseguire interventi tecnici per risoluzione di talune problematiche evidenziate per talune parti della Linea (“membrana testa della pompa” su gruppo di pompaggio del gas;
“ricambi” su unità di dosatura;
“interruttore generale + centralina cambio filtro” su estrusore;
“rullo teflonato” su accoppiatore e “ionizzatori” su avvolgitore); il termine per riscontro di su tali punti viene CP_1 concordato per iscritto in “7 giorni” (all. A/23), tuttavia fornisce riscontro dopo venti giorni CP_1
(22 OTT 2018), riconoscendo come sussistenti solo alcune delle problematiche tecniche evidenziate da
[vedasi più oltre]; nel frattempo (17 OTT 2018) segnala a anche Pt_1 Pt_1 CP_1 problematiche qualitative su alcune bobine di tipo “accoppiato”, di spessore 0,8 mm, affette da cosiddetto “collasso” [perdita di cilindricità sotto il proprio peso – cfr. §7.1, punto D)], integrando poi con una ulteriore comunicazione (18 OTT 2018) in merito a contingenti problematiche operative sorte sulla stessa Linea (quale l'adduzione del gas espandente) e chiedendo infine a di “inviare un CP_1 collaboratore in pianta stabile per almeno un mese ... per avere continuità nella formazione”; i riscontri di (22 OTT 2018) sono in sintesi i seguenti: CP_1
o quanto alla formazione da completare, pone come prerequisito “il compimento di CP_1 controlli e registrazioni durante la produzione come previsto dalle procedure consegnate per gli articoli già parametrati”;
o quanto alle denunciate problematiche tecniche su parti della Linea, promette di CP_1 fornire non meglio precisati “ricambi” per il dosatore e di intervenire direttamente per la
“membrana della testa pompa” e per la sostituzione degli “ionizzatori”; quanto al “rullo teflonato graffiato”, ritiene tale degradazione non pregiudizievole per la qualità del CP_1 prodotto, tuttavia afferma che “con il costruttore stiamo comunque valutando possibili soluzioni tecniche per l'eliminazione del graffio”;
o quanto alle contingenti problematiche qualitative denunciate sulla produzione (collasso delle bobine), ne spiega la riconducibilità ad eventi esterni alla linea, ridimensionandone la CP_1
16 portata (esse avrebbero riguardato solo poche bobine nel solo spessore 0,8 mm, prodotte in corso di definizione dei parametri);
o quanto, infine, alla richiesta di mandare presso un proprio collaboratore in pianta Pt_1 stabile per un mese, dichiara di “non escluderlo” aggiungendo però che “non sarà la CP_1 presenza di un collaboratore di per un mese a risolvere i problemi in ”; CP_1 Pt_1
- dopo qualche settimana (15 NOV 2018), formalizza a IU CK (all'epoca ancora Pt_1 locatrice della Linea in questione) la persistenza delle già menzionate problematiche tecniche a carico di “parti” della Linea, definite “non funzionanti”;
- (5 DIC 2018) comunica a l'intenzione di avviare la produzione di consistenti lotti Pt_1 CP_1 di bobine di “accoppiato” negli spessori 0,8 mm e 2 mm in attesa di “delucidazioni” da CP_1
a queste ulteriori vicende ricostruibili su base documentale fa seguito un altro periodo di stasi, con durata di circa
5 mesi (dal 5 DIC 2018 al 30 APR 2019); dopodiché:
- (30 APR 2019) chiede a “l'organizzazione di un'altra settimana formativa” e con Pt_1 CP_1
l'occasione conferma che “le poche bobine di accoppiato 0,8 mm fatte provare al cliente presentano problemi di saldabilità ... l'ultima prova fatta col cliente ci conferma che il problema è il rullo teflonato del'accoppiatore”; replica (8 MAG 2019) ipotizzando una trasferta presso CP_1
a partire dal 20 maggio o dal 27 maggio 2019, e ricevendo da conferma di Pt_1 Pt_1 disponibilità per il 27 maggio 2019;
- quasi due mesi dopo (2 LUG 2019) scrive a in merito all'intercorso differimento CP_1 Pt_1 della trasferta di cui sopra (a seguito di controversa richiesta di – vedasi Cap. 6), chiedendo Pt_1 disponibilità per nuove date di accesso “così da produrre i grossi spessori e concludere quello che ci eravamo prefissati”; la replica di (10 LUG 2019) è decisamente critica, ritenendo la missiva Pt_1 di “fuori luogo” rispetto a “precedenti accordi intercorsi” (non supportati da documenti in CP_1 atti, tuttavia menzionata la data del 18 GIU 2019, corrispondente ad una narrata riunione tra CP_1
e IUCK presso la sede di quest'ultima in Bassano del Grappa), secondo i quali Pt_1 avrebbe dovuto intervenire per ripristinare l'accoppiatore (“rulli danneggiati”) nonché per CP_1 completare la formazione “su 8 restanti prodotti”, diffidando infine ad intervenire CP_1 sull'accoppiatore in tempi brevi, in caso contrario provvedendo la stessa ad organizzarsi “per Pt_1 sistemare le parti danneggiate dell'impianto, addebitando le relative spese”.
Dopo questo scambio epistolare dai toni tesi, le parti prendono a scambiarsi comunicazioni solo via PEC, per le quali si riportano di seguito i passi principali:
- PROXITAL replica alla soprastante diffida di (12 LUG 2019) rinnovando l'invito ad indicare Pt_1 delle date disponibili per accesso “presso e terminare la produzione di tutte le lavorazioni ... Pt_1 inderogabilmente entro questo mese ... Infine rammento che la garanzia prestata da sulla CP_1 macchina aveva durata di 12 mesi dalla messa in funzione, quindi ad oggi non sono tenuto a sostituire parti di una macchina che è fuori garanzia”; controreplica poche ore dopo, con toni Pt_1
17 “distensivi” affermando: “la mia intenzione, una volta sistemato l'accoppiatore, era quella di farti venire una sola volta per iniziare la formazione sui grossi spessori e chiudere la fase degli accoppiati, che, come sai, quando abbiamo provato a farli ho ricevuto soltanto contestazioni ... ti confermo massima disponibilità entro questo mese di luglio per le attività di produzione dei grossi spessori e successivamente dovrai tornare per chiudere quelle degli accoppiati. Quanto alla sistemazione delle parti meccaniche quando sarai in ne discutiamo una volta per tutte ”; Pt_1
- l'ulteriore replica di (15 LUG 2019) contiene un articolato programma di formazione, CP_1 indicante per la giornata del 25 luglio 2019 la “formazione sul cambio filiera per grossi spessori” e quindi le giornate dal 29 luglio al 2 agosto 2019 “per la conclusione delle attività formative sui grossi spessori ... anche sullo spessore 0,5 mm, e quindi sugli accoppiati”; pochi giorni dopo (18 LUG 2019) la controreplica di : “Ribadisco ancora una volta la mia volontà di procedere alla formazione Pt_1 del personale ... tuttavia, prima di procedere alla formazione, è necessario che l'impianto sia efficiente in ogni sua parte. Infatti, fin dall'installazione, l'impianto presentava evidenti difetti tali da rendere il prodotto PE/HD non lavorabile e quindi non vendibile ... ritengo opportuno che vieni come da te indicato il 25 luglio insieme ai tecnici presso la mia sede affinché puoi constatare come l'impianto è nello stato in cui me lo hai consegnato, vale a dire con le stesse criticità di sempre”; a questo significativo scambio epistolare via PEC ne seguono altri di analogo tenore (19 LUG 2019 e 22
LUG 2019), dove in sostanza propone ancora l'accesso a per concludere la CP_1 Pt_1 formazione ed ripropone l'accesso per preliminare sistemazione “funzionale” della Linea e Pt_1 quindi per “conclusione della formazione del personale”; l'ultima missiva di (22 LUG 2019) CP_1 recita “preso atto del tuo ennesimo rifiuto a ricevere la prestazione, è liberata da ogni obbligo CP_1 contrattuale. La presente vale come (ennesimo) sollecito al pagamento della nostra fattura ...”; seguono le reciproche diffide legali azionate dagli odierni Difensori delle due parti in causa (all. A/41-42);
2) «VERIFICHI esistenza, consistenza e imputabilità dei ritardi e dei difetti lamentati dalla società attorea»:
a) Per quanto concerne i difetti lamentati dall'attrice, di seguito si riporta (in ordine logico rispetto all'evoluzione tecnologica del processo) la sintesi della disanima contenuta del § 7.1 di questa relazione quanto a esistenza, consistenza ed imputabilità (con aggiunta informativa del relativo esito, come riscontrato o dedotto in sede di accertamento):
o unità di pompaggio del gas [costruttore OBL] non correttamente funzionante – esistenza: deducibile da documenti;
consistenza: fondamentale componente per adduzione del gas espandente all'estrusore, il cui malfunzionamento pregiudica l'utilizzabilità della Linea;
imputabilità: anomala/degradata condizione dell'unità alla rimessa in servizio della Linea, persistente anche in tempi successivi;
[esito: riparazioni intentate da non risolutive;
CP_1
18 ripristino conseguito mediante importante intervento di revisione dell'unità di pompaggio, commissionato da a TT terza specializzata, documentato da fatture]; Pt_1
o valvola elettropneumatica di ingresso del gas nell'estrusore non correttamente funzionante – esistenza: certa, in quanto confermata da consistenza: fondamentale componente per CP_1 introduzione del gas espandente nell'estrusore, il cui malfunzionamento pregiudica l'utilizzabilità
della Linea;
imputabilità: anomala condizione del componente alla rimessa in servizio della
Linea ceduta da [esito: ripristino effettuato da già in fase di rimessa in CP_1 CP_1 servizio];
o unità di dosatura dei granuli di materia plastica [costruttore PIOVAN], di modello antecedente a Part quello indicato nella documentazione dell'unità di estrusione che la incorpora [costruttore con asserita discontinuità di funzionamento (logica di funzionamento controllata da schede elettroniche obsolete, i cui ricambi sarebbero ormai irreperibili per vetustà dell'unità stessa) nonché con asserite problematiche di sicurezza connesse alle operazioni di caricamento manuale dei granuli – esistenza: vetustà deducibile da targa di identificazione (recante anno di costruzione
1996) e confermata da dichiarazione della TT terza FAP (all. D/1); quanto alle asserite problematiche di funzionamento e di sicurezza, pur verosimili, non si dispone di effettivi riscontri;
(non eseguite indagini in sede di sopralluogo per incompatibilità con i tempi concessi da Pt_1 per accesso allo stabilimento – cfr. §2.1); consistenza: possibili eventi di avaria e possibili problematiche di sicurezza come asserito da , comunque non tali da pregiudicare Pt_1
l'utilizzabilità della Linea [vedi esito]; imputabilità: possibili eventi di avaria riferibili alla vetustà dell'unità e possibili problematiche di sicurezza riferibili ad originaria concezione costruttiva, entrambi aspetti che tuttavia non mettono in discussione l'unità come descritta nel contratto;
[esito: asseriti sporadici interventi tampone sull'equipaggiamento elettronico a cura di TT terza incaricata da;
indubbio che l'unità debba comunque essere operativa quando la Pt_1
Linea è in assetto di produzione]; Part
o interruttore generale sezionatore del quadro elettrico dell'estrusore con riferita disfunzione del meccanismo per armo e disarmo (provvisto di consueta manopola esterna), tale da comportare l'esecuzione della manovra con sportello aperto e quindi in condizioni pericolose per l'operatore addetto – esistenza: deducibile dall'avvenuta sostituzione del dispositivo originario con uno nuovo;
consistenza: disfunzione di un importante dispositivo elettrico il cui [occasionale] azionamento dovrebbe sempre avvenire in condizioni di sicurezza, disfunzione comunque non pregiudicante l'utilizzabilità della Linea;
imputabilità: anomala/degradata condizione dell'interruttore, denunciata alcuni mesi dopo la rimessa in servizio della Linea;
[esito: sostituzione del dispositivo con uno nuovo, affidata da ad una TT terza]; Pt_1
o supplementare foro di immissione gas su testa di estrusione inibito mediante tappo filettato – esistenza: deducibile da documenti in atti e comunque riconosciuta da consistenza: CP_1
19 applicazione di un tappo sul supplementare foro per ingresso di gas nella testa di estrusione, senza alcuna evidenza di pregiudizio per l'utilizzabilità della Linea ( afferma di avere deciso CP_1 tale inibizione per semplificare la gestione del processo); imputabilità: configurazione dichiaratamente decisa da per semplificazione del processo (in base alla propria CP_1 esperienza); [esito: persistente l'inibizione del foro supplementare, secondo le dichiarazioni rilasciate da in sede di collegio peritale (cfr. all. B/2)] Pt_1
o sensori di pressione e temperatura su testa di estrusione parzialmente inibiti – esistenza: deducibile da documenti in atti e comunque riconosciuta da consistenza: inibizione di CP_1 alcuni dei sensori di pressione e temperatura su testa di estrusione, senza alcuna evidenza di pregiudizio per l'utilizzabilità della Linea (PROXITAL afferma di avere deciso l'inibizione di alcuni di tali sensori ritenendo ridondanti le corrispondenti segnalazioni, nell'ottica di una semplificazione del processo;
afferma invece che tutti i sensori devono essere attivi a Pt_1 beneficio del controllo del processo); – imputabilità: inibizione dichiaratamente decisa da a fini di semplificazione del processo;
[esito: consultato il costruttore dell'estrusore CP_1 Part (TT , ha ritenuto di riattivare i sensori inibiti da anche per ragioni di Pt_1 CP_1 sicurezza];
o trafilamento di materiale plastico dalla testa dell'unità di estrusione [costruttore FAP], con collaterale rischio di immissione di gas espandente nell'ambiente di lavoro – esistenza: deducibile da documentata denuncia di non contestata da (lo stesso CTP di Pt_1 CP_1 CP_1 afferma che trattavasi di problematica da approfondire, ancorché di soluzione presumibilmente semplice – cfr. § 10.2); consistenza: modesto trafilamento di materiale in lavorazione causa disfunzione del giunto flangiato di un condotto di processo con sovrappressione interna, di per sé non pregiudicante l'utilizzabilità/operatività della Linea, ma comunque da indagare attentamente e da risolvere anche per ragioni di sicurezza;
imputabilità: disfunzione manifestatasi oltre un anno dopo la rimessa in esercizio della Linea, attribuibile ad intervenuta inefficacia del sistema di tenuta meccanica sulla flangia del condotto di uscita dalla testa di estrusione (possibile rilassamento “a caldo” dei bulloni di collegamento del giunto flangiato), condotto peraltro modificato da mediante inserimento di un condotto aggiuntivo (cosiddetto miscelatore CP_1 Part statico) non previsto dal costruttore dell'unità di estrusione (TT e tale da incrementare la sollecitazione flessionale da carico a sbalzo rispetto al giunto stesso [verosimile tuttavia che questa denunciata problematica potesse risolversi mediante opportuna registrazione della coppia di serraggio dei bulloni, eventualmente in associazione a rilavorazione/sostituzione degli elementi Part di tenuta meccanica]; [esito: consultato il costruttore dell'estrusore (TT , ha Pt_1 ritenuto di rimuovere il miscelatore statico introdotto da ripristinando così l'originaria CP_1 configurazione dell'estrusore stesso, con dichiarata eliminazione della problematica denunciata
20 senza pregiudizio per l'operatività (il polietilene espanso ottenuto dopo detto intervento è dichiarato da conforme ai previsti requisiti qualitativi)]; Pt_1
o apparato oleo-meccanico per cambio del filtro su testa dell'estrusore [costruttore DS PLAST] con problematiche di inceppamento/grippaggio – esistenza: deducibile da documenti;
consistenza: degradazione di parti meccaniche di un accessorio apparato dell'unità di estrusione, la cui inefficienza può occasionalmente interrompere l'operatività della Linea;
imputabilità: intervenuta degradazione di parti meccaniche dell'apparato per cambio-filtro, imputabile a normale usura da utilizzazione;
[esito: nessun intervento eseguito da parte di ripristino CP_1 conseguito mediante intervento di revisione meccanica dell'apparato commissionata da Pt_1 al relativo costruttore (TT DS PLAST), documentato da fattura];
o disallineamento dei rulli dell'accoppiatore [costruttore ], tale da precluderne CP_4
l'utilizzabilità; esistenza: deducibile da documenti e comunque confermata da CP_1 consistenza: contingente disallineamento dei rulli dell'accoppiatore, pregiudicante l'utilizzabilità dell'intera Linea (solo nel caso di produzione di pellicole accoppiate); imputabilità: omessa registrazione dei rulli dell'accoppiatore in fase di rimontaggio e rimessa in servizio della Linea a cura di [esito: riallineamento e registrazione dei rulli a cura di facente CP_1 CP_1 seguito alla segnalazione di , con ripristino della funzionalità dell'accoppiatore (a meno Pt_1 delle distinte problematiche relative alle superfici dei rulli stessi, di cui al punto sottostante)];
o degradazioni superficiali su rullo premente gommato e su rullo scaldante teflonato dell'accoppiatore [costruttore ], asseritamente tali da inficiare (anche singolarmente) la CP_4 lavorazione di accoppiamento delle pellicole – esistenza: degradazione su rullo gommato deducibile da documenti;
degradazione su rullo teflonato ancora riscontrabile in sede di sopralluogo;
consistenza: degradazioni (in forma di graffi/incisioni/abrasioni) su entrambi i rulli, il cui effettivo pregiudizio sulla lavorazione di accoppiamento, ripetutamente denunciato da
, rimane da accertare (attuale rilevanza competerebbe al rullo scaldante teflonato, il cui Pt_1 effettivo pregiudizio sulla lavorazione sarebbe accertabile solo mediante prove di produzione, non esperibili nell'ambito di questa consulenza - cfr. §2.2 e §7.1); imputabilità: degradazioni superficiali presumibilmente riferibili a normale usura da utilizzazione;
[esito: nessun intervento riparativo intrapreso da (sebbene preso in eventuale considerazione in una CP_1 comunicazione scritta – cfr. all. A/26)]; rullo pressore gommato ripristinato mediante lavorazione di rettificatura affidata da a TT terza specializzata (documentata da fattura); rullo Pt_1 scaldante con rivestimento in TEFLON® ancora superficialmente degradato [alla data del sopralluogo], non ripristinabile mediante lavorazione superficiale ( detiene offerta della Pt_1 Part TT terza per la fornitura di un nuovo rullo scaldante teflonato;
il relativo acquisto sarebbe ancora in sospeso stante il considerevole costo, circa € 18.000,00#)];
21 o ionizzatori su avvolgitore [componenti commerciali già incorporati nell'unità dal costruttore
], asseritamente inefficaci rispetto alla limitazione della carica elettrostatica assunta dalla CP_4 pellicola plastica in avvolgimento, con conseguenti rischi di incendio della stessa – esistenza: deducibile da documenti nonché da riscontrata sostituzione dei componenti in questione;
consistenza: possibile inefficacia di detti dispositivi rispetto alla limitazione della carica elettrostatica dell'avvolgenda pellicola in polietilene, di per sé non pregiudicante l'utilizzazione della Linea, ma critica sotto il profilo della sicurezza, stante l'associato rischio di autocombustione della pellicola stessa;
imputabilità: allo stato non direttamente desumibile (ipotizzato in un primo tempo anche l'accertamento diretto previo rimontaggio degli originari ionizzatori, poi non concretizzatosi per le ragioni esposte nel §2.2), tuttavia possibile l'inadeguatezza o l'intervenuta inefficacia degli originari ionizzatori rispetto alla specifica applicazione;
[esito: intervenuta fornitura di ionizzatori sostitutivi (non nuovi) da parte di poi ritenuti inefficaci da CP_1
e da questa infine sostituiti con altri nuovi, con acquisto documentato da fattura]; Pt_1
o collasso di talune bobine di polietilene espanso (“PE0,8”) prodotte nel mese di ottobre 2018 – esistenza: deducibile da documenti e comunque non negata da consistenza: CP_1 problematica non afferente la consistenza della Linea, bensì afferente i parametri di processo che determinano la conformità del prodotto ottenuto;
nel merito, trattavasi di cosiddetto “collasso” di alcune bobine in polietilene espanso (solo di spessore 0,8 mm), prodotte nel mese di ottobre 2018, durante azione formativa di presso;
imputabilità: ipotizzabile l'adducibilità a CP_1 Pt_1 inadeguati parametri di processo adottati in fase di prova di produzione, poi perfezionati (come da fondate spiegazioni formalizzate da già in documenti di causa); [esito: successivamente CP_1 al mese di ottobre 2018 problematiche produttive del genere risultano non più denunciate da
, né in corrispondenza, né in sede di perizia preliminare depositata in Citazione - all. A/43 Pt_1
– né in Citazione];
[considerazioni sulle date di segnalazione di talune problematiche tecniche rispetto ai termini di garanzia contrattuale sono esposte al termine del §7.1];
b) Per quanto concerne i ritardi lamentati, la loro esistenza emerge già dalla ricostruzione della vicenda contrattuale resa nel Cap. 6 di questa relazione;
ai fini della relativa consistenza/quantificazione si devono anzitutto richiamare i termini temporali fissati nel contratto: consegna della Linea presso lo stabilimento di in Matera entro il 31 marzo 2016; espletamento della cessione del know- Pt_1 how a da parte di entro il 31 dicembre 2017; considerati tali termini, si deve in Pt_1 CP_1 principio evidenziare che essi non tengono in esplicita considerazione né i tempi di installazione della Linea presso lo stabilimento di , né i tempi di realizzazione/allestimento degli impianti Pt_1 accessori asserventi la Linea stessa né i tempi di effettiva rimessa in servizio (con vari rimontaggi, allacciamenti, riavviamenti, prove, registrazioni, calibrazioni, ecc.); tanto richiamato ed evidenziato,
22 con riferimento a quanto esposto nel § 7.2 di questa relazione, i ritardi possono essere quantificati ed imputati come di seguito specificato:
o ritardo di consegna della Linea, consistente in quasi 4 mesi (da 31 marzo 2016 a 20 luglio 2016) ed imputabile a carenze tecniche e organizzative della cedente CP_1
o ritardo di realizzazione degli impianti accessori asserventi la Linea, consistente in ulteriori 17 mesi rispetto alla data di consegna della Linea stessa (dal 20 luglio 2016 al 10 dicembre 2017) ed imputabile alle attività tecniche e burocratiche che si trovò ad affrontare in tale fase;
la Pt_1 tesi della stessa secondo cui questo ritardo sarebbe in qualche modo adducibile ad Pt_1 omessa assistenza di non trova supporto documentale;
per contro, ha fornito CP_1 CP_1
(in corso di consulenza) evidenza documentale di corpose indicazioni tecniche a suo tempo trasmesse a in ottica di collaborazione (cfr. §10.2); Pt_1
o ritardo di messa in servizio della Linea, consistente in ulteriori 3 mesi rispetto alla data di ultimazione degli impianti accessori presso (dal 10 dicembre 2017 al 10 marzo 2018) Pt_1 ed imputabile agli interventi tecnici che dovette [necessariamente] effettuare in tale CP_1 fase;
o ritardo di espletamento della cessione del know-how, da computarsi rispetto ad una data di riferimento estrapolata in considerazione dei fattuali ritardi di consegna e di messa in servizio sopra indicati, data che verrebbe così individuata circa 18 mesi dopo la data di effettiva rimessa in servizio della Linea (vale a dire da febbraio-marzo 2018 ad agosto-settembre 2019), come da criterio dettagliato nel § 7.2 di questa relazione, in discreto accordo con il termine del 31 luglio
2019 “intimato” da a per l'espletamento della cessione del know-how (all. CP_1 Pt_1
A/36); dedotto che il processo di cessione di know-how poteva iniziare nel febbraio 2018 (almeno a livello teorico, durante gli interventi per riavviamento della Linea), si computa un primo ritardo di circa 2 mesi per mancata informazione preventiva a sui presupposti in termini Pt_1 di struttura organizzativa e di risorse umane e infrastrutturali (questioni che infatti CP_1
“esterna” solo in data 5 aprile 2018, a già riavviata), quindi un secondo ritardo di oltre 4 Pt_6 mesi per fattuale interruzione dell'azione formativa da parte di (senza evidente motivo), CP_1
a far data dal 16 gennaio 2019 fino al 27 maggio 2019, con ritardo complessivo di oltre 6 mesi, da imputarsi così a;
[di fatto, l'azione formativa non sarebbe mai più ripresa, datandosi CP_1 al 19 luglio 2019 il formale inizio della controversia legale (evoluzione documentata in all.
A/33-34-35-36-37-38-39-40-41); pertanto, da un punto di vista puramente cronologico, mantenendo il riferimento del febbraio 2018 per potenziale inizio della trasmissione del know- how, il relativo ritardo di esaustiva cessione si protrarrebbe fino ad oggi, ammontando ormai a quasi 4 anni]; per quanto concerne il nesso causale tra gli inattuati interventi di sulla CP_1
Linea, a fronte delle richieste di , ed il mancato completamento dell'azione formativa Pt_1
23 nell'ultimo periodo (come sostenuto in Citazione), il CTU ne ravvisa l'esorbitanza rispetto al quesito posto e ritiene di lasciare ogni valutazione in merito alla competenza del Giudice;
3) «ACCERTI se e in quale misura tali difetti abbiano condizionato e ostacolato la trasmissione del know- how» Con riferimento a quanto esposto nel Cap. 8, evidenziato che il processo di trasmissione del know-how risulta fondato su supporto tecnico-documentale ed altresì correlato all'utilizzabilità della Linea,
l'efficiente operatività della stessa ne costituisce un presupposto fondamentale;
peraltro, in merito all'effettivo pregiudizio arrecato dai lamentati difetti alla trasmissione del know-how, si deve distinguere tra le due diverse tipologie di prodotto (pellicole singole tipo “PE” e pellicole accoppiate tipo “PE+HD”) valendo le seguenti conclusioni:
- per i prodotti non accoppiati (tipo PE) oggetto di impartita formazione (vedasi Prospetto
9.II), i denunciati difetti non hanno arrecato determinante pregiudizio alla trasmissione del know-how, in quanto tale trasmissione risulta esaustivamente completata;
- per i prodotti accoppiati (tipo PE+HD) oggetto di impartita (ma non completata) formazione (vedasi ancora Prospetto
9.II), gli specifici difetti concernenti il rullo premente gommato e, in particolare, il rullo scaldante teflonato (parti esclusivamente attinenti alla produzione di accoppiati), più volte denunciati dall'attrice, possono avere eventualmente ostacolato la trasmissione di know-how, tuttavia il loro effettivo pregiudizio in tal senso rimane da accertare de visu mediante concrete prove di produzione, non esperite in corso di consulenza causa le avverse condizionalità al riguardo poste dalle parti (cfr. §2.2 e all. B/8).
4) «ACCERTI altresì se la documentazione trasmessa dalla convenuta, la formazione impartita e la professionalità del personale della società attorea fossero adeguate alla trasmissione e al recepimento del know-how oggetto della parte terza del contratto».
Con riferimento a quanto trattato nel Cap. 9 di questa relazione, in merito agli aspetti condizionali di trasmissione e recepimento del know-how, si conclude che:
➢ la documentazione tecnica trasmessa da a nel corso dell'azione formativa, non CP_1 Pt_1
prodotta in atti di causa e presentata dalla stessa solo in sede di osservazioni preliminari CP_1 nel corso di questa consulenza (all. E/1-all,30), e per formalmente eccepita da (cfr. §11.1) ma Pt_1 non disconosciuta nel merito, risulta estratta dalla documentazione del Sistema di Gestione Qualità instaurato presso (sistema dichiaratamente certificato da ente preposto) e rivela certo CP_1
l'approfondita conoscenza maturata da quanto alla conduzione del processo di produzione CP_1 di polietilene espanso, in stretta correlazione con l'utilizzazione della Linea oggetto del contratto;
peraltro, come esposto in dettaglio nel §9.1, la complessa specificità di tale documentazione, avulsa dal suo globale contesto che ne favorirebbe l'inquadramento e la comprensione, è tale da comportare un'importante azione formativa nei confronti di personale non ancora edotto sul processo;
pertanto, riconosciuta la validità tecnica della documentazione trasmessa, le eventuali difficoltà in
24 trasmissione e recepimento del know-how dovrebbero ricondursi alle modalità di concreto svolgimento dell'azione formativa attuate da aspetto che si configura come il fattore CP_1 nevralgico della trasmissione del know-how, come viene denotato nel punto seguente;
➢ la formazione impartita da a personale di non è formalmente valutabile in CP_1 Pt_1 quanto priva di supporto documentale che ne illustri i contenuti, la pianificazione, l'effettivo svolgimento e la conseguente registrazione (in termini di argomenti trattati, attività teoriche e pratiche svolte, personale di volta per volta coinvolto nell'attività, ecc.), tutti aspetti che di Pt_1 norma caratterizzano le attività di formazione aziendale (anche di portata assai più limitata rispetto al processo di cessione di know-how che qui occupa); con riferimento a quanto esposto nel §9.2, stante l'oggettivo calendario delle trasferte di personale di presso (e viceversa), in corso CP_1 Pt_1 di consulenza si è effettuata una sommaria ricostruzione delle attività svolte da (cfr. CP_1
Prospetto 9.I), dal cui esame si pone la necessità di distinguere tra attività svolte per effettiva formazione sul processo produttivo e interventi di manutenzione/riparazione della Linea dopo la rimessa in servizio (questi da inquadrarsi nella trattazione di cui al §7.1 di questa relazione); fatta questa rilevante distinzione, si evince che l'effettiva formazione si svolse in circa una decina di settimane (spesso solo per alcuni giorni della settimana) nell'arco di una decina mesi (marzo-aprile- maggio-luglio-ottobre-dicembre 2018 e gennaio 2019), talvolta con contemporanea esecuzione di interventi di riparazione/manutenzione della Linea;
tale frammentazione temporale dell'attività formativa, incrociata con le alterne vicende ricostruite nel Cap. 6 e con la carente pianificazione, porta a denotare un'azione di PROXITAL non proprio adeguata rispetto alla contrattuale trasmissione del know-how, tanto che il recepimento da parte di risulta di fatto esaustivo per meno di Pt_1 metà dei prodotti oggetto di contratto (cfr. Prospetto
9.II), i rimanenti prodotti non essendo neppure stati trattati;
in questo quadro di parziale cessione del know-how, suscita certo perplessità il fatto che l'azione formativa di si sia interrotta nel mese di gennaio 2019, senza evidente CP_1 motivazione, per poi di fatto non più riprendere, come esposto nel precedente punto 2-b) della risposta al quesito;
➢ il personale di originariamente coinvolto nella conduzione della Linea di causa veniva Pt_1
formalmente individuato in sede di operazioni peritali (mancando sia un organigramma sia un mansionario, sia una raccolta di schede personali di inquadramento funzionale), laddove si individuavano n.9 persone ricoprenti rilevanti ruoli (responsabile generale, responsabile particolare, operatori capiturno, operatori semplici), i cui salienti dati professionali sono infine raccolti nel
Prospetto
9.III; come esposto nel § 9.3, debitamente a prescindere dalla difficoltà di valutazione
[postuma] in sede di consulenza tecnica e considerato il quadro delineato in detto Prospetto 9.III con le specifiche valutazioni espresse della stessa convenuta (prevalentemente positive), la CP_1 professionalità del personale di non risulta aspetto discriminante nell'espletamento Pt_1 della cessione del know-how contrattuale, affermando la stessa che le problematiche CP_1
25 afferivano principalmente questioni organizzative (discontinua disponibilità di figure di riferimento e scarsa puntualità nella trasmissione di registrazioni di processo); in definitiva, pur nell'eventuale plausibilità delle critiche di su taluni aspetti organizzativi di , da CP_1 Pt_1 quanto assunto e dedotto anche in contraddittorio con le parti emerge che il personale di Pt_1 ha recepito il know-how relativo ai prodotti trattati nelle attività di formazione effettivamente svolte,
restando inevaso, da parte di il trasferimento del know-how relativo ai restanti CP_1 prodotti, come già evidenziato nei precedenti punti della risposta al quesito. [evidenziati celeste e verde aggiunti]
IV.
3. Sulle domande relative al contratto di trasferimento di know how.
Per ragioni di comodità espositiva si procede, in prima battuta alla valutazione concernente le domande relative alla parte C della scrittura privata del
05.11.2015 concernente la cessione di know how da a (allora CP_1 Pt_1
denominata New Plastic Pack) in cui era stabilito quanto segue:
26 In proposito la CTU ha concluso, come da parte delle conclusioni sopra riportate evidenziate in verde, rilevando, in sintesi, come la convenuta abbia provveduto all'adempimento del contratto in modalità non adeguata, tanto che il recepimento da parte di risulta di fatto esaustivo per meno della metà Pt_1
dei prodotti oggetto di contratto:
27 come da prospetto che segue (prospetto 9.II CTU):
Da cui risulta mancata trasmissione del know how per sei prodotti su 10,
oltre alla trasmissione non esaustiva per i restanti.
IL CTU ha escluso che ciò sia avvenuto, come eccepito dalla convenuta,
per mancanza di professionalità del personale o per carente Pt_1
collaborazione della attrice (“la professionalità del personale d non Pt_1
risulta aspetto discriminante nell'espletamento della cessione del know-how contrattuale, affermando la stess che le problematiche afferivano CP_1
principalmente questioni organizzative (discontinua disponibilità di figure di riferimento e scarsa puntualità della trasmissione di registrazioni di processo);
in definitiva, pur nell'eventuale plausibilità delle critiche di su CP_1
taluni aspetti organizzativi d , da quanto assunto e dedotto anche in Pt_1
contraddittorio con le parti emerge che il personale d ha recepito il Pt_1
know-how relativo ai prodotti trattati nelle attività formative effettivamente
28 svolte, restando inevaso, da parte di il trasferimento del know- CP_1
how relativo ai restanti prodotti..”). Ciò a fronte, peraltro, di una pacifica interruzione dell'attività formativa da parte di dal 16 gennaio 2019 al CP_1
27 maggio 2019 e della mancata ripresa della stessa a fronte dell'inizio della controversia dalle parti che il CTU data al 19 luglio 2019 come da documenti allegati (si veda pag. 73 CTU).
Le risultanze istruttorie confermano la ricostruzione del CTU:
- il sig. legale rappresentante di in sede di Testimone_1 CP_1
interrogatorio formale (v. verbale ud. 6.3.23) ha così risposto al cap. 11 di parte attrice: D:“Il know-how di cui alla tabella di pag. 3 del contratto del
05/11/2015 depositato nel fascicolo di parte attrice che le viene mostrato,
veniva trasferito solo in ordine a due tipologie di prodotto ovvero quello
“PE**/PE+HD*** spessore 0,8 densità 17,5*” e quello “PE**/PE+HD*** spessore
0,9-1,9 densità 16*? R: “Noi abbiamo trasferito 12 prodotti su 20” quindi confessando un inadempimento pari ad almeno il 40% del contenuto dell'obbligazione contrattuale;
- il teste (v. verbale ud. 19.6.23), legale rappresentante Testimone_2
di e socio di Genius Pack, affittante la linea produttiva, ha così CP_3
risposto al cap. 9 attoreo: D: 9) “In ordine al trasferimento del know-how di cui alla “Parte C” del contratto del 05/11/2015 depositato nel fascicolo di parte attrice che le viene mostrato, la formazione del personal iniziava Parte_1
nel mese di marzo 2018 e veniva eseguita da (già in Controparte_1 CP_2
maniera frammentaria, discontinua e comunque per brevi periodi distanti tra loro.”? R: La formazione avveniva in modo discontinuo;
la presenza di
29 dipendent era di uno/due giorni con intervalli che potevano essere di CP_1
settimane o mesi. In qualità di socio di Genius Pac, proprietaria dell'impianto,
ero presente spesso anche se non in modo continuo presso l'impianto di
Matera.”; al cap. 10 attoreo: D: 10) “Il Sig sempre in merito Testimone_1
all'attività di formazione, forniva al personale della schede di Parte_1
lavorazione contenenti parametri produttivi applicando i quali il materiale prodotto risultava sempre collassato e difettato.”? R: Nulla so delle schede.
Posso dire che il prodotto era sempre collassato. Lo vedevo personalmente in
Cont quanto provavo ad utilizzarlo in al cap. 11 attoreo: D: “Il know-how di cui alla tabella di pag. 3 del contratto del 05/11/2015 depositato nel fascicolo di parte attrice che le viene mostrato, veniva trasferito solo in ordine a due tipologie di prodotto ovvero quello “PE**/PE+HD*** spessore 0,8 densità 17,5*”
e quello “PE**/PE+HD*** spessore 0,9-1,9 densità 16*? R: Non è stata trasferita nessuna tipologia di prodotto: a prova contraria sul cap. 20 di parte convenuta:
D: “Vero che su richiesta di continuava il Controparte_1 Parte_1
trasferimento di know-how al personale di quest'ultima fino a tutta la primavera del 2019?” R: Non è vero;
e sul cap. 27 di parte convenuta: D: “Vero
che durante tutto il 2018 Proxital S.r.l.ha continuato a formare il personale di per renderlo autonomo nella produzione dei prodotti in Parte_1
polietilene espanso?” R: Non è vero.
Si vedano sul punto anche le deposizioni dei dipendenti della attrice e , escussi per delega dal Tribunale di Parte_7 Testimone_3
Bari.
30 L'attrice, a fronte del solo parziale adempimento della convenuta all'obbligazione dedotta in contratto chiede, in applicazione dell'art. 1492 c.c.
una corrispondente riduzione del prezzo proporzionale alle attività non adempiute con restituzione dell'eccedenza pagata. A fronte di quanto sopra esposto la domanda deve essere accolta, essendo rimasto inevaso il trasferimento di know how per almeno 6 tipologie di prodotto su 10 (o 12 su
20 se si considerano diversi i prodotti tra pellicole monostrato e pellicole doppio strato o accoppiati), così che spetta una riduzione proporzionale del prezzo pari al 60% dell'importo contrattuale ovvero € 60.000 (su € 100.000),
con conseguente accoglimento anche della domanda di restituzione dell'eccedenza pagata dalla attrice di € 10.000 secondo la disciplina dell'indebito oggettivo, come da reconventio reconventionis della medesima.
Consegue il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta di pagamento del restante importo contrattuale. Sull'importo in restituzione,
trattandosi di debito di valuta, spettano gli interessi al tasso ex art. 1284,
comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
IV.
4. Sul ritardo e sui vizi e difetti della linea produttiva. Quanto al ritardo nella consegna della linea produttiva da parte della convenuta e ai vizi e difetti della medesima che non hanno permesso alla attrice di rendersi autonoma nella produzione del “polietilene espanso”, deve essere in primo luogo analizzata la questione del ritardo. IL CTU a tal proposito rileva (v. pag.
72 elaborato sopra anche riportata) che i ritardi nella consegna vadano imputati come segue:
31 - ritardo nella consegna della Linea dal 31 marzo 2016 al 20 luglio 2016
(111 giorni) a per carenze tecniche e organizzative (con particolare CP_1
riguardo alla necessaria previa manutenzione dei macchinari);
- ritardo di realizzazione degli impianti accessori asserventi la linea produttiva, dal 20 luglio 2016 al 10 dicembre 2017 (508 giorni), imputabile alla attrice in quanto i locali produttivi non erano stati adeguati all'utilizzo della linea predetti per ritardi burocratici e di realizzazione delle opere di adeguamento;
- ritardo di messa in servizio della linea, dal 10 dicembre 2017 al 10
marzo 2018 (90 giorni), imputabili a per gli interventi tecnici che la CP_1
stessa dovette effettuare ai macchinari al fine di permettere il completo avvio della predetta;
pertanto il ritardo concretamente imputabile alla convenuta è di circa 7
mesi (per l'esattezza n. 201 giorni a fronte di un ritardo totale calcolato dal
CTU in giorni 709).
Quanto, invece, ai vizi e difetti della linea produttiva gli stessi sono stati confermati dal CTU (v. sopra parte CTU riportata evidenziata in celeste) e appaiono ascrivibili per la maggior parte a CP_1
Peraltro anche l'escussione testimoniale svolta ha corroborato le risultanze della CTU:
- il teste (v. verbale ud. 19.6.23) ha così risposto al cap. Testimone_2
10 attoreo: D: 10) “Il Sig. sempre in merito all'attività di Testimone_1
formazione, forniva al personale della schede di lavorazione Parte_1
contenenti parametri produttivi applicando i quali il materiale prodotto
32 risultava sempre collassato e difettato.”? R: Nulla so delle schede. Posso dire che il prodotto era sempre collassato. Lo vedevo personalmente in quanto
Cont provavo ad utilizzarlo in sott. aggiunto]; al cap. 12 attoreo R: “Nel giugno
2019, presso la sede legale della società in Bassano Del Grappa (VI), CP_3
veniva organizzato un ultimo incontro tra i legali rappresentanti dell CP_1
(gi Genius Pack S.r.l. e la stess durante il
[...] CP_2 Parte_1 CP_3
quale quest'ultime, ancora una volta, rivolgevano al sig. Testimone_1
(rapp. legal contestazioni in merito sia ai vizi e difetti dei macchinari CP_1
sia all'attività formativa del pattuito know-how definendola inadeguata e incompleta.? E' vero;
al cap. 13 attoreo: “Il Sig. durante Testimone_1
l'incontro di cui alla circostanza sub 12) si impegnava a porre definitivo rimedio entro una settimana ad ogni sollevata contestazione in ordine ai vizi e difetti dei macchinari per procedere al completamento del trasferimento del know-how.” R: E' vero. L'impianto ha tuttora varie problematiche. A prova contraria sul cap. 29 di parte convenuta D: “Vero che a fine settembre 2018
produceva autonomamente polietilene espanso negli spessori 0,8 Parte_1
mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm?” R: E' vero con la precisazione che il prodotto risultava collassato e non utilizzabile.
Anche i testi e confermano il collasso delle Parte_7 Tes_4
bobine post produzione.
IV.
5. Sul danno. Tenuto conto di quanto sopra esposto, occorre adesso verificare la sussistenza di una responsabilità in capo alla convenuta che, la
Cassazione, con la sentenza SS.UU. 19785/2015 cit., come si è detto, fa rientrare nella responsabilità extracontrattuale per lesione del diritto di
33 credito, in quanto il fornitore ( è terzo rispetto al contratto di CP_1
locazione di beni mobili tra e Genius Pack. Infatti, per ormai acquisita Pt_1
esegesi giurisprudenziale dell'art. 2043 c.c. (risalente alla fondamentale pronunzia n. 174 del 1971, resa nel c.d. "caso Meroni") - il "danno ingiusto"
suscettibile di risarcimento, secondo il paradigma della suddetta norma, è
anche quello derivante dalla lesione esterna di un diritto di credito, da una lesione cioè, riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato. Il quale (terzo) abbia impedito l'adempimento dell'obbligato od abbia comunque, pregiudicato l'esistenza di quel diritto (cfr. Cass. 13673/2006). L'applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. (secondo cui grava sull'attore l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio) in materia di responsabilità
extracontrattuale comporta che l'attore che si assume danneggiato dalla condotta contra ius tenuta dal terzo dia prova del fatto storico generatore della responsabilità, del nesso eziologico e del danno, da intendersi come danno-
conseguenza, ovverosia conseguenze dirette ed immediate dell'illecito in cui è
incorsa la parte dichiarata responsabile, ai sensi dell'art. 1223 c.c., che possono concretizzarsi in ripercussioni sotto il profilo patrimoniale oppure non patrimoniale
Nella fattispecie la ricostruzione fattuale sopra effettuata consente di ritenere sussistenti tutti gli elementi per configurare tale responsabilità in capo alla convenuta. Infatti, la consegna della linea produttiva in ritardo e con i difetti individuati dal CTU è in nesso di causa con le successive conseguenze dannose subite dalla parte attrice, quantomeno nei limiti di cui si dirà. E'
indifferente che ciò sia avvenuto a titolo di dolo (come sembra adombrare
34 parte attrice) o colpa sub specie di imperizia o negligenza, evincibili nell'operato della convenuta (cfr. Cass. 31536/2018: “L'illecito aquiliano che abbia avuto per effetto la lesione di un diritto di credito obbliga l'autore al risarcimento, a nulla rilevando che il danno sia stato causato con colpa o con dolo).
Ritenuto, quindi, che i vari difetti e ritardi emersi in connessione con la messa in funzione della linea produttiva, in uno con il mancato trasferimento del know how di cui si è detto abbiano comportato un danno sub specie di danno emergente e lucro cessante.
Quanto al primo si ritiene, rispetto al prospetto formulato da parte della attrice (che riporta un conteggio su 24 mesi con data finale al 31.12.2018,
quindi si deve ritenere, per quanto non chiaramente esplicitato, che lo stesso si riferisca al periodo 01.01-2017-31.12.2018), quanto segue:
- che non debbano essere considerate le spese di personale in quanto comunque ammette che il personale è stato utilizzato in altre Pt_1
mansioni;
- che non spettino le spese per aumento assicurazione in quanto calcolate sulla base di una mera proiezione e carenti di prova dell'effettivo pagamento;
- quanto alle spese calcolate in mesi (canone di locazione linea produttiva) si ritiene che le stesse siano imputabili alla convenuta in riferimento solo alla frazione di ritardo ad essa addebitabile (201 giorni su 709)
tenendo conto che l'iniziale ritardo nella consegna della macchina ha comportato un conseguente slittamento delle attività di adeguamento dello stabilimento e che a fronte del mancato trasferimento nel periodo del know
35 how per almeno il 60% dei prodotti sia corretta la percentuale di risarcimento del costo del canone di affitto proposta dalla attrice (50%);
- che, tenuto conto che la linea produttiva non ha potuto produrre quantomeno per il 60% dei prodotti stabiliti per mancato trasferimento del know how nel periodo che le spese di trasferta spettino per il 60% dell'importo indicato e documentato dalle fatture prodotte;
- per quanto riguarda i fattori produttivi nulla è dovuto in quanto la stessa attrice ammette, nel proprio atto introduttivo, che gli stessi all'epoca
(gennaio 2020) erano ancora stoccati presso di sé, e quindi si deve presumere che siano stati comunque nel frattempo utilizzati nel processo produttivo considerato che la linea produttiva, come risultato dalla CTU, è attualmente in funzione, seppure con modifiche. Non possono spettare neanche i costi per la dedotta necessità di un processo di rigranulazione in quanto non documentati;
In sintesi, a titolo di danno emergente, si ritiene di liquidare, quanto segue:
€ 36.850 per canoni di locazione (€ 5.500 per mese calcolato sul ritardo di giorni 201);
€ 7.521,6 per spese di trasferta personale rimborsate (60% sulla somma di € 12.536);
così per un totale di € 44.371,60, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. (sulla somma via via rivalutata) dalla data della domanda giudiziale (come richiesto dall'attrice) al soddisfo.
36 Quanto al lucro cessante si può procedere ad una liquidazione equitativa del medesimo prendendo come base il calcolo effettuato nella relazione tecnica di parte allegata dall'attrice alla seconda memoria istruttoria (pag. 13-21), in quanto non contestata specificamente e comunque basata (quanto al costo dell'acquisto del materiale) su documenti e su calcoli che appaiono fondati con i correttivi che si espongono in seguito. Rispetto al calcolo effettuato occorre ribadire che il ritardo nella messa in esercizio della linea produttiva addebitabile alla convenuta ammonta a 201 giorni su 709 e provvedere ad una ulteriore riduzione del quantum nella percentuale del 50% indicata anche da parte attrice, tenuto conto del parziale funzionamento della linea produttiva e del parziale trasferimento del know-how, giungendo ad un importo di €
81.331,84, su cui spetteranno la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma via via rivalutata, dalla domanda giudiziale al saldo.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base del valore di causa pari all'accordato, al parametro medio,
per tutte le fasi previste dal citato D.M..
V.
1. Le spese di CTU, come già liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe così provvede:
1) accoglie le domande attoree nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:
37 a) quanto alla cessione del know how tra le parti:
a1) accerta e dichiara che il prezzo dell'obbligazione dedotta in contratto deve essere ridotto ad € 40.000 e per l'effetto, accertato che ha già Parte_1
corrisposto alla controparte la somma di € 50.000, in accoglimento della reconventio reconventionis dell'attrice condanna a rimborsare Controparte_1
alla attrice la somma di € 10.000, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
dalla domanda giudiziale al saldo;
a2) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta volta al pagamento del residuo prezzo;
b) quanto alla domanda risarcitoria conseguente al mancato/parziale funzionamento della linea produttiva per cui è causa, condanna parte convenuta, per i titoli di cui in motivazione, a corrispondere all'attrice i seguenti importi: € 44.371,60 a titolo di danno emergente ed € 81.331,84 a titolo di lucro cessante, maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) rigetta ogni altra domanda formulata dalle parti in giudizio;
3) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 786 per esborsi, € 14.103 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di CTU, come già liquidate in atti, a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Vicenza il 16.04.25
Il Giudice
Gabriele Conti
38