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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 572/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Cristina Marletta
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Marchese Gaetana Angela
Appellato
OGGETTO: appello- opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8/2023 del 9.01.2023 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 593 2017 00066225 84 000 con il quale l' CP_1
1 aveva intimato il pagamento della somma di € 799,28 per contributi e accessori afferenti all'anno 2010.
Il primo giudice rilevava, anzitutto, che l'avviso di addebito era stato notificato una prima volta in data 16.11.2017 a mezzo posta per compiuta giacenza e, qualificata l'eccezione di prescrizione antecedente alla notifica quale opposizione ai sensi dell'art. 24, co.5, D.lgs. n. 46/1999, riteneva incontestabile la pretesa contributiva per inutile decorso del termine di opposizione.
Quanto alla prescrizione maturata dopo la notifica del titolo (integrante un'opposizione all'esecuzione, non soggetta ad alcun termine), l'opposizione non poteva essere accolta poiché dalla data di notifica dell'avviso di addebito non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19, di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato il 10.07.2023; resisteva al gravame l' CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 30.01.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame contesta l'errata Parte_1
valutazione da parte del primo giudice delle prove documentali acquisite in giudizio. Sostiene che - sebbene risulti incontestabile la notifica dell'avviso bonario 210024264378AB201605 in data 10.06.2016 - non vi sarebbe invece alcuna prova che l'avviso di addebito fosse stato notificato una prima volta il
16.11.2017, posto che la ricevuta di un secondo tentativo di notifica prodotta dall'ente previdenziale non fornisce elementi sufficienti a dimostrare l'effettiva consegna dell'atto al destinatario. Del resto, se effettivamente l' avesse CP_1
notificato l'avviso nel 2017, non avrebbe avuto motivo di procedere alla
2 rinotifica in data 22 agosto 2022, potendo già attivare l'azione esecutiva nei confronti del Cantone.
2. L'appello è fondato.
Va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' - secondo cui non risulterebbe che l'ente “abbia rinotificato l'avviso CP_1
di addebito oggetto di causa il 22.08.2022” -, emerge senz'altro dalla documentazione versata in atti che l'avviso di addebito in questione sia stato rinotificato a mani dell'appellante in “Gravina di Catania il 26-08-2022” (vds. primo foglio del documento riprodotto in atti da entrambe le parti, che riporta la dicitura “SECONDO TENTATIVO” e il numero 66545853212-5).
L'ente previdenziale aveva poi prodotto in primo grado (in atti fascicolo telematico d'ufficio di primo grado) una “notifica Cantone tiff.i”.
Tale atto è composto, oltre che dalla fotocopia della cartolina di ricevimento in bianco, da una fotocopia della busta, recante il medesimo numero di raccomandata 66545853212-5, priva tuttavia di ogni altra indicazione utile ai fini di poter ritenere perfezionata la notifica per compiuta giacenza. In particolare, non risulta compilata alcuna voce in ordine alle ragioni che avrebbero determinato il mancato recapito (ad esempio, destinatario irreperibile, deceduto, sconosciuto, trasferito, ecc. …); tale incompletezza non consente, pertanto, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, di ritenere perfezionata la compiuta giacenza.
2.1 Da tanto consegue la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo decorso oltre un quinquennio tra la data del 10 giugno 2016 (di notifica dell'avviso bonario) e quella del 26 agosto 2022 (di rituale notifica dell'avviso di addebito), anche considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione disposti dalla normativa emergenziale per Covid-19 già richiamata dalla sentenza impugnata.
3. L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va annullato l'avviso di addebito originariamente opposto.
3 Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito originariamente opposto;
condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese CP_1
processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 350,00 per il primo grado e in euro 400,00 per il presente, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA e
IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
La Presidente
dott.ssa Elvira Maltese
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 572/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Cristina Marletta
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Marchese Gaetana Angela
Appellato
OGGETTO: appello- opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8/2023 del 9.01.2023 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 593 2017 00066225 84 000 con il quale l' CP_1
1 aveva intimato il pagamento della somma di € 799,28 per contributi e accessori afferenti all'anno 2010.
Il primo giudice rilevava, anzitutto, che l'avviso di addebito era stato notificato una prima volta in data 16.11.2017 a mezzo posta per compiuta giacenza e, qualificata l'eccezione di prescrizione antecedente alla notifica quale opposizione ai sensi dell'art. 24, co.5, D.lgs. n. 46/1999, riteneva incontestabile la pretesa contributiva per inutile decorso del termine di opposizione.
Quanto alla prescrizione maturata dopo la notifica del titolo (integrante un'opposizione all'esecuzione, non soggetta ad alcun termine), l'opposizione non poteva essere accolta poiché dalla data di notifica dell'avviso di addebito non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19, di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato il 10.07.2023; resisteva al gravame l' CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 30.01.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame contesta l'errata Parte_1
valutazione da parte del primo giudice delle prove documentali acquisite in giudizio. Sostiene che - sebbene risulti incontestabile la notifica dell'avviso bonario 210024264378AB201605 in data 10.06.2016 - non vi sarebbe invece alcuna prova che l'avviso di addebito fosse stato notificato una prima volta il
16.11.2017, posto che la ricevuta di un secondo tentativo di notifica prodotta dall'ente previdenziale non fornisce elementi sufficienti a dimostrare l'effettiva consegna dell'atto al destinatario. Del resto, se effettivamente l' avesse CP_1
notificato l'avviso nel 2017, non avrebbe avuto motivo di procedere alla
2 rinotifica in data 22 agosto 2022, potendo già attivare l'azione esecutiva nei confronti del Cantone.
2. L'appello è fondato.
Va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' - secondo cui non risulterebbe che l'ente “abbia rinotificato l'avviso CP_1
di addebito oggetto di causa il 22.08.2022” -, emerge senz'altro dalla documentazione versata in atti che l'avviso di addebito in questione sia stato rinotificato a mani dell'appellante in “Gravina di Catania il 26-08-2022” (vds. primo foglio del documento riprodotto in atti da entrambe le parti, che riporta la dicitura “SECONDO TENTATIVO” e il numero 66545853212-5).
L'ente previdenziale aveva poi prodotto in primo grado (in atti fascicolo telematico d'ufficio di primo grado) una “notifica Cantone tiff.i”.
Tale atto è composto, oltre che dalla fotocopia della cartolina di ricevimento in bianco, da una fotocopia della busta, recante il medesimo numero di raccomandata 66545853212-5, priva tuttavia di ogni altra indicazione utile ai fini di poter ritenere perfezionata la notifica per compiuta giacenza. In particolare, non risulta compilata alcuna voce in ordine alle ragioni che avrebbero determinato il mancato recapito (ad esempio, destinatario irreperibile, deceduto, sconosciuto, trasferito, ecc. …); tale incompletezza non consente, pertanto, contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, di ritenere perfezionata la compiuta giacenza.
2.1 Da tanto consegue la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo decorso oltre un quinquennio tra la data del 10 giugno 2016 (di notifica dell'avviso bonario) e quella del 26 agosto 2022 (di rituale notifica dell'avviso di addebito), anche considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione disposti dalla normativa emergenziale per Covid-19 già richiamata dalla sentenza impugnata.
3. L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va annullato l'avviso di addebito originariamente opposto.
3 Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito originariamente opposto;
condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese CP_1
processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 350,00 per il primo grado e in euro 400,00 per il presente, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA e
IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
La Presidente
dott.ssa Elvira Maltese
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