Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 9622/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 9622/2020 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Paolo Esposito e dall'avv. Giulia Gialdini, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via F. Caracciolo n. 14; pec: e Email_1
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- Opponente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
dott. , giusta procura del 25.07.2019 rep. n. 44953, racc. n. 25.857, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Tommaso Cuomo, ed elettivamente domiciliata in Portici alla via Salute n.17; pec:
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- Opposto –
NONCHE'
pagina 1 di 4
- Opposto -
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
Opposto contumace-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore
-Opposto contumace-
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_6
-Opposto contumace-
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2020, la debitore esecutato nel procedimento di Parte_1
pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/73 iscritto al n. 24167/2019 R.G.E. proponeva opposizione all'esecuzione nei confronti della creditrice , nonchè del Controparte_1
la , la e l' Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
quali terzi pignorati. Controparte_6
In particolare, la risultava debitrice verso Parte_1 Controparte_7 dell'importo di euro 256.042,67, la cui riscossione veniva rimessa all' , che,
[...] CP_8
iscritta a ruolo la somma comprensiva di oneri e spese successive, notificava la cartella di pagamento n.
07120190031637480 000. In mancanza di pagamento, l' agiva con Controparte_1
plurimi pignoramenti presso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/73.
pagina 2 di 4 Parte attrice, quindi, proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. 615 c.p.c. ed istanza ex art 483 c.p.c., all'esito del quale non veniva sospesa la procedura esecutiva e veniva fissato il termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena con le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo e osservati i termini di cui all'art.163 bis ridotti alla metà.
Pertanto, con ricorso depositato in data 20.05.2020 la debitrice introduceva il presente giudizio di merito a cognizione piena ed eccepiva l'impignorabilità dei crediti maturati verso il Controparte_3
per effetto del combinato disposto degli artt. 545 c.p.c. e 9 della l. 2248/1865, con la conseguenza che l'attività di esazione doveva intendersi subordinata all'espresso consenso della P.A, mancante totalmente nel caso di specie.
Inoltre, veniva rilevato l'eccesso nel cumulo dei mezzi di espropriazione, con una richiesta di limitazione dei mezzi azionati ex art. 483 c.p.c.
Si costituiva il che, dando conto dei pagamenti effettuati, eccepiva la propria Controparte_3 carenza di legittimazione passiva, essendo l'unico legittimato passivo l'Agente per la riscossione.
Pertanto, chiedeva la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva, con refusione delle spese di giudizio.
L si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni di controparte, Controparte_1 rilevando l'inammissibilità del giudizio, in quanto proposto oltre i termini previsti dall'ordinanza n.
602/2020, conclusiva della fase cautelare del giudizio esecutivo, e l'infondatezza della pretesa violazione degli artt. 483 e 545 c.p.c.
Concludeva dunque in via preliminare per la dichiarazione di inammissibilità del giudizio, e nel merito domandava il rigetto delle domande formulate, con vittoria di spese diritti e onorari.
Rimanevano contumaci la la e l' Controparte_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6
All'udienza del 12.11.2020, veniva disposto il mutamento del rito, da speciale a ordinario, rinviando per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19.12.2024, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta da è estinta ed improcedibile in quanto il giudizio di merito è Parte_1 stato tardivamente introdotto rispetto ai termini assegnati nell'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare dal G.E. in data 19.02.2020.
Si osserva infatti che in detta ordinanza veniva assegnato un termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
pagina 3 di 4 L'opposizione, avuto riguardo alla materia, rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, sicchè il giudizio di merito andava introdotto con citazione e la pendenza della lite andava determinata in base alla data di notifica della citazione.
L'opponente ha invece depositato un ricorso in data 20.05.2020 – inidoneo nel caso di specie a determinare la pendenza della lite – e l'instaurazione del contraddittorio sull'opposizione è avvenuta soltanto in data 21.09.2020 con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Sicchè, pure considerando la sospensione dei termini processuali nel periodo 09.03.2020-11.05.2020 per l'emergenza COVID-19, l'introduzione del giudizio di merito risulta comunque tardiva.
E' infatti noto che, se l'opponente introduce il giudizio con ricorso invece che con citazione, è astrattamente possibile la conversione dell'atto irregolare, ma ai fini del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, egli deve in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche provvedere alla sua notificazione.
Il mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice in applicazione dell'art. 616 cpc determina l'estinzione del giudizio di opposizione.
Le spese di lite tra l'opponente e l'opposta seguono la Controparte_9 soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase di trattazione/istruttoria e della semplicità dell'affare.
Le spese di lite in confronto del si compensano, in considerazione della sostanziale Controparte_3
estraneità del terzo pignorato alla controversia intercorrente tra debitore e creditore.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di merito inerente l'opposizione all'esecuzione proposta da
Parte_1
2) Condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
che si liquidano in € 4.200,00 per compensi professionali del procuratore, Controparte_9
oltre rimborso spese generali al 15%, nonché cpa ed iva se dovuti come per legge;
3) Compensa le spese di lite tra le restanti parti.
Napoli, 20.01.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
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