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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. NC S. AM Presidente
Dott.ssa SIa TA RI Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 321/2023 R.G., al quale vi
è riunito il procedimento recante n. 350/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 08/10/2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 dall' Avv. Alessandro Talamonti, giusta procura speciale alle liti materialmente congiunta all'atto di citazione di appello ex art. 83 comma 3 c.p.c., ed elettivamente domi- ciliato presso il difensore al seguente indirizzo Pec:
[...]
nonché al seguente numero Email_1 di telefax: 0735-730441;
APPELLANTE rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Paolo Del Paggio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Pescara, ed elettiva- mente domiciliato presso il suo studio in Teramo alla Via
Panella nr. 48;
APPELLATO-APPELLANTE nel proc. riunito nr.
350/2023 R.G.
Par
, sia in proprio sia quale legale Parte_3 rappresentante della soc. , già Parte_4 [...]
C.F., rappresentato e di- Controparte_2 feso dall'Avv. Marco Sanvitale in virtù di procura a mar- gine dell'atto di citazione in primo grado, ed elettivamen- te domiciliato presso il suo studio in Pescara alla via 1°
Maggio nr. 4,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante “In riforma della Parte_1 sentenza appellata, contrariis reiectis, Voglia l'Ill.ma
Corte di Appello adita annullare e comunque riformare la sentenza n° 241/2023 pronunciata dal Tribunale civile di
Pescara in data in data 13.2.2023, pubblicata il
15.2.2023, notificata in data 21.2.2023, per tutti i motivi sopra illustrati e specificamente: I)- in via preliminare:
Voglia sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni espresse al paragrafo IV) dei
2 superiori motivi di diritto e comunque per tutte le ragioni sopra espresse.
II)- In via principale nel merito: annullare e/o riformare la sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'appellante Parte_1
e per l'effetto respingere tutte le domande for-
[...] mulate nei suoi confronti dagli appellati CP_3
in proprio e quale legale rapp.te p.t. della
[...] Parte_4
in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque,
[...] non provate e/o per carenza di legittimazione passiva del- lo stesso appellante . Parte_1
III)- In via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta anche solo parzialmente la domanda degli appellati in proprio e Controparte_2 quale legale rapp.te p.t. della accertare e di- Parte_4 chiarare la responsabilità esclusiva o comunque prevalen- te dell'appellato in ordine all'addebito Controparte_1 dedotto dagli appellati in proprio e Controparte_2 quale legale rapp.te p.t. della con l'atto di ci- Parte_4 tazione introduttivo del giudizio di primo grado e ciò per tutte le ragioni spiegate nella superiore premessa di fatto e nei motivi di diritto che precedono. In ogni caso Voglia comunque accertare e disporre la graduazione delle rela- tive responsabilità di e Parte_1 CP_1 ai fini del risarcimento del danno con riguardo al
[...] grado di incidenza eziologica e gravità delle colpe di cia- scuno dei concorrenti ed al riguardo si chiede nei con- fronti di tutti i corresponsabili l'accertamento della gra-
3 duazione delle colpe sia in funzione della limitazione del- le rispettive responsabilità e determinazione delle relative quote, dichiarando che il è obbligato a risarci- Parte_1 re solo i danni eventualmente riconosciuti limitatamente alla propria quota, oltre che in funzione delle ripartizione interna in vista del regresso, con condanna del correspon- sabile a rifondere al tutto quanto CP_1 Parte_1 questi fosse condannato a pagare, volendo con la presente provocare anche interruzione della prescrizione nei con- fronti del e, quindi, accertare e di- Controparte_1 chiarare che è comunque tenuto a te- Controparte_1 nere indenne per tutto quanto lo stesso doves- Parte_1 se essere condannato a pagare al in Controparte_2 proprio e quale legale rapp.te p.t. della a Parte_4 qualsiasi titolo, in forza della emananda sentenza.
IV)-Nel merito in via subordinata, alternativa e condizio- nata: a condizione che il venga ritenuto legit- Parte_1 timato passivamente nel giudizio de quo e che lo stesso dovesse esser riconosciuto a qualsiasi titolo concorrente nella responsabilità per il risarcimento danni asseritamen- te subiti dagli appellati in proprio e Controparte_2 quale legale rapp.te p.t. della e quindi fosse Parte_4 condannato al risarcimento di qualsiasi danno, Voglia ac- certare e dichiarare la somma complessivamente ritenuta dalla parte attrice in primo grado a seguito della unilate- rale sospensione dal luglio 2012 del pagamento delle rate mensili ancora dovute come prezzo della compravendita dell'immobile di proprietà della C.I.D. RL, per un impor- to pari ad euro 72.000,00 ovvero per il diverso importo
4 che verrà accertato in corso di causa oltre gli interessi maturati dalla scadenza di ciascuna rata e maturandi sino al saldo, e Voglia compensare detta somma ritenuta con l'importo chiesto da parte attrice in primo grado a titolo di danno patrimoniale e/o non patrimoniale con l'importo che dovesse comunque denegatamente essere riconosciu- to in favore della stessa, e quindi Voglia imputare detta somma ritenuta dalla parte attrice in primo a deconto su ogni eventuale maggior somma che il fosse Parte_1 tenuto a pagare. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per appellante principale nel giudi- Controparte_1 zio n. 350/2023 R.G. ed appellato nel giudizio n.
321/2023 R.G.: “Insiste per l'accoglimento delle conclu- sioni formulate nel proprio atto di appello che di seguito si trascrivono integralmente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, In via preliminare, sospendere, ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, sussistendone i presupposti di legge, come evidenziato nel paragrafo 4 del presente atto;
Nel merito, in accoglimento del propo- sto appello ed in riforma integrale della sentenza del Tri- bunale di Pescara n. 241/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il 15 febbraio 2023 e notificata il 21 febbraio
2023, dichiarare inammissibile o quantomeno rigettare le domande tutte proposte nei confronti del Sig.
[...]
anche dal convenuto , CP_1 Parte_1 con condanna al rimborso delle spese del doppio grado di
5 giudizio. Insiste per il rigetto delle conclusioni rassegnate sub III) nell'atto di appello del Sig. , Parte_1 per tutti gli esposti motivi. Con vittoria di spese del dop- pio grado di giudizio.”
Per l'appellato : “Piaccia alla Controparte_2 Pt_5
[...
dell'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, rigettare l'istanza ex artt. 283 e 351
c.p.c. in quanto carente dei presupposti e del tutto infon- data e quindi procedere alla riunione del presente giudi- zio all'altro sopra menzionato ex art. 335 c.p.c.; sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello nei confronti del in pro- Controparte_2 prio, con vittoria di spese e competenze del grado;
nel merito, respingere il proposto appello, con la conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con la mag- giorazione del 15 % sulle competenze ex DM 55/2014.”
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Pescara n. 241/2023 del 13.02.2023, pubbli- cata il 15.02.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 3957/2019.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con la sentenza suindicata, il Tribunale di Pescara ha preliminarmente rigettato l'eccezione di nullità della ci- tazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito accertata la parziale fondatezza della domanda risarcito- ria formulata dalla parte attrice, in persona CP_2
6 del legale rappresentante (che aveva Controparte_2 agito anche in proprio), ha determinato in € 71.441,19 ol- tre accessori l'ammontare del danno cagionato a quest'ultima ed ha condannato i convenuti,
[...]
e , in solido tra loro, a Parte_1 Controparte_1 corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno patri- moniale, la predetta somma di € 71.441,19 oltre accesso- ri;
ha però rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dall'attore in pro- CP_2 prio;
inoltre, accertata la parziale fondatezza della do- manda di regresso formulata dal convenuto
[...]
nei confronti di , ha con- Parte_1 Controparte_1 dannato quest'ultimo a corrispondergli, a titolo di risar- cimento danni, l'importo di € 42.864,714, oltre accessori, pari al 60% della somma liquidata all'attore. Per ciò che concerne le spese, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dall'attore, liquidate in € 867,24 per esborsi ed € 14.103,00 per ono- rari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge;
infine, ha condannato
[...] alla rifusione delle spese sostenute dal CP_1 [...]
che, previa compensazione nella misura del 40%, Pt_6 ha liquidato nel residuo in € 8.461,80 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. co- me per legge.
1.1 Con atto di citazione iscritto a ruolo l'1.10.2019,
, in proprio e nella qualità di legale Controparte_2 rappresentante della soc. Parte_7
Part
ha convenuto in giudizio
[...] CP_4
7 ne e chiedendo che il Parte_1 Controparte_1
Tribunale condannasse i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali a lui cagionati, quantificati nella misu- ra di € 143.441,19 ovvero nella somma, maggiore o mi- nore, ritenuta di Giustizia. Ha inoltre chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali a lui cagionati, quantificati equitativamente in €
30.000,00, ovvero nella somma, maggiore o minore, rite- nuta di Giustizia. A sostegno della domanda formulata, ha dedotto di aver sottoscritto, in data 18.11.2009, un atto di compravendita immobiliare, registrato in Pescara il
19.11.2009 n. 11092, repertorio n. 15.809, Raccolta n.
9.638, rogato dal notaio dott. col quale Persona_1 aveva acquistato dalla Controparte_5
(società oggi cessata),
[...] la piena proprietà dell'appartamento facente parte di un fabbricato sito in SI (TE) alla via Maestri del Lavoro, posto al piano primo, costituito da 6,5 vani catastali, ri- portato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 19,
p.lla 285 sub 2, Cat. A/2, nonché la piena proprietà dell'immobile riportato al catasto fabbricati di detto Co- mune al foglio 19, p.lla 285 sub 1, Cat, D/7. Come risulta dall'allegato atto (cfr doc. 2) il prezzo di acquisto, con- cordato in € 350.000,000 era stato così versato: a) €
20.000,00, mediante assegno bancario tratto su RC
Filiale di SI NA in data 12 Agosto 2009 numero
41533958-11, che la venditrice dichiarava di aver ricevu- to dall'acquirente, rilasciando quietanza;
b) € 198,26 in contanti, contestualmente alla stipula;
c) € 77.801,74 me-
8 diante accollo del mutuo residuo concesso alla società venditrice dalla Banca RC. La residua somma di euro 252.000,00 mediante pagamento, a partire dal 31
Dicembre 2009, di n. 42 rate mensili posticipate da €
6.000,00 ciascuna, scadenti l'ultimo giorno del mese.
1.2. Il legale rappresentante della ., Parte_8 [...]
, all'art. 3 del contratto di compravendita, Parte_1 aveva garantito la piena e legittima proprietà di detto be- ne, oltre che la libertà da pesi, censi, canoni e livelli, liti- spendenze, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, arre- trati e privilegi, anche fiscali, obbligandosi per l'evizione come per legge, evidenziando che il bene era gravato dal- le seguenti ipoteche: - N. 4294 dell'agosto 2006, a favore della Tercas, accesa a garanzia del mutuo da accollarsi, gravante solo sul subalterno 2. - N. 4108 del 12 ottobre
2007, a favore di , per € 89.202,46 a garanzia CP_6 della somma di € 44.601,23, gravante sul subalterno 1. -
N. 3209 del 18 settembre 2008, a favore di , per CP_6
€ 79.923,00 a garanzia della somma di € 39.961,50 gra- vante sul subalterno 2. - N. 2934 del 22 luglio 2009, a fa- vore della per € 7.603,78 a garanzia della som- Pt_9 ma di € 3.801,89 gravante sul subalterno 2. - N. 4197 del
21 ottobre 2009, a favore di , per € 96.524,10 a CP_6 garanzia della somma di € 48.262,05, gravante sul subal- terno 1.
1.3. In sede di stipula aveva preci- Parte_1 sato che, sull'immobile, gravava realmente solo l'ipoteca iscritta in favore della Banca Tercas, poiché tutte le altre
9 ipoteche erano state cancellate per intervenuta soddisfa- zione dei creditori e, a dimostrazione della circostanza, questi, unitamente al dott. , presente Controparte_1 alla stipula dell'atto, aveva consegnato al Notaio rogante, dott. n. 4 dichiarazioni in originale prove- Persona_1 nienti da (già Controparte_7
e dalla Controparte_8 CP_9 di avvenuta estinzione del debito, con conseguente assen- so alla cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile
(art. 3 del contratto di compravendita allegato dall'appellante sub doc. 2). Erano stati esibiti e consegna- ti dal e dal dott. Parte_1 [...]
, al Notaio dott. gli originali della Per_2 Per_1 documentazione comprovante la rinuncia al pignoramen- to da parte di e della Controparte_8
, nella specie: - atto di rinuncia alla proce- CP_9 dura esecutiva per la cancellazione della ipoteca legale iscritta da l N. 4108 del Controparte_8
12 ottobre 2007, datata 05/10/2009. - atto di rinuncia alla procedura esecutiva per la cancellazione dell'ipoteca le- gale iscritta da al N. Controparte_8
3209 del 18 settembre 2008, datata 05/10/2009. - atto di rinuncia alla procedura esecutiva per la cancellazione della ipoteca legale iscritta da Controparte_8 al N. 2934 del 22 luglio 2009 a favore della
[...] datata 30/10/2009. - atto d'assenso alla CP_9 cancellazione d'ipoteca legale iscritta da
[...] al N. 4197 del 21 ottobre 2009 per la CP_8 somma di Euro 96.524,10, datata 09.11.2009 (cfr doc. 3).
10 Tale documentazione era stata acquisita dal Notaio ro- gante, che ne aveva fatto espressa menzione nell'atto di compravendita (cfr art. 3 sub doc. 2).
1.4. Successivamente, in data 05.07.2012, a distanza di quasi tre anni dalla stipula del contratto di compravendi- ta, l'acquirente aveva ricevuto la noti- CP_2 fica di un atto di avviso di vendita di immobili (pratica n.
39/2012 datata 29.06.2012) con la quale
[...] rendeva noto che, in data 25.09.2012 CP_7 alle ore 10.30 nei locali siti in Viale Crispi n. 315 a Te- ramo, si sarebbe proceduto ex art. 2808 c.c. alla vendita per pubblico incanto dell'immobile che la società attrice aveva acquistato dalla C.I.D S.R.L. (cfr doc. 4). Convinto della veridicità e dell'autenticità della documentazione esibita e consegnata al Notaio dalla Parte_10
(in proprio e nella qualità sopra indicata) aveva
[...] proposto opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma
2 c.p.c incardinando, dinanzi al Tribunale di Teramo, il
Proc. Esecutivo n. 39/2012, chiedendo, “previa sospen- sione della esecuzione, dichiarare la nullità ed infonda- tezza della pretesa creditoria fatta valere dall'
[...]
nei confronti della società CP_7 [...]
unitamente alla nullità e Controparte_10 all'infondatezza della procedura esecutiva in oggetto, dell'atto di avviso di vendita di immobili del 29.06.2012, pratica n. 39/2012, notificato all'opponente in data
05.07.2012, dell'atto di pignoramento e di tutti gli altri atti ad essi, a qualsiasi titolo e ragione, presupposti, con- nessi e consequenziali ” (cfr doc. 5). Con comparsa di
11 costituzione e risposta del 14.08.2012, depositata in can- celleria in data 16.08.2012, si era costituita
[...] evidenziando che : “ad oggi CP_7 [...] subentrata all' non ha CP_7 Controparte_8 mai proceduto a comunicazioni o desistenze di sorta nei confronti del citato contribuente, di conseguenza i pro- dotti atti di rinuncia alle procedure esecutive nonché gli atti di assenso alle cancellazioni di ipoteca sono da rite- nersi del tutto falsi e privi di qualsiasi effetto giuridico e per essi è stato già presentato atto dì denuncia/querela al- la procura della repubblica di Teramo territorialmente competente”.
Il aveva così constatato che i debiti che la CI CP_2 aveva nei confronti di Controparte_11 non erano mai stati soddisfatti e che la documentazione depositata al Notaio era falsa. Per_1
1.5. A seguito della querela presentata da parte attrice nei confronti di (cfr doc. 7), era stato Parte_1 iscritto procedimento penale n. 10736/2012 R.G.N.R., nel quale era stato contestato al ed al Parte_1 il reato p. e p. dagli artt. 110, 640 Controparte_1
c.p.. Il procedimento penale predetto, nel quale CP_2
si era costituito parte civile, si era concluso in
[...] data 23.5.2018 con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Nelle more, parte attrice, a fron- te dei debiti non estinti dal , pari ad € Parte_1
129.347,42, lievitati ad € 143.441,19,per interessi e spe- se, aveva subito l'esecuzione immobiliare da parte di
12 ed era stata costretta a versare all' CP_8 [...]
la somma di € 143.441,19 in 33 rate, al fine CP_12 di evitare l'esecuzione immobiliare e cancellare l'ipoteca iscritta sul bene acquistato;
per tutti i motivi sopra indica- ti ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti al ri- sarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali su- biti.
1.6. Si è costituito (sempre in prime cure) con comparsa depositata in data 3.10.2020, evi- Parte_1 denziando che, nella primavera del 2009, per definire le esposizioni debitorie che la C.I.D. SR, da lui amministra- ta, aveva nei confronti di fornitori, banche ed
, si era recato, unitamente alla sorella a CP_8
Morro D'Oro, presso lo studio del commercialista dott.
, al quale aveva esposto la situazione Controparte_1 complessiva della società e la sua intenzione di chiudere tutte le esposizioni debitorie. Il aveva accet- CP_1 tato l'incarico chiedendo l'elenco di tutti i fornitori della
C.I.D. e degli Istituti di credito con i quali la società ave- va rapporti, nonché la documentazione relativa alle espo- sizioni con , e, per la definizione delle posi- CP_8 zioni debitorie della società, si era offerto di risolvere le debenze mediante pagamento di somme percentualmente inferiori ai debiti originari. Man mano che CP_1 comunicava il raggiungimento degli accordi con i vari creditori, egli provvedeva ad effettuare i relativi paga- menti, a volte eseguendo bonifici verso i creditori, a volte consegnando denaro contante al dott. che si CP_1 era impegnato a corrispondere lui stesso le somme dovu-
13 te ai creditori. Nello stesso periodo, il dott. CP_1 gli aveva comunicato che, per definire la posizione debi- toria con , la società avrebbe dovuto versare CP_8 la somma complessiva di euro 25.800,00, consegnando direttamente al la somma di € 24.000,00, CP_1 che doveva essere versata al funzionario di CP_8 che seguiva la posizione della C.I.D. e avrebbe poi dovu- to effettuare il versamento dei restanti euro 1.800,00 con bollettini postali di € 300,00 intestati ad . Egli si CP_6 era allora recato, accompagnato dalla sorella, in Morro
d'Oro, presso lo studio del dott. al quale CP_1 aveva consegnato la somma di euro 24.000,00, parte in contanti e parte con assegni, che gli aveva CP_1 chiesto di lasciare senza indicazione del beneficiario (cfr doc.n°2). In quell'occasione, il gli aveva CP_1 consegnato n. 6 bollettini postali di euro 300,00 cadauno intestati ad , da pagare a partire dal mese di CP_8 agosto 2009, versamenti puntualmente effettuati. Nel medesimo incontro, il dott. gli aveva detto CP_1 che avrebbe provveduto lui stesso a fargli avere la docu- mentazione di , attestante la rinuncia alle CP_8 procedure esecutive nei confronti della C.I.D. e l'assenso alla cancellazione delle ipoteche che gravavano sull'immobile di proprietà della società.
1.7. Considerato il buon esito che avevano avuto le tran- sazioni, già effettuate con le banche e i fornitori, fidando- si completamente del dott. egli aveva con- CP_1 tattato , titolare della Controparte_2 Controparte_2
proprietaria dell'immobile confinante con
[...]
14 quello di proprietà della C.I.D. SR, che si era già in pre- cedenza dimostrato interessato acquisto. Definite le mo- dalità di vendita, si erano recati dal dott. di Persona_1
Pescara, Notaio scelto da , stipulando Controparte_2 in data 18 novembre 2009 l'atto di compravendita. Quel giorno, presso lo studio notarile, erano presenti oltre a lui, , la sua segretaria sig.ra ed il Controparte_2 Pt_11 dott. , che aveva portato con sé i do- Controparte_1 cumenti che attestavano la rinuncia di alle CP_8 procedure esecutive e l'atto di assenso alla cancellazione delle ipoteche. Tali documenti erano stati consegnati nel- le mani del Notaio, che li aveva esaminati, dandone atto nel rogito, dove, all'art.3, con riferimento alle ipoteche gravanti sull'immobile compravenduto si legge testual- mente “… per le quali le rispettive creditrici hanno di- chiarato l'avvenuta estinzione dei relativi debiti dispo- nendo le conseguenti cancellazione d'ipoteca …”
(doc.n°4 allegato all'appello).
Nel corso dell'anno 2010, egli aveva corrisposto al dott.
, presso il suo studio in Morro D'Oro Controparte_1 la somma complessiva di euro 20.000,00 per l'attività professionale dallo stesso espletata, somma per la quale non aveva mai ricevuto fattura.
1.8. In data 5 luglio 2012, trascorsi quasi tre anni dal ro- gito, egli si era visto notificare da parte di CP_8 un avviso di vendita all'asta della porzione di immobile venduto nel novembre del 2009 alla e, CP_2 da parte del , una missiva con la quale gli co- CP_2
15 municava la sospensione immediata del pagamento delle rate mensili, ancora spettanti alla C.I.D. SR quale corri- spettivo della compravendita (doc.n°5). Successivamente, con missiva del 12 luglio 2012, inviata per conoscenza anche al ed al dott. aveva comunicato CP_2 Per_1 al dott. quanto stava accadendo, invitandolo CP_1
a chiarire per iscritto, anche presso , la si- CP_8 tuazione, e, non avendo ricevuto nessun riscontro, aveva sporto in data 4.10.2012 querela nei confronti del dott.
e la Procura della Repubblica di Te- Controparte_1 ramo, aveva iscritto a carico del predetto procedimento penale n. RGNR N° 3734/2013 contestandogli i reati p. e p. agli artt. 640, 485, 48, 479 cp, atti successivamente trasmessi per competenza territoriale alla Procura della
Repubblica di Pescara. Le successive indagini avevano dato conferma della responsabilità del per i CP_1 reati da lui denunciati, individuando ulteriori ipotesi di reato a carico dello stesso . Era inoltre emer- CP_1 so che questi non era un commercialista, nonostante si fosse sempre relazionato in tale veste, sia con lui che con i diversi creditori della C.I.D. SR, che aveva sempre rice- vuto presso quello che veniva indicato come il suo stu- dio professionale in Morro D'Oro. Il procedimento pena- le in cui egli si era costituito parte civile si concludeva con sentenza di estinzione del reato per intervenuta pre- scrizione.
1.9. Contestando ogni addebito, il ha chiesto Parte_1 il rigetto della domanda formulata dall'attore evidenzian- do che, pur avendo versato al la somma di € CP_1
16 26.800,00 (in relazione alla quale alcuni assegni per un importo di € 8.200,00 erano stati incassati da tali Per_3
e non aveva ottenuto alcun risulta-
[...] Persona_4 to, considerato che le ipoteche gravavano ancora sul bene e che tale circostanza gli aveva impedito di incassare il residuo prezzo ancora dovuto dalla CP_2
2. Si è costituto il convenuto ecce- Controparte_1 pendo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatez- za della domanda e per omessa esposizione dei fatti e de- gli elementi di diritto costituenti le ragioni della doman- da. Ha sostenuto di non aver fornito alcun contributo causale alla conclusione del contratto di compravendita dedotto in giudizio, essendosi limitato, in data anteceden- te, a mettere in contatto l'acquirente con il venditore. Ha aggiunto che le assicurazioni sull'avvenuta estinzione del debito e le garanzie sulla cancellazione delle ipoteche erano state fornite all'acquirente esclusivamente dal ven- ditore, unico soggetto che poteva avere piena contezza dei gravami e delle posizioni debitorie a cui le iscrizioni facevano riferimento. A sostegno di quanto dedotto, ha evidenziato che l'acquirente, venuto a conoscenza della mancata estinzione delle poste debitorie garantite dalle iscrizioni in favore degli agenti riscossori, aveva sporto querela nei confronti del solo rappresentante della società venditrice, senza nulla addebitare a lui personalmente ed ha contestato la sussistenza dei presupposti per la liqui- dazione del danno non patrimoniale richiesto dal Pt_12
[...
, non essendo configurabile a suo carico alcun addebito
17 che potesse, seppur astrattamente, configurare una fatti- specie di reato.
Quanto all'ammontare del danno, ha dedotto che, ai sensi dell'art. 1227 cc, non potevano essere risarcite le poste di danno che il avrebbe potuto evitare usando CP_2
l'ordinaria diligenza.
2.1. L'acquirente era infatti consapevole della esistenza delle iscrizioni pregiudizievoli indicate nell'atto di acqui- sto (art. 3, lettere b, c, d, e, dell'atto per notar di Per_1
Pescara del 18 novembre 2009) in ordine alle quali il venditore si era assunto l'obbligo di fare tutto quanto
“necessario in merito al fine di perfezionare le dette for- malità entro e non oltre tre mesi da oggi”. Considerato che la cancellazione delle 4 iscrizioni ipotecarie doveva essere completata entro tre mesi dalla data di sottoscri- zione dell'atto (18 novembre 2009), allo spirare del ter- mine l'acquirente avrebbe dovuto provvedere ad una ve- rifica dell'avvenuta cancellazione e, in caso di mancata ottemperanza, interessare direttamente i creditori ipoteca- ri per ottenere quanto richiesto, invitando il venditore ad adempiere al proprio obbligo entro un termine ristretto.
Così facendo, avrebbe appreso, al più tardi entro 6 mesi dalla data di stipula, contrariamente a quanto asserito dal venditore, che i debiti non erano stati estinti. Avrebbe co- sì potuto avere effettiva contezza dell'inadempimento del venditore, sospendendo il versamento delle rate periodi- che previste per il saldo del residuo prezzo di €.
252.000,00. Nulla pertanto era dovuto all'attore, a titolo
18 di danno patrimoniale, considerato l'aggravamento del danno a lui imputabile ed ha insistito per il rigetto della domanda.
2.3. All'esito della fase di trattazione ed istruttoria, nel corso della quale sono state assunte le prove indicate dal- le parti (interrogatorio formale di tutte le parti e prova con i testi Persona_1 Testimone_1 Tes_2
, e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
), nonché acquisita, in parte, la documentazione ri-
[...] chiesta con ordinanza del 29.10.2021 (denuncia per truffa presentata in data 7.02.2011 dal dott. , re- CP_13 sponsabile dell' di Pe- Controparte_14 scara, presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara e documentazione allegata), la causa è stata rinviata per la precisazione della conclusioni all'udienza del
26.10.2022, all'esito della quale, concessi alle parti i ter- mini di cui all'art. 190 cpc, è stata trattenuta in decisione.
2.4. Sulla questione di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza della domanda, in via pre- liminare il Tribunale, ha ritenuto che, dalla lettura com- plessiva dell'atto di citazione, emerga in modo chiaro il contenuto della domanda, avente ad oggetto il risarci- mento dei danni subiti dall'attore a seguito dell'acquisto di un bene gravato da ipoteca iscritta in favore di SOGET ed EQUITALIA, i cui crediti non erano stati onorati dalla parte venditrice, così come dedotto in sede di vendita, du- rante la quale erano state prodotte false dichiarazioni di
19 rinuncia e di assenso alla cancellazione delle ipoteche ed ha respinto l'eccezione formulata dal CP_1
2.5. Quanto alla domanda formulata da parte attrice, il giudicante ne ha ritenuto la fondatezza sulla base della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese dai te- sti, evidenziando che, all'atto di compravendita, redatto dal notaio dott. in data 18.11.2009, risul- Persona_1 tano allegate quattro dichiarazioni di intervenuta estin- zione dei debiti per i quali era stata iscritta ipoteca, rila- sciate da ed e questi, sentito come Pt_9 CP_8 teste, riferiva in sede di istruttoria che i fogli consegnati dal Dott. (commercialista del Tes_1 CP_3
) in merito alle cancellazioni delle ipoteche sembra-
[...] vano regolari;
il teste aveva dichiarato di esse- Tes_1 re stato presente anche alla stipula del contratto, e che gli atti di assenso alla cancellazione delle ipoteche (mostrati al teste nel corso dell'esame) erano stati a lui consegnati dal e non dal;
il teste Controparte_1 Parte_1 aveva poi dichiarato di aver consegnato tali rinunce al notaio in occasione della stipula dell'atto Persona_1 pubblico. A sua volta, la teste , segreta- Testimone_2 ria della società aveva riferito di Parte_4 aver partecipato a diverse riunioni anteriori alla stipula dell'atto. A tali riunioni avevano partecipato CP_2
, ed il
[...] Parte_1 Controparte_1 dott. e il si era qualificato Testimone_1 CP_1 come commercialista. Gli atti di assenso alla cancellazio- ne erano stati consegnati dal . al dott. CP_1 [...]
che, a sua volta, li aveva consegnati al Notaio Tes_1
20 Ha quindi rilevato il giudicante che, con- Persona_1 statata la falsità delle dichiarazioni liberatorie, apparen- temente sottoscritte da e (cfr. de- CP_8 Pt_9 nuncia presentata dalla in data 22.11.2010 ed CP_6 acquista in data 3.8.2021) risultava documentalmente ac- certato che, a seguito dell'azione esecutiva promossa da- gli agenti della riscossione, l'attore aveva dovuto versare la complessiva somma di € 143.441,00, sicché poteva quindi ritenersi accertato il diritto dell'attore al risarci- mento dei danni subiti, a causa dell'inganno di cui era stato vittima. Ha quindi ritenuto che: “di tale danno do- vrà rispondere, ex art. 2043 cc, l'autore diretto dell'illecito ovvero Dovrà inoltre ri- Controparte_1 spondere contrattualmente, ex artt. 1218 e 1228 e 2055 cc, che, fidandosi ingenuamente del Parte_1
aveva creduto di poter estinguere, mediante CP_1 il pagamento della somma di € 25.800,00 un debito ma- turato nei confronti di e per un im- CP_8 Pt_9 porto di circa € 135.000,00 (con ipoteche iscritte sul be- ne oggetto di compravendita per il doppio del valore)”.
Sulla quantificazione del danno ed in particolare dei dan- ni patrimoniali risarcibili all'attore il Tribunale ha moti- vato la propria decisione tenendo conto dell'ammontare delle somme versate dalla per evitare Parte_4
l'esecuzione immobiliare intrapresa da per CP_8 debiti non estinti dal , pari ad un ammontare Parte_1 di € 129.347,42, aumentato ad € 143.441,19 per interessi e spese (cfr doc. 11 e prospetto riportato in citazione a pag. 13 e ss). Ritenuta fondata l'eccezione formulata dal
21 convenuto , dall'importo sopra indicato, ha Parte_1 detratto la somma di € 72.000,00 pari all'ammontare del- le residue rate mensili di € 6.000,00 che la Parte_4 avrebbe dovuto continuare a versare alla CI RL a decor- rere dal 13.12.2009 per 42 rate complessive essendosi accertato che, dopo la notifica ricevuta da , CP_8 con la quale era stato chiesto all'attore il pagamento di €
129.000,000 pena la vendita dell'immobile fissata in data
25/09/2012 (cfr doc. 5 allegato alla comparsa di costitu- zione del ), la aveva sospeso il Parte_1 Parte_4 pagamento delle rate che era tenuta a versare al Pt_13
, sicché l'importo complessivo spettante al
[...] CP_2
a titolo di danno patrimoniale, ammonta alla residua somma di € 71.441,19 (143.441,19 - 72.000,00). Ha quindi condannato i convenuti, in solido tra loro, a ver- sare all'attore l'importo di € 71.441,19, oltre rivalutazio- ne monetaria della predetta somma secondo gli Indici
Istat dal 2.10.2014 data finale dell'esborso, alla data di pubblicazione della sentenza, con gli interessi sulla somma originaria, rivalutata anno per anno. Ha respinto la domanda attorea volta al risarcimento del danno non patrimoniale indicato in € 30.000,00 perché non provato.
2.6. Ha ritenuto parzialmente fondata la domanda ricon- venzionale formulata dal convenuto Parte_1 nei confronti del convenuto nel caso Controparte_1 di accoglimento della domanda dell'attore, volta ad otte- nere il risarcimento dei danni subiti, con formulazione di espressa domanda di regresso. Configurando la condotta sopra descritta come truffa contrattuale, con conseguente
22 obbligo del deceptor di provvedere al risarcimento del danno cagionato, ha ritenuto l'idoneità dell'artificio e del raggiro commesso dal tale da trarre in in- CP_1 ganno anche il notaio che, esaminando in sede di stipula le dichiarazioni di estinzione dei debiti contratti dalla so- cietà venditrice CI RL nei confronti di
[...]
, aveva escluso dal novero del- Controparte_15 le garanzie ipotecarie gravanti sul bene, quelle iscritte in favore delle predette società, precisando che era onere della parte venditrice “fare tutto quanto ancora necessario in merito al fine di perfezionare le dette formalità entro e non oltre tre mesi da oggi”.
2.7. Ha però tenuto conto della scarsa diligenza della vit- tima della truffa contrattuale, che ha ritenuto rilevante ai fini della determinazione del danno concretamente risar- cibile ai sensi degli artt. 1227, 1223 e 1225 cc. In partico- lare, ha tenuto conto, ai fini della quantificazione del danno, dell'ingenuità del , che, a fronte del Parte_1 pagamento della somma di € 25.800,00, aveva ritenuto di poter estinguere il debito maturato dalla CI nei confron- ti di per un im- Controparte_15 porto di circa € 135.000,00 (con ipoteche iscritte sul bene oggetto di compravendita per il doppio del valore) ed ha inoltre considerato che il , che si era contrat- Parte_1 tualmente obbligato ad effettuare le necessarie verifiche per accertare l'avvenuta cancellazione delle ipoteche nel termine di tre mesi dalla stipula del contratto, aveva del tutto omesso tali controlli. Pertanto, valutata l'entità del risarcimento del danno posto a carico del , pa- Parte_1
23 ri ad € 71.441,19 oltre accessori, ai sensi dell'art. 1227 cc ha stimato equo condannare a rifondere al CP_1
l'importo di € 42.864,714, pari al 60% del to- Parte_1 tale della somma da questi dovuta all'attore, importo maggiorato di interessi legali dalla messa in mora al sal- do, quindi, valorizzando una scarsa diligenza del Pt_13 lotta come vittima della truffa contrattuale.
2.8. Quanto alle spese, ha condannato i convenuti Pt_13
e in solido, a rifonderle all'attore vit-
[...] CP_1 torioso liquidandole in € 14.103,00 oltre accessori e le ha compensate nella misura del 40% tra i due convenuti, condannando il a rifonderle al CP_1 Parte_1 per la quota residua, liquidata in € 8.461,80 oltre accesso- ri.
3. Avverso la decisione ha proposto appello
[...]
articolando i motivi che di seguito si andran- Parte_1 no ad esplicitare ed ha concluso come in epigrafe. Inoltre, si è costituito in proprio e nella quali- Controparte_2 tà di legale rappresentante della , contestando Parte_4 gli assunti dell'appellante ed ha concluso come in epigra- fe.
3.1. Si è costituito, altresì, che ha Controparte_1 anche proposto autonomo appello avverso la medesima sentenza, che ha dato origine al procedimento recante il nr. 350/2023 RG, nel quale, del pari, si erano costituiti il e il , i cui motivi saranno delibati Parte_1 CP_2 nel prosieguo, con le conclusioni come trascritte in epi- grafe, procedimento che è stato successivamente riunito
24 al presente procedimento con ordinanza del
13/15.07.2023.
3.2. Questi i motivi dell'appello principale proposto da
: Parte_1
I)-con il primo motivo: “Indicazione delle circostanze dalle quali deriva la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. ed illegittimità per di- fetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedot- to in giudizio ex artt. 1218 e 1228 cod.civ. e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” il Pt_13
ha censurato quella parte di sentenza (pgg.14 e 18)
[...] in cui il Tribunale lo ha ritenuto concorrente a titolo per- sonale e contrattuale nel fatto illecito esclusivamente consumato dall'altro convenuto nonostante CP_1 gli attori in primo grado non abbiano domandato accer- tarsi una responsabilità contrattuale e personale di esso appellante e nonostante, anzi, a fondamento della loro domanda abbiano posto fatti che possono concretare esclusivamente una responsabilità extracontrattuale, e, in- fine, nonostante emergesse ed emerga per tabulas che ogni obbligazione contrattuale gravasse sulla C.I.D. SR di cui egli era legale rapp.te p.t..
3.3. In sostanza, l'appellante contesta la decisione del
Tribunale sollevando una eccezione di delibazione ultra- petita con riferimento alla effettiva domanda proposta dall'attore, sostenendo che il vizio di ultrapetizione infici la sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato per responsabilità contrattuale personale, mentre la do-
25 manda di risarcimento danni proposta dall'attore era ed è fondata su fatti che possono condurre a ravvisare esclusi- vamente una responsabilità extracontrattuale e, visto che tale responsabilità era stata rilevata solo in capo al
, la domanda di condanna ex art. 2043 cod. CP_1 civ. nei propri confronti doveva essere respinta, non po- tendo il Tribunale individuare per lui una forma di re- sponsabilità contrattuale che non era per nulla individua- bile dai fatti dedotti dagli attori e CP_2 Parte_4 in primo grado a fondamento della loro domanda. Evi- denzia l'appellante come da un'azione di risarcimento danni da truffa ex art. 2043 cod.civ. promossa contro il legale rapp.te della società proprietaria e venditrice di un immobile, che, in sede di rogito di compravendita, asseri- tamente produce, unitamente ad un suo professionista di fiducia, documentazione falsa tale da indurre in errore l'acquirente e convincerlo ad acquistare detto immobile possa scaturire solo una responsabilità per fatto illecito ex art.2043 cod.civ.; ribadisce sul punto che, se il Tribu- nale accerta che la condotta truffaldina è da ascriversi esclusivamente al quale autore diretto dell'il- CP_1 lecito ex art. 2043 cod. civ., deve conseguentemente ri- gettare le domande di condanna ex art. 2043 cod. civ. pu- re proposte nei propri confronti e basta, non potendo in- dividuare un suo concorso a titolo personale e contrattua- le nell'illecito e questo perché tale titolo di responsabilità non emergeva e non emerge dai fatti dedotti dagli attori a fondamento delle loro domande risarcitorie. Questi, infat- ti, com'è evidente dal tenore degli atti, non hanno mai
26 domandato accertarsi la sua responsabilità contrattuale per i fatti da essi dedotti in giudizio, senza considerare che, semmai, un tanto doveva essere richiesto alla CI, società che aveva acquistato l'immobile e dato l'incarico al CP_1
3.4. Ha sottolineato, inoltre, che, anche nella ipotesi in cui non si ravvisasse un vizio di ultrapetizione della sen- tenza impugnata, comunque il Tribunale avrebbe dovuto respingere le domande risarcitorie proposte dagli appella- ti e nei propri confronti a titolo CP_2 Parte_4 personale perché non poteva accertare e dichiarare un proprio concorso a titolo personale e contrattuale nell'il- lecito extracontrattuale consumato dal , posto CP_1 che, come si evince dal rogito, il contratto di compraven- dita è stato stipulato dalla (oggi CP_2 Parte_4
con la C.I.D. RL e non con lui in proprio. Inoltre,
[...] dall'art. 3 del rogito che ha sancito la compravendita, emerge che l'obbligo di verificare la cancellazione delle ipoteche entro tre mesi dalla stipula del rogito gravava sulla parte venditrice ossia sulla C.I.D. RL (non su di lui in proprio), peraltro, neanche citata in giudizio dagli atto- ri tanto configurando una palese Parte_14 violazione dell'art. 1218 cc, potendo siffatta responsabili- tà per inadempimento contrattuale gravare solo sulla par- te (la CI SR) che quella obbligazione aveva assunto.
3.5. Viene denunciata, di conseguenza, anche la violazio- ne dell'art. 1228 cod. civ., il quale, del pari, si riferisce ad ipotesi di responsabilità contrattuale, che, però, non è a
27 lui ascrivibile non solo perché, come sopra detto, i fatti dedotti in giudizio dagli attori in prime cure non consen- tono di individuare anche una sua propria responsabilità contrattuale, ma anche perché egli non è stato parte in proprio ed a titolo personale del contratto di compraven- dita immobiliare.
3.6. Pertanto, laddove il Tribunale ha reputato il
[...]
quale ausiliario ex art.1228 cod. civ. del debitore Per_5 obbligato alla cancellazione delle ipoteche, avrebbe do- vuto considerarlo ausiliario della C.I.D. RL, che, per con- tratto, si era assunta l'obbligo di verificare e curare la cancellazione, mentre non poteva certo considerarlo suo ausiliario, visto che egli non aveva assunto in proprio al- cuna obbligazione, essendosi limitato a firmare il contrat- to come legale rappresentante della proprietaria venditri- ce C.I.D. RL.. Tanto emerge, del resto, anche dalle di- chiarazioni dei testi escussi ( Testimone_4 Tes_6
, ed ), oltre che
[...] Testimone_1 Testimone_2 dall'interrogatorio formale a cui si è sottoposto il nonché dai documenti da lui prodotti in CP_1 prime cure all'atto di costituirsi in giudizio
(cfr.doc.15,16,17,18 con la comparsa di costituzione). In conclusione, l'incarico al era stato conferi- CP_1 to, seppur senza formalità scritte, nell'interesse e per con- to della CI SR per trattare con i creditori della società e definire le varie esposizioni debitorie.
3.7. Il motivo è fondato.
28 Si consideri che gli attori hanno Parte_14 citato il solo e non la CI SR che ha concluso Parte_1 il contratto e dato incarico al (tanto deve ri- CP_1 tenersi pacifico e di tanto si darà ragione nel prosieguo).
Con l'atto di citazione, essi hanno riepilogato i fatti fino alla scoperta della mancata cancellazione delle ipoteche, effettuata nel 2012, allorché il ricevette da CP_2
l'avviso di vendita dell'immobile, che scongiu- CP_6 rò col pagamento di circa 143.000 euro in favore di CP_16
, dopo l'esito infausto dell'opposizione
[...] all'esecuzione all'uopo proposta e l'accertamento della falsità della documentazione prodotta dal CP_1 all'atto del rogito, relativa all'assenso dell'ente alla can- cellazione delle ipoteche. A questo punto è bene riportare fedelmente il testo dell'atto di citazione: “La condotta di
e integra tutti gli estremi del Parte_1 CP_1 reato di truffa;
in particolare il in qualità di Parte_1 legale rappresentante della CI SR con artifici e raggiri simulava, grazie a liberatorie contraffatte procurategli dal e da quest'ultimo depositate dal notaio, CP_1
l'avvenuta estinzione dei debiti della CI SR con ciò in- ducendo in errore il e facendolo determinare CP_2 ad acquistare l'immobile pensando che questo fosse libe- ro da ogni trascrizione pregiudizievole e a versare il prezzo. Grazie a tali contegni il , in evidente Parte_1 concorso con il , poteva conseguire un ingiu- CP_1 sto e notevole profitto per la propria società CI, inte- grato dalla prima parte del prezzo di vendita di 20.000 €
e dalla traslazione del debito della società in capo all'at-
29 tore: difatti, nel 2012 la subiva le esecuzioni Parte_4
e doveva pagare 143.000 € ad . Dunque, sussi- CP_6 ste anche l'ulteriore requisito del danno patrimoniale in capo alla persona offesa oggi attrice. Il e Parte_1
saranno da ritenersi responsabili in solido CP_1 tra loro verso l'attore ex articoli 185 cp 2043 e 2059 cc sia per il danno patrimoniale di 143.000 € che per il danno morale di 30.000 € patito dal persona CP_2 fisica quale vittima del reato consumato di truffa, danno già quantificato in euro 30.000 nella costituzione di parte civile nel processo penale oggi estinto per prescrizione.”
Queste le conclusioni: “accertare e dichiarare l'astratta configurabilità del reato di truffa ai danni del CP_2 da parte dei convenuti e la loro conseguente responsabi- lità ex articolo 2043 CC;
conseguentemente condannare
i convenuti in solido tra loro ex articoli 185 CP, 2040,
2059 cc al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori
e in particolare del danno patrimoniale nella misura di
143.000 € ,30.000 € di danno morale, con vittoria di spe- se.” È evidente che gli attori fanno valere solo la respon- sabilità personale del da fatto illecito e che in Parte_1 nessun passo dell'atto è rinvenibile un accenno alla re- sponsabilità contrattuale, che peraltro gli attori avrebbero dovuto far valere nei confronti della parte che aveva sti- pulato il contratto, ossia la SR CI, che non è stata nep- pure convenuta in giudizio.
3.8. È dunque ravvisabile il denunciato vizio di ultrapeti- zione ex art. 112 cpc nella sentenza, in parte qua da con- siderarsi nulla per aver sostituito la causa petendi dedotta
30 in giudizio con una diversa in quanto basata su presuppo- sti diversi da quelli allegati. Si consideri che, come riferi- to in pare narrativa, il giudicante (v. sentenza sub b2) ha ritento fondata la domanda attorea, essendo stato docu- mentalmente provato che parte attrice aveva dovuto cor- rispondere ad la somma di 143.441,00 ed ha ri- CP_6 conosciuto la responsabilità del quale autore CP_1 diretto dell'illecito ai sensi dell'art. 2043 cc con corri- spondente diritto al risarcimento del danno in favore dell'attore “a causa dell'inganno di cui è stato vittima”.
La decisione doveva fermarsi qui, nel senso che doveva a quel punto respingersi la domanda nei confronti del Pt_6 cellotta, definito in sentenza “vittima della truffa contrat- tuale” (v. sentenza sub D) essendo ampiamente provato in atti che fu innanzitutto lui ad essere stato raggirato dal
D'AM, tant'è che ebbe a costituirsi parte civile nel procedimento penale per truffa che era stato aperto nei confronti del predetto anche dietro sua querela. Invece, il giudicante ha ritenuto che del danno “Dovrà inoltre ri- spondere contrattualmente, ex artt. 1218 e 1228 e 2055 cc, che, fidandosi ingenua- Parte_1 mente del aveva creduto di poter estin- CP_1 guere, mediante il pagamento della somma di €
25.800,00 un debito maturato nei confronti di
e per un importo di circa € CP_8 Pt_9
135.000,00 (con ipoteche iscritte sul bene oggetto di compravendita per il doppio del valore)” circostanze mai dedotte in giudizio, come si è visto.
31 3.9. In buona sostanza, il giudicante ha ritenuto una re- sponsabilità contrattuale del che gli attori si Parte_1 erano ben guardati dal far valere e che evidentemente non volevano far valere, tanto che non avevano convenuto in giudizio la CI SR, che aveva stipulato con CP_2 il contratto di compravendita del capannone, imputando peraltro al primo delle condotte mai stigmatizzate dagli attori stessi. Infatti, il e la in pri- CP_2 Parte_4 mo grado hanno citato in giudizio il a titolo Parte_1 personale (e non, quindi, quale legale rapp.te della C.I.D.
RL) domandando la condanna del e del CP_1
per concorso in truffa ex art.2043 cod.civ. e, Parte_1
a fondamento di tale domanda, hanno allegato il fatto di essere stati ingannati dalle false attestazioni di CP_8
e asseritamente prodotte dinanzi al Notaio
[...] CP_9 al momento del rogito proprio dal e Per_1 CP_1 dal , lasciando intendere che essi sarebbero Parte_1 stati indotti a comprare l'immobile della C.I.D. RL, e quindi si sarebbero convinti a comprarlo, per effetto delle suddette false attestazioni asseritamente prodotte dinanzi al Notaio dal e dal , fatti che po- CP_1 Parte_1 tevano fondare la responsabilità extracontrattuale di quest'ultimo per aver concorso nella denunciata truffa ex art. 2043 cc .
4. È evidente che, se il Tribunale, come nel caso di spe- cie, aveva accertato che la condotta truffaldina era da ascriversi esclusivamente al quale autore di- CP_1 retto dell'illecito ex art.2043 cod.civ., doveva necessa- riamente respingere le domande di condanna ex art.2043
32 cod.civ. pure proposte nei confronti del , ma Parte_1 non poteva certamente individuare un suo concorso a ti- tolo personale e contrattuale nell'illecito perché, come si
è visto, tale titolo di responsabilità non era stato affatto dedotto dalle parti attrici. È vero che il Giudice ha il pre- ciso potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della do- manda, ma sempre nel limite del rispetto del petitum e della causa petendi (cfr.Cass.civ. n°9002/2018), mentre nel caso in esame il Tribunale, individuando d'ufficio una responsabilità contrattuale mai dedotta dagli allora attori, ha, da un lato, sostituito l'azione extracontrattuale proposta dagli attori odierni appellati contro il CP_17 ta persona fisica con un'azione contrattuale da loro mai promossa e, dall'altro, ha modificato la causa petendi perché ha integrato i fatti dedotti dagli attori odierni ap- pellati a fondamento della loro domanda con fatti da loro mai dedotti.
4.1. Peraltro, il quale persona fisica non può Parte_1 essere responsabile ex art. 1228 cc, che dispone che, se il debitore incarica dell'adempimento un terzo e questo ter- zo sia dolosamente o colposamente inadempiente (nella specie per non aver cancellato le ipoteche in favore di come si era impegnato a fare), l'inadempimento CP_6 va imputato al debitore, posto che il agiva CP_1 quale professionista incaricato dalla società C.I.D (circo- stanza provata documentalmente dalla revoca dell'incarico, all. 7 all'appello e dalla prova testimoniale, teste commercialista incaricato dalla Testimone_1
[...] verbale d'udienza del 4.6.2021), che in se- Parte_15 de di rogito aveva assunto l'impegno, consacrato nell'art. 3, di verificare la cancellazione delle ipoteche entro tre mesi.
4.2. Con il secondo motivo, il impugna Parte_1 quella parte di sentenza (pg.18) in cui “il Tribunale ha ritenuto di accogliere parzialmente la domanda di re- gresso da lui promossa nei confronti del CP_1 sul presupposto che l'odierno appellante, fidandosi ingenuamente del professionista, abbia colposamente concorso a cagionarsi il danno patito per opera delle condotte del Indicazione delle circostan- CP_1 ze dalle quali deriva la violazione dell'art.1227 cod.civ. e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Nel secondo motivo, parte appellante pone in evidenza come, tenuto conto che egli non era stato l'autore diretto dell'illecito di truffa, non vi fossero elementi per indivi- duare nei fatti dedotti dagli attori in giudizio una sua re- sponsabilità contrattuale (perché gravante sulla venditrice
C.I.D. RL), sicché, tenuto conto della sua estraneità sotto il profilo extracontrattuale e contrattuale all'illecito con- sumato dal in danno della e del CP_1 Parte_4
, il Tribunale avrebbe dovuto respingere tutte le CP_2 domande proposte nei suoi confronti dagli attori stessi;
al più, qualora lo avesse ritenuto un concorrente contrattua- le nell'illecito, posta la inapplicabilità dell'art.1227 cod. civ. sul piano interno nei rapporti di rivalsa tra obbligati
34 in solido, ma solo tra creditore e debitore, e dato che l'obbligo di verificare e cancellare le ipoteche era stato assunto per contratto dalla C.I.D. RL e non da lui in pro- prio, avrebbe dovuto accogliere integralmente la doman- da di regresso svolta nei confronti del CP_1
4.3. Si tratta di argomentazioni superate dall'accoglimento del primo motivo, appena delibato, che impone la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato il , sia pure in solido col Parte_1
al risarcimento del danno in favore degli at- CP_1 tori, domanda che, invece, nei confronti del , Parte_1 deve essere respinta.
4.4. Con il terzo motivo il deduce la: “Inesi- Parte_1 stenza in capo all'appellante dei requisiti per ritenerlo responsabile ex art. 2043 cod.civ. dell'illecito astrat- tamente riconducibile al reato di truffa. Difetto di ti- tolarità passiva rispetto al fatto illecito dedotto in giu- dizio dagli appellanti e L'ap- Parte_4 CP_2 pellante, anzi, è stato anch'egli vittima delle condotte illecite del ” CP_1
Con il presente motivo parte appellante fa rilevare la pro- pria buona fede e che la fattispecie criminosa ingiusta- mente contestatagli nell'ambito del proc. pen. n.
10736/2012 con il decreto di citazione a giudizio richia- mato dagli attori in prime cure non può valere come ele- mento di prova a suo carico, posto che il processo si è chiuso per sopravvenuta prescrizione del reato prima che fosse esperita la benché minima istruttoria dibattimentale.
35 Quindi, egli non aveva alcun motivo per dubitare di quanto gli veniva detto ed assicurato dal in CP_1 quanto era convinto di essersi affidato ad un valente pro- fessionista e, soprattutto, aveva constatato il buon esito che avevano avuto le altre transazioni con le banche e fornitori della C.I.D. RL gestite dal e fina- CP_1 lizzate alla estinzione dei debiti della società. Egli vide per la prima ed unica volta la documentazione attestante la rinuncia alle procedure esecutive ed il contestuale as- senso da parte di alla cancellazione delle ipote- CP_6 che gravanti sull'immobile della società solo al momento del rogito notarile, nello studio del Notaio, ove la stessa documentazione venne portata dal e conse- CP_1 gnata al dott. commercialista della Tes_1 Parte_4
e da questi al Notaio, il quale, dopo averla esaminata
[...]
e ritenuta autentica, ne diede atto nel rogito. Significativa della propria buona fede erano, del resto, le condizioni della compravendita, visto che egli aveva accettato un corrispettivo da corrispondere non in un'unica soluzione, bensì in forma rateale, spalmato addirittura nei quattro anni successivi alla stipula dell'atto pubblico, a fronte di un trasferimento immediato della proprietà e del possesso dell'intero immobile.
4.5. Anche tale motivo sarebbe assorbito dall'accoglimento del primo, ma è bene effettuare alcune precisazioni, anche in vista della prossima delibazione dell'appello del avendo anche il giudicante CP_1 ritenuto il estraneo alla truffa posta in essere, Parte_1 peraltro, soprattutto ai suoi danni, dal che CP_1
36 ha indotto in errore non solo gli appellati e CP_2 [...]
e il loro commercialista pre- CP_18 Testimone_1 sente al rogito, ma lo stesso Notaio rogante. La C.I.D.
RL, per effetto della compravendita basata sulle false at- testazioni di e fornite dal ha CP_6 Pt_9 CP_1 trasferito immediatamente una proprietà immobiliare con il relativo possesso senza incassarne l'integrale prezzo pattuito (visto che la ha sospeso il paga- CP_2 mento dei residui 72.000 euro una volta scoperto che l'immobile stava per essere venduto all'asta); inoltre, il
, essendo stato dal indotto a cre- Parte_1 CP_1 dere che il pagamento di 25.800 euro avrebbe permesso alla C.I.D. RL di estinguere i debiti con e CP_6 Pt_9
e, quindi, di cancellare le ipoteche per procedere con la vendita a ha versato proprio nelle mani del CP_2
25.800 euro in parte in contanti in parte con CP_1 assegni privi dell'indicazione del destinatario, che, in realtà, non sono mai finiti nelle casse di e So- CP_6 get, bensì nelle mani di soggetti terzi estranei del tutto sconosciuti allo stesso , come risulta dalla in- Parte_1 formativa del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara
(cfr.All.n°26 comparsa di costituzione e risposta Pt_13 lotta primo grado). E comunque lo stesso ha CP_1 prodotto in giudizio con la propria seconda memoria ex art.183 comma VI c.p.c. una missiva datata 28.8.2012 da lui redatta e sottoscritta con la quale dichiarava di preten- dere altri 30.000,00 euro per aver favorito la compraven- dita.
37 5. Vanno ora delibati i motivi dell'appello proposto da
, appellante nel procedimento nr. Controparte_1
350/2023 RG, riunito al presente procedimento.
5.1 Questo il primo motivo, rubricato “1. La erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato
l'esponente al risarcimento dei danni in favore di par- te attrice: il difetto di motivazione in merito alla di- chiarazione di responsabilità del nella CP_1 causazione dei danni in capo all'esponente. L'omessa valutazione di elementi essenziali.”
Con il primo motivo il originario convenu- CP_1 to, contesta la sentenza impugnata per aver il Tribunale di Pescara, in modo assolutamente acritico, fatto proprie le doglianze di parte attrice, delle quali questa non ha fornito alcuna prova. Prosegue il convenuto nell'evidenziare che, nel provvedimento impugnato, di- fetta completamente la motivazione del perché egli sia stato dichiarato responsabile dei danni sofferti dall'attore: il Giudice di primo grado non ha minimamente spiegato in che modo abbia ritenuto sussistente un'astratta ipotesi di truffa contrattuale ai danni dell'acquirente, quale ruolo egli abbia giocato in tale operazione in concreto, come potessero ritenersi compatibili con il reato di truffa alcu- ne pattuizioni negoziali concordate dalle parti (ed accet- tate dal venditore e dal suo consulente) quali il pagamen- to in forma rateale del prezzo di vendita e la previsione di un preciso termine per la verifica della effettiva cancella- zione delle formalità.
38 5.2. Peraltro, la eventuale responsabilità di terzi, rimasti estranei al rapporto contrattuale, può configurarsi soltan- to sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare l'acquirente, evidenziando l'appellante che, se un unico evento danno- so è imputabile a più persone, al fine di ritenere la re- sponsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è necessario, in base ai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbia- no concorso in modo efficiente a produrlo, rilevando che l'eventuale partecipazione di un terzo potrebbe compor- tare una responsabilità aquiliana solo nell'ipotesi in cui abbia determinato, con efficacia causale, la stipula di un atto traslativo che altrimenti non sarebbe mai stato con- cluso, dovendo altrimenti affermarsi la sola responsabili- tà del venditore. Per contro, nel caso di specie, non solo non è astrattamente configurabile alcuna ipotesi di reato, ma nemmeno è dato comprendere in che modo egli avrebbe potuto fornire il proprio apporto causale alla conclusione dell'atto e dell'affare, essendosi semplice- mente limitato, in un periodo antecedente, a mettere in contatto l'acquirente, interessato all'acquisto dei beni per cui è causa, con il venditore, occupandosi poi della defi- nizione stragiudiziale di alcune posizioni debitorie in ca- po alla CI.
5.3. Il motivo è infondato, dovendo confermarsi la con- danna del al risarcimento del danno subito CP_1 da parte attrice, mentre non si ravvisa alcun difetto di
39 motivazione nella decisione impugnata, che va letta nel suo complesso e dunque anche nella parte narrativa, nella quale riporta lo svolgimento dei fatti come evincibili dal racconto delle parti nei rispettivi atti, richiamando però la documentazione da queste allegata (e dunque anche gli atti relativi ai procedimenti penali promossi ai danni del
. CP_1
5.4. Ha quindi ritenuto fondata la domanda attrice che – si badi – era volta a sentir dichiarare responsabili ex art. 2043 cc entrambi i convenuti e , CP_1 Parte_1 ma ha escluso una responsabilità extracontrattuale di quest'ultimo, risultato essere stato vittima (ingenua) del
, per poi ritenerlo responsabile in via contrat- CP_1 tuale, in violazione, per quanto si è detto, dell'art. 112 cpc. Tanto sulla base della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
5.5. Efficacia determinante rispetto alla stipula dell'atto di compravendita deve essere riconosciuta, come del re- sto fatto in prime cure, alla produzione - si badi effettua- ta proprio dall'appellante - delle n. 4 di- CP_1 chiarazioni (poi allegate all'atto pubblico) di intervenuta estinzione dei debiti per i quali era stata iscritta ipoteca apparentemente rilasciate da ed , che ave- Pt_9 CP_6 vano anche prestato assenso alla cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sul bene oggetto di compra- vendita, prodotte dal all'atto della stipula CP_1 del rogito e consegnate al Notaio dal Per_1
40 dott. che dal primo le aveva ricevute e tanto ha Tes_1 confermato in sede di esame testimoniale.
Nel 2012 , a seguito della querela sporta da , se CP_6 ne accerta la falsità, tant'è che il è stato CP_1 rinviato a giudizio.
5.6. Sentito come teste all'udienza del 4.6.2021, il No- taio dott. ha riferito che i fogli suddetti Persona_1 sembravano regolari e alla medesima udienza il teste
[...]
commercialista dell'attore (fu presente al Tes_7 rogito e ricevette i fogli dal ha riferito di CP_1 aver partecipato, nell'interesse dalla parte acquirente,
[...]
, alla riunioni finalizzate alla definizione CP_2 della compravendita dell'immobile sito in SI, via Mae- stri del Lavoro, precisando che , Controparte_1 consulente del sig. , rappresentava invece la Parte_1 parte venditrice;
a sua volta, sentita all'udienza del
18.6.2021, la teste , segretaria della so- Testimone_2 cietà da oltre dieci anni, ha riferito di aver Parte_4 partecipato alle predette riunioni anteriori alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, col il CP_2
, il dott. e , nel- Parte_1 Tes_1 Controparte_1 le quali sia che “avevano ras- Parte_1 CP_1 sicurato della cancellazione delle ipoteche CP_2 sull'immobile prima della stipula dell'atto pubblico e promisero che avrebbero consegnato gli atti di assenso”,
La teste ha poi confermato che, al momento della stipula dell'atto pubblico, erano presenti lei, il dott. e Tes_1 il Gli atti di assenso alla cancellazione era- CP_1
41 no stati consegnati quest'ultimo al dott. Testimone_1 che, a sua volta, li aveva consegnati al notaio Per_6
[...]
5.7. Lo stesso conferma nei suoi atti (v. com- CP_2 parsa cost. e conclusionale) che il è stato CP_1 presente a tutte le trattative ed è stato proprio lui a pro- durre le false attestazioni di . Rileva peraltro che CP_6 se le attestazioni non fossero state false, anzi, in una si- tuazione di normalità, sarebbe stato del tutto normale che il professionista di parte promissaria venditrice si fosse impegnato a definire le posizioni pregresse ed avesse ot- tenuto le liberatorie, visto che, di regola, non è la parte che tratta con i suoi creditori, soggetti qualificati come e ma il suo professionista di fiducia. A CP_6 Pt_9 fronte di atti di quietanza ed assenso alla cancellazione della ipoteca prodotti non solo da ma anche Parte_1 da chi si riteneva fosse uno stimato commercialista, è scattato nell'attore un ovvio principio di affidamento, svanito solo quando gli ha notificato l'avviso di CP_6 vendita dell'immobile.
5.8. In sostanza, la condotta illecita del se- CP_1 dicente commercialista, privo di qualsivoglia titolo, che ha evidentemente confezionato i falsi, è stata determinan- te per la conclusione del contratto sia per l'acquirente, che ha poi subito il danno consistito nel pagamento in fa- vore di della somma di € 143.441,19 per evitare CP_6 la vendita all'asta dell'immobile, che per il , Parte_1
42 che ha dovuto rinunciare al pagamento del prezzo residuo da parte del (€ 72.000,00). CP_2
5.9. Ciò si evince anche dalle risultanze delle indagini espletate nell'ambito del proc. pen. n. 10736/2012 e rias- sunte nella relazione del Nucleo di Polizia Tributaria di
Pescara a firma del Comandante del Nucleo Ten.Col.
(Esito indagini delegate - nota Persona_7
n.44321/13 del 15/03/2013 GdiF Pescara pagg.105,106,107 e 108) (cfr.All.n°26 comparsa di costi- tuzione ). Infatti, le indagini espletate dal Nu- Parte_1 cleo di P.T. di Pescara evidenziano che situazioni analo- ghe per oggetto e modalità a quella in cui si è trovato coinvolto il nel 2009, e dallo stesso denuncia- Parte_1 ta, fossero già state segnalate nelle Provincie di Teramo e di Pescara, e che tali situazioni vedessero coinvolti, quali soggetti attivi, tale e la di lui madre Persona_3 [...]
i quali risulterebbero aver avuto con il Per_4
D'AM anche un rapporto economico. In- CP_1 dubbiamente significativa è la circostanza, appurata nell'ambito della espletata attività di indagine di P.T. che i due assegni bancari consegnati nel luglio del 2009 dal al e che questi gli chiese espres- Parte_1 CP_1 samente di lasciare senza beneficiario siano stati incassati proprio dai sopra menzionati sig.ri e Persona_3 [...]
La C.I.D. RL si è determinata alla vendita Per_4 dell'immobile di sua proprietà alla che co- Parte_4 munque era perfettamente a conoscenza da tempo della situazione di difficoltà in cui versava la C.I.D. RL, solo dopo che il aveva assicurato al suo legale CP_1
43 rappresentante di aver definito a saldo e stral- Parte_1 cio la esposizione debitoria della società con CP_15 mediante la corresponsione di somme che il Pt_9 Pt_6 cellotta aveva versato nelle mani dello stesso e che, su indicazione dello stesso, stava ver- CP_1 sando all'Ente esattore e dunque nella piena convinzione che il debito della società verso fosse estinto CP_6 con assenso alla cancellazione delle relative ipoteche. Il
non aveva alcun motivo per dubitare di quan- Parte_1 to gli veniva detto ed assicurato dal in quan- CP_1 to era convinto di essersi affidato ad un valente profes- sionista e, soprattutto, aveva constatato il buon esito che avevano avuto le altre transazioni con le banche e forni- tori della C.I.D. RL gestite dal finalizzate CP_1 alla estinzione dei debiti della società.
6. Il profitto del oltre al pagamento del CP_1 compenso di € 20.000,00 ovviamente non fatturato, è co- stituito dalla ricezione della somma di € 24.000,00, asse- ritamente dovuta per la cancellazione dell'ipoteca di
, cui non è mai pervenuta e la consegna della CP_6 somma è stata confermata dalla teste, sorella del Pt_13
, presente nella fattispecie.
[...]
6.1. Con il secondo motivo, il si duole della: CP_1
“
2. Omessa pronuncia sul capo decisivo della
contro
- versia relativo al concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, II comma, c.c. eccepito espressamente in primo grado dall'appellante.” L'appellante imputa all'acquirente dell'immobile il mancato uso di un minimo
44 grado di diligenza che avrebbe dovuto condurre il Tribu- nale ad escludere il danno in virtù della colpevole con- dotta della parte attrice. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie elencate all'art. 3 del contratto di compraven- dita avrebbe dovuto essere completata entro tre mesi dal- la data del 18 novembre 2009 (data di sottoscrizione dell'atto): allo spirare del termine (18 febbraio 2010), parte acquirente – usando un minimo grado di diligenza - avrebbe dovuto provvedere ad una verifica dell'avvenuta cancellazione e, in caso di mancato ottemperamento, in- teressare direttamente i creditori ipotecari per ottenere quanto richiesto o, comunque, invitare il venditore ad adempiere al proprio obbligo entro un termine ristretto.
Nell'art. 7, lettera d), dell'atto di compravendita per notar del 18 novembre 2009, era stato infatti previsto Per_1 quanto segue: “quanto ai residuali 252.000,00 verranno pagati mediante numero 42 rate mensili posticipate da €.
6.000,00 ciascuna, scadenti l'ultimo giorno del mese, a partire dal 31 dicembre 2009”. Pone in evidenza l'appellante che, usando un minimo grado di diligenza,
l'acquirente, pertanto, avrebbe potuto detrarre i pagamen- ti liberatori nei confronti di e dai versa- CP_6 Pt_9 menti rateali da eseguire al venditore. Sul punto insiste, rappresentando che, alla scadenza del trimestre per la cancellazione delle ipoteche (termine fissato dalle parti nell'atto di trasferimento), l'acquirente avrebbe dovuto provvedere al versamento di due sole rate, quella del di- cembre 2009 (scaduta il 31 dicembre 2009) e quella del gennaio 2010 (scaduta il 31 gennaio 2010), per cui resi-
45 duavano da versare €. 240.000,00, somma di gran lunga superiore a quella occorrente per il pagamento liberatorio necessario per evitare la vendita forzata (€. 143.000,00).
Pertanto, l'acquirente aveva determinato un clamoroso aggravamento del danno (pari all'intera voce richiesta a titolo patrimoniale), che avrebbe senz'altro evitato se avesse usato l'ordinaria diligenza, potendo sospendere il pagamento rateale contrattualmente previsto attraverso l'esercizio della eccezione inadimplenti non est adim- plendum. Nulla, dunque, era astrattamente dovuto alla parte attrice a titolo di danno patrimoniale, ed era stata sollevata sul punto una specifica eccezione per l'aggravamento del danno da parte dell'acquirente ai sen- si dell'art. 1227, comma II cc: in ordine ai danni colpe- volmente non evitati dall'attore, nessuna domanda di ri- storo poteva essere suscettibile di accoglimento. Quindi, rileva come nella sentenza impugnata vi sia una evidente omessa pronuncia su una eccezione fondata e rilevante ai fini della decisione, in quanto idonea ad elidere comple- tamente la voce di danno poi erroneamente liquidata: alla stregua del disposto di cui all'art. 1227, II comma, del codice civile, nessun risarcimento avrebbe dovuto rico- noscere il Giudice del primo grado di giudizio all'attore, avendo questi determinato l'insorgere del danno patri- moniale (poi liquidato in suo favore), per aver colpevol- mente omesso – senza usare la necessaria diligenza, ma con la massima negligenza - di verificare, sia nel termine convenzionalmente stabilito, sia nei mesi successivi, il puntuale adempimento delle obbligazioni del venditore in
46 ordine alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli presenti al momento della stipula del rogito, in tal modo aggravando enormemente l'entità del danno subito.
6.2. Il motivo è infondato.
Ed invero, alcuna negligenza è imputabile all'attore il quale era tranquillo per aver ricevuto gli atti di assenso alla cancellazione (n.d.r.: ottimi falsi, tanto da ingannare anche il Notaio) attestanti altresì l'avvenuto pagamento del debito, per cui avrebbe potuto tranquillamente proce- dere alla cancellazione dele ipoteche quando voleva ed addirittura anche decorso il ventennio se non voleva ri- vendere (come non voleva, essendo il capannone acqui- stato confinante con la sua sede che si era così ingrandi- ta) l'immobile acquistato onde evitare di dover pagare le spese di legge (0,5% sul debito) e notarili di cancellazio- ne: dunque alcun concorso di colpa è ravvisabile nella specie.
6.3. Con il terzo motivo, il si duole della: CP_1
“
3. Erroneità del capo di sentenza relativo al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nei confronti Parte_1 dell'appellante anche in punto di condanna alle spese.
Erronea valutazione dei fatti e delle prove effettiva- mente acquisite.” Con esso viene impugnata la statui- zione con cui il Tribunale di Pescara ha accolto la do- manda riconvenzionale di regresso formulata dal conve- nuto , attribuendo all'appellante, in via del tut- Parte_1 to surrettizia, un grado di colpa superiore a quello ricono-
47 sciuto in capo al venditore, condannandolo anche alla ri- fusione parziale delle spese a favore dell'altro convenuto.
In proposito, il ritiene che la motivazione CP_1 resa dal giudice di prime cure sia stata assunta sul pre- supposto che le quietanze liberatorie siano state mate- rialmente consegnate da lui al consulente della società acquirente senza però che sia stata minimamente accerta- ta o provata, ai fini della sussistenza del reato di truffa: - la provenienza e, quindi, la materiale predisposizione del- le quietanze e, quindi, la paternità delle dichiarazione in esse contenute;
- la esistenza di un beneficio economico per il derivante dalla positiva conclusione CP_1 dell'affare; - l'esistenza degli artifizi e dei raggiri che il avrebbe posto in essere, per quel che qui in- CP_1 teressa, a danno del convenuto . Parte_1
6.4. Anche siffatto motivo deve ritenersi assorbito dall'accertata estraneità del , che della truffa Parte_1 orchestrata dal è stato vittima al pari del CP_1 [...]
. Si è già ampiamente esposto circa la condotta il- CP_2 lecita osservata dal in danno del , CP_1 Parte_1 del quale ha prima carpito la fiducia portando a termine con successo le prime transazioni con i creditori della
CI, per poi impossessarsi delle somme che questi cre- deva, in buona fede, essere destinate ad , con CP_6
l'artificio dei n. 6 bollettini intestati all'ente che avrebbe dovuto pagare ogni mese per l'importo di € 1.800,00, non potendosi porre in dubbio che egli sia stato l'artefice del falso, peraltro ben realizzato tanto da ingannare persino il
Notaio rogante.
48 6.5. L'appello del deve essere dunque re- CP_1 spinto.
7. Quanto alle spese dell'intero giudizio, queste vanno compensate tra parte attrice e il convenuto , in Parte_1 ragione della complessa vicenda delittuosa come sopra descritta, che poteva prima facie far ipotizzare un suo coinvolgimento nella stessa.
8. Il deve quindi essere esonerato da tutti i Parte_1 capi di condanna della decisione, che gravano quindi solo sul e ha diritto al rimborso delle spese CP_1 dell'intero giudizio da parte di quest'ultimo, effettivo soccombente, che dovrà rifonderle anche alla parte attrice e sul quale grava il pagamento del doppio del contributo unificato ex art.13 comma quater DPR 115/2002, stante il rigetto dell'appello proposto.
9. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo secon- do tariffa, per il grado d'appello con fase istruttoria al minimo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della senten- za impugnata, respinge la domanda proposta da parte attrice nei confronti di;
Parte_1
2) rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
3) condanna l'appellante a rifondere al le spese del CP_1 Parte_1 primo grado del giudizio, liquidate in € 14.103,00, oltre rimborso spese
49 generali ed accessori di legge, e quelle del presente grado, che liquida in €
12.154,00 oltre 15% di rimborso spese generali cpa e iva come per legge;
4) condanna il a rifondere al le spese del grado, che CP_1 CP_2 liquida in € 12.154,00, oltre 15% di rimborso spese generali cpa e iva co- me per legge;
5) compensa le spese dell'intero giudizio tra parte attrice e il;
Parte_1
6) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un Controparte_1 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello del giudizio di appello se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
SIa TA RI NC S. AM
50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. NC S. AM Presidente
Dott.ssa SIa TA RI Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 321/2023 R.G., al quale vi
è riunito il procedimento recante n. 350/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 08/10/2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 dall' Avv. Alessandro Talamonti, giusta procura speciale alle liti materialmente congiunta all'atto di citazione di appello ex art. 83 comma 3 c.p.c., ed elettivamente domi- ciliato presso il difensore al seguente indirizzo Pec:
[...]
nonché al seguente numero Email_1 di telefax: 0735-730441;
APPELLANTE rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Paolo Del Paggio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Pescara, ed elettiva- mente domiciliato presso il suo studio in Teramo alla Via
Panella nr. 48;
APPELLATO-APPELLANTE nel proc. riunito nr.
350/2023 R.G.
Par
, sia in proprio sia quale legale Parte_3 rappresentante della soc. , già Parte_4 [...]
C.F., rappresentato e di- Controparte_2 feso dall'Avv. Marco Sanvitale in virtù di procura a mar- gine dell'atto di citazione in primo grado, ed elettivamen- te domiciliato presso il suo studio in Pescara alla via 1°
Maggio nr. 4,
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante “In riforma della Parte_1 sentenza appellata, contrariis reiectis, Voglia l'Ill.ma
Corte di Appello adita annullare e comunque riformare la sentenza n° 241/2023 pronunciata dal Tribunale civile di
Pescara in data in data 13.2.2023, pubblicata il
15.2.2023, notificata in data 21.2.2023, per tutti i motivi sopra illustrati e specificamente: I)- in via preliminare:
Voglia sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le ragioni espresse al paragrafo IV) dei
2 superiori motivi di diritto e comunque per tutte le ragioni sopra espresse.
II)- In via principale nel merito: annullare e/o riformare la sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'appellante Parte_1
e per l'effetto respingere tutte le domande for-
[...] mulate nei suoi confronti dagli appellati CP_3
in proprio e quale legale rapp.te p.t. della
[...] Parte_4
in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque,
[...] non provate e/o per carenza di legittimazione passiva del- lo stesso appellante . Parte_1
III)- In via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta anche solo parzialmente la domanda degli appellati in proprio e Controparte_2 quale legale rapp.te p.t. della accertare e di- Parte_4 chiarare la responsabilità esclusiva o comunque prevalen- te dell'appellato in ordine all'addebito Controparte_1 dedotto dagli appellati in proprio e Controparte_2 quale legale rapp.te p.t. della con l'atto di ci- Parte_4 tazione introduttivo del giudizio di primo grado e ciò per tutte le ragioni spiegate nella superiore premessa di fatto e nei motivi di diritto che precedono. In ogni caso Voglia comunque accertare e disporre la graduazione delle rela- tive responsabilità di e Parte_1 CP_1 ai fini del risarcimento del danno con riguardo al
[...] grado di incidenza eziologica e gravità delle colpe di cia- scuno dei concorrenti ed al riguardo si chiede nei con- fronti di tutti i corresponsabili l'accertamento della gra-
3 duazione delle colpe sia in funzione della limitazione del- le rispettive responsabilità e determinazione delle relative quote, dichiarando che il è obbligato a risarci- Parte_1 re solo i danni eventualmente riconosciuti limitatamente alla propria quota, oltre che in funzione delle ripartizione interna in vista del regresso, con condanna del correspon- sabile a rifondere al tutto quanto CP_1 Parte_1 questi fosse condannato a pagare, volendo con la presente provocare anche interruzione della prescrizione nei con- fronti del e, quindi, accertare e di- Controparte_1 chiarare che è comunque tenuto a te- Controparte_1 nere indenne per tutto quanto lo stesso doves- Parte_1 se essere condannato a pagare al in Controparte_2 proprio e quale legale rapp.te p.t. della a Parte_4 qualsiasi titolo, in forza della emananda sentenza.
IV)-Nel merito in via subordinata, alternativa e condizio- nata: a condizione che il venga ritenuto legit- Parte_1 timato passivamente nel giudizio de quo e che lo stesso dovesse esser riconosciuto a qualsiasi titolo concorrente nella responsabilità per il risarcimento danni asseritamen- te subiti dagli appellati in proprio e Controparte_2 quale legale rapp.te p.t. della e quindi fosse Parte_4 condannato al risarcimento di qualsiasi danno, Voglia ac- certare e dichiarare la somma complessivamente ritenuta dalla parte attrice in primo grado a seguito della unilate- rale sospensione dal luglio 2012 del pagamento delle rate mensili ancora dovute come prezzo della compravendita dell'immobile di proprietà della C.I.D. RL, per un impor- to pari ad euro 72.000,00 ovvero per il diverso importo
4 che verrà accertato in corso di causa oltre gli interessi maturati dalla scadenza di ciascuna rata e maturandi sino al saldo, e Voglia compensare detta somma ritenuta con l'importo chiesto da parte attrice in primo grado a titolo di danno patrimoniale e/o non patrimoniale con l'importo che dovesse comunque denegatamente essere riconosciu- to in favore della stessa, e quindi Voglia imputare detta somma ritenuta dalla parte attrice in primo a deconto su ogni eventuale maggior somma che il fosse Parte_1 tenuto a pagare. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per appellante principale nel giudi- Controparte_1 zio n. 350/2023 R.G. ed appellato nel giudizio n.
321/2023 R.G.: “Insiste per l'accoglimento delle conclu- sioni formulate nel proprio atto di appello che di seguito si trascrivono integralmente: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, In via preliminare, sospendere, ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, sussistendone i presupposti di legge, come evidenziato nel paragrafo 4 del presente atto;
Nel merito, in accoglimento del propo- sto appello ed in riforma integrale della sentenza del Tri- bunale di Pescara n. 241/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata il 15 febbraio 2023 e notificata il 21 febbraio
2023, dichiarare inammissibile o quantomeno rigettare le domande tutte proposte nei confronti del Sig.
[...]
anche dal convenuto , CP_1 Parte_1 con condanna al rimborso delle spese del doppio grado di
5 giudizio. Insiste per il rigetto delle conclusioni rassegnate sub III) nell'atto di appello del Sig. , Parte_1 per tutti gli esposti motivi. Con vittoria di spese del dop- pio grado di giudizio.”
Per l'appellato : “Piaccia alla Controparte_2 Pt_5
[...
dell'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare, rigettare l'istanza ex artt. 283 e 351
c.p.c. in quanto carente dei presupposti e del tutto infon- data e quindi procedere alla riunione del presente giudi- zio all'altro sopra menzionato ex art. 335 c.p.c.; sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello nei confronti del in pro- Controparte_2 prio, con vittoria di spese e competenze del grado;
nel merito, respingere il proposto appello, con la conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente grado di giudizio, con la mag- giorazione del 15 % sulle competenze ex DM 55/2014.”
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Pescara n. 241/2023 del 13.02.2023, pubbli- cata il 15.02.2023 nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG 3957/2019.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con la sentenza suindicata, il Tribunale di Pescara ha preliminarmente rigettato l'eccezione di nullità della ci- tazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito accertata la parziale fondatezza della domanda risarcito- ria formulata dalla parte attrice, in persona CP_2
6 del legale rappresentante (che aveva Controparte_2 agito anche in proprio), ha determinato in € 71.441,19 ol- tre accessori l'ammontare del danno cagionato a quest'ultima ed ha condannato i convenuti,
[...]
e , in solido tra loro, a Parte_1 Controparte_1 corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno patri- moniale, la predetta somma di € 71.441,19 oltre accesso- ri;
ha però rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dall'attore in pro- CP_2 prio;
inoltre, accertata la parziale fondatezza della do- manda di regresso formulata dal convenuto
[...]
nei confronti di , ha con- Parte_1 Controparte_1 dannato quest'ultimo a corrispondergli, a titolo di risar- cimento danni, l'importo di € 42.864,714, oltre accessori, pari al 60% della somma liquidata all'attore. Per ciò che concerne le spese, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dall'attore, liquidate in € 867,24 per esborsi ed € 14.103,00 per ono- rari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.A.P. come per legge;
infine, ha condannato
[...] alla rifusione delle spese sostenute dal CP_1 [...]
che, previa compensazione nella misura del 40%, Pt_6 ha liquidato nel residuo in € 8.461,80 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. co- me per legge.
1.1 Con atto di citazione iscritto a ruolo l'1.10.2019,
, in proprio e nella qualità di legale Controparte_2 rappresentante della soc. Parte_7
Part
ha convenuto in giudizio
[...] CP_4
7 ne e chiedendo che il Parte_1 Controparte_1
Tribunale condannasse i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali a lui cagionati, quantificati nella misu- ra di € 143.441,19 ovvero nella somma, maggiore o mi- nore, ritenuta di Giustizia. Ha inoltre chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali a lui cagionati, quantificati equitativamente in €
30.000,00, ovvero nella somma, maggiore o minore, rite- nuta di Giustizia. A sostegno della domanda formulata, ha dedotto di aver sottoscritto, in data 18.11.2009, un atto di compravendita immobiliare, registrato in Pescara il
19.11.2009 n. 11092, repertorio n. 15.809, Raccolta n.
9.638, rogato dal notaio dott. col quale Persona_1 aveva acquistato dalla Controparte_5
(società oggi cessata),
[...] la piena proprietà dell'appartamento facente parte di un fabbricato sito in SI (TE) alla via Maestri del Lavoro, posto al piano primo, costituito da 6,5 vani catastali, ri- portato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 19,
p.lla 285 sub 2, Cat. A/2, nonché la piena proprietà dell'immobile riportato al catasto fabbricati di detto Co- mune al foglio 19, p.lla 285 sub 1, Cat, D/7. Come risulta dall'allegato atto (cfr doc. 2) il prezzo di acquisto, con- cordato in € 350.000,000 era stato così versato: a) €
20.000,00, mediante assegno bancario tratto su RC
Filiale di SI NA in data 12 Agosto 2009 numero
41533958-11, che la venditrice dichiarava di aver ricevu- to dall'acquirente, rilasciando quietanza;
b) € 198,26 in contanti, contestualmente alla stipula;
c) € 77.801,74 me-
8 diante accollo del mutuo residuo concesso alla società venditrice dalla Banca RC. La residua somma di euro 252.000,00 mediante pagamento, a partire dal 31
Dicembre 2009, di n. 42 rate mensili posticipate da €
6.000,00 ciascuna, scadenti l'ultimo giorno del mese.
1.2. Il legale rappresentante della ., Parte_8 [...]
, all'art. 3 del contratto di compravendita, Parte_1 aveva garantito la piena e legittima proprietà di detto be- ne, oltre che la libertà da pesi, censi, canoni e livelli, liti- spendenze, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, arre- trati e privilegi, anche fiscali, obbligandosi per l'evizione come per legge, evidenziando che il bene era gravato dal- le seguenti ipoteche: - N. 4294 dell'agosto 2006, a favore della Tercas, accesa a garanzia del mutuo da accollarsi, gravante solo sul subalterno 2. - N. 4108 del 12 ottobre
2007, a favore di , per € 89.202,46 a garanzia CP_6 della somma di € 44.601,23, gravante sul subalterno 1. -
N. 3209 del 18 settembre 2008, a favore di , per CP_6
€ 79.923,00 a garanzia della somma di € 39.961,50 gra- vante sul subalterno 2. - N. 2934 del 22 luglio 2009, a fa- vore della per € 7.603,78 a garanzia della som- Pt_9 ma di € 3.801,89 gravante sul subalterno 2. - N. 4197 del
21 ottobre 2009, a favore di , per € 96.524,10 a CP_6 garanzia della somma di € 48.262,05, gravante sul subal- terno 1.
1.3. In sede di stipula aveva preci- Parte_1 sato che, sull'immobile, gravava realmente solo l'ipoteca iscritta in favore della Banca Tercas, poiché tutte le altre
9 ipoteche erano state cancellate per intervenuta soddisfa- zione dei creditori e, a dimostrazione della circostanza, questi, unitamente al dott. , presente Controparte_1 alla stipula dell'atto, aveva consegnato al Notaio rogante, dott. n. 4 dichiarazioni in originale prove- Persona_1 nienti da (già Controparte_7
e dalla Controparte_8 CP_9 di avvenuta estinzione del debito, con conseguente assen- so alla cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile
(art. 3 del contratto di compravendita allegato dall'appellante sub doc. 2). Erano stati esibiti e consegna- ti dal e dal dott. Parte_1 [...]
, al Notaio dott. gli originali della Per_2 Per_1 documentazione comprovante la rinuncia al pignoramen- to da parte di e della Controparte_8
, nella specie: - atto di rinuncia alla proce- CP_9 dura esecutiva per la cancellazione della ipoteca legale iscritta da l N. 4108 del Controparte_8
12 ottobre 2007, datata 05/10/2009. - atto di rinuncia alla procedura esecutiva per la cancellazione dell'ipoteca le- gale iscritta da al N. Controparte_8
3209 del 18 settembre 2008, datata 05/10/2009. - atto di rinuncia alla procedura esecutiva per la cancellazione della ipoteca legale iscritta da Controparte_8 al N. 2934 del 22 luglio 2009 a favore della
[...] datata 30/10/2009. - atto d'assenso alla CP_9 cancellazione d'ipoteca legale iscritta da
[...] al N. 4197 del 21 ottobre 2009 per la CP_8 somma di Euro 96.524,10, datata 09.11.2009 (cfr doc. 3).
10 Tale documentazione era stata acquisita dal Notaio ro- gante, che ne aveva fatto espressa menzione nell'atto di compravendita (cfr art. 3 sub doc. 2).
1.4. Successivamente, in data 05.07.2012, a distanza di quasi tre anni dalla stipula del contratto di compravendi- ta, l'acquirente aveva ricevuto la noti- CP_2 fica di un atto di avviso di vendita di immobili (pratica n.
39/2012 datata 29.06.2012) con la quale
[...] rendeva noto che, in data 25.09.2012 CP_7 alle ore 10.30 nei locali siti in Viale Crispi n. 315 a Te- ramo, si sarebbe proceduto ex art. 2808 c.c. alla vendita per pubblico incanto dell'immobile che la società attrice aveva acquistato dalla C.I.D S.R.L. (cfr doc. 4). Convinto della veridicità e dell'autenticità della documentazione esibita e consegnata al Notaio dalla Parte_10
(in proprio e nella qualità sopra indicata) aveva
[...] proposto opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma
2 c.p.c incardinando, dinanzi al Tribunale di Teramo, il
Proc. Esecutivo n. 39/2012, chiedendo, “previa sospen- sione della esecuzione, dichiarare la nullità ed infonda- tezza della pretesa creditoria fatta valere dall'
[...]
nei confronti della società CP_7 [...]
unitamente alla nullità e Controparte_10 all'infondatezza della procedura esecutiva in oggetto, dell'atto di avviso di vendita di immobili del 29.06.2012, pratica n. 39/2012, notificato all'opponente in data
05.07.2012, dell'atto di pignoramento e di tutti gli altri atti ad essi, a qualsiasi titolo e ragione, presupposti, con- nessi e consequenziali ” (cfr doc. 5). Con comparsa di
11 costituzione e risposta del 14.08.2012, depositata in can- celleria in data 16.08.2012, si era costituita
[...] evidenziando che : “ad oggi CP_7 [...] subentrata all' non ha CP_7 Controparte_8 mai proceduto a comunicazioni o desistenze di sorta nei confronti del citato contribuente, di conseguenza i pro- dotti atti di rinuncia alle procedure esecutive nonché gli atti di assenso alle cancellazioni di ipoteca sono da rite- nersi del tutto falsi e privi di qualsiasi effetto giuridico e per essi è stato già presentato atto dì denuncia/querela al- la procura della repubblica di Teramo territorialmente competente”.
Il aveva così constatato che i debiti che la CI CP_2 aveva nei confronti di Controparte_11 non erano mai stati soddisfatti e che la documentazione depositata al Notaio era falsa. Per_1
1.5. A seguito della querela presentata da parte attrice nei confronti di (cfr doc. 7), era stato Parte_1 iscritto procedimento penale n. 10736/2012 R.G.N.R., nel quale era stato contestato al ed al Parte_1 il reato p. e p. dagli artt. 110, 640 Controparte_1
c.p.. Il procedimento penale predetto, nel quale CP_2
si era costituito parte civile, si era concluso in
[...] data 23.5.2018 con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Nelle more, parte attrice, a fron- te dei debiti non estinti dal , pari ad € Parte_1
129.347,42, lievitati ad € 143.441,19,per interessi e spe- se, aveva subito l'esecuzione immobiliare da parte di
12 ed era stata costretta a versare all' CP_8 [...]
la somma di € 143.441,19 in 33 rate, al fine CP_12 di evitare l'esecuzione immobiliare e cancellare l'ipoteca iscritta sul bene acquistato;
per tutti i motivi sopra indica- ti ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti al ri- sarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali su- biti.
1.6. Si è costituito (sempre in prime cure) con comparsa depositata in data 3.10.2020, evi- Parte_1 denziando che, nella primavera del 2009, per definire le esposizioni debitorie che la C.I.D. SR, da lui amministra- ta, aveva nei confronti di fornitori, banche ed
, si era recato, unitamente alla sorella a CP_8
Morro D'Oro, presso lo studio del commercialista dott.
, al quale aveva esposto la situazione Controparte_1 complessiva della società e la sua intenzione di chiudere tutte le esposizioni debitorie. Il aveva accet- CP_1 tato l'incarico chiedendo l'elenco di tutti i fornitori della
C.I.D. e degli Istituti di credito con i quali la società ave- va rapporti, nonché la documentazione relativa alle espo- sizioni con , e, per la definizione delle posi- CP_8 zioni debitorie della società, si era offerto di risolvere le debenze mediante pagamento di somme percentualmente inferiori ai debiti originari. Man mano che CP_1 comunicava il raggiungimento degli accordi con i vari creditori, egli provvedeva ad effettuare i relativi paga- menti, a volte eseguendo bonifici verso i creditori, a volte consegnando denaro contante al dott. che si CP_1 era impegnato a corrispondere lui stesso le somme dovu-
13 te ai creditori. Nello stesso periodo, il dott. CP_1 gli aveva comunicato che, per definire la posizione debi- toria con , la società avrebbe dovuto versare CP_8 la somma complessiva di euro 25.800,00, consegnando direttamente al la somma di € 24.000,00, CP_1 che doveva essere versata al funzionario di CP_8 che seguiva la posizione della C.I.D. e avrebbe poi dovu- to effettuare il versamento dei restanti euro 1.800,00 con bollettini postali di € 300,00 intestati ad . Egli si CP_6 era allora recato, accompagnato dalla sorella, in Morro
d'Oro, presso lo studio del dott. al quale CP_1 aveva consegnato la somma di euro 24.000,00, parte in contanti e parte con assegni, che gli aveva CP_1 chiesto di lasciare senza indicazione del beneficiario (cfr doc.n°2). In quell'occasione, il gli aveva CP_1 consegnato n. 6 bollettini postali di euro 300,00 cadauno intestati ad , da pagare a partire dal mese di CP_8 agosto 2009, versamenti puntualmente effettuati. Nel medesimo incontro, il dott. gli aveva detto CP_1 che avrebbe provveduto lui stesso a fargli avere la docu- mentazione di , attestante la rinuncia alle CP_8 procedure esecutive nei confronti della C.I.D. e l'assenso alla cancellazione delle ipoteche che gravavano sull'immobile di proprietà della società.
1.7. Considerato il buon esito che avevano avuto le tran- sazioni, già effettuate con le banche e i fornitori, fidando- si completamente del dott. egli aveva con- CP_1 tattato , titolare della Controparte_2 Controparte_2
proprietaria dell'immobile confinante con
[...]
14 quello di proprietà della C.I.D. SR, che si era già in pre- cedenza dimostrato interessato acquisto. Definite le mo- dalità di vendita, si erano recati dal dott. di Persona_1
Pescara, Notaio scelto da , stipulando Controparte_2 in data 18 novembre 2009 l'atto di compravendita. Quel giorno, presso lo studio notarile, erano presenti oltre a lui, , la sua segretaria sig.ra ed il Controparte_2 Pt_11 dott. , che aveva portato con sé i do- Controparte_1 cumenti che attestavano la rinuncia di alle CP_8 procedure esecutive e l'atto di assenso alla cancellazione delle ipoteche. Tali documenti erano stati consegnati nel- le mani del Notaio, che li aveva esaminati, dandone atto nel rogito, dove, all'art.3, con riferimento alle ipoteche gravanti sull'immobile compravenduto si legge testual- mente “… per le quali le rispettive creditrici hanno di- chiarato l'avvenuta estinzione dei relativi debiti dispo- nendo le conseguenti cancellazione d'ipoteca …”
(doc.n°4 allegato all'appello).
Nel corso dell'anno 2010, egli aveva corrisposto al dott.
, presso il suo studio in Morro D'Oro Controparte_1 la somma complessiva di euro 20.000,00 per l'attività professionale dallo stesso espletata, somma per la quale non aveva mai ricevuto fattura.
1.8. In data 5 luglio 2012, trascorsi quasi tre anni dal ro- gito, egli si era visto notificare da parte di CP_8 un avviso di vendita all'asta della porzione di immobile venduto nel novembre del 2009 alla e, CP_2 da parte del , una missiva con la quale gli co- CP_2
15 municava la sospensione immediata del pagamento delle rate mensili, ancora spettanti alla C.I.D. SR quale corri- spettivo della compravendita (doc.n°5). Successivamente, con missiva del 12 luglio 2012, inviata per conoscenza anche al ed al dott. aveva comunicato CP_2 Per_1 al dott. quanto stava accadendo, invitandolo CP_1
a chiarire per iscritto, anche presso , la si- CP_8 tuazione, e, non avendo ricevuto nessun riscontro, aveva sporto in data 4.10.2012 querela nei confronti del dott.
e la Procura della Repubblica di Te- Controparte_1 ramo, aveva iscritto a carico del predetto procedimento penale n. RGNR N° 3734/2013 contestandogli i reati p. e p. agli artt. 640, 485, 48, 479 cp, atti successivamente trasmessi per competenza territoriale alla Procura della
Repubblica di Pescara. Le successive indagini avevano dato conferma della responsabilità del per i CP_1 reati da lui denunciati, individuando ulteriori ipotesi di reato a carico dello stesso . Era inoltre emer- CP_1 so che questi non era un commercialista, nonostante si fosse sempre relazionato in tale veste, sia con lui che con i diversi creditori della C.I.D. SR, che aveva sempre rice- vuto presso quello che veniva indicato come il suo stu- dio professionale in Morro D'Oro. Il procedimento pena- le in cui egli si era costituito parte civile si concludeva con sentenza di estinzione del reato per intervenuta pre- scrizione.
1.9. Contestando ogni addebito, il ha chiesto Parte_1 il rigetto della domanda formulata dall'attore evidenzian- do che, pur avendo versato al la somma di € CP_1
16 26.800,00 (in relazione alla quale alcuni assegni per un importo di € 8.200,00 erano stati incassati da tali Per_3
e non aveva ottenuto alcun risulta-
[...] Persona_4 to, considerato che le ipoteche gravavano ancora sul bene e che tale circostanza gli aveva impedito di incassare il residuo prezzo ancora dovuto dalla CP_2
2. Si è costituto il convenuto ecce- Controparte_1 pendo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatez- za della domanda e per omessa esposizione dei fatti e de- gli elementi di diritto costituenti le ragioni della doman- da. Ha sostenuto di non aver fornito alcun contributo causale alla conclusione del contratto di compravendita dedotto in giudizio, essendosi limitato, in data anteceden- te, a mettere in contatto l'acquirente con il venditore. Ha aggiunto che le assicurazioni sull'avvenuta estinzione del debito e le garanzie sulla cancellazione delle ipoteche erano state fornite all'acquirente esclusivamente dal ven- ditore, unico soggetto che poteva avere piena contezza dei gravami e delle posizioni debitorie a cui le iscrizioni facevano riferimento. A sostegno di quanto dedotto, ha evidenziato che l'acquirente, venuto a conoscenza della mancata estinzione delle poste debitorie garantite dalle iscrizioni in favore degli agenti riscossori, aveva sporto querela nei confronti del solo rappresentante della società venditrice, senza nulla addebitare a lui personalmente ed ha contestato la sussistenza dei presupposti per la liqui- dazione del danno non patrimoniale richiesto dal Pt_12
[...
, non essendo configurabile a suo carico alcun addebito
17 che potesse, seppur astrattamente, configurare una fatti- specie di reato.
Quanto all'ammontare del danno, ha dedotto che, ai sensi dell'art. 1227 cc, non potevano essere risarcite le poste di danno che il avrebbe potuto evitare usando CP_2
l'ordinaria diligenza.
2.1. L'acquirente era infatti consapevole della esistenza delle iscrizioni pregiudizievoli indicate nell'atto di acqui- sto (art. 3, lettere b, c, d, e, dell'atto per notar di Per_1
Pescara del 18 novembre 2009) in ordine alle quali il venditore si era assunto l'obbligo di fare tutto quanto
“necessario in merito al fine di perfezionare le dette for- malità entro e non oltre tre mesi da oggi”. Considerato che la cancellazione delle 4 iscrizioni ipotecarie doveva essere completata entro tre mesi dalla data di sottoscri- zione dell'atto (18 novembre 2009), allo spirare del ter- mine l'acquirente avrebbe dovuto provvedere ad una ve- rifica dell'avvenuta cancellazione e, in caso di mancata ottemperanza, interessare direttamente i creditori ipoteca- ri per ottenere quanto richiesto, invitando il venditore ad adempiere al proprio obbligo entro un termine ristretto.
Così facendo, avrebbe appreso, al più tardi entro 6 mesi dalla data di stipula, contrariamente a quanto asserito dal venditore, che i debiti non erano stati estinti. Avrebbe co- sì potuto avere effettiva contezza dell'inadempimento del venditore, sospendendo il versamento delle rate periodi- che previste per il saldo del residuo prezzo di €.
252.000,00. Nulla pertanto era dovuto all'attore, a titolo
18 di danno patrimoniale, considerato l'aggravamento del danno a lui imputabile ed ha insistito per il rigetto della domanda.
2.3. All'esito della fase di trattazione ed istruttoria, nel corso della quale sono state assunte le prove indicate dal- le parti (interrogatorio formale di tutte le parti e prova con i testi Persona_1 Testimone_1 Tes_2
, e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
), nonché acquisita, in parte, la documentazione ri-
[...] chiesta con ordinanza del 29.10.2021 (denuncia per truffa presentata in data 7.02.2011 dal dott. , re- CP_13 sponsabile dell' di Pe- Controparte_14 scara, presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara e documentazione allegata), la causa è stata rinviata per la precisazione della conclusioni all'udienza del
26.10.2022, all'esito della quale, concessi alle parti i ter- mini di cui all'art. 190 cpc, è stata trattenuta in decisione.
2.4. Sulla questione di nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza della domanda, in via pre- liminare il Tribunale, ha ritenuto che, dalla lettura com- plessiva dell'atto di citazione, emerga in modo chiaro il contenuto della domanda, avente ad oggetto il risarci- mento dei danni subiti dall'attore a seguito dell'acquisto di un bene gravato da ipoteca iscritta in favore di SOGET ed EQUITALIA, i cui crediti non erano stati onorati dalla parte venditrice, così come dedotto in sede di vendita, du- rante la quale erano state prodotte false dichiarazioni di
19 rinuncia e di assenso alla cancellazione delle ipoteche ed ha respinto l'eccezione formulata dal CP_1
2.5. Quanto alla domanda formulata da parte attrice, il giudicante ne ha ritenuto la fondatezza sulla base della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese dai te- sti, evidenziando che, all'atto di compravendita, redatto dal notaio dott. in data 18.11.2009, risul- Persona_1 tano allegate quattro dichiarazioni di intervenuta estin- zione dei debiti per i quali era stata iscritta ipoteca, rila- sciate da ed e questi, sentito come Pt_9 CP_8 teste, riferiva in sede di istruttoria che i fogli consegnati dal Dott. (commercialista del Tes_1 CP_3
) in merito alle cancellazioni delle ipoteche sembra-
[...] vano regolari;
il teste aveva dichiarato di esse- Tes_1 re stato presente anche alla stipula del contratto, e che gli atti di assenso alla cancellazione delle ipoteche (mostrati al teste nel corso dell'esame) erano stati a lui consegnati dal e non dal;
il teste Controparte_1 Parte_1 aveva poi dichiarato di aver consegnato tali rinunce al notaio in occasione della stipula dell'atto Persona_1 pubblico. A sua volta, la teste , segreta- Testimone_2 ria della società aveva riferito di Parte_4 aver partecipato a diverse riunioni anteriori alla stipula dell'atto. A tali riunioni avevano partecipato CP_2
, ed il
[...] Parte_1 Controparte_1 dott. e il si era qualificato Testimone_1 CP_1 come commercialista. Gli atti di assenso alla cancellazio- ne erano stati consegnati dal . al dott. CP_1 [...]
che, a sua volta, li aveva consegnati al Notaio Tes_1
20 Ha quindi rilevato il giudicante che, con- Persona_1 statata la falsità delle dichiarazioni liberatorie, apparen- temente sottoscritte da e (cfr. de- CP_8 Pt_9 nuncia presentata dalla in data 22.11.2010 ed CP_6 acquista in data 3.8.2021) risultava documentalmente ac- certato che, a seguito dell'azione esecutiva promossa da- gli agenti della riscossione, l'attore aveva dovuto versare la complessiva somma di € 143.441,00, sicché poteva quindi ritenersi accertato il diritto dell'attore al risarci- mento dei danni subiti, a causa dell'inganno di cui era stato vittima. Ha quindi ritenuto che: “di tale danno do- vrà rispondere, ex art. 2043 cc, l'autore diretto dell'illecito ovvero Dovrà inoltre ri- Controparte_1 spondere contrattualmente, ex artt. 1218 e 1228 e 2055 cc, che, fidandosi ingenuamente del Parte_1
aveva creduto di poter estinguere, mediante CP_1 il pagamento della somma di € 25.800,00 un debito ma- turato nei confronti di e per un im- CP_8 Pt_9 porto di circa € 135.000,00 (con ipoteche iscritte sul be- ne oggetto di compravendita per il doppio del valore)”.
Sulla quantificazione del danno ed in particolare dei dan- ni patrimoniali risarcibili all'attore il Tribunale ha moti- vato la propria decisione tenendo conto dell'ammontare delle somme versate dalla per evitare Parte_4
l'esecuzione immobiliare intrapresa da per CP_8 debiti non estinti dal , pari ad un ammontare Parte_1 di € 129.347,42, aumentato ad € 143.441,19 per interessi e spese (cfr doc. 11 e prospetto riportato in citazione a pag. 13 e ss). Ritenuta fondata l'eccezione formulata dal
21 convenuto , dall'importo sopra indicato, ha Parte_1 detratto la somma di € 72.000,00 pari all'ammontare del- le residue rate mensili di € 6.000,00 che la Parte_4 avrebbe dovuto continuare a versare alla CI RL a decor- rere dal 13.12.2009 per 42 rate complessive essendosi accertato che, dopo la notifica ricevuta da , CP_8 con la quale era stato chiesto all'attore il pagamento di €
129.000,000 pena la vendita dell'immobile fissata in data
25/09/2012 (cfr doc. 5 allegato alla comparsa di costitu- zione del ), la aveva sospeso il Parte_1 Parte_4 pagamento delle rate che era tenuta a versare al Pt_13
, sicché l'importo complessivo spettante al
[...] CP_2
a titolo di danno patrimoniale, ammonta alla residua somma di € 71.441,19 (143.441,19 - 72.000,00). Ha quindi condannato i convenuti, in solido tra loro, a ver- sare all'attore l'importo di € 71.441,19, oltre rivalutazio- ne monetaria della predetta somma secondo gli Indici
Istat dal 2.10.2014 data finale dell'esborso, alla data di pubblicazione della sentenza, con gli interessi sulla somma originaria, rivalutata anno per anno. Ha respinto la domanda attorea volta al risarcimento del danno non patrimoniale indicato in € 30.000,00 perché non provato.
2.6. Ha ritenuto parzialmente fondata la domanda ricon- venzionale formulata dal convenuto Parte_1 nei confronti del convenuto nel caso Controparte_1 di accoglimento della domanda dell'attore, volta ad otte- nere il risarcimento dei danni subiti, con formulazione di espressa domanda di regresso. Configurando la condotta sopra descritta come truffa contrattuale, con conseguente
22 obbligo del deceptor di provvedere al risarcimento del danno cagionato, ha ritenuto l'idoneità dell'artificio e del raggiro commesso dal tale da trarre in in- CP_1 ganno anche il notaio che, esaminando in sede di stipula le dichiarazioni di estinzione dei debiti contratti dalla so- cietà venditrice CI RL nei confronti di
[...]
, aveva escluso dal novero del- Controparte_15 le garanzie ipotecarie gravanti sul bene, quelle iscritte in favore delle predette società, precisando che era onere della parte venditrice “fare tutto quanto ancora necessario in merito al fine di perfezionare le dette formalità entro e non oltre tre mesi da oggi”.
2.7. Ha però tenuto conto della scarsa diligenza della vit- tima della truffa contrattuale, che ha ritenuto rilevante ai fini della determinazione del danno concretamente risar- cibile ai sensi degli artt. 1227, 1223 e 1225 cc. In partico- lare, ha tenuto conto, ai fini della quantificazione del danno, dell'ingenuità del , che, a fronte del Parte_1 pagamento della somma di € 25.800,00, aveva ritenuto di poter estinguere il debito maturato dalla CI nei confron- ti di per un im- Controparte_15 porto di circa € 135.000,00 (con ipoteche iscritte sul bene oggetto di compravendita per il doppio del valore) ed ha inoltre considerato che il , che si era contrat- Parte_1 tualmente obbligato ad effettuare le necessarie verifiche per accertare l'avvenuta cancellazione delle ipoteche nel termine di tre mesi dalla stipula del contratto, aveva del tutto omesso tali controlli. Pertanto, valutata l'entità del risarcimento del danno posto a carico del , pa- Parte_1
23 ri ad € 71.441,19 oltre accessori, ai sensi dell'art. 1227 cc ha stimato equo condannare a rifondere al CP_1
l'importo di € 42.864,714, pari al 60% del to- Parte_1 tale della somma da questi dovuta all'attore, importo maggiorato di interessi legali dalla messa in mora al sal- do, quindi, valorizzando una scarsa diligenza del Pt_13 lotta come vittima della truffa contrattuale.
2.8. Quanto alle spese, ha condannato i convenuti Pt_13
e in solido, a rifonderle all'attore vit-
[...] CP_1 torioso liquidandole in € 14.103,00 oltre accessori e le ha compensate nella misura del 40% tra i due convenuti, condannando il a rifonderle al CP_1 Parte_1 per la quota residua, liquidata in € 8.461,80 oltre accesso- ri.
3. Avverso la decisione ha proposto appello
[...]
articolando i motivi che di seguito si andran- Parte_1 no ad esplicitare ed ha concluso come in epigrafe. Inoltre, si è costituito in proprio e nella quali- Controparte_2 tà di legale rappresentante della , contestando Parte_4 gli assunti dell'appellante ed ha concluso come in epigra- fe.
3.1. Si è costituito, altresì, che ha Controparte_1 anche proposto autonomo appello avverso la medesima sentenza, che ha dato origine al procedimento recante il nr. 350/2023 RG, nel quale, del pari, si erano costituiti il e il , i cui motivi saranno delibati Parte_1 CP_2 nel prosieguo, con le conclusioni come trascritte in epi- grafe, procedimento che è stato successivamente riunito
24 al presente procedimento con ordinanza del
13/15.07.2023.
3.2. Questi i motivi dell'appello principale proposto da
: Parte_1
I)-con il primo motivo: “Indicazione delle circostanze dalle quali deriva la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. ed illegittimità per di- fetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedot- to in giudizio ex artt. 1218 e 1228 cod.civ. e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” il Pt_13
ha censurato quella parte di sentenza (pgg.14 e 18)
[...] in cui il Tribunale lo ha ritenuto concorrente a titolo per- sonale e contrattuale nel fatto illecito esclusivamente consumato dall'altro convenuto nonostante CP_1 gli attori in primo grado non abbiano domandato accer- tarsi una responsabilità contrattuale e personale di esso appellante e nonostante, anzi, a fondamento della loro domanda abbiano posto fatti che possono concretare esclusivamente una responsabilità extracontrattuale, e, in- fine, nonostante emergesse ed emerga per tabulas che ogni obbligazione contrattuale gravasse sulla C.I.D. SR di cui egli era legale rapp.te p.t..
3.3. In sostanza, l'appellante contesta la decisione del
Tribunale sollevando una eccezione di delibazione ultra- petita con riferimento alla effettiva domanda proposta dall'attore, sostenendo che il vizio di ultrapetizione infici la sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato per responsabilità contrattuale personale, mentre la do-
25 manda di risarcimento danni proposta dall'attore era ed è fondata su fatti che possono condurre a ravvisare esclusi- vamente una responsabilità extracontrattuale e, visto che tale responsabilità era stata rilevata solo in capo al
, la domanda di condanna ex art. 2043 cod. CP_1 civ. nei propri confronti doveva essere respinta, non po- tendo il Tribunale individuare per lui una forma di re- sponsabilità contrattuale che non era per nulla individua- bile dai fatti dedotti dagli attori e CP_2 Parte_4 in primo grado a fondamento della loro domanda. Evi- denzia l'appellante come da un'azione di risarcimento danni da truffa ex art. 2043 cod.civ. promossa contro il legale rapp.te della società proprietaria e venditrice di un immobile, che, in sede di rogito di compravendita, asseri- tamente produce, unitamente ad un suo professionista di fiducia, documentazione falsa tale da indurre in errore l'acquirente e convincerlo ad acquistare detto immobile possa scaturire solo una responsabilità per fatto illecito ex art.2043 cod.civ.; ribadisce sul punto che, se il Tribu- nale accerta che la condotta truffaldina è da ascriversi esclusivamente al quale autore diretto dell'il- CP_1 lecito ex art. 2043 cod. civ., deve conseguentemente ri- gettare le domande di condanna ex art. 2043 cod. civ. pu- re proposte nei propri confronti e basta, non potendo in- dividuare un suo concorso a titolo personale e contrattua- le nell'illecito e questo perché tale titolo di responsabilità non emergeva e non emerge dai fatti dedotti dagli attori a fondamento delle loro domande risarcitorie. Questi, infat- ti, com'è evidente dal tenore degli atti, non hanno mai
26 domandato accertarsi la sua responsabilità contrattuale per i fatti da essi dedotti in giudizio, senza considerare che, semmai, un tanto doveva essere richiesto alla CI, società che aveva acquistato l'immobile e dato l'incarico al CP_1
3.4. Ha sottolineato, inoltre, che, anche nella ipotesi in cui non si ravvisasse un vizio di ultrapetizione della sen- tenza impugnata, comunque il Tribunale avrebbe dovuto respingere le domande risarcitorie proposte dagli appella- ti e nei propri confronti a titolo CP_2 Parte_4 personale perché non poteva accertare e dichiarare un proprio concorso a titolo personale e contrattuale nell'il- lecito extracontrattuale consumato dal , posto CP_1 che, come si evince dal rogito, il contratto di compraven- dita è stato stipulato dalla (oggi CP_2 Parte_4
con la C.I.D. RL e non con lui in proprio. Inoltre,
[...] dall'art. 3 del rogito che ha sancito la compravendita, emerge che l'obbligo di verificare la cancellazione delle ipoteche entro tre mesi dalla stipula del rogito gravava sulla parte venditrice ossia sulla C.I.D. RL (non su di lui in proprio), peraltro, neanche citata in giudizio dagli atto- ri tanto configurando una palese Parte_14 violazione dell'art. 1218 cc, potendo siffatta responsabili- tà per inadempimento contrattuale gravare solo sulla par- te (la CI SR) che quella obbligazione aveva assunto.
3.5. Viene denunciata, di conseguenza, anche la violazio- ne dell'art. 1228 cod. civ., il quale, del pari, si riferisce ad ipotesi di responsabilità contrattuale, che, però, non è a
27 lui ascrivibile non solo perché, come sopra detto, i fatti dedotti in giudizio dagli attori in prime cure non consen- tono di individuare anche una sua propria responsabilità contrattuale, ma anche perché egli non è stato parte in proprio ed a titolo personale del contratto di compraven- dita immobiliare.
3.6. Pertanto, laddove il Tribunale ha reputato il
[...]
quale ausiliario ex art.1228 cod. civ. del debitore Per_5 obbligato alla cancellazione delle ipoteche, avrebbe do- vuto considerarlo ausiliario della C.I.D. RL, che, per con- tratto, si era assunta l'obbligo di verificare e curare la cancellazione, mentre non poteva certo considerarlo suo ausiliario, visto che egli non aveva assunto in proprio al- cuna obbligazione, essendosi limitato a firmare il contrat- to come legale rappresentante della proprietaria venditri- ce C.I.D. RL.. Tanto emerge, del resto, anche dalle di- chiarazioni dei testi escussi ( Testimone_4 Tes_6
, ed ), oltre che
[...] Testimone_1 Testimone_2 dall'interrogatorio formale a cui si è sottoposto il nonché dai documenti da lui prodotti in CP_1 prime cure all'atto di costituirsi in giudizio
(cfr.doc.15,16,17,18 con la comparsa di costituzione). In conclusione, l'incarico al era stato conferi- CP_1 to, seppur senza formalità scritte, nell'interesse e per con- to della CI SR per trattare con i creditori della società e definire le varie esposizioni debitorie.
3.7. Il motivo è fondato.
28 Si consideri che gli attori hanno Parte_14 citato il solo e non la CI SR che ha concluso Parte_1 il contratto e dato incarico al (tanto deve ri- CP_1 tenersi pacifico e di tanto si darà ragione nel prosieguo).
Con l'atto di citazione, essi hanno riepilogato i fatti fino alla scoperta della mancata cancellazione delle ipoteche, effettuata nel 2012, allorché il ricevette da CP_2
l'avviso di vendita dell'immobile, che scongiu- CP_6 rò col pagamento di circa 143.000 euro in favore di CP_16
, dopo l'esito infausto dell'opposizione
[...] all'esecuzione all'uopo proposta e l'accertamento della falsità della documentazione prodotta dal CP_1 all'atto del rogito, relativa all'assenso dell'ente alla can- cellazione delle ipoteche. A questo punto è bene riportare fedelmente il testo dell'atto di citazione: “La condotta di
e integra tutti gli estremi del Parte_1 CP_1 reato di truffa;
in particolare il in qualità di Parte_1 legale rappresentante della CI SR con artifici e raggiri simulava, grazie a liberatorie contraffatte procurategli dal e da quest'ultimo depositate dal notaio, CP_1
l'avvenuta estinzione dei debiti della CI SR con ciò in- ducendo in errore il e facendolo determinare CP_2 ad acquistare l'immobile pensando che questo fosse libe- ro da ogni trascrizione pregiudizievole e a versare il prezzo. Grazie a tali contegni il , in evidente Parte_1 concorso con il , poteva conseguire un ingiu- CP_1 sto e notevole profitto per la propria società CI, inte- grato dalla prima parte del prezzo di vendita di 20.000 €
e dalla traslazione del debito della società in capo all'at-
29 tore: difatti, nel 2012 la subiva le esecuzioni Parte_4
e doveva pagare 143.000 € ad . Dunque, sussi- CP_6 ste anche l'ulteriore requisito del danno patrimoniale in capo alla persona offesa oggi attrice. Il e Parte_1
saranno da ritenersi responsabili in solido CP_1 tra loro verso l'attore ex articoli 185 cp 2043 e 2059 cc sia per il danno patrimoniale di 143.000 € che per il danno morale di 30.000 € patito dal persona CP_2 fisica quale vittima del reato consumato di truffa, danno già quantificato in euro 30.000 nella costituzione di parte civile nel processo penale oggi estinto per prescrizione.”
Queste le conclusioni: “accertare e dichiarare l'astratta configurabilità del reato di truffa ai danni del CP_2 da parte dei convenuti e la loro conseguente responsabi- lità ex articolo 2043 CC;
conseguentemente condannare
i convenuti in solido tra loro ex articoli 185 CP, 2040,
2059 cc al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori
e in particolare del danno patrimoniale nella misura di
143.000 € ,30.000 € di danno morale, con vittoria di spe- se.” È evidente che gli attori fanno valere solo la respon- sabilità personale del da fatto illecito e che in Parte_1 nessun passo dell'atto è rinvenibile un accenno alla re- sponsabilità contrattuale, che peraltro gli attori avrebbero dovuto far valere nei confronti della parte che aveva sti- pulato il contratto, ossia la SR CI, che non è stata nep- pure convenuta in giudizio.
3.8. È dunque ravvisabile il denunciato vizio di ultrapeti- zione ex art. 112 cpc nella sentenza, in parte qua da con- siderarsi nulla per aver sostituito la causa petendi dedotta
30 in giudizio con una diversa in quanto basata su presuppo- sti diversi da quelli allegati. Si consideri che, come riferi- to in pare narrativa, il giudicante (v. sentenza sub b2) ha ritento fondata la domanda attorea, essendo stato docu- mentalmente provato che parte attrice aveva dovuto cor- rispondere ad la somma di 143.441,00 ed ha ri- CP_6 conosciuto la responsabilità del quale autore CP_1 diretto dell'illecito ai sensi dell'art. 2043 cc con corri- spondente diritto al risarcimento del danno in favore dell'attore “a causa dell'inganno di cui è stato vittima”.
La decisione doveva fermarsi qui, nel senso che doveva a quel punto respingersi la domanda nei confronti del Pt_6 cellotta, definito in sentenza “vittima della truffa contrat- tuale” (v. sentenza sub D) essendo ampiamente provato in atti che fu innanzitutto lui ad essere stato raggirato dal
D'AM, tant'è che ebbe a costituirsi parte civile nel procedimento penale per truffa che era stato aperto nei confronti del predetto anche dietro sua querela. Invece, il giudicante ha ritenuto che del danno “Dovrà inoltre ri- spondere contrattualmente, ex artt. 1218 e 1228 e 2055 cc, che, fidandosi ingenua- Parte_1 mente del aveva creduto di poter estin- CP_1 guere, mediante il pagamento della somma di €
25.800,00 un debito maturato nei confronti di
e per un importo di circa € CP_8 Pt_9
135.000,00 (con ipoteche iscritte sul bene oggetto di compravendita per il doppio del valore)” circostanze mai dedotte in giudizio, come si è visto.
31 3.9. In buona sostanza, il giudicante ha ritenuto una re- sponsabilità contrattuale del che gli attori si Parte_1 erano ben guardati dal far valere e che evidentemente non volevano far valere, tanto che non avevano convenuto in giudizio la CI SR, che aveva stipulato con CP_2 il contratto di compravendita del capannone, imputando peraltro al primo delle condotte mai stigmatizzate dagli attori stessi. Infatti, il e la in pri- CP_2 Parte_4 mo grado hanno citato in giudizio il a titolo Parte_1 personale (e non, quindi, quale legale rapp.te della C.I.D.
RL) domandando la condanna del e del CP_1
per concorso in truffa ex art.2043 cod.civ. e, Parte_1
a fondamento di tale domanda, hanno allegato il fatto di essere stati ingannati dalle false attestazioni di CP_8
e asseritamente prodotte dinanzi al Notaio
[...] CP_9 al momento del rogito proprio dal e Per_1 CP_1 dal , lasciando intendere che essi sarebbero Parte_1 stati indotti a comprare l'immobile della C.I.D. RL, e quindi si sarebbero convinti a comprarlo, per effetto delle suddette false attestazioni asseritamente prodotte dinanzi al Notaio dal e dal , fatti che po- CP_1 Parte_1 tevano fondare la responsabilità extracontrattuale di quest'ultimo per aver concorso nella denunciata truffa ex art. 2043 cc .
4. È evidente che, se il Tribunale, come nel caso di spe- cie, aveva accertato che la condotta truffaldina era da ascriversi esclusivamente al quale autore di- CP_1 retto dell'illecito ex art.2043 cod.civ., doveva necessa- riamente respingere le domande di condanna ex art.2043
32 cod.civ. pure proposte nei confronti del , ma Parte_1 non poteva certamente individuare un suo concorso a ti- tolo personale e contrattuale nell'illecito perché, come si
è visto, tale titolo di responsabilità non era stato affatto dedotto dalle parti attrici. È vero che il Giudice ha il pre- ciso potere-dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della do- manda, ma sempre nel limite del rispetto del petitum e della causa petendi (cfr.Cass.civ. n°9002/2018), mentre nel caso in esame il Tribunale, individuando d'ufficio una responsabilità contrattuale mai dedotta dagli allora attori, ha, da un lato, sostituito l'azione extracontrattuale proposta dagli attori odierni appellati contro il CP_17 ta persona fisica con un'azione contrattuale da loro mai promossa e, dall'altro, ha modificato la causa petendi perché ha integrato i fatti dedotti dagli attori odierni ap- pellati a fondamento della loro domanda con fatti da loro mai dedotti.
4.1. Peraltro, il quale persona fisica non può Parte_1 essere responsabile ex art. 1228 cc, che dispone che, se il debitore incarica dell'adempimento un terzo e questo ter- zo sia dolosamente o colposamente inadempiente (nella specie per non aver cancellato le ipoteche in favore di come si era impegnato a fare), l'inadempimento CP_6 va imputato al debitore, posto che il agiva CP_1 quale professionista incaricato dalla società C.I.D (circo- stanza provata documentalmente dalla revoca dell'incarico, all. 7 all'appello e dalla prova testimoniale, teste commercialista incaricato dalla Testimone_1
[...] verbale d'udienza del 4.6.2021), che in se- Parte_15 de di rogito aveva assunto l'impegno, consacrato nell'art. 3, di verificare la cancellazione delle ipoteche entro tre mesi.
4.2. Con il secondo motivo, il impugna Parte_1 quella parte di sentenza (pg.18) in cui “il Tribunale ha ritenuto di accogliere parzialmente la domanda di re- gresso da lui promossa nei confronti del CP_1 sul presupposto che l'odierno appellante, fidandosi ingenuamente del professionista, abbia colposamente concorso a cagionarsi il danno patito per opera delle condotte del Indicazione delle circostan- CP_1 ze dalle quali deriva la violazione dell'art.1227 cod.civ. e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Nel secondo motivo, parte appellante pone in evidenza come, tenuto conto che egli non era stato l'autore diretto dell'illecito di truffa, non vi fossero elementi per indivi- duare nei fatti dedotti dagli attori in giudizio una sua re- sponsabilità contrattuale (perché gravante sulla venditrice
C.I.D. RL), sicché, tenuto conto della sua estraneità sotto il profilo extracontrattuale e contrattuale all'illecito con- sumato dal in danno della e del CP_1 Parte_4
, il Tribunale avrebbe dovuto respingere tutte le CP_2 domande proposte nei suoi confronti dagli attori stessi;
al più, qualora lo avesse ritenuto un concorrente contrattua- le nell'illecito, posta la inapplicabilità dell'art.1227 cod. civ. sul piano interno nei rapporti di rivalsa tra obbligati
34 in solido, ma solo tra creditore e debitore, e dato che l'obbligo di verificare e cancellare le ipoteche era stato assunto per contratto dalla C.I.D. RL e non da lui in pro- prio, avrebbe dovuto accogliere integralmente la doman- da di regresso svolta nei confronti del CP_1
4.3. Si tratta di argomentazioni superate dall'accoglimento del primo motivo, appena delibato, che impone la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato il , sia pure in solido col Parte_1
al risarcimento del danno in favore degli at- CP_1 tori, domanda che, invece, nei confronti del , Parte_1 deve essere respinta.
4.4. Con il terzo motivo il deduce la: “Inesi- Parte_1 stenza in capo all'appellante dei requisiti per ritenerlo responsabile ex art. 2043 cod.civ. dell'illecito astrat- tamente riconducibile al reato di truffa. Difetto di ti- tolarità passiva rispetto al fatto illecito dedotto in giu- dizio dagli appellanti e L'ap- Parte_4 CP_2 pellante, anzi, è stato anch'egli vittima delle condotte illecite del ” CP_1
Con il presente motivo parte appellante fa rilevare la pro- pria buona fede e che la fattispecie criminosa ingiusta- mente contestatagli nell'ambito del proc. pen. n.
10736/2012 con il decreto di citazione a giudizio richia- mato dagli attori in prime cure non può valere come ele- mento di prova a suo carico, posto che il processo si è chiuso per sopravvenuta prescrizione del reato prima che fosse esperita la benché minima istruttoria dibattimentale.
35 Quindi, egli non aveva alcun motivo per dubitare di quanto gli veniva detto ed assicurato dal in CP_1 quanto era convinto di essersi affidato ad un valente pro- fessionista e, soprattutto, aveva constatato il buon esito che avevano avuto le altre transazioni con le banche e fornitori della C.I.D. RL gestite dal e fina- CP_1 lizzate alla estinzione dei debiti della società. Egli vide per la prima ed unica volta la documentazione attestante la rinuncia alle procedure esecutive ed il contestuale as- senso da parte di alla cancellazione delle ipote- CP_6 che gravanti sull'immobile della società solo al momento del rogito notarile, nello studio del Notaio, ove la stessa documentazione venne portata dal e conse- CP_1 gnata al dott. commercialista della Tes_1 Parte_4
e da questi al Notaio, il quale, dopo averla esaminata
[...]
e ritenuta autentica, ne diede atto nel rogito. Significativa della propria buona fede erano, del resto, le condizioni della compravendita, visto che egli aveva accettato un corrispettivo da corrispondere non in un'unica soluzione, bensì in forma rateale, spalmato addirittura nei quattro anni successivi alla stipula dell'atto pubblico, a fronte di un trasferimento immediato della proprietà e del possesso dell'intero immobile.
4.5. Anche tale motivo sarebbe assorbito dall'accoglimento del primo, ma è bene effettuare alcune precisazioni, anche in vista della prossima delibazione dell'appello del avendo anche il giudicante CP_1 ritenuto il estraneo alla truffa posta in essere, Parte_1 peraltro, soprattutto ai suoi danni, dal che CP_1
36 ha indotto in errore non solo gli appellati e CP_2 [...]
e il loro commercialista pre- CP_18 Testimone_1 sente al rogito, ma lo stesso Notaio rogante. La C.I.D.
RL, per effetto della compravendita basata sulle false at- testazioni di e fornite dal ha CP_6 Pt_9 CP_1 trasferito immediatamente una proprietà immobiliare con il relativo possesso senza incassarne l'integrale prezzo pattuito (visto che la ha sospeso il paga- CP_2 mento dei residui 72.000 euro una volta scoperto che l'immobile stava per essere venduto all'asta); inoltre, il
, essendo stato dal indotto a cre- Parte_1 CP_1 dere che il pagamento di 25.800 euro avrebbe permesso alla C.I.D. RL di estinguere i debiti con e CP_6 Pt_9
e, quindi, di cancellare le ipoteche per procedere con la vendita a ha versato proprio nelle mani del CP_2
25.800 euro in parte in contanti in parte con CP_1 assegni privi dell'indicazione del destinatario, che, in realtà, non sono mai finiti nelle casse di e So- CP_6 get, bensì nelle mani di soggetti terzi estranei del tutto sconosciuti allo stesso , come risulta dalla in- Parte_1 formativa del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara
(cfr.All.n°26 comparsa di costituzione e risposta Pt_13 lotta primo grado). E comunque lo stesso ha CP_1 prodotto in giudizio con la propria seconda memoria ex art.183 comma VI c.p.c. una missiva datata 28.8.2012 da lui redatta e sottoscritta con la quale dichiarava di preten- dere altri 30.000,00 euro per aver favorito la compraven- dita.
37 5. Vanno ora delibati i motivi dell'appello proposto da
, appellante nel procedimento nr. Controparte_1
350/2023 RG, riunito al presente procedimento.
5.1 Questo il primo motivo, rubricato “1. La erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato
l'esponente al risarcimento dei danni in favore di par- te attrice: il difetto di motivazione in merito alla di- chiarazione di responsabilità del nella CP_1 causazione dei danni in capo all'esponente. L'omessa valutazione di elementi essenziali.”
Con il primo motivo il originario convenu- CP_1 to, contesta la sentenza impugnata per aver il Tribunale di Pescara, in modo assolutamente acritico, fatto proprie le doglianze di parte attrice, delle quali questa non ha fornito alcuna prova. Prosegue il convenuto nell'evidenziare che, nel provvedimento impugnato, di- fetta completamente la motivazione del perché egli sia stato dichiarato responsabile dei danni sofferti dall'attore: il Giudice di primo grado non ha minimamente spiegato in che modo abbia ritenuto sussistente un'astratta ipotesi di truffa contrattuale ai danni dell'acquirente, quale ruolo egli abbia giocato in tale operazione in concreto, come potessero ritenersi compatibili con il reato di truffa alcu- ne pattuizioni negoziali concordate dalle parti (ed accet- tate dal venditore e dal suo consulente) quali il pagamen- to in forma rateale del prezzo di vendita e la previsione di un preciso termine per la verifica della effettiva cancella- zione delle formalità.
38 5.2. Peraltro, la eventuale responsabilità di terzi, rimasti estranei al rapporto contrattuale, può configurarsi soltan- to sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare l'acquirente, evidenziando l'appellante che, se un unico evento danno- so è imputabile a più persone, al fine di ritenere la re- sponsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è necessario, in base ai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbia- no concorso in modo efficiente a produrlo, rilevando che l'eventuale partecipazione di un terzo potrebbe compor- tare una responsabilità aquiliana solo nell'ipotesi in cui abbia determinato, con efficacia causale, la stipula di un atto traslativo che altrimenti non sarebbe mai stato con- cluso, dovendo altrimenti affermarsi la sola responsabili- tà del venditore. Per contro, nel caso di specie, non solo non è astrattamente configurabile alcuna ipotesi di reato, ma nemmeno è dato comprendere in che modo egli avrebbe potuto fornire il proprio apporto causale alla conclusione dell'atto e dell'affare, essendosi semplice- mente limitato, in un periodo antecedente, a mettere in contatto l'acquirente, interessato all'acquisto dei beni per cui è causa, con il venditore, occupandosi poi della defi- nizione stragiudiziale di alcune posizioni debitorie in ca- po alla CI.
5.3. Il motivo è infondato, dovendo confermarsi la con- danna del al risarcimento del danno subito CP_1 da parte attrice, mentre non si ravvisa alcun difetto di
39 motivazione nella decisione impugnata, che va letta nel suo complesso e dunque anche nella parte narrativa, nella quale riporta lo svolgimento dei fatti come evincibili dal racconto delle parti nei rispettivi atti, richiamando però la documentazione da queste allegata (e dunque anche gli atti relativi ai procedimenti penali promossi ai danni del
. CP_1
5.4. Ha quindi ritenuto fondata la domanda attrice che – si badi – era volta a sentir dichiarare responsabili ex art. 2043 cc entrambi i convenuti e , CP_1 Parte_1 ma ha escluso una responsabilità extracontrattuale di quest'ultimo, risultato essere stato vittima (ingenua) del
, per poi ritenerlo responsabile in via contrat- CP_1 tuale, in violazione, per quanto si è detto, dell'art. 112 cpc. Tanto sulla base della documentazione allegata e delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
5.5. Efficacia determinante rispetto alla stipula dell'atto di compravendita deve essere riconosciuta, come del re- sto fatto in prime cure, alla produzione - si badi effettua- ta proprio dall'appellante - delle n. 4 di- CP_1 chiarazioni (poi allegate all'atto pubblico) di intervenuta estinzione dei debiti per i quali era stata iscritta ipoteca apparentemente rilasciate da ed , che ave- Pt_9 CP_6 vano anche prestato assenso alla cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sul bene oggetto di compra- vendita, prodotte dal all'atto della stipula CP_1 del rogito e consegnate al Notaio dal Per_1
40 dott. che dal primo le aveva ricevute e tanto ha Tes_1 confermato in sede di esame testimoniale.
Nel 2012 , a seguito della querela sporta da , se CP_6 ne accerta la falsità, tant'è che il è stato CP_1 rinviato a giudizio.
5.6. Sentito come teste all'udienza del 4.6.2021, il No- taio dott. ha riferito che i fogli suddetti Persona_1 sembravano regolari e alla medesima udienza il teste
[...]
commercialista dell'attore (fu presente al Tes_7 rogito e ricevette i fogli dal ha riferito di CP_1 aver partecipato, nell'interesse dalla parte acquirente,
[...]
, alla riunioni finalizzate alla definizione CP_2 della compravendita dell'immobile sito in SI, via Mae- stri del Lavoro, precisando che , Controparte_1 consulente del sig. , rappresentava invece la Parte_1 parte venditrice;
a sua volta, sentita all'udienza del
18.6.2021, la teste , segretaria della so- Testimone_2 cietà da oltre dieci anni, ha riferito di aver Parte_4 partecipato alle predette riunioni anteriori alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, col il CP_2
, il dott. e , nel- Parte_1 Tes_1 Controparte_1 le quali sia che “avevano ras- Parte_1 CP_1 sicurato della cancellazione delle ipoteche CP_2 sull'immobile prima della stipula dell'atto pubblico e promisero che avrebbero consegnato gli atti di assenso”,
La teste ha poi confermato che, al momento della stipula dell'atto pubblico, erano presenti lei, il dott. e Tes_1 il Gli atti di assenso alla cancellazione era- CP_1
41 no stati consegnati quest'ultimo al dott. Testimone_1 che, a sua volta, li aveva consegnati al notaio Per_6
[...]
5.7. Lo stesso conferma nei suoi atti (v. com- CP_2 parsa cost. e conclusionale) che il è stato CP_1 presente a tutte le trattative ed è stato proprio lui a pro- durre le false attestazioni di . Rileva peraltro che CP_6 se le attestazioni non fossero state false, anzi, in una si- tuazione di normalità, sarebbe stato del tutto normale che il professionista di parte promissaria venditrice si fosse impegnato a definire le posizioni pregresse ed avesse ot- tenuto le liberatorie, visto che, di regola, non è la parte che tratta con i suoi creditori, soggetti qualificati come e ma il suo professionista di fiducia. A CP_6 Pt_9 fronte di atti di quietanza ed assenso alla cancellazione della ipoteca prodotti non solo da ma anche Parte_1 da chi si riteneva fosse uno stimato commercialista, è scattato nell'attore un ovvio principio di affidamento, svanito solo quando gli ha notificato l'avviso di CP_6 vendita dell'immobile.
5.8. In sostanza, la condotta illecita del se- CP_1 dicente commercialista, privo di qualsivoglia titolo, che ha evidentemente confezionato i falsi, è stata determinan- te per la conclusione del contratto sia per l'acquirente, che ha poi subito il danno consistito nel pagamento in fa- vore di della somma di € 143.441,19 per evitare CP_6 la vendita all'asta dell'immobile, che per il , Parte_1
42 che ha dovuto rinunciare al pagamento del prezzo residuo da parte del (€ 72.000,00). CP_2
5.9. Ciò si evince anche dalle risultanze delle indagini espletate nell'ambito del proc. pen. n. 10736/2012 e rias- sunte nella relazione del Nucleo di Polizia Tributaria di
Pescara a firma del Comandante del Nucleo Ten.Col.
(Esito indagini delegate - nota Persona_7
n.44321/13 del 15/03/2013 GdiF Pescara pagg.105,106,107 e 108) (cfr.All.n°26 comparsa di costi- tuzione ). Infatti, le indagini espletate dal Nu- Parte_1 cleo di P.T. di Pescara evidenziano che situazioni analo- ghe per oggetto e modalità a quella in cui si è trovato coinvolto il nel 2009, e dallo stesso denuncia- Parte_1 ta, fossero già state segnalate nelle Provincie di Teramo e di Pescara, e che tali situazioni vedessero coinvolti, quali soggetti attivi, tale e la di lui madre Persona_3 [...]
i quali risulterebbero aver avuto con il Per_4
D'AM anche un rapporto economico. In- CP_1 dubbiamente significativa è la circostanza, appurata nell'ambito della espletata attività di indagine di P.T. che i due assegni bancari consegnati nel luglio del 2009 dal al e che questi gli chiese espres- Parte_1 CP_1 samente di lasciare senza beneficiario siano stati incassati proprio dai sopra menzionati sig.ri e Persona_3 [...]
La C.I.D. RL si è determinata alla vendita Per_4 dell'immobile di sua proprietà alla che co- Parte_4 munque era perfettamente a conoscenza da tempo della situazione di difficoltà in cui versava la C.I.D. RL, solo dopo che il aveva assicurato al suo legale CP_1
43 rappresentante di aver definito a saldo e stral- Parte_1 cio la esposizione debitoria della società con CP_15 mediante la corresponsione di somme che il Pt_9 Pt_6 cellotta aveva versato nelle mani dello stesso e che, su indicazione dello stesso, stava ver- CP_1 sando all'Ente esattore e dunque nella piena convinzione che il debito della società verso fosse estinto CP_6 con assenso alla cancellazione delle relative ipoteche. Il
non aveva alcun motivo per dubitare di quan- Parte_1 to gli veniva detto ed assicurato dal in quan- CP_1 to era convinto di essersi affidato ad un valente profes- sionista e, soprattutto, aveva constatato il buon esito che avevano avuto le altre transazioni con le banche e forni- tori della C.I.D. RL gestite dal finalizzate CP_1 alla estinzione dei debiti della società.
6. Il profitto del oltre al pagamento del CP_1 compenso di € 20.000,00 ovviamente non fatturato, è co- stituito dalla ricezione della somma di € 24.000,00, asse- ritamente dovuta per la cancellazione dell'ipoteca di
, cui non è mai pervenuta e la consegna della CP_6 somma è stata confermata dalla teste, sorella del Pt_13
, presente nella fattispecie.
[...]
6.1. Con il secondo motivo, il si duole della: CP_1
“
2. Omessa pronuncia sul capo decisivo della
contro
- versia relativo al concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, II comma, c.c. eccepito espressamente in primo grado dall'appellante.” L'appellante imputa all'acquirente dell'immobile il mancato uso di un minimo
44 grado di diligenza che avrebbe dovuto condurre il Tribu- nale ad escludere il danno in virtù della colpevole con- dotta della parte attrice. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie elencate all'art. 3 del contratto di compraven- dita avrebbe dovuto essere completata entro tre mesi dal- la data del 18 novembre 2009 (data di sottoscrizione dell'atto): allo spirare del termine (18 febbraio 2010), parte acquirente – usando un minimo grado di diligenza - avrebbe dovuto provvedere ad una verifica dell'avvenuta cancellazione e, in caso di mancato ottemperamento, in- teressare direttamente i creditori ipotecari per ottenere quanto richiesto o, comunque, invitare il venditore ad adempiere al proprio obbligo entro un termine ristretto.
Nell'art. 7, lettera d), dell'atto di compravendita per notar del 18 novembre 2009, era stato infatti previsto Per_1 quanto segue: “quanto ai residuali 252.000,00 verranno pagati mediante numero 42 rate mensili posticipate da €.
6.000,00 ciascuna, scadenti l'ultimo giorno del mese, a partire dal 31 dicembre 2009”. Pone in evidenza l'appellante che, usando un minimo grado di diligenza,
l'acquirente, pertanto, avrebbe potuto detrarre i pagamen- ti liberatori nei confronti di e dai versa- CP_6 Pt_9 menti rateali da eseguire al venditore. Sul punto insiste, rappresentando che, alla scadenza del trimestre per la cancellazione delle ipoteche (termine fissato dalle parti nell'atto di trasferimento), l'acquirente avrebbe dovuto provvedere al versamento di due sole rate, quella del di- cembre 2009 (scaduta il 31 dicembre 2009) e quella del gennaio 2010 (scaduta il 31 gennaio 2010), per cui resi-
45 duavano da versare €. 240.000,00, somma di gran lunga superiore a quella occorrente per il pagamento liberatorio necessario per evitare la vendita forzata (€. 143.000,00).
Pertanto, l'acquirente aveva determinato un clamoroso aggravamento del danno (pari all'intera voce richiesta a titolo patrimoniale), che avrebbe senz'altro evitato se avesse usato l'ordinaria diligenza, potendo sospendere il pagamento rateale contrattualmente previsto attraverso l'esercizio della eccezione inadimplenti non est adim- plendum. Nulla, dunque, era astrattamente dovuto alla parte attrice a titolo di danno patrimoniale, ed era stata sollevata sul punto una specifica eccezione per l'aggravamento del danno da parte dell'acquirente ai sen- si dell'art. 1227, comma II cc: in ordine ai danni colpe- volmente non evitati dall'attore, nessuna domanda di ri- storo poteva essere suscettibile di accoglimento. Quindi, rileva come nella sentenza impugnata vi sia una evidente omessa pronuncia su una eccezione fondata e rilevante ai fini della decisione, in quanto idonea ad elidere comple- tamente la voce di danno poi erroneamente liquidata: alla stregua del disposto di cui all'art. 1227, II comma, del codice civile, nessun risarcimento avrebbe dovuto rico- noscere il Giudice del primo grado di giudizio all'attore, avendo questi determinato l'insorgere del danno patri- moniale (poi liquidato in suo favore), per aver colpevol- mente omesso – senza usare la necessaria diligenza, ma con la massima negligenza - di verificare, sia nel termine convenzionalmente stabilito, sia nei mesi successivi, il puntuale adempimento delle obbligazioni del venditore in
46 ordine alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli presenti al momento della stipula del rogito, in tal modo aggravando enormemente l'entità del danno subito.
6.2. Il motivo è infondato.
Ed invero, alcuna negligenza è imputabile all'attore il quale era tranquillo per aver ricevuto gli atti di assenso alla cancellazione (n.d.r.: ottimi falsi, tanto da ingannare anche il Notaio) attestanti altresì l'avvenuto pagamento del debito, per cui avrebbe potuto tranquillamente proce- dere alla cancellazione dele ipoteche quando voleva ed addirittura anche decorso il ventennio se non voleva ri- vendere (come non voleva, essendo il capannone acqui- stato confinante con la sua sede che si era così ingrandi- ta) l'immobile acquistato onde evitare di dover pagare le spese di legge (0,5% sul debito) e notarili di cancellazio- ne: dunque alcun concorso di colpa è ravvisabile nella specie.
6.3. Con il terzo motivo, il si duole della: CP_1
“
3. Erroneità del capo di sentenza relativo al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nei confronti Parte_1 dell'appellante anche in punto di condanna alle spese.
Erronea valutazione dei fatti e delle prove effettiva- mente acquisite.” Con esso viene impugnata la statui- zione con cui il Tribunale di Pescara ha accolto la do- manda riconvenzionale di regresso formulata dal conve- nuto , attribuendo all'appellante, in via del tut- Parte_1 to surrettizia, un grado di colpa superiore a quello ricono-
47 sciuto in capo al venditore, condannandolo anche alla ri- fusione parziale delle spese a favore dell'altro convenuto.
In proposito, il ritiene che la motivazione CP_1 resa dal giudice di prime cure sia stata assunta sul pre- supposto che le quietanze liberatorie siano state mate- rialmente consegnate da lui al consulente della società acquirente senza però che sia stata minimamente accerta- ta o provata, ai fini della sussistenza del reato di truffa: - la provenienza e, quindi, la materiale predisposizione del- le quietanze e, quindi, la paternità delle dichiarazione in esse contenute;
- la esistenza di un beneficio economico per il derivante dalla positiva conclusione CP_1 dell'affare; - l'esistenza degli artifizi e dei raggiri che il avrebbe posto in essere, per quel che qui in- CP_1 teressa, a danno del convenuto . Parte_1
6.4. Anche siffatto motivo deve ritenersi assorbito dall'accertata estraneità del , che della truffa Parte_1 orchestrata dal è stato vittima al pari del CP_1 [...]
. Si è già ampiamente esposto circa la condotta il- CP_2 lecita osservata dal in danno del , CP_1 Parte_1 del quale ha prima carpito la fiducia portando a termine con successo le prime transazioni con i creditori della
CI, per poi impossessarsi delle somme che questi cre- deva, in buona fede, essere destinate ad , con CP_6
l'artificio dei n. 6 bollettini intestati all'ente che avrebbe dovuto pagare ogni mese per l'importo di € 1.800,00, non potendosi porre in dubbio che egli sia stato l'artefice del falso, peraltro ben realizzato tanto da ingannare persino il
Notaio rogante.
48 6.5. L'appello del deve essere dunque re- CP_1 spinto.
7. Quanto alle spese dell'intero giudizio, queste vanno compensate tra parte attrice e il convenuto , in Parte_1 ragione della complessa vicenda delittuosa come sopra descritta, che poteva prima facie far ipotizzare un suo coinvolgimento nella stessa.
8. Il deve quindi essere esonerato da tutti i Parte_1 capi di condanna della decisione, che gravano quindi solo sul e ha diritto al rimborso delle spese CP_1 dell'intero giudizio da parte di quest'ultimo, effettivo soccombente, che dovrà rifonderle anche alla parte attrice e sul quale grava il pagamento del doppio del contributo unificato ex art.13 comma quater DPR 115/2002, stante il rigetto dell'appello proposto.
9. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo secon- do tariffa, per il grado d'appello con fase istruttoria al minimo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della senten- za impugnata, respinge la domanda proposta da parte attrice nei confronti di;
Parte_1
2) rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
3) condanna l'appellante a rifondere al le spese del CP_1 Parte_1 primo grado del giudizio, liquidate in € 14.103,00, oltre rimborso spese
49 generali ed accessori di legge, e quelle del presente grado, che liquida in €
12.154,00 oltre 15% di rimborso spese generali cpa e iva come per legge;
4) condanna il a rifondere al le spese del grado, che CP_1 CP_2 liquida in € 12.154,00, oltre 15% di rimborso spese generali cpa e iva co- me per legge;
5) compensa le spese dell'intero giudizio tra parte attrice e il;
Parte_1
6) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un Controparte_1 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello del giudizio di appello se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
SIa TA RI NC S. AM
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