TRIB
Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/06/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1639/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRUSCHI ELISA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BODINI FEDERICA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 15/04/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12.10.2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3202/2022 omologata con decreto del
19.10.2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I figli minorenni e rimangono affidati ad entrambi i Per_1 CP_2
genitori, ai sensi e per gli effetti della legge n. 54/2006, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I ricorrenti assumono l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli, quali quelle attinenti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza (scelta dell'indirizzo degli studi,
degli istituti scolastici, etc.), tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle pagina 2 di 9 aspirazioni dei minori stessi. I ricorrenti condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale e saranno pertanto corresponsabili della loro salute, della loro educazione, cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico. Entrambi i genitori concordano e si impegnano affinché, per una corretta gestione della bigenitorialità a tutela della serenità dei figli minori, ogni decisione che possa anche indirettamente coinvolgere le abitudini di vita degli stessi, sia condivisa prima di essere comunicata ai ragazzi, allo scopo di mantenere un indirizzo unitario nelle scelte che li riguardano ed un rapporto equilibrato tra i genitori. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria gestione di vita di e sarà invece esercitata in via esclusiva dal genitore con il Per_1 CP_2
quale o presso il quale in quel momento i minori si trovano.
2) I figli minorenni e potranno frequentare il padre nel seguente modo, Per_1 CP_2
salvo diverso accordo tra i genitori, secondo i seguenti tempi e modalità:
a) il padre avrà la possibilità di tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 e fino alla domenica pomeriggio alle ore 18,00, quando il padre li riaccompagnerà a casa dalla madre;
b) la settimana con il week-end di pertinenza della madre, il sig. Controparte_1
preleverà i figli il giovedì pomeriggio alle ore 16,00 all'uscita della scuola, e li terrà con sè
fino al venerdì sera alle ore 21,00, compreso il pernottamento, obbligandosi poi a riaccompagnare i minori a casa dalla madre;
nella giornata di venerdì, il sig. si CP_1
impegna a prelevare i bambini da scuola all'uscita alle 13,00 e a riportarli per il tempo prolungato. Nel caso invece preferisca lasciare i minori a mensa, dovrà farsi carico del pagamento del buono mensa;
c) due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
pagina 3 di 9 c) una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con l'altro genitore il giorno di Natale ed il Capodanno;
d) i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo delle vacanze pasquali;
per l'anno 2024 la Pasqua verrà trascorsa da e con la madre;
Per_1 CP_2
e) il giorno del compleanno dei minori verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, salvo possibilità tutti insieme;
f) il giorno del compleanno del padre i minori lo festeggeranno col genitore;
g) entrambi i genitori potranno effettuare una videochiamata ai figli, durante i periodi di permanenza presso l'altro genitore, una volta al giorno, in orario compreso dalle ore 19,00
alle ore 21,00;
h) entrambi i genitori potranno partecipare ai saggi scolastici e sportivi di fine anno a prescindere del calendario suindicato.
I genitori di e dichiarano che sarà loro reciproco impegno rispettare, Per_1 CP_2
soprattutto nei fine settimana e nei periodi di vacanza scolastica, gli impegni sociali e sportivi dei loro figli, nonché le loro richieste (quali ad esempio attività scout, attività
sportive, feste di amici, ecc.).
I genitori di e pattuiscono che, in caso di impossibilità del padre a tenere Per_1 CP_2
presso di sè i minori nel fine settimana di sua spettanza, a causa di impegni di lavoro, il sig.
on avrà la possibilità di tenere con sé i figli il fine settimana successivo. CP_1
I genitori di e pattuiscono altresì che, in caso di impossibilità del padre a Per_1 CP_2
tenere presso di sè i minori nel giorni infrasettimanali di sua spettanza, a causa di impegni di lavoro, il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 10,00 all'ora a CP_1 Parte_1
titolo di contributo per il pagamento della baby sitter, per un massimo di tre ore al giorno.
pagina 4 di 9 3) La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, sita in Carpi Parte_1
(MO), Via Fernando Fornaciari n. 15, così come previsto nel verbale di separazione personale in data 19.10.2022 e si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il termine del 31.08.2024, decorso il quale il sig. potrà agire giudizialmente a tutela CP_1
dei propri diritti. La sig.ra dovrà riconsegnare l'immobile al sig. ibero dai Parte_1 CP_1
propri effetti personali e nelle medesime condizioni in cui si trovava nel momento in cui quest'ultimo si trasferiva in altra abitazione, salvo il normale degrado dovuto all'uso,
provvedendo a proprie spese alla tinteggiatura della stanza adibita a salotto e alle riparazioni dei danni attualmente presenti nell'immobile.
4) La sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza e quella dei minori entro Parte_1
30 giorni dalla riconsegna dell'immobile al sig. d entrambi i genitori si impegnano CP_1
reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti con un preavviso di quindici giorni.
In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c., ogni variazione della propria residenza dovrà essere comunicata mediante invio di idonea comunicazione nel rispetto del termine di trenta giorni.
La sig.ra di impegna a trasferire la propria residenza unitamente a quella dei Parte_1
minori in un luogo che non pregiudichi la frequentazione tra il padre e i minori, come calendarizzata al punto 2).
5) Il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori Controparte_1 Per_1
e , si obbliga a corrispondere alla sig.ra , fino alla loro piena CP_2 Parte_1
indipendenza economica la somma mensile complessiva di € 539,50 (ovvero € 269,75
per ogni figlio), in via anticipata, entro il giorno 12 di ogni mese: l'importo del contributo sarà annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici ISTAT nazionali di pagina 5 di 9 aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal mese di maggio 2024.
6) Le spese straordinarie come individuate dal Protocollo attualmente vigente presso l'intestato Tribunale, ad eccezione delle spese relative alla refezione scolastica da intendere comprese nel mantenimento ordinario, saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, da corrispondersi al genitore che le ha anticipate previa esibizione dei giustificativi di spesa, come da Protocollo che si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 6 di 9 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) I signori e convengono e pattuiscono che l'assegno Controparte_1 Parte_1
unico universale percepito per i figli e continui ad essere richiesto, Per_1 CP_2
incassato ed erogato, anche per gli anni futuri, in favore esclusivo della sig.ra Parte_1
con diritto e facoltà della medesima a trattenere l'intero importo ricevuto.
[...]
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 316,00 quali arretrati in CP_1 Parte_1
virtù dell'adeguamento ISTAT del contributo al mantenimento per i figli entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
9) A seguito della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale da parte della sig.ra
, il sig. rinuncia alla pretesa creditoria di € 20.000,00 nei Parte_1 Controparte_1
confronti della medesima, pattuita nel verbale di separazione personale.
pagina 7 di 9 10) I ricorrenti dichiarano di rinunciare ad assegni divorzili e/o alimentari l'uno nei confronti dell'altra, avendo ciascuno di essi adeguati redditi propri ed essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento.
11) I ricorrenti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale originante dal loro rapporto coniugale, e in ogni caso ribadiscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo, essendo entrambi economicamente indipendenti.
12) I ricorrenti danno atto che il presente accordo viene applicato dalle parti dal momento della sottoscrizione.
13) I ricorrenti prestano il consenso sin d'ora per ottenere per i figli e i Per_1 CP_2
documenti validi per l'espatrio.
14) Ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio difensore ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il 28/06/2014
fra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte CP_1
il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2014 Atto n. 46 Parte I Serie -
pagina 8 di 9 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/05/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1639/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRUSCHI ELISA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BODINI FEDERICA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 15/04/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 9 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 12.10.2022, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3202/2022 omologata con decreto del
19.10.2022;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) I figli minorenni e rimangono affidati ad entrambi i Per_1 CP_2
genitori, ai sensi e per gli effetti della legge n. 54/2006, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I ricorrenti assumono l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli, quali quelle attinenti la salute, l'educazione, l'istruzione e la residenza (scelta dell'indirizzo degli studi,
degli istituti scolastici, etc.), tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle pagina 2 di 9 aspirazioni dei minori stessi. I ricorrenti condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale e saranno pertanto corresponsabili della loro salute, della loro educazione, cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico. Entrambi i genitori concordano e si impegnano affinché, per una corretta gestione della bigenitorialità a tutela della serenità dei figli minori, ogni decisione che possa anche indirettamente coinvolgere le abitudini di vita degli stessi, sia condivisa prima di essere comunicata ai ragazzi, allo scopo di mantenere un indirizzo unitario nelle scelte che li riguardano ed un rapporto equilibrato tra i genitori. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria gestione di vita di e sarà invece esercitata in via esclusiva dal genitore con il Per_1 CP_2
quale o presso il quale in quel momento i minori si trovano.
2) I figli minorenni e potranno frequentare il padre nel seguente modo, Per_1 CP_2
salvo diverso accordo tra i genitori, secondo i seguenti tempi e modalità:
a) il padre avrà la possibilità di tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 e fino alla domenica pomeriggio alle ore 18,00, quando il padre li riaccompagnerà a casa dalla madre;
b) la settimana con il week-end di pertinenza della madre, il sig. Controparte_1
preleverà i figli il giovedì pomeriggio alle ore 16,00 all'uscita della scuola, e li terrà con sè
fino al venerdì sera alle ore 21,00, compreso il pernottamento, obbligandosi poi a riaccompagnare i minori a casa dalla madre;
nella giornata di venerdì, il sig. si CP_1
impegna a prelevare i bambini da scuola all'uscita alle 13,00 e a riportarli per il tempo prolungato. Nel caso invece preferisca lasciare i minori a mensa, dovrà farsi carico del pagamento del buono mensa;
c) due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare con l'altro genitore entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
pagina 3 di 9 c) una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con l'altro genitore il giorno di Natale ed il Capodanno;
d) i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo delle vacanze pasquali;
per l'anno 2024 la Pasqua verrà trascorsa da e con la madre;
Per_1 CP_2
e) il giorno del compleanno dei minori verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, salvo possibilità tutti insieme;
f) il giorno del compleanno del padre i minori lo festeggeranno col genitore;
g) entrambi i genitori potranno effettuare una videochiamata ai figli, durante i periodi di permanenza presso l'altro genitore, una volta al giorno, in orario compreso dalle ore 19,00
alle ore 21,00;
h) entrambi i genitori potranno partecipare ai saggi scolastici e sportivi di fine anno a prescindere del calendario suindicato.
I genitori di e dichiarano che sarà loro reciproco impegno rispettare, Per_1 CP_2
soprattutto nei fine settimana e nei periodi di vacanza scolastica, gli impegni sociali e sportivi dei loro figli, nonché le loro richieste (quali ad esempio attività scout, attività
sportive, feste di amici, ecc.).
I genitori di e pattuiscono che, in caso di impossibilità del padre a tenere Per_1 CP_2
presso di sè i minori nel fine settimana di sua spettanza, a causa di impegni di lavoro, il sig.
on avrà la possibilità di tenere con sé i figli il fine settimana successivo. CP_1
I genitori di e pattuiscono altresì che, in caso di impossibilità del padre a Per_1 CP_2
tenere presso di sè i minori nel giorni infrasettimanali di sua spettanza, a causa di impegni di lavoro, il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 10,00 all'ora a CP_1 Parte_1
titolo di contributo per il pagamento della baby sitter, per un massimo di tre ore al giorno.
pagina 4 di 9 3) La sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, sita in Carpi Parte_1
(MO), Via Fernando Fornaciari n. 15, così come previsto nel verbale di separazione personale in data 19.10.2022 e si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il termine del 31.08.2024, decorso il quale il sig. potrà agire giudizialmente a tutela CP_1
dei propri diritti. La sig.ra dovrà riconsegnare l'immobile al sig. ibero dai Parte_1 CP_1
propri effetti personali e nelle medesime condizioni in cui si trovava nel momento in cui quest'ultimo si trasferiva in altra abitazione, salvo il normale degrado dovuto all'uso,
provvedendo a proprie spese alla tinteggiatura della stanza adibita a salotto e alle riparazioni dei danni attualmente presenti nell'immobile.
4) La sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza e quella dei minori entro Parte_1
30 giorni dalla riconsegna dell'immobile al sig. d entrambi i genitori si impegnano CP_1
reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti con un preavviso di quindici giorni.
In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c., ogni variazione della propria residenza dovrà essere comunicata mediante invio di idonea comunicazione nel rispetto del termine di trenta giorni.
La sig.ra di impegna a trasferire la propria residenza unitamente a quella dei Parte_1
minori in un luogo che non pregiudichi la frequentazione tra il padre e i minori, come calendarizzata al punto 2).
5) Il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori Controparte_1 Per_1
e , si obbliga a corrispondere alla sig.ra , fino alla loro piena CP_2 Parte_1
indipendenza economica la somma mensile complessiva di € 539,50 (ovvero € 269,75
per ogni figlio), in via anticipata, entro il giorno 12 di ogni mese: l'importo del contributo sarà annualmente rivalutato in base alla variazione degli indici ISTAT nazionali di pagina 5 di 9 aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal mese di maggio 2024.
6) Le spese straordinarie come individuate dal Protocollo attualmente vigente presso l'intestato Tribunale, ad eccezione delle spese relative alla refezione scolastica da intendere comprese nel mantenimento ordinario, saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, da corrispondersi al genitore che le ha anticipate previa esibizione dei giustificativi di spesa, come da Protocollo che si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 6 di 9 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) I signori e convengono e pattuiscono che l'assegno Controparte_1 Parte_1
unico universale percepito per i figli e continui ad essere richiesto, Per_1 CP_2
incassato ed erogato, anche per gli anni futuri, in favore esclusivo della sig.ra Parte_1
con diritto e facoltà della medesima a trattenere l'intero importo ricevuto.
[...]
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 316,00 quali arretrati in CP_1 Parte_1
virtù dell'adeguamento ISTAT del contributo al mantenimento per i figli entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
9) A seguito della rinuncia all'assegnazione della casa coniugale da parte della sig.ra
, il sig. rinuncia alla pretesa creditoria di € 20.000,00 nei Parte_1 Controparte_1
confronti della medesima, pattuita nel verbale di separazione personale.
pagina 7 di 9 10) I ricorrenti dichiarano di rinunciare ad assegni divorzili e/o alimentari l'uno nei confronti dell'altra, avendo ciascuno di essi adeguati redditi propri ed essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento.
11) I ricorrenti dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale originante dal loro rapporto coniugale, e in ogni caso ribadiscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo, essendo entrambi economicamente indipendenti.
12) I ricorrenti danno atto che il presente accordo viene applicato dalle parti dal momento della sottoscrizione.
13) I ricorrenti prestano il consenso sin d'ora per ottenere per i figli e i Per_1 CP_2
documenti validi per l'espatrio.
14) Ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio difensore ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il 28/06/2014
fra nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte CP_1
il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2014 Atto n. 46 Parte I Serie -
pagina 8 di 9 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/05/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 9 di 9