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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/06/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nel contenzioso iscritto al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.4055, cui è stata riunita la controversia recante n.4486/24, deciso alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata per la trattazione finale al giorno 23.05.2025, e vertente TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE di STABIA al Corso ALCIDE DE GASPERI n.833 con l'avv. Francesco GARGIULO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti versata RICORRENTE E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: annullamento determina di recupero/somme; annullamento avviso di addebito, anche per vizi intrinseci formali.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con un primo ricorso iscritto a R.G. il giorno 4 luglio 2024 “
[...]
, e per essa il suo legale rappresentante p.t., adiva il Giudice del Parte_1
Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di accertare la illegittimità dell'atto “Prot. 5101.30/01/2024.0032109” concernente il recupero della somma di euro CP_1
13.429,47 attivato dall'ente previdenziale per asserita indebita fruizione dell'esonero contributivo riferito al periodo ottobre 2021-agosto 2023.
1 Con un secondo ricorso, iscritto al R.G. il successivo 23 luglio 2024, la citata s.r.l. formalizzava opposizione all'avviso di addebito notificatole il 12.07.2024 avente ad oggetto l'importo, rivisitato in aumento (= euro 13.936,35 di cui euro 500,00 per
“somme aggiuntive”), ritenuto dovuto per la regolarizzazione contributiva di cui al menzionato “atto di recupero”.
Si costituiva ritualmente in entrambi i Giudizi l' chiedendo il rigetto CP_1 dei ricorsi per infondatezza delle tesi ivi sostenute. Nella controversia di opposizione ad avviso di addebito, con la quale la aveva Pt_1 posto la questione formale del periodo in cui l'ente previdenziale ha notificato l'atto impositivo e riproposto la questione di merito della non debenza della contribuzione, il resistente sollecitava anche il pagamento dell'importo CP_1 individuato nell'avviso.
Restava, invece, contumace Controparte_2
Con provvedimento presidenziale del 25 marzo 2025 la controversia più
“recente”, originariamente assegnata ad altro Giudice della Sezione, veniva smistata allo scrivente, titolare del contenzioso “risalente”.
Le due cause venivano riunite per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
Il contenzioso, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandato prontamente in decisione.
Alla scadenza dei termini fissati per la trattazione finale, ex art. 127 ter c.p.c., al giorno 23 maggio 2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La -duplice- pretesa azionata non è accoglibile.
Va, prioritariamente, ribadita la necessità processuale della trattazione unitaria delle due vertenze, riconducibili ad una stessa situazione di fatto da cui si originano le due iniziative in senso lato recuperatorie cui si è determinato lo stesso ente “impositore”. Insomma, a fronte di una realtà giuridico-fenomenica chiaramente unitaria non può che stagliarsi una decisione unitaria.
Come del resto sollecitato da entrambe le parti. (3)
La perimetrazione del contenzioso e la sua premessa sono pacifiche.
In riferimento all'assunzione della dipendente , avvenuta il Parte_2
14 settembre 2021, l'Azienda ha usufruito degli sgravi contributivi, previsti a determinate condizioni dalla Legge n.178/2020, per il periodo ottobre 2021-agosto 2023.
Tale esonero contributivo ammonta, secondo i calcoli eseguiti già in sede amministrativa dall'ente previdenziale, anch'essi incontestati, ad euro 13.429,47.
2 A fronte della asserita mancanza dei requisiti di Legge legittimanti l'esonero contributivo l' si è attivato per il “recupero” del relativo importo prima con la CP_1 comunicazione/diffida “Prot. 5101.30/01/2024.0032109”, notificata alla CP_1 società il 30 gennaio 2024, e poi con l'avviso di addebito n. 371 2024 00045 68924, notificato il 12 luglio 2024.
Il “fatto” generatore della illegittimità dell'esonero resta, a sua volta, sostanzialmente pacifico inter partes, almeno a seguito della costituzione in giudizio dell , la neo-assunta risultando essere stata già dipendente a tempo CP_1 indeterminato di altra Azienda, segnatamente la “STONE RESTAURANT s.r.l.”, dal 23 luglio 2008 all'11 settembre 2008. Circostanza, questa, non contrastata dalla a Pt_1 fronte della piattaforma cartolare valorizzata da controparte.
Incontestato, infine, è il dato normativo a tenore del quale un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato della lavoratrice neo-assunta, alle dipendenze di qualsivoglia Azienda, è ostativo al beneficio dell'esonero contributivo.
In realtà, il contenzioso ruota intorno alla asserita “buona fede” della società che, attivandosi -in tesi attorea- nei limiti di quanto sarebbe possibile pretendere dalla stessa in termini di verifica preventiva, aveva consultato il c.d. “C2 storico” dal quale non emergeva, e non emerge, alcun pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corrispondenza del nominativo della sig.ra PT
.
[...]
A questa obiezione “sostanziale” si affiancano quelle procedurali secondo cui la comunicazione-diffida del 30 gennaio 2024 sarebbe vulnerata da decadenza laddove l'avviso di addebito sarebbe stato notificato in violazione del precetto di Legge che impone all'ente titolare della posta a credito, in caso di impugnativa giudiziale dell'accertamento da cui deriva l'imposizione -nella fattispecie de qua- contributiva, di attendere il provvedimento esecutivo del giudice. (4)
Va evidenziato, in via preliminare, che errata è la perimetrazione dello scacchiere processuale evocata, almeno implicitamente, dalla appartenendosi Pt_1 ormai al notorio giuridico/ermeneutico che nella fattispecie avente ad oggetto la rivendicazione di una determinata posizione contributiva favorevole alla parte istante grava su quest'ultima l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza dei requisiti da cui quella posizione favorevole si origina. Non è, quindi, l'ente previdenziale a dover provare la pretesa contributiva in quanto è onere dell , in questo caso della società, dimostrare che ricorrevano, in Pt_3 fatto, le condizioni di Legge per beneficiare dell'esonero contributivo. (Cfr., ex multis: Cass. n.8445/2020; Cass. n.1157/2018.) In assenza del quale, evidentemente, l' resta tenuta al trattamento contributivo “ordinario”. Circostanza che non Pt_3
è qui in contesa. Una tale corretta impostazione della questione altro non è se non la ricaduta processuale di un principio “sostanziale” addirittura capovolto dall'istante. Secondo
3 cui sarebbe spettato all' il compito di verificare in via preventiva la ricorrenza CP_1 dei requisiti di Legge per accedere al beneficio contributivo. Detta prospettazione non merita condivisione alcuna in quanto si pone al di fuori del sistema ordinamentale di settore. Come, fra l'altro, desumibile dalle iniziative tempestivamente assunte dall' CP_1 proprio a seguito della legislazione incentivante in disamina, funzionali ad agevolare i compiti “informativi” gravanti sulle Aziende asseritamente aventi diritto allo sgravio. Si legge nella n.40 del 2 marzo 2018. CP_3
Come diffusamente evidenziato, ai fini del diritto alla fruizione dell'agevolazione, è necessario che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. … Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, l' ha realizzato un'apposita utility attraverso la quale i datori di CP_1 lavoro ed i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell e del Ministero del CP_1
Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data. fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato. Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro
(SI/NO) risultante sulla base dell'analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell'Istituto e dalle comunicazioni obbligatorie. Si fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi, dei quali l può, nel caso, venire a CP_1 conoscenza prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento. … Pertanto, si ricorda ai datori di lavoro di continuare comunque ad acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L'applicativo – fruibile dal sito internet dell'Istituto (www.inps.it) al percorso “Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” - può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali ed, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati. … Pertanto, nell'esposizione delle denunce mensili, il datore di lavoro interessato dovrà attenersi alle seguenti indicazioni, distinte in base allo specifico beneficio. … I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento “IMPONIBILE” e l'elemento
“CONTRIBUTO” della sezione … Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati … i seguenti elementi: … >.
4 E', quindi, evidente che i “controlli” dell'ente previdenziale evocati dalla ricorrente nulla hanno a che vedere con la genesi del beneficio contributivo portata in emersione dalla “esposizione”, fra l'altro, dei dati lavorativi della neo-assunta ad opera del datore. Consegue che se detta esposizione riflette dati errati l'esonero contributivo viene riconosciuto illegittimamente in tempo reale fino alle verifiche dell CP_1 chiaramente successive. Con il che si giunge alla questione di merito. (5)
Il principio della “buona fede” evocato dalla società non è pertinente in quanto trattasi di elemento esterno allo sgravio contributivo per cui è causa. Tale sgravio si sostanzia in un beneficio sottoposto a determinate condizioni. La loro insussistenza, anche parziale, determina la riemersione di un obbligo contributivo generale sulla cui legittimità non residua contesa all'esito della costituzione in giudizio dell' , caratterizzata da allegazioni documentali di dirimente CP_1 pregnanza dimostrativa sulle quali controparte in realtà mai ha inteso interloquire.
Insomma, il presente contenzioso non verte su una pretesa restitutoria che deriva dalla ricezione di somme o prestazioni accompagnata dalla buona fede dell'accipiens, ma su una vera e propria pretesa contributiva azionata dall CP_1 che discende da un'obbligazione prevista dal sistema e non paralizzata dal diritto allo sgravio contributivo. Diritto pacificamente insussistente risultando per tabulas che le neo-assunta vantava un precedente rapporto a tempo indeterminato ostativo all'esonero contributivo.
La società, in altri termini, non poteva, id est: non avrebbe dovuto, ab origine sollecitare il beneficio, o comunque prospettare, attraverso le “esposizioni” di cui parla la citata circolare, una situazione di fatto generatrice del beneficio, in quanto la neo-assunta aveva già nel suo curriculum un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'errore in cui sarebbe incorsa la s.r.l. non rileva per ragioni su cui nemmeno mette conto di attardarsi, non venendo in emersione nulla di lontanamente parificabile ad una erogazione ricevuta in buona fede.
A ciò aggiungasi che l'assunto attoreo della risolutiva pregnanza dimostrativa del mod. “C2 storico” si manifesta a sua volta infondato. Prima di tutto in via stratta e generale. La norma non riconosce il beneficio contributivo in ogni caso di pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato formalizzato con qualsiasi Azienda, evidentemente su tutto il territorio nazionale. Le informazioni desumibili dal citato Mod., come correttamente osservato dal resistente , hanno carattere regionale. Esse mai CP_1 avrebbero potuto costituire una valida premessa conoscitiva.
5 Le puntuali direttive esternate dall' in materia informativa, documentate CP_1 dalla parte convenuta e in precedenza per sintesi testualmente richiamate, non sembrano necessitare di lunghe digressioni esplicative.
Nuovamente muovendo da uno scacchiere processuale errato, la ricorrente continua ad argomentare circa gli obblighi gravanti sull'ente previdenziale, laddove sarebbe stato suo onere allegare eventuali disfunzioni del sistema adottato dall' per consentire il rapido accesso alle notizie lavorative CP_1 inerenti un determinato nominativo o addirittura la non ancora intervenuta operatività dello stesso. I dubbi all'uopo esternati restano pivi di apprezzabilità processuale in quanto - ripetesi- grava sulla ricorrente l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza del fatto generatore del beneficio contributivo e, di conseguenza, ogni situazione interferente con le dinamiche della domanda. Ragione per la quale resta non contestabile che:
-- l' non ha utilizzato l'apposito applicativo ideato dall' per favorire le Pt_3 CP_1 verifiche preventive;
-- l'Azienda non ha richiesto alla neo-assunta la pur necessaria dichiarazione sostitutiva circa la mancanza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Id est: l' non ha svolto alcun tipo di verifica sul pregresso lavorativo della Pt_3 neo-assunta. In tal modo formalizzando, o meglio esponendo secondo l'espressione utilizzata nella circolare n.40/2018, una situazione generatrice di sgravio contributivo inesistente. Con il che, anche da una prospettiva, dal Giudice ritenuta non coerente con la fattispecie in scrutinio, di possibile apertura al problema, si chiude sul nascere qualsiasi percorso inerente la buona fede della società, dovendosi solo rammentare che tale buona fede implica la genetica posizione di legittimo affidamento, evidentemente qui non ipotizzabile per le carenze della società in tema di obblighi informativi.
In definitiva, mentre da un lato la ricorrente non ha allegato, e tanto meno dimostrato, la sussistenza del requisito normativo legittimante l'esonero contributivo, addirittura ammettendone l'inesistenza al cospetto della documentazione prodotta dall dall'altro non sono prospettabili situazioni CP_1 esterne alla fattispecie contributiva idonee ad interferire con essa nei termini paralizzanti evocati dalla s.r.l. Ciò implica l'infondatezza della prima domanda attorea, quella cioè a derivazione sostanziale. Domanda, deve ribadirsi, che non si dirige verso una pretesa restitutoria ex adverso azionata in quanto il beneficio negativamente riscontrato consiste nello sgravio contributivo di cui l' ha illegittimamente goduto in mancanza dei requisiti di Pt_3
Legge.
6 Consegue che l'iniziativa dell' datata 30 gennaio 2024, avente ad oggetto il CP_1 recupero dei contributi non versati nel periodo ottobre 2021-agosto 2023, è addirittura doverosa. (6)
L'eccezione decadenziale sollevata dalla ricorrente dovrebbe restare riconducibile, in mancanza di qualsiasi delucidazione attorea, al ritardo dell'iniziativa recuperatoria del 30 gennaio 2024 e, quindi, degli accertamenti che l'hanno generata. In questo caso la doglianza riposa su allegazioni astratte e prive di riscontro normativo e/o regolamentare, nessuna norma prevedendo un termine entro cui eseguire gli accertamenti, i cui risultati “recuperatori”, eventualmente, restano esposti al diverso meccanismo della prescrizione. Che, tuttavia, è questione distinta. In punto di fatto, poi, nemmeno può parlarsi di tardività delle verifiche e delle conseguenti iniziative recuperatorie atteso che lo sgravio contributivo in contenzioso si protrae fino all'agosto 2023 a fronte della comunicazione impugnata, datata 30 gennaio 2024. (7)
Parimenti infondata è l'opposizione, per ragioni formali, all'avviso di addebito avente ad oggetto la posta contributiva individuata nella missiva del gennaio 2024.
Trattasi, per come anticipato, dell'avviso di addebito n. 371 2024 00045 68924, per l'importo di euro 13.936,35, notificato alla società il 12 luglio 2024.
Sostiene l'opponente che l'atto impositivo è stato predisposto e comunque notificato in pendenza di ricorso giudiziale avente ad oggetto la genesi della posta contributiva azionata con l'avviso. E ciò in violazione di Legge. Sembra sostenere, inoltre, la società, ancorchè incidenter tantum e comunque con iter argomentativo chiaramente incorente, che l'avviso di addebito è stato adottato a procedura amministrativa inerente l'accertamento non ancora conclusa.
Le due obiezioni si palesano prive di fondamento. Per come evidenziato e documentato dalla società nel primo ricorso, l'iter amministrativo innescato dalla opposizione alla comunicazione-diffida del 30 gennaio 2024 si è chiuso con la reiezione della opposizione decisa nella seduta del
13 maggio 2024 e notificata il 4 giugno 2024. Risulta per tabulas che l'avviso di addebito è stato predisposto il 24 giugno 2024 e notificato il 12 luglio 2024. Il ricorso giudiziale avverso la diffida recuperatoria del 30 gennaio 2024 è stato notificato all il 16 dicembre 2024. CP_1
Una semplice analisi incrociata di questi dati, rimasti incontestati, dimostra che alcun vulnus procedurale attinge l'avviso di addebito.
Quanto alla evocata sponda ermeneutica deve rilevarsi che l'unico riferimento apparentemente in sintonia con la pregnanza puramente oggettiva della
7 pendenza del ricorso giudiziale, indipendente quindi dalla conoscenza della stessa da parte dell'ente previdenziale, plana sulla giurisdizione tributaria. Del resto, pretenderne una applicazione generalizzata significa evocare una stasi procedurale priva di giustificazione e di riferimenti temporali in un contesto che, esattamente al contrario, premia il principio della ragionevole durata di qualsiasi iter procedimentale. (8)
Ragioni di compiutezza espositiva impongono di segnalare, in ogni caso, che a fronte della parallela contestazione di merito, della speculare sollecitazione del resistente di rigetto della domanda attorea e di condanna al pagamento CP_1 dell'importo individuato nell'atto impositivo, e della unicità del contenzioso, anche laddove le violazioni formali e procedurali inerenti la notifica dell'avviso in periodo vietato dovessero essere ritenute fondate, diversamente da quanto accertato in questa sede, le conclusioni sostanziali non muterebbero in quanto la questione dell'esposizione debitoria della società, riproposta pedissequamente con il ricorso in opposizione, è stata già positivamente scrutinata nei paragrafi precedenti. Deve, infatti, accedersi all'indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui la accertata illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.
Si legge testualmente in Cass. Sez. Lav., ordin. n.1558/2020.
<… con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale – per omesso pagamento di premi e sanzioni in riferimento a tre lavoratori irregolari di P.G. – sul presupposto della tardiva iscrizione a ruolo del credito preteso dall CP_4 per la Corte di merito, la decadenza, nella specie processuale, non precludeva il diritto dell'ente di richiedere l'accertamento del credito, tuttavia in primo grado l'ente aveva richiesto solo il rigetto dell'opposizione e solo in appello, tardivamente, aveva richiesto l'accertamento della debenza delle somme richieste per l'oggettiva sussistenza dei presupposti individuati nel verbale ispettivo;
avverso tale sentenza l' ha proposto ricorso, affidato a due motivi, … … numerosi precedenti di questa CP_4
Corte (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
8 agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
… la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione azionata;
tuttavia risulta non conforme ai consolidati principi di legittimità l'argomentata necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, nella specie per premi e sanzioni;
questa Corte ha già chiarito che ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007); se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati); in conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati); in conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma>>.
9 (9)
In conclusione, le domande attoree vanno rigettate.
Segue, come da esplicite sollecitazioni dell'ente previdenziale, la condanna della ricorrente al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito in contestazione, validamente notificato, maggiorate degli interessi di Legge a decorrere dalla costituzione dell' nel giudizio di opposizione. CP_1
Le spese di lite accedono al principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da “ , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti dell' e di ogni diversa CP_1 Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) in accoglimento della sollecitazione dell'ente previdenziale, condanna la
s.r.l. ricorrente al pagamento della somma portata dall'avviso di addebito n. 371 2024 00045 68924, oltre accessori di Legge a decorrere dalla costituzione dell' nel giudizio riunito (9 marzo 2025); CP_1
3) condanna la ricorrente alle spese di lite sostenute dall'ente previdenziale che si liquidano in complessivi euro 2.750,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
, data del deposito. Controparte_5
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
10
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nel contenzioso iscritto al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.4055, cui è stata riunita la controversia recante n.4486/24, deciso alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata per la trattazione finale al giorno 23.05.2025, e vertente TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE di STABIA al Corso ALCIDE DE GASPERI n.833 con l'avv. Francesco GARGIULO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti versata RICORRENTE E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: annullamento determina di recupero/somme; annullamento avviso di addebito, anche per vizi intrinseci formali.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con un primo ricorso iscritto a R.G. il giorno 4 luglio 2024 “
[...]
, e per essa il suo legale rappresentante p.t., adiva il Giudice del Parte_1
Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo di accertare la illegittimità dell'atto “Prot. 5101.30/01/2024.0032109” concernente il recupero della somma di euro CP_1
13.429,47 attivato dall'ente previdenziale per asserita indebita fruizione dell'esonero contributivo riferito al periodo ottobre 2021-agosto 2023.
1 Con un secondo ricorso, iscritto al R.G. il successivo 23 luglio 2024, la citata s.r.l. formalizzava opposizione all'avviso di addebito notificatole il 12.07.2024 avente ad oggetto l'importo, rivisitato in aumento (= euro 13.936,35 di cui euro 500,00 per
“somme aggiuntive”), ritenuto dovuto per la regolarizzazione contributiva di cui al menzionato “atto di recupero”.
Si costituiva ritualmente in entrambi i Giudizi l' chiedendo il rigetto CP_1 dei ricorsi per infondatezza delle tesi ivi sostenute. Nella controversia di opposizione ad avviso di addebito, con la quale la aveva Pt_1 posto la questione formale del periodo in cui l'ente previdenziale ha notificato l'atto impositivo e riproposto la questione di merito della non debenza della contribuzione, il resistente sollecitava anche il pagamento dell'importo CP_1 individuato nell'avviso.
Restava, invece, contumace Controparte_2
Con provvedimento presidenziale del 25 marzo 2025 la controversia più
“recente”, originariamente assegnata ad altro Giudice della Sezione, veniva smistata allo scrivente, titolare del contenzioso “risalente”.
Le due cause venivano riunite per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
Il contenzioso, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandato prontamente in decisione.
Alla scadenza dei termini fissati per la trattazione finale, ex art. 127 ter c.p.c., al giorno 23 maggio 2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La -duplice- pretesa azionata non è accoglibile.
Va, prioritariamente, ribadita la necessità processuale della trattazione unitaria delle due vertenze, riconducibili ad una stessa situazione di fatto da cui si originano le due iniziative in senso lato recuperatorie cui si è determinato lo stesso ente “impositore”. Insomma, a fronte di una realtà giuridico-fenomenica chiaramente unitaria non può che stagliarsi una decisione unitaria.
Come del resto sollecitato da entrambe le parti. (3)
La perimetrazione del contenzioso e la sua premessa sono pacifiche.
In riferimento all'assunzione della dipendente , avvenuta il Parte_2
14 settembre 2021, l'Azienda ha usufruito degli sgravi contributivi, previsti a determinate condizioni dalla Legge n.178/2020, per il periodo ottobre 2021-agosto 2023.
Tale esonero contributivo ammonta, secondo i calcoli eseguiti già in sede amministrativa dall'ente previdenziale, anch'essi incontestati, ad euro 13.429,47.
2 A fronte della asserita mancanza dei requisiti di Legge legittimanti l'esonero contributivo l' si è attivato per il “recupero” del relativo importo prima con la CP_1 comunicazione/diffida “Prot. 5101.30/01/2024.0032109”, notificata alla CP_1 società il 30 gennaio 2024, e poi con l'avviso di addebito n. 371 2024 00045 68924, notificato il 12 luglio 2024.
Il “fatto” generatore della illegittimità dell'esonero resta, a sua volta, sostanzialmente pacifico inter partes, almeno a seguito della costituzione in giudizio dell , la neo-assunta risultando essere stata già dipendente a tempo CP_1 indeterminato di altra Azienda, segnatamente la “STONE RESTAURANT s.r.l.”, dal 23 luglio 2008 all'11 settembre 2008. Circostanza, questa, non contrastata dalla a Pt_1 fronte della piattaforma cartolare valorizzata da controparte.
Incontestato, infine, è il dato normativo a tenore del quale un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato della lavoratrice neo-assunta, alle dipendenze di qualsivoglia Azienda, è ostativo al beneficio dell'esonero contributivo.
In realtà, il contenzioso ruota intorno alla asserita “buona fede” della società che, attivandosi -in tesi attorea- nei limiti di quanto sarebbe possibile pretendere dalla stessa in termini di verifica preventiva, aveva consultato il c.d. “C2 storico” dal quale non emergeva, e non emerge, alcun pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corrispondenza del nominativo della sig.ra PT
.
[...]
A questa obiezione “sostanziale” si affiancano quelle procedurali secondo cui la comunicazione-diffida del 30 gennaio 2024 sarebbe vulnerata da decadenza laddove l'avviso di addebito sarebbe stato notificato in violazione del precetto di Legge che impone all'ente titolare della posta a credito, in caso di impugnativa giudiziale dell'accertamento da cui deriva l'imposizione -nella fattispecie de qua- contributiva, di attendere il provvedimento esecutivo del giudice. (4)
Va evidenziato, in via preliminare, che errata è la perimetrazione dello scacchiere processuale evocata, almeno implicitamente, dalla appartenendosi Pt_1 ormai al notorio giuridico/ermeneutico che nella fattispecie avente ad oggetto la rivendicazione di una determinata posizione contributiva favorevole alla parte istante grava su quest'ultima l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza dei requisiti da cui quella posizione favorevole si origina. Non è, quindi, l'ente previdenziale a dover provare la pretesa contributiva in quanto è onere dell , in questo caso della società, dimostrare che ricorrevano, in Pt_3 fatto, le condizioni di Legge per beneficiare dell'esonero contributivo. (Cfr., ex multis: Cass. n.8445/2020; Cass. n.1157/2018.) In assenza del quale, evidentemente, l' resta tenuta al trattamento contributivo “ordinario”. Circostanza che non Pt_3
è qui in contesa. Una tale corretta impostazione della questione altro non è se non la ricaduta processuale di un principio “sostanziale” addirittura capovolto dall'istante. Secondo
3 cui sarebbe spettato all' il compito di verificare in via preventiva la ricorrenza CP_1 dei requisiti di Legge per accedere al beneficio contributivo. Detta prospettazione non merita condivisione alcuna in quanto si pone al di fuori del sistema ordinamentale di settore. Come, fra l'altro, desumibile dalle iniziative tempestivamente assunte dall' CP_1 proprio a seguito della legislazione incentivante in disamina, funzionali ad agevolare i compiti “informativi” gravanti sulle Aziende asseritamente aventi diritto allo sgravio. Si legge nella n.40 del 2 marzo 2018. CP_3
Come diffusamente evidenziato, ai fini del diritto alla fruizione dell'agevolazione, è necessario che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. … Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, l' ha realizzato un'apposita utility attraverso la quale i datori di CP_1 lavoro ed i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell e del Ministero del CP_1
Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data. fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato. Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro
(SI/NO) risultante sulla base dell'analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell'Istituto e dalle comunicazioni obbligatorie. Si fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi, dei quali l può, nel caso, venire a CP_1 conoscenza prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento. … Pertanto, si ricorda ai datori di lavoro di continuare comunque ad acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L'applicativo – fruibile dal sito internet dell'Istituto (www.inps.it) al percorso “Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” - può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali ed, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati. … Pertanto, nell'esposizione delle denunce mensili, il datore di lavoro interessato dovrà attenersi alle seguenti indicazioni, distinte in base allo specifico beneficio. … I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza marzo 2018, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento “IMPONIBILE” e l'elemento
“CONTRIBUTO” della sezione … Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati … i seguenti elementi: … >.
4 E', quindi, evidente che i “controlli” dell'ente previdenziale evocati dalla ricorrente nulla hanno a che vedere con la genesi del beneficio contributivo portata in emersione dalla “esposizione”, fra l'altro, dei dati lavorativi della neo-assunta ad opera del datore. Consegue che se detta esposizione riflette dati errati l'esonero contributivo viene riconosciuto illegittimamente in tempo reale fino alle verifiche dell CP_1 chiaramente successive. Con il che si giunge alla questione di merito. (5)
Il principio della “buona fede” evocato dalla società non è pertinente in quanto trattasi di elemento esterno allo sgravio contributivo per cui è causa. Tale sgravio si sostanzia in un beneficio sottoposto a determinate condizioni. La loro insussistenza, anche parziale, determina la riemersione di un obbligo contributivo generale sulla cui legittimità non residua contesa all'esito della costituzione in giudizio dell' , caratterizzata da allegazioni documentali di dirimente CP_1 pregnanza dimostrativa sulle quali controparte in realtà mai ha inteso interloquire.
Insomma, il presente contenzioso non verte su una pretesa restitutoria che deriva dalla ricezione di somme o prestazioni accompagnata dalla buona fede dell'accipiens, ma su una vera e propria pretesa contributiva azionata dall CP_1 che discende da un'obbligazione prevista dal sistema e non paralizzata dal diritto allo sgravio contributivo. Diritto pacificamente insussistente risultando per tabulas che le neo-assunta vantava un precedente rapporto a tempo indeterminato ostativo all'esonero contributivo.
La società, in altri termini, non poteva, id est: non avrebbe dovuto, ab origine sollecitare il beneficio, o comunque prospettare, attraverso le “esposizioni” di cui parla la citata circolare, una situazione di fatto generatrice del beneficio, in quanto la neo-assunta aveva già nel suo curriculum un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'errore in cui sarebbe incorsa la s.r.l. non rileva per ragioni su cui nemmeno mette conto di attardarsi, non venendo in emersione nulla di lontanamente parificabile ad una erogazione ricevuta in buona fede.
A ciò aggiungasi che l'assunto attoreo della risolutiva pregnanza dimostrativa del mod. “C2 storico” si manifesta a sua volta infondato. Prima di tutto in via stratta e generale. La norma non riconosce il beneficio contributivo in ogni caso di pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato formalizzato con qualsiasi Azienda, evidentemente su tutto il territorio nazionale. Le informazioni desumibili dal citato Mod., come correttamente osservato dal resistente , hanno carattere regionale. Esse mai CP_1 avrebbero potuto costituire una valida premessa conoscitiva.
5 Le puntuali direttive esternate dall' in materia informativa, documentate CP_1 dalla parte convenuta e in precedenza per sintesi testualmente richiamate, non sembrano necessitare di lunghe digressioni esplicative.
Nuovamente muovendo da uno scacchiere processuale errato, la ricorrente continua ad argomentare circa gli obblighi gravanti sull'ente previdenziale, laddove sarebbe stato suo onere allegare eventuali disfunzioni del sistema adottato dall' per consentire il rapido accesso alle notizie lavorative CP_1 inerenti un determinato nominativo o addirittura la non ancora intervenuta operatività dello stesso. I dubbi all'uopo esternati restano pivi di apprezzabilità processuale in quanto - ripetesi- grava sulla ricorrente l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza del fatto generatore del beneficio contributivo e, di conseguenza, ogni situazione interferente con le dinamiche della domanda. Ragione per la quale resta non contestabile che:
-- l' non ha utilizzato l'apposito applicativo ideato dall' per favorire le Pt_3 CP_1 verifiche preventive;
-- l'Azienda non ha richiesto alla neo-assunta la pur necessaria dichiarazione sostitutiva circa la mancanza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Id est: l' non ha svolto alcun tipo di verifica sul pregresso lavorativo della Pt_3 neo-assunta. In tal modo formalizzando, o meglio esponendo secondo l'espressione utilizzata nella circolare n.40/2018, una situazione generatrice di sgravio contributivo inesistente. Con il che, anche da una prospettiva, dal Giudice ritenuta non coerente con la fattispecie in scrutinio, di possibile apertura al problema, si chiude sul nascere qualsiasi percorso inerente la buona fede della società, dovendosi solo rammentare che tale buona fede implica la genetica posizione di legittimo affidamento, evidentemente qui non ipotizzabile per le carenze della società in tema di obblighi informativi.
In definitiva, mentre da un lato la ricorrente non ha allegato, e tanto meno dimostrato, la sussistenza del requisito normativo legittimante l'esonero contributivo, addirittura ammettendone l'inesistenza al cospetto della documentazione prodotta dall dall'altro non sono prospettabili situazioni CP_1 esterne alla fattispecie contributiva idonee ad interferire con essa nei termini paralizzanti evocati dalla s.r.l. Ciò implica l'infondatezza della prima domanda attorea, quella cioè a derivazione sostanziale. Domanda, deve ribadirsi, che non si dirige verso una pretesa restitutoria ex adverso azionata in quanto il beneficio negativamente riscontrato consiste nello sgravio contributivo di cui l' ha illegittimamente goduto in mancanza dei requisiti di Pt_3
Legge.
6 Consegue che l'iniziativa dell' datata 30 gennaio 2024, avente ad oggetto il CP_1 recupero dei contributi non versati nel periodo ottobre 2021-agosto 2023, è addirittura doverosa. (6)
L'eccezione decadenziale sollevata dalla ricorrente dovrebbe restare riconducibile, in mancanza di qualsiasi delucidazione attorea, al ritardo dell'iniziativa recuperatoria del 30 gennaio 2024 e, quindi, degli accertamenti che l'hanno generata. In questo caso la doglianza riposa su allegazioni astratte e prive di riscontro normativo e/o regolamentare, nessuna norma prevedendo un termine entro cui eseguire gli accertamenti, i cui risultati “recuperatori”, eventualmente, restano esposti al diverso meccanismo della prescrizione. Che, tuttavia, è questione distinta. In punto di fatto, poi, nemmeno può parlarsi di tardività delle verifiche e delle conseguenti iniziative recuperatorie atteso che lo sgravio contributivo in contenzioso si protrae fino all'agosto 2023 a fronte della comunicazione impugnata, datata 30 gennaio 2024. (7)
Parimenti infondata è l'opposizione, per ragioni formali, all'avviso di addebito avente ad oggetto la posta contributiva individuata nella missiva del gennaio 2024.
Trattasi, per come anticipato, dell'avviso di addebito n. 371 2024 00045 68924, per l'importo di euro 13.936,35, notificato alla società il 12 luglio 2024.
Sostiene l'opponente che l'atto impositivo è stato predisposto e comunque notificato in pendenza di ricorso giudiziale avente ad oggetto la genesi della posta contributiva azionata con l'avviso. E ciò in violazione di Legge. Sembra sostenere, inoltre, la società, ancorchè incidenter tantum e comunque con iter argomentativo chiaramente incorente, che l'avviso di addebito è stato adottato a procedura amministrativa inerente l'accertamento non ancora conclusa.
Le due obiezioni si palesano prive di fondamento. Per come evidenziato e documentato dalla società nel primo ricorso, l'iter amministrativo innescato dalla opposizione alla comunicazione-diffida del 30 gennaio 2024 si è chiuso con la reiezione della opposizione decisa nella seduta del
13 maggio 2024 e notificata il 4 giugno 2024. Risulta per tabulas che l'avviso di addebito è stato predisposto il 24 giugno 2024 e notificato il 12 luglio 2024. Il ricorso giudiziale avverso la diffida recuperatoria del 30 gennaio 2024 è stato notificato all il 16 dicembre 2024. CP_1
Una semplice analisi incrociata di questi dati, rimasti incontestati, dimostra che alcun vulnus procedurale attinge l'avviso di addebito.
Quanto alla evocata sponda ermeneutica deve rilevarsi che l'unico riferimento apparentemente in sintonia con la pregnanza puramente oggettiva della
7 pendenza del ricorso giudiziale, indipendente quindi dalla conoscenza della stessa da parte dell'ente previdenziale, plana sulla giurisdizione tributaria. Del resto, pretenderne una applicazione generalizzata significa evocare una stasi procedurale priva di giustificazione e di riferimenti temporali in un contesto che, esattamente al contrario, premia il principio della ragionevole durata di qualsiasi iter procedimentale. (8)
Ragioni di compiutezza espositiva impongono di segnalare, in ogni caso, che a fronte della parallela contestazione di merito, della speculare sollecitazione del resistente di rigetto della domanda attorea e di condanna al pagamento CP_1 dell'importo individuato nell'atto impositivo, e della unicità del contenzioso, anche laddove le violazioni formali e procedurali inerenti la notifica dell'avviso in periodo vietato dovessero essere ritenute fondate, diversamente da quanto accertato in questa sede, le conclusioni sostanziali non muterebbero in quanto la questione dell'esposizione debitoria della società, riproposta pedissequamente con il ricorso in opposizione, è stata già positivamente scrutinata nei paragrafi precedenti. Deve, infatti, accedersi all'indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui la accertata illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.
Si legge testualmente in Cass. Sez. Lav., ordin. n.1558/2020.
<… con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale – per omesso pagamento di premi e sanzioni in riferimento a tre lavoratori irregolari di P.G. – sul presupposto della tardiva iscrizione a ruolo del credito preteso dall CP_4 per la Corte di merito, la decadenza, nella specie processuale, non precludeva il diritto dell'ente di richiedere l'accertamento del credito, tuttavia in primo grado l'ente aveva richiesto solo il rigetto dell'opposizione e solo in appello, tardivamente, aveva richiesto l'accertamento della debenza delle somme richieste per l'oggettiva sussistenza dei presupposti individuati nel verbale ispettivo;
avverso tale sentenza l' ha proposto ricorso, affidato a due motivi, … … numerosi precedenti di questa CP_4
Corte (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che
8 agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
… la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto è stata, dunque, correttamente ritenuta dalla Corte territoriale non preclusiva dell'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligazione azionata;
tuttavia risulta non conforme ai consolidati principi di legittimità l'argomentata necessità di una tempestiva domanda dell'ente previdenziale, al fine di sollecitare la cognizione, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, nella specie per premi e sanzioni;
questa Corte ha già chiarito che ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e 22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007); se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati); in conseguente applicazione di tali principi, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati); in conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma>>.
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In conclusione, le domande attoree vanno rigettate.
Segue, come da esplicite sollecitazioni dell'ente previdenziale, la condanna della ricorrente al pagamento delle somme di cui all'avviso di addebito in contestazione, validamente notificato, maggiorate degli interessi di Legge a decorrere dalla costituzione dell' nel giudizio di opposizione. CP_1
Le spese di lite accedono al principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da “ , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., nei confronti dell' e di ogni diversa CP_1 Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) in accoglimento della sollecitazione dell'ente previdenziale, condanna la
s.r.l. ricorrente al pagamento della somma portata dall'avviso di addebito n. 371 2024 00045 68924, oltre accessori di Legge a decorrere dalla costituzione dell' nel giudizio riunito (9 marzo 2025); CP_1
3) condanna la ricorrente alle spese di lite sostenute dall'ente previdenziale che si liquidano in complessivi euro 2.750,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
, data del deposito. Controparte_5
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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