Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1907/2024 VG promossa congiuntamente da:
c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 reesidente in Lodi via Tiziano Zalli 40/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Tanzi
e da c.f. nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
34, rappresentato e difeso dall'Avvocato PAOLA REDUZZI
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 4.7.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio maggiorenne continuerà a convivere con la madre. Per_1
2) La casa familiare sita in Lodi via Tiziano Zalli, 40/A (in comproprietà del coniuge al 50%) viene assegnata alla madre.
Si dà atto che il sig. ha rilasciato la casa coniugale portando con sé tutti i propri effetti Parte_2
personali.
3) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il padre verserà alla signora Per_1 Parte_1 sino all'indipendenza economica del figlio, la somma di € 280,00 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita.
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese universitarie che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'università;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Viene dato atto che il padre ha corrisposto la somma di € 300,00, a saldo e stralcio, alla signora a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, per i mesi di marzo e aprile 2024. Parte_1
I signori e inoltre, dichiarano di aver regolato e compensato tra di loro ogni Pt_2 Parte_1
pregresso rapporto economico dare-avere, relativo al periodo di convivenza sino al mese di febbraio
2024.
5) La signora , al fine della risoluzione della crisi coniugale, Parte_1
s'impegna ad acquistare dal sig. , che si impegna a trasferire, la quota del 50% della Parte_2
casa coniugale sita in Lodi via Tiziano Zalli, 40/A cointestata ai coniugi, individuata nelle mappe del
NCEU del Comune di Lodi, come segue: foglio 61 Mappale 310, sub. 12, piano quinto, categoria A/3 classe 6 vani 5, superficie catastale mq 89, rendita € 413,17 (abitazione e cantina); foglio 61,
Mappale 310, sub. 49, piano seminterrato 1 categoria C/6 classe 5, consistenza mq 15 superficie catastale mq 15 rendita catastale € 90,64 (vano box) categoria, concordemente valutata in complessivi € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) con le seguenti modalità e termini di pagamento: importo € 67.500,00 (pari al 50% valore immobile)
- anticipo di € 15.000,00 (quindicimila/00) alla sottoscrizione del presente atto a mezzo bonifico bancario;
- il saldo di € 52.500,00 in sede divorzile all'atto della stipulazione del rogito notarile. I coniugi precisano che al ricevimento della notifica di fissazione dell'udienza Presidenziale relativa al divorzio congiunto (quindi dopo il termine di sei mesi dalla separazione consensuale) la sig.ra s'impegnerà a richiedere immediatamente al proprio Notaio di fiducia l'appuntamento per Parte_1
la stipulazione del rogito inviando la relativa risposta scritta dello studio notarile al sig. e ai Pt_2
rispettivi legali di fiducia.
I costi relativi alla sanatoria catastale della casa coniugale (abitazione, box e cantina), già in corso di espletamento, verranno ripartiti al 50% tra i coniugi.
6) Le spese ordinarie condominiali relative all'immobile di via Tiziano Zalli, 40/A Lodi, sino al mese di febbraio 2024 verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%; dal mese di marzo 2024 in avanti saranno a carico della moglie. Le eventuali spese condominiali straordinarie approvate dall'assemblea sino alla data del rogito-cessione quota immobiliare, verranno suddivise al 50% tra i coniugi.
La TARI verrà ripartita tra i coniugi al 50% sino alla data del 15/2/2024
7) Con l'esatto adempimento delle predette condizioni della separazione consensuale, i coniugi dichiarano di aver definito i propri rapporti personali patrimoniali e di non aver più nulla da pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o ragione.”
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti hanno altresì chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.
51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Lodi il 09/10/1999 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lodi al n. 90 Parte II Serie A anno 1999) e dalla loro unione è nato il figlio nato il [...], maggiorenne non economicamente autosufficiente. Persona_2
3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, cfr. CP_1
Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di cassazione Suprema Corte, con la sentenza n. 28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
5. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473- bis.19 c.p.c.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio religioso in Lodi (LO) in data 9.10.1999 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lodi al n. 90 Parte II Serie A anno 1999);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 28/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello