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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/07/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 27.06.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 140/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Benedetta Daolio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carpi (MO), Via San Bernardino da Siena, 1
RICORRENTE contro
(P. IVA ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: risoluzione contratto
Parte ricorrente all'udienza del 27.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha precisato le conclusioni come da note scritte che qui si intendono trascritte
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. citava in giudizio Parte_1 per ivi sentire accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti CP_1 stipulati tra le parti, per grave inadempimento di e, per CP_1
l'effetto, condannarla a restituire la somma di € 20.680,00=, corrisposta a titolo di acconto, il tutto oltre interessi legali dalla data di corresponsione dell'acconto (15.9.2023) sino al dì dell'effettivo saldo.
Nessuno si costituiva in giudizio per la quale rimaneva, così, CP_1 contumace.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento. E' documentale che in data 13.09.2023 la ricorrente stipulava con CP_1 un contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un
[...] sistema fotovoltaico, sistema di accumulo, linea vita e guaina tetto per la propria abitazione, per un importo complessivo di € 41.360,00=
(docc. nn. 2, 3, 4 e 5 ricorso).
E' documentale che la sig.ra versava in favore di a Pt_1 CP_1 titolo di acconto, la somma di € 20.680,00=, come risulta dalla contabile bancaria e dalla fattura n. 210 del 19.9.2023 (docc. nn. 7 e 8 ricorso).
Nonostante il versamento dell'acconto da parte della ricorrente, i diversi solleciti inoltrati dalla ricorrente ad eseguire i contratti e l'impegno della convenuta a dare esecuzione al contratto nei termini previsti dal contratto stesso (docc. nn. 9, 11, 12, 13 e 14 ricorso), CP_1 non ha mai provveduto, incorrendo in totale inadempimento.
Ne consegue, stante l'evidente totale inadempimento di parte convenuta, la quale peraltro ha preferito non costituirsi nel presente giudizio, né contestare la pretesa della ricorrente, che i contratti vengono dichiarato risolti e parte convenuta è tenuta alle restituzioni delle somme versate in acconto dalla . Pt_1
Accertato, infatti, il palese inadempimento di rilevante a fini CP_1 risolutori, consegue, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'effetto retroattivo tra le parti che comporta la restituzione delle prestazioni già eseguite, essendo oggetto tra l'altro di specifica domanda giudiziale della . Pt_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 140/2025 R.G.:
Pag. 2 di 3 - dichiara la risoluzione dei contratti stipulati tra e Parte_1 CP_1 per inadempimento di quest'ultima e, per l'effetto, condanna
[...] CP_1
a corrispondere a , a titolo di restituzioni, la
[...] Parte_1 complessiva somma di € 20.680,00=, oltre interessi legali dalla data del versamento effettuato fino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1.700,00=, oltre accessori., oltre ad € 264,00= per spese vive
Modena, 30 luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 27.06.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 140/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Benedetta Daolio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carpi (MO), Via San Bernardino da Siena, 1
RICORRENTE contro
(P. IVA ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: risoluzione contratto
Parte ricorrente all'udienza del 27.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha precisato le conclusioni come da note scritte che qui si intendono trascritte
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. citava in giudizio Parte_1 per ivi sentire accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti CP_1 stipulati tra le parti, per grave inadempimento di e, per CP_1
l'effetto, condannarla a restituire la somma di € 20.680,00=, corrisposta a titolo di acconto, il tutto oltre interessi legali dalla data di corresponsione dell'acconto (15.9.2023) sino al dì dell'effettivo saldo.
Nessuno si costituiva in giudizio per la quale rimaneva, così, CP_1 contumace.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento. E' documentale che in data 13.09.2023 la ricorrente stipulava con CP_1 un contratto avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un
[...] sistema fotovoltaico, sistema di accumulo, linea vita e guaina tetto per la propria abitazione, per un importo complessivo di € 41.360,00=
(docc. nn. 2, 3, 4 e 5 ricorso).
E' documentale che la sig.ra versava in favore di a Pt_1 CP_1 titolo di acconto, la somma di € 20.680,00=, come risulta dalla contabile bancaria e dalla fattura n. 210 del 19.9.2023 (docc. nn. 7 e 8 ricorso).
Nonostante il versamento dell'acconto da parte della ricorrente, i diversi solleciti inoltrati dalla ricorrente ad eseguire i contratti e l'impegno della convenuta a dare esecuzione al contratto nei termini previsti dal contratto stesso (docc. nn. 9, 11, 12, 13 e 14 ricorso), CP_1 non ha mai provveduto, incorrendo in totale inadempimento.
Ne consegue, stante l'evidente totale inadempimento di parte convenuta, la quale peraltro ha preferito non costituirsi nel presente giudizio, né contestare la pretesa della ricorrente, che i contratti vengono dichiarato risolti e parte convenuta è tenuta alle restituzioni delle somme versate in acconto dalla . Pt_1
Accertato, infatti, il palese inadempimento di rilevante a fini CP_1 risolutori, consegue, ai sensi dell'art. 1458 c.c., l'effetto retroattivo tra le parti che comporta la restituzione delle prestazioni già eseguite, essendo oggetto tra l'altro di specifica domanda giudiziale della . Pt_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 140/2025 R.G.:
Pag. 2 di 3 - dichiara la risoluzione dei contratti stipulati tra e Parte_1 CP_1 per inadempimento di quest'ultima e, per l'effetto, condanna
[...] CP_1
a corrispondere a , a titolo di restituzioni, la
[...] Parte_1 complessiva somma di € 20.680,00=, oltre interessi legali dalla data del versamento effettuato fino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1.700,00=, oltre accessori., oltre ad € 264,00= per spese vive
Modena, 30 luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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