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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 02/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17540/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249010426008000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21779/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«accertare e dichiarare nullo, illegittimo, invalido e, in ogni caso, privo di efficacia nei confronti del sig.
Ricorrente_1 l'avviso di intimazione n. 07120249010426008000 contenente le cartelle di pagamento de quibus, per sopravvenuta prescrizione del credito;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso spedito tramite posta elettronica certificata Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento della suindicata intimazione di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva il versamento della somma di 884,50 € a titolo di tassa automobilistica non corrisposta per gli anni
2006/2010 e di Tarsu per l'anno d'imposta 2010.
L'istante ha eccepito la prescrizione dei menzionati crediti.
2. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha presentato difese.
3. Con ordinanza del 24 novembre 2025 la Corte, prendendo atto del mancato deposito della ricevuta di consegna del ricorso notificato in formato eml, ha onerato parte ricorrente di depositare la ricevuta di detta notifica in formato eml oppure msg entro il termine di sette giorni, rinviando, pertanto, la causa all'udienza del 4 dicembre 2025.
4. All'esito di tale ultima udienza, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n.
546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente ha depositato agli atti in data 1° dicembre 2025 il messaggio di posta elettronica, non anche la ricevuta di avvenuta consegna nel richiesto formato eml o msg, che costituisce l'unica modalità che consente al giudice di “vedere” quale atto sia stato notificato alla controparte non “costituita” (cfr., ex multis, anche da ultimo, Cass. n. 7041/2025).
3. Per tale dirimente ragione il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Non vi è ragione di liquidare le spese del giudizio, stante l'assenza di ogni difesa da parte dell'intimata.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17540/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249010426008000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21779/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«accertare e dichiarare nullo, illegittimo, invalido e, in ogni caso, privo di efficacia nei confronti del sig.
Ricorrente_1 l'avviso di intimazione n. 07120249010426008000 contenente le cartelle di pagamento de quibus, per sopravvenuta prescrizione del credito;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso spedito tramite posta elettronica certificata Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento della suindicata intimazione di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva il versamento della somma di 884,50 € a titolo di tassa automobilistica non corrisposta per gli anni
2006/2010 e di Tarsu per l'anno d'imposta 2010.
L'istante ha eccepito la prescrizione dei menzionati crediti.
2. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha presentato difese.
3. Con ordinanza del 24 novembre 2025 la Corte, prendendo atto del mancato deposito della ricevuta di consegna del ricorso notificato in formato eml, ha onerato parte ricorrente di depositare la ricevuta di detta notifica in formato eml oppure msg entro il termine di sette giorni, rinviando, pertanto, la causa all'udienza del 4 dicembre 2025.
4. All'esito di tale ultima udienza, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n.
546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente ha depositato agli atti in data 1° dicembre 2025 il messaggio di posta elettronica, non anche la ricevuta di avvenuta consegna nel richiesto formato eml o msg, che costituisce l'unica modalità che consente al giudice di “vedere” quale atto sia stato notificato alla controparte non “costituita” (cfr., ex multis, anche da ultimo, Cass. n. 7041/2025).
3. Per tale dirimente ragione il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Non vi è ragione di liquidare le spese del giudizio, stante l'assenza di ogni difesa da parte dell'intimata.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia