Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 02/01/2026, n. 33
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata produzione della ricevuta di consegna della notifica via PEC

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché il ricorrente non ha depositato la ricevuta di avvenuta consegna della notifica via PEC, quale unica modalità che consente al giudice di verificare l'avvenuta notifica alla controparte non costituita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 02/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 33
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo