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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 4796/2019
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra unipersonale ( ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla via Guido D'Arezzo 10, in persona dell'A.U. p.t. ing.
Francesco MARINI, elettivamente domiciliata in Roma alla Via G. Avezzana n.2 presso lo Studio dell'avv. Serapio Deroma ( ), che la C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto d'appello, pec
; Email_1
appellante e
( ), residente in [...] C.F._2
n.36, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Luca Capuano
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CodiceFiscale_3
Roma, Viale Don Pasquino Borghi n.172. p.e.c.
; appellato Email_2
nonché
), residente in Arezzo, eletti.te Controparte_2 C.F._4 domiciliato in Viale delle Milizie n.22 – Roma presso l'Avv. Gabriele Di Genesio
Pagliuca ( ) che lo rappresenta e difende, mandato in C.F._5 calce alla Comparsa di Costituzione p.e.c.
; appellato Email_3
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per le parti appellate quelle formulate nelle rispettive comparse in sede di conclusioni nonché per tutte quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 11571/2019 il Tribunale di Roma, nel procedimento RG.
38862/2017 avente ad oggetto azione surrogatoria, ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale …………… così provvede: “ 1.respinge le domande dell'attrice;
2. Spese di lite integralmente compensate. Roma 28.05.2019 f.to Il
Giudice”.
Il procedimento di primo grado veniva così narrato dal Tribunale: “ La soc.
in atti, conveniva in giudizio e Parte_2 Controparte_1
onde far accertare che il primo era l'unico, vero ed effettivo Controparte_2 proprietario dell'appartamento in Roma alla via Acerenza n.36, mentre lo stesso risultava formalmente intestato a per interposizione dello Controparte_2 stesso. In via subordinata chiedeva la revocatoria, ex art.2901 c.c., dell'atto per
Notaio del 08.03.2002 con il quale ha Persona_1 Parte_3 venduto al l'appartamento descritto. Controparte_2
Si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione delle Controparte_1 azioni esercitate. Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande avversarie di chiedeva il rigetto.
Si costituiva deducendo l'infondatezza delle domande Controparte_2
avversarie di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 13.02.2019 le parti rassegnavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle in atti e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
Seguiva sentenza gravata pubblicata il 31.5.2019 al n. 11571.
pag. 2/11 La società come in atti, formulava atto d'Appello avverso detta Parte_1
sentenza contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituivano, solo per l'udienza di conclusioni, le parti appellate riportandosi alle difese di primo grado.
All'udienza del 04.12.2024, ex art. 127 ter c.p.c., sull'invio delle note telematiche di conclusioni, venivano concessi i termini ridotti di gg. 20 per conclusionali e gg. 20 per repliche ex art. 352 c.p.c. con riserva all'esito del provvedimento di rito.
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
§.
1- Erronea valutazione dell'eccezione di prescrizione.
L'appellante si duole dell'erronea motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda, proposta in via surrogatoria, d'interposizione reale di nell'acquisto dell'immobile per cui è causa, possa ritenersi Controparte_2 assoggettata all'intervenuta prescrizione. La pronuncia, di contro, deve essere emendata evidenziando che, in relazione alla peculiare domanda, controparte non aveva sollevato alcuna eccezione di prescrizione in relazione alla domanda d'interposizione reale di persona e che detta eccezione, giusta il disposto dell'art. 2938 c.c., non può essere sollevata d'ufficio.
§.
2- Omesso esame della procura irrevocabile a vendere rilasciata dal l . CP_2 CP_1
L'appellante si duole dell'erronea motivazione della sentenza in relazione alla domanda di interposizione reale in quanto non poteva in ogni caso configurarsi alcuna intervenuta prescrizione, in virtù della procura irrevocabile a vendere rilasciata dal (anche nell'interesse personale del CP_3 CP_1
mandatario) con scrittura privata in data 8.3.2002 autenticata della firma a mezzo notaio di Roma, rep. 4316 (doc. n. 6). Persona_1
Deduce ancora l'appellante che risulta pacifico che ebbe ad Controparte_2 acquistare l'immobile di via Acerenza 36 in data 8.3.2002 (la circostanza emerge dalla scrittura privata intercorsa tra i convenuti, doc. n.5 e comunque, dall'atto di compravendita doc. n. 9 – fascicolo appellante) ovvero nella pag. 3/11 medesima data in cui , l'acquirente aveva conferito procura irrevocabile a vendere al sig. , anche nello specifico interesse del mandatario Controparte_1
e per un prezzo che egli stesso avrebbe liberamente determinato.
Il Tribunale avrebbe errato omettendo di soffermarsi su un'adeguata disamina della procura, dalla quale avrebbe dovuto trarne conseguenze totalmente contrarie a quelle che poi hanno costituito la base della sua erronea decisione.
§.
3- Errata interpretazione del Tribunale laddove ha affermato la carente descrizione dell'immobile, l'omessa indicazione del titolo di provenienza, delle visure ipocatastali, della situazione storico-ventennale e della concessione edilizia, con l'affermazione che nessuna delle censure sollevate dal Tribunale, può ritenersi, nella fattispecie, esistente e fondata.
Deduce l'appellante che nell'atto di citazione introduttivo del primo grado,
l'attrice ed odierna appellante aveva provveduto ad individuazione specifica dell'immobile con l'indicazione di via, civico, scala, piano, interno, esatta consistenza e composizione, confini e relativi dati catastali comprensivi di zona censuaria, categoria, classe e rendita catastale, descrivendolo come segue nella narrativa del richiamato atto e nelle conseguenti rassegnate conclusioni:
“appartamento in Roma, via Acerenza n. 36, (accesso carrabile da via
Acerenza 38) piano terzo scala H int. 9, composto di ingresso, due disimpegni, salone, cinque camere, cucina, due bagni ad ampia terrazza a livello a confine nell'insieme con vano scala H, appartamento interno 10 della stessa scala, distacchi condominiali su più lati, salvo altri con annesso vano ad uso cantina posto al piano seminterrato distinto con il numero 9/H, della superficie di circa mq 4, a confine con corridoio di accesso, cantina numero 8/H, cantina n. 10/H, distacchi condominiali salvo altri, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 964, particella 404 sub. 78, via Acerenza scala H interno nove piano tre-S1, z.c. 5, categoria A/2, classe 3, vani 12, r.c. €
2.602,94”.
Precisa inoltre che in atti vi è la prova incontrovertibile che l'immobile fosse stato perfettamente descritto in citazione, atteso che la citazione medesima ha costituito oggetto di espressa trascrizione ed il Conservatore dei Registri
pag. 4/11 Immobiliari aveva provveduto di conseguenza, come risulta dalla relativa nota depositata unitamente alla seconda memoria istruttoria (doc. n. 8).
§.4— Erronea qualificazione della domanda da parte del Tribunale di interposizione reale ed assoggettamento agli stessi requisiti a cui è sottoposta l'azione revocatoria.
§.5- - Erronea qualificazione della domanda da parte del Tribunale di erronea interpretazione del capo primo dell'atto introduttivo avendo parte attrice richiesto non l'accertamento della simulazione ma dell'interposizione reale nella compravendita in atti.
La Corte così ragiona.
In via preliminare si osserva che i motivi sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Osserva la Corte che ai fini dell'azione surrogatoria, 2900 c.c., vi è l'esistenza di un credito, titolo giudiziale anche se condizionato, e l'inerzia del debitore.
L' in atti, ha provato l'esistenza di una Parte_1 esposizione debitoria del per oltre € 147.000,00 in virtù del Controparte_1
mancato pagamento di canoni di locazione in una procedura di sfratto per morosità.
Ha inoltre esposto che con atto per notaio di Roma in data Persona_1
8.3.2002 il sig. ebbe ad acquistare dalla sig.ra Controparte_2 Parte_3
l'immobile in Roma Via Acerenza 36 ed in pari data con scrittura privata
[...]
non contestata in giudizio e quindi facente piena prova fino a querela di falso ex art. 2702 c.c. (doc. n. 5 prod appellante), riconosceva pertanto Controparte_2 che l'immobile oggetto della compravendita era solo Persona_2
formalmente intestato a sé stesso, ma in effetti doveva intendersi, ad ogni effetto di legge, di piena ed esclusiva proprietà del sig. . Controparte_1
Sempre in pari data per atto autenticato nella firma a mezzo del notaio Per_1
di Roma (doc. n. 6), il sig. conferiva al sig.
[...] Controparte_2 CP_1
procura irrevocabile a vendere anche nell'interesse del mandatario e con
[...] facoltà di contrarre con sé stesso, in relazione all'immobile in Roma, Via
pag. 5/11 Acerenza 36. Che al fine di eludere gli effetti di un eventuale estinzione della procura ex art. 1722 n. 4 c.c., per successivo intervenuto decesso, sempre in data 8.3.2002 il sig. costituiva legato in favore del sig. Controparte_2
relativamente all'immobile sito in Roma, Via Acerenza n.36. Controparte_1
Agli atti risulta esibita e non contestata la scrittura privata, 08.03.2002, con cui e stabilivano "in relazione agli atti a rogito del Controparte_1 Controparte_2
notaio in data odierna con i quali ha prima Persona_1 Controparte_2
acquistato dalla signora l'appartamento in Roma, via Parte_3
Acerenza n. 36, al piano terzo della scala "14", interno 9 (nove), con annessa cantina, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio
964 con la particella 404 sub 78, e poi ha stipulato con la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio un mutuo con garanzia ipotecaria sul predetto immobile riconoscono e dichiarano espressamente : I) che l'intestazione a nome di dell'appartamento in oggetto e del conseguente mutuo è stata Controparte_2
dettata da mere esigenze di convenienza;
2) che in realtà la proprietà piena dell'appartamento medesimo è da riconoscersi totalmente e a tutti gli effetti di
; 3) che pertanto I 'intestazione a nome di è Controparte_1 Controparte_2
da intendersi alla stregua di una intestazione fiduciaria in nome e per conto dell
'effettivo proprietario .”. Controparte_1
Tale scrittura non è stata oggetto di disconoscimento e pertanto ha piena efficacia probatoria andandosi a realizzare l'interposizione reale di persona confermata dagli effetti del mandato a vendere per procura irrevocabile.
Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare gli effetti e la validità della procura a vendere nell'interesse del mandatario e se la stessa fosse da ritenersi ancora efficace all'atto della proposizione della domanda.
La procura non si estingue per inerte decorso del tempo, al pari di tutti gli altri diritti, ma solo per le ipotesi di cui all'art. 1722 c.c.: I comma - il mandato si estingue per scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito: nella fattispecie non vi era alcuna determinazione di tempo, atteso che il mandato era stato conferito in maniera irrevocabile e l'affare non si era compiuto per il quale era stato pag. 6/11 conferito;
- Comma n. 2 c.c.: il mandato si estingue per revoca da parte del mandante, ma nella fattispecie non è mai intervenuta alcuna revoca e non poteva, peraltro, neanche intervenire, sia perché la procura era stata espressamente conferita in forma irrevocabile e sia perché era stata conferita anche nell'interesse del mandatario mentre non è stata data, comunque, alcuna prova al riguardo;
- Comma n. 3 c.c.: il mandato si estingue per rinunzia del mandatario, ma nella fattispecie non è mai ne intervenuta alcuna rinunzia, né risulta acquisita agli atti alcuna prova in tal senso;
Comma n. 4 c.c.: il mandato si estingue per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario, ma nella fattispecie, sono in vita sia il mandante che il mandatario, entrambi parti processuali e formalmente costituiti in giudizio e non risulta acquisita agli atti alcuna prova che a loro carico o anche a carico di uno solo degli stessi sia mai intervenuto procedimento di interdizione o inabilitazione.
In tal senso l'arresto della Cassazione, sentenza n.30246/2019: “Il mandato "a tempo indeterminato" per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell'art. 1725 c.c., non è "senza termine", ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell'art. 1722, n. l, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse”.
Nella fattispecie in esame la procura irrevocabile a vendere anche nell'interesse del mandatario, rilasciata dal al , all'atto della proposizione CP_2 CP_1
della domanda e della pronuncia doveva ritenersi ancora valida ad ogni effetto di legge, non potendo intervenire in danno di quest'ultimo alcuna prescrizione in relazione alla domanda di retrocessione a proprio favore dell'immobile sito in
Roma Via Acerenza n. 36.
Va ancora osservato che l'interposizione reale di persona o intestazione fiduciaria si realizza mediante il collegamento tra due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere pag. 7/11 interno ed obbligatorio, pure effettivamente voluto, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio.
Attraverso il negozio fiduciario il bene viene acquistato dal fiduciario con l'accordo che lo stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito al fiduciante.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 6459 del
06.03.2020 hanno precisato che " per patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplicita esclusivamente sul piano obbligatorio: ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario', superando un precedente orientamento difforme secondo cui il pactum fiduciae richiederebbe, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo” (Cass. Sez. Il Ordinanza n. 13216 del 25.5.2017).
"Il patto fiduciario dà luogo ad un assetto di rapporti sul piano obbligatorio in forza del quale il fiduciario è tenuto verso il fiduciante a tenere una certa condotta nell'esercizio del diritto fiduciariamente acquistato, ivi compreso il ritrasferimento del diritto al fiduciante o a un terzo da lui designato ... L'accordo concluso in virtù della scrittura privata dell'08.03.2002 e della procura a vendere irrevocabile , in pari data, è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare”. (Cass. Sez. Unite
6459/2020).
In accoglimento dell'appello va quindi accolta la domanda surrogatoria formulata dall come in atti, nei confronti di Parte_1
e e per l'effetto in virtù dell'accertata Controparte_1 Controparte_2
pag. 8/11 interposizione reale realizzata nell'atto per Notar dell'08.03.2002, Per_3
Rep.4314 e Racc.1773, con il quale ha venduto Parte_3
l'appartamento in atti a e della sussistenza dell'obbligo di Controparte_2
trasferimento assunto da questi in favore del;
la Corte ordina il Controparte_1 trasferimento a favore di dell'appartamento in Roma, via Controparte_1
Acerenza n. 36, (accesso carrabile da via Acerenza 38) piano terzo scala H int.
9, composto di ingresso, due disimpegni, salone, cinque camere, cucina, due bagni ad ampia terrazza a livello a confine nell'insieme con vano scala H, appartamento interno 10 della stessa scala, distacchi condominiali su più lati, salvo altri con annesso vano ad uso cantina posto al piano seminterrato distinto con il numero 9/H, della superficie di circa mq 4, a confine con corridoio di accesso, cantina numero 8/H, cantina n. 10/H, distacchi condominiali salvo altri, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 964, particella 404 sub. 78, via Acerenza scala H interno nove piano tre-S1, z.c. 5, categoria A/2, classe 3, vani 12, r.c. € 2.602, 94.
Va per l'effetto disposto l'Ordine di Trascrizione al Competente Servizio, presso l'Agenzia delle Entrate, di Conservatoria RR.II., Roma 1 con esonero da ogni
Responsabilità.
I rimanenti motivi vanno assorbiti.
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso l'accoglimento dell'appello e la soccombenza degli appellati aventi la stessa posizione processuale, la Corte ritiene di condannare, secondo il principio di soccombenza, entrambi gli appellati, in atti, in solido al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di questo grado sono liquidate per l'intero, secondo il DM 147/22, il valore della causa € 23.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 4.996,00 oltre € 825,00
(comprensive del c.u.) per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta,
pag. 9/11 C.P.A come per legge con la condanna ,come indicato, degli appellati in solido e , come in atti, al pagamento a favore Controparte_2 Controparte_1 dell' ; mentre quelle di primo grado atteso il DM: Parte_1
55/2014, ed i medesimi criteri , vengono stabilite in € 4.800,00, oltre € 620,00 per spese (comprensive del contributo unificato) ed il 15% per spese generali
IVA e C.P.A. con la condanna degli appellati e Controparte_2 [...]
al pagamento a favore dell'appellante in atti. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, come in atti, nei Parte_4
confronti di e avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Roma n. 11571/2019, così provvede:
1) In riforma della gravata sentenza ed in accoglimento dell'appello e della domanda surrogatoria formulata dall' Parte_1
come in atti, nei confronti di e ed in Controparte_1 Controparte_2 virtù dell'accertata interposizione reale, come in motivazione, ordina il trasferimento da a dell'appartamento Controparte_2 Controparte_1
in Roma, via Acerenza n. 36, (accesso carrabile da via Acerenza 38) piano terzo scala H int. 9, composto di ingresso, due disimpegni, salone, cinque camere, cucina, due bagni ad ampia terrazza a livello a confine nell'insieme con vano scala H, interno 10 della stessa scala, distacchi condominiali su più lati, salvo altri con annesso vano ad uso cantina posto al piano seminterrato distinto con il numero 9/H, della superficie di circa mq 4, a confine con corridoio di accesso, cantina numero 8/H, cantina n. 10/H, distacchi condominiali salvo altri, il tutto censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 964, particella 404 sub.
78, via Acerenza scala H interno nove piano tre-S1, z.c. 5, categoria A/2, classe 3, vani 12, r.c. € 2.602, 94 con Ordine all'Agenzia delle Entrate al competente Servizio Conservatoria RR.II. di Trascrizione, con esonero, della presente sentenza.
pag. 10/11 2) Condanna e , appellati, al pagamento Controparte_1 Controparte_2
in solido, in favore della parte appellante delle Parte_1 spese del doppio grado che liquida per il presente grado del giudizio, in €
4.996,00 oltre € 825,00 (comprensive del c.u.) per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A; mentre per le quelle di primo grado, atteso il DM: 55/2014 ed i medesimi criteri vengono liquidate in €
4.800,00, oltre € 620,00 per spese (comprensive del contributo unificato) ed il 15% per spese generali IVA e C.P.A.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 15/01/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
FIRMATO DIGITALMENTE
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 4796/2019
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra unipersonale ( ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla via Guido D'Arezzo 10, in persona dell'A.U. p.t. ing.
Francesco MARINI, elettivamente domiciliata in Roma alla Via G. Avezzana n.2 presso lo Studio dell'avv. Serapio Deroma ( ), che la C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto d'appello, pec
; Email_1
appellante e
( ), residente in [...] C.F._2
n.36, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Luca Capuano
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in CodiceFiscale_3
Roma, Viale Don Pasquino Borghi n.172. p.e.c.
; appellato Email_2
nonché
), residente in Arezzo, eletti.te Controparte_2 C.F._4 domiciliato in Viale delle Milizie n.22 – Roma presso l'Avv. Gabriele Di Genesio
Pagliuca ( ) che lo rappresenta e difende, mandato in C.F._5 calce alla Comparsa di Costituzione p.e.c.
; appellato Email_3
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per le parti appellate quelle formulate nelle rispettive comparse in sede di conclusioni nonché per tutte quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 11571/2019 il Tribunale di Roma, nel procedimento RG.
38862/2017 avente ad oggetto azione surrogatoria, ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale …………… così provvede: “ 1.respinge le domande dell'attrice;
2. Spese di lite integralmente compensate. Roma 28.05.2019 f.to Il
Giudice”.
Il procedimento di primo grado veniva così narrato dal Tribunale: “ La soc.
in atti, conveniva in giudizio e Parte_2 Controparte_1
onde far accertare che il primo era l'unico, vero ed effettivo Controparte_2 proprietario dell'appartamento in Roma alla via Acerenza n.36, mentre lo stesso risultava formalmente intestato a per interposizione dello Controparte_2 stesso. In via subordinata chiedeva la revocatoria, ex art.2901 c.c., dell'atto per
Notaio del 08.03.2002 con il quale ha Persona_1 Parte_3 venduto al l'appartamento descritto. Controparte_2
Si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione delle Controparte_1 azioni esercitate. Nel merito deduceva l'infondatezza delle domande avversarie di chiedeva il rigetto.
Si costituiva deducendo l'infondatezza delle domande Controparte_2
avversarie di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 13.02.2019 le parti rassegnavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle in atti e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”.
Seguiva sentenza gravata pubblicata il 31.5.2019 al n. 11571.
pag. 2/11 La società come in atti, formulava atto d'Appello avverso detta Parte_1
sentenza contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituivano, solo per l'udienza di conclusioni, le parti appellate riportandosi alle difese di primo grado.
All'udienza del 04.12.2024, ex art. 127 ter c.p.c., sull'invio delle note telematiche di conclusioni, venivano concessi i termini ridotti di gg. 20 per conclusionali e gg. 20 per repliche ex art. 352 c.p.c. con riserva all'esito del provvedimento di rito.
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
§.
1- Erronea valutazione dell'eccezione di prescrizione.
L'appellante si duole dell'erronea motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda, proposta in via surrogatoria, d'interposizione reale di nell'acquisto dell'immobile per cui è causa, possa ritenersi Controparte_2 assoggettata all'intervenuta prescrizione. La pronuncia, di contro, deve essere emendata evidenziando che, in relazione alla peculiare domanda, controparte non aveva sollevato alcuna eccezione di prescrizione in relazione alla domanda d'interposizione reale di persona e che detta eccezione, giusta il disposto dell'art. 2938 c.c., non può essere sollevata d'ufficio.
§.
2- Omesso esame della procura irrevocabile a vendere rilasciata dal l . CP_2 CP_1
L'appellante si duole dell'erronea motivazione della sentenza in relazione alla domanda di interposizione reale in quanto non poteva in ogni caso configurarsi alcuna intervenuta prescrizione, in virtù della procura irrevocabile a vendere rilasciata dal (anche nell'interesse personale del CP_3 CP_1
mandatario) con scrittura privata in data 8.3.2002 autenticata della firma a mezzo notaio di Roma, rep. 4316 (doc. n. 6). Persona_1
Deduce ancora l'appellante che risulta pacifico che ebbe ad Controparte_2 acquistare l'immobile di via Acerenza 36 in data 8.3.2002 (la circostanza emerge dalla scrittura privata intercorsa tra i convenuti, doc. n.5 e comunque, dall'atto di compravendita doc. n. 9 – fascicolo appellante) ovvero nella pag. 3/11 medesima data in cui , l'acquirente aveva conferito procura irrevocabile a vendere al sig. , anche nello specifico interesse del mandatario Controparte_1
e per un prezzo che egli stesso avrebbe liberamente determinato.
Il Tribunale avrebbe errato omettendo di soffermarsi su un'adeguata disamina della procura, dalla quale avrebbe dovuto trarne conseguenze totalmente contrarie a quelle che poi hanno costituito la base della sua erronea decisione.
§.
3- Errata interpretazione del Tribunale laddove ha affermato la carente descrizione dell'immobile, l'omessa indicazione del titolo di provenienza, delle visure ipocatastali, della situazione storico-ventennale e della concessione edilizia, con l'affermazione che nessuna delle censure sollevate dal Tribunale, può ritenersi, nella fattispecie, esistente e fondata.
Deduce l'appellante che nell'atto di citazione introduttivo del primo grado,
l'attrice ed odierna appellante aveva provveduto ad individuazione specifica dell'immobile con l'indicazione di via, civico, scala, piano, interno, esatta consistenza e composizione, confini e relativi dati catastali comprensivi di zona censuaria, categoria, classe e rendita catastale, descrivendolo come segue nella narrativa del richiamato atto e nelle conseguenti rassegnate conclusioni:
“appartamento in Roma, via Acerenza n. 36, (accesso carrabile da via
Acerenza 38) piano terzo scala H int. 9, composto di ingresso, due disimpegni, salone, cinque camere, cucina, due bagni ad ampia terrazza a livello a confine nell'insieme con vano scala H, appartamento interno 10 della stessa scala, distacchi condominiali su più lati, salvo altri con annesso vano ad uso cantina posto al piano seminterrato distinto con il numero 9/H, della superficie di circa mq 4, a confine con corridoio di accesso, cantina numero 8/H, cantina n. 10/H, distacchi condominiali salvo altri, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 964, particella 404 sub. 78, via Acerenza scala H interno nove piano tre-S1, z.c. 5, categoria A/2, classe 3, vani 12, r.c. €
2.602,94”.
Precisa inoltre che in atti vi è la prova incontrovertibile che l'immobile fosse stato perfettamente descritto in citazione, atteso che la citazione medesima ha costituito oggetto di espressa trascrizione ed il Conservatore dei Registri
pag. 4/11 Immobiliari aveva provveduto di conseguenza, come risulta dalla relativa nota depositata unitamente alla seconda memoria istruttoria (doc. n. 8).
§.4— Erronea qualificazione della domanda da parte del Tribunale di interposizione reale ed assoggettamento agli stessi requisiti a cui è sottoposta l'azione revocatoria.
§.5- - Erronea qualificazione della domanda da parte del Tribunale di erronea interpretazione del capo primo dell'atto introduttivo avendo parte attrice richiesto non l'accertamento della simulazione ma dell'interposizione reale nella compravendita in atti.
La Corte così ragiona.
In via preliminare si osserva che i motivi sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Osserva la Corte che ai fini dell'azione surrogatoria, 2900 c.c., vi è l'esistenza di un credito, titolo giudiziale anche se condizionato, e l'inerzia del debitore.
L' in atti, ha provato l'esistenza di una Parte_1 esposizione debitoria del per oltre € 147.000,00 in virtù del Controparte_1
mancato pagamento di canoni di locazione in una procedura di sfratto per morosità.
Ha inoltre esposto che con atto per notaio di Roma in data Persona_1
8.3.2002 il sig. ebbe ad acquistare dalla sig.ra Controparte_2 Parte_3
l'immobile in Roma Via Acerenza 36 ed in pari data con scrittura privata
[...]
non contestata in giudizio e quindi facente piena prova fino a querela di falso ex art. 2702 c.c. (doc. n. 5 prod appellante), riconosceva pertanto Controparte_2 che l'immobile oggetto della compravendita era solo Persona_2
formalmente intestato a sé stesso, ma in effetti doveva intendersi, ad ogni effetto di legge, di piena ed esclusiva proprietà del sig. . Controparte_1
Sempre in pari data per atto autenticato nella firma a mezzo del notaio Per_1
di Roma (doc. n. 6), il sig. conferiva al sig.
[...] Controparte_2 CP_1
procura irrevocabile a vendere anche nell'interesse del mandatario e con
[...] facoltà di contrarre con sé stesso, in relazione all'immobile in Roma, Via
pag. 5/11 Acerenza 36. Che al fine di eludere gli effetti di un eventuale estinzione della procura ex art. 1722 n. 4 c.c., per successivo intervenuto decesso, sempre in data 8.3.2002 il sig. costituiva legato in favore del sig. Controparte_2
relativamente all'immobile sito in Roma, Via Acerenza n.36. Controparte_1
Agli atti risulta esibita e non contestata la scrittura privata, 08.03.2002, con cui e stabilivano "in relazione agli atti a rogito del Controparte_1 Controparte_2
notaio in data odierna con i quali ha prima Persona_1 Controparte_2
acquistato dalla signora l'appartamento in Roma, via Parte_3
Acerenza n. 36, al piano terzo della scala "14", interno 9 (nove), con annessa cantina, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio
964 con la particella 404 sub 78, e poi ha stipulato con la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio un mutuo con garanzia ipotecaria sul predetto immobile riconoscono e dichiarano espressamente : I) che l'intestazione a nome di dell'appartamento in oggetto e del conseguente mutuo è stata Controparte_2
dettata da mere esigenze di convenienza;
2) che in realtà la proprietà piena dell'appartamento medesimo è da riconoscersi totalmente e a tutti gli effetti di
; 3) che pertanto I 'intestazione a nome di è Controparte_1 Controparte_2
da intendersi alla stregua di una intestazione fiduciaria in nome e per conto dell
'effettivo proprietario .”. Controparte_1
Tale scrittura non è stata oggetto di disconoscimento e pertanto ha piena efficacia probatoria andandosi a realizzare l'interposizione reale di persona confermata dagli effetti del mandato a vendere per procura irrevocabile.
Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare gli effetti e la validità della procura a vendere nell'interesse del mandatario e se la stessa fosse da ritenersi ancora efficace all'atto della proposizione della domanda.
La procura non si estingue per inerte decorso del tempo, al pari di tutti gli altri diritti, ma solo per le ipotesi di cui all'art. 1722 c.c.: I comma - il mandato si estingue per scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito: nella fattispecie non vi era alcuna determinazione di tempo, atteso che il mandato era stato conferito in maniera irrevocabile e l'affare non si era compiuto per il quale era stato pag. 6/11 conferito;
- Comma n. 2 c.c.: il mandato si estingue per revoca da parte del mandante, ma nella fattispecie non è mai intervenuta alcuna revoca e non poteva, peraltro, neanche intervenire, sia perché la procura era stata espressamente conferita in forma irrevocabile e sia perché era stata conferita anche nell'interesse del mandatario mentre non è stata data, comunque, alcuna prova al riguardo;
- Comma n. 3 c.c.: il mandato si estingue per rinunzia del mandatario, ma nella fattispecie non è mai ne intervenuta alcuna rinunzia, né risulta acquisita agli atti alcuna prova in tal senso;
Comma n. 4 c.c.: il mandato si estingue per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario, ma nella fattispecie, sono in vita sia il mandante che il mandatario, entrambi parti processuali e formalmente costituiti in giudizio e non risulta acquisita agli atti alcuna prova che a loro carico o anche a carico di uno solo degli stessi sia mai intervenuto procedimento di interdizione o inabilitazione.
In tal senso l'arresto della Cassazione, sentenza n.30246/2019: “Il mandato "a tempo indeterminato" per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell'art. 1725 c.c., non è "senza termine", ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell'art. 1722, n. l, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse”.
Nella fattispecie in esame la procura irrevocabile a vendere anche nell'interesse del mandatario, rilasciata dal al , all'atto della proposizione CP_2 CP_1
della domanda e della pronuncia doveva ritenersi ancora valida ad ogni effetto di legge, non potendo intervenire in danno di quest'ultimo alcuna prescrizione in relazione alla domanda di retrocessione a proprio favore dell'immobile sito in
Roma Via Acerenza n. 36.
Va ancora osservato che l'interposizione reale di persona o intestazione fiduciaria si realizza mediante il collegamento tra due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere pag. 7/11 interno ed obbligatorio, pure effettivamente voluto, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio.
Attraverso il negozio fiduciario il bene viene acquistato dal fiduciario con l'accordo che lo stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito al fiduciante.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 6459 del
06.03.2020 hanno precisato che " per patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplicita esclusivamente sul piano obbligatorio: ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario', superando un precedente orientamento difforme secondo cui il pactum fiduciae richiederebbe, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo” (Cass. Sez. Il Ordinanza n. 13216 del 25.5.2017).
"Il patto fiduciario dà luogo ad un assetto di rapporti sul piano obbligatorio in forza del quale il fiduciario è tenuto verso il fiduciante a tenere una certa condotta nell'esercizio del diritto fiduciariamente acquistato, ivi compreso il ritrasferimento del diritto al fiduciante o a un terzo da lui designato ... L'accordo concluso in virtù della scrittura privata dell'08.03.2002 e della procura a vendere irrevocabile , in pari data, è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare”. (Cass. Sez. Unite
6459/2020).
In accoglimento dell'appello va quindi accolta la domanda surrogatoria formulata dall come in atti, nei confronti di Parte_1
e e per l'effetto in virtù dell'accertata Controparte_1 Controparte_2
pag. 8/11 interposizione reale realizzata nell'atto per Notar dell'08.03.2002, Per_3
Rep.4314 e Racc.1773, con il quale ha venduto Parte_3
l'appartamento in atti a e della sussistenza dell'obbligo di Controparte_2
trasferimento assunto da questi in favore del;
la Corte ordina il Controparte_1 trasferimento a favore di dell'appartamento in Roma, via Controparte_1
Acerenza n. 36, (accesso carrabile da via Acerenza 38) piano terzo scala H int.
9, composto di ingresso, due disimpegni, salone, cinque camere, cucina, due bagni ad ampia terrazza a livello a confine nell'insieme con vano scala H, appartamento interno 10 della stessa scala, distacchi condominiali su più lati, salvo altri con annesso vano ad uso cantina posto al piano seminterrato distinto con il numero 9/H, della superficie di circa mq 4, a confine con corridoio di accesso, cantina numero 8/H, cantina n. 10/H, distacchi condominiali salvo altri, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 964, particella 404 sub. 78, via Acerenza scala H interno nove piano tre-S1, z.c. 5, categoria A/2, classe 3, vani 12, r.c. € 2.602, 94.
Va per l'effetto disposto l'Ordine di Trascrizione al Competente Servizio, presso l'Agenzia delle Entrate, di Conservatoria RR.II., Roma 1 con esonero da ogni
Responsabilità.
I rimanenti motivi vanno assorbiti.
Osserva il Collegio che, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre provvedere alla diversa attribuzione delle spese di lite in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite e non in base al singolo grado.
Atteso l'accoglimento dell'appello e la soccombenza degli appellati aventi la stessa posizione processuale, la Corte ritiene di condannare, secondo il principio di soccombenza, entrambi gli appellati, in atti, in solido al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di questo grado sono liquidate per l'intero, secondo il DM 147/22, il valore della causa € 23.000,00, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 4.996,00 oltre € 825,00
(comprensive del c.u.) per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta,
pag. 9/11 C.P.A come per legge con la condanna ,come indicato, degli appellati in solido e , come in atti, al pagamento a favore Controparte_2 Controparte_1 dell' ; mentre quelle di primo grado atteso il DM: Parte_1
55/2014, ed i medesimi criteri , vengono stabilite in € 4.800,00, oltre € 620,00 per spese (comprensive del contributo unificato) ed il 15% per spese generali
IVA e C.P.A. con la condanna degli appellati e Controparte_2 [...]
al pagamento a favore dell'appellante in atti. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, come in atti, nei Parte_4
confronti di e avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Roma n. 11571/2019, così provvede:
1) In riforma della gravata sentenza ed in accoglimento dell'appello e della domanda surrogatoria formulata dall' Parte_1
come in atti, nei confronti di e ed in Controparte_1 Controparte_2 virtù dell'accertata interposizione reale, come in motivazione, ordina il trasferimento da a dell'appartamento Controparte_2 Controparte_1
in Roma, via Acerenza n. 36, (accesso carrabile da via Acerenza 38) piano terzo scala H int. 9, composto di ingresso, due disimpegni, salone, cinque camere, cucina, due bagni ad ampia terrazza a livello a confine nell'insieme con vano scala H, interno 10 della stessa scala, distacchi condominiali su più lati, salvo altri con annesso vano ad uso cantina posto al piano seminterrato distinto con il numero 9/H, della superficie di circa mq 4, a confine con corridoio di accesso, cantina numero 8/H, cantina n. 10/H, distacchi condominiali salvo altri, il tutto censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 964, particella 404 sub.
78, via Acerenza scala H interno nove piano tre-S1, z.c. 5, categoria A/2, classe 3, vani 12, r.c. € 2.602, 94 con Ordine all'Agenzia delle Entrate al competente Servizio Conservatoria RR.II. di Trascrizione, con esonero, della presente sentenza.
pag. 10/11 2) Condanna e , appellati, al pagamento Controparte_1 Controparte_2
in solido, in favore della parte appellante delle Parte_1 spese del doppio grado che liquida per il presente grado del giudizio, in €
4.996,00 oltre € 825,00 (comprensive del c.u.) per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A; mentre per le quelle di primo grado, atteso il DM: 55/2014 ed i medesimi criteri vengono liquidate in €
4.800,00, oltre € 620,00 per spese (comprensive del contributo unificato) ed il 15% per spese generali IVA e C.P.A.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 15/01/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
FIRMATO DIGITALMENTE
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