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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 15/09/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1093/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 legge 14.4.1982 n. 164 promosso con ricorso depositato in
14.12.2023 da
, c.f.: con l'avv. Marinella Pasin del Parte_1 C.F._1 foro di Belluno e domicilio eletto presso lo studio e il domicilio digitale di quest'ultima con l'intervento del pubblico ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, trattenuto in decisione all'udienza del 4.6.2025, sulle seguenti conclusioni di parte ricorrente: “in via principale: si autorizzi la rettificazione anagrafica del sesso del sig. nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1 [...]
, cittadino brasiliano in attesa di riscontro alla domanda di protezione C.F._2 internazionale, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Belluno in Loc.
Baldenich (BL) ed ivi residente, da maschile a femminile con attribuzione del nome con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di RI (Brasile) e di Belluno di Per_1 provvedere ai consequenziali adempimenti;
altresì si autorizzi la ricorrente sig.
[...]
nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_2 al richiesto intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili;
in via subordinata: si autorizzi la rettificazione anagrafica del sesso del sig.
[...]
nato a [...] l'[...] (C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_2 cittadino brasiliano in attesa di riscontro alla domanda di protezione internazionale attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Belluno in Loc. Baldenich (BL) ed ivi residente, da maschile a femminile con attribuzione del nome con ordine Per_1 all'Ufficiale dello Stato civile di RI (Brasile) e di Belluno di provvedere ai consequenziali adempimenti;
del pubblico ministero: conclusioni adesive al ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, – cittadina Parte_2 brasiliana, richiedente protezione internazionale, detenuta – ha adito (per la seconda volta) questo Tribunale per ottenere la rettifica anagrafica dell'attribuzione di sesso maschile con quello femminile, l'attribuzione di prenome compatibile con il genere d'elezione e l'autorizzazione agli interventi necessari per il mutamento definitivo anche dei caratteri sessuali primari.
La medesima domanda era già stata respinta da questo stesso Tribunale con sentenza n. 6 del 21.9.2022, in ragione della genericità delle allegazioni e l'insufficienza della documentazione clinica prodotta, consistente solo in una relazione della psicologa del carcere in cui la ricorrente si trova detenuta (datata 5.5.2022) e un unico certificato di prima visita endocrinologica del 27.1.2021.
Con decisione del 25.9.2023 della Corte d'Appello di Venezia, è stato poi respinto, in quanto inammissibile, l'appello promosso da avverso la richiamata Parte_1 sentenza.
Il presente ricorso, al quale è stata allegata anche un'ulteriore relazione psichiatrica dell Controparte_1
, è stato ritualmente notificato al Pubblico Ministero in sede, che ha concluso
[...] per l'accoglimento del medesimo.
A seguito dell'udienza del 14.4.2024, alla quale la ricorrente ha partecipato personalmente mediante collegamento audiovisivo dalla struttura carceraria, il processo
è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.6.2025, considerato l'imminente periodo di congedo obbligatorio del giudice relatore, e, in tale ultima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione, essendo stata istruita solo documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Va anche sin da subito precisato che, nonostante tale conclusione, nel corpo della sentenza, viene – e verrà – utilizzato il pronome femminile per riferirsi alla ricorrente, nel rispetto della percezione che Pt_1
afferma di sé e del proprio genere. Pt_1
1.1. Sempre preliminarmente, va confermato l'orientamento già seguito da questo
Tribunale, secondo cui il procedimento radicato conserva i caratteri sostanziali di volontaria giurisdizione, in quanto attività statuale riguardante lo status della persona e non la contesa su diritti soggettivi, nonostante l'art. 31 D. Lgs. 150/2011 configuri un rito formalmente contenzioso. Ritiene, quindi, il Tribunale che sussista la giurisdizione nazionale italiana, in quanto luogo di residenza di (ai sensi dell'art. 9, L. 218/1995). Parte_1
Deve del pari essere applicata la legge nazionale, dando seguito all'orientamento già espresso da questo Tribunale, senza che sia necessaria l'acquisizione della legge nazionale del ricorrente, astrattamente applicabile ex art. 24 L. 218/1995.
Ciò, in quanto il diritto al riconoscimento dell'identità personale di genere corrispondente alla rettificazione dell'attribuzione di sesso è costituzionalmente tutelato (art. 2 Cost.,
117 Cost., con riferimento all'art. 8 CEDU, come precisato da C. Cost. 180/2017) a prescindere dalla cittadinanza, sicché le norme che vengono in questione rientrano tra quelle di applicazione necessaria ex art. 17 L. 218/2015 (come ormai ritiene prevalente giurisprudenza di merito: Trib. Trieste, sent.
3.3.2022 n. 118/2022, Trib. Padova,
1.7.2020).
1.2. Ancora in via preliminare, deve essere affermata l'ammissibilità della domanda, nonostante sia già stata proposta dal ricorrente e respinta con sentenza passata in giudicato.
Infatti, il giudizio sulla rettifica dell'attribuzione di sesso e l'autorizzazione all'intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari viene svolto allo stato degli atti, senza incontrare
– se riproposto – il divieto del ne bis in idem (così la Corte di Appello di Venezia proprio nella sentenza di appello nei confronti dell'odierna ricorrente). Nel caso di specie, la ricorrente produce una nuova e recente relazione psichiatrica che non era stata oggetto di valutazione nel precedente giudizio e che, pertanto, impone una nuova decisione.
2. Entrando nel merito delle domande proposte, si tratta di pretesa avanzata sulla base della previsione di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, co. 4, D. Lgs. 150/2011.
L'art. 1 L. 164/1982 prevede, infatti, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, mentre l'art. 31, co. 4, del D. Lgs. 150/2011 prevede – in aggiunta – che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3”.
Con il proprio atto di ricorso, si impegna a dimostrare, allegando a Parte_1 supporto documentazione medica, la diagnosi della disforia di genere e la volontà di ricorrere agli interventi chirurgici necessari alla modificazione dei caratteri sessuali primari oltre che di modifica dell'attribuzione di sesso.
La ricorrente, tuttavia, non prende sufficientemente in considerazione – con adeguato supporto probatorio e di allegazione – che il presupposto per il riconoscimento della pronuncia giudiziale prevista dagli artt. 1 L. 164/1982 e D. Lgs. 150/2011 è la già intervenuta “modificazione dei caratteri sessuali”, solo “in seguito” alla quale può essere espressa la sentenza del tribunale. È vero che la giurisprudenza di legittimità (C. Cass. 15138/2015) e costituzionale (C.
Cost. 221/2015) si sono pronunciate nel senso di precisare che i caratteri sessuali che devono risultare modificati non devono essere necessariamente quelli primari, dovendo ritenersi solo eventuale – e non necessaria – la conformazione chirurgica dei caratteri sessuali da parte del soggetto che percepisca la disforia di genere.
Tale interpretazione, tuttavia, non esclude e – anzi – conferma, che il presupposto per la pronuncia giudiziale di rettificazione dell'attribuzione di sesso e l'autorizzazione all'eventuale intervento chirurgico consiste comunque in “un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medico-psicologiche” (Cass. civ. 15138/2015, p. 29).
Modificazione che deve presentarsi, al momento dell'accertamento giudiziale, come l'esito di un percorso individuale complesso, rivolto a comporre un carattere costitutivo e distintivo dell'identità personale.
È il completamento di tale percorso l'oggetto del giudizio e dell'accertamento da parte del giudice, che deve verificare che il mutamento di sesso sia una scelta tendenzialmente immutabile, non solo sotto il profilo della percezione soggettiva, ma anche sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici e ormonali.
La percezione della disforia di genere, quindi, è solo il punto di partenza del complesso
– e obiettivamente difficile – percorso rivolto alla riunificazione fra sesso percepito e sesso dimostrato, ma la rettifica dell'attribuzione avviene solo all'esito di tale percorso, al punto di arrivo, quando siano ormai pressoché definitivamente mutati quanto meno i caratteri sessuali secondari;
poiché, spiega la Corte di Cassazione, solo “la complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici (terapie ormonali trattamenti estetici) e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche che costituisce il limite coerentemente indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento” (Cass. civ. 15138/2015).
Dal quadro interpretativo così delineato emerge un dato essenziale: se la disforia di genere è il punto di partenza e il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche
è il punto di arrivo, presupposto del diritto riconosciuto dagli artt. 1 L. 164/1982 e 31, co. 4, D. Lgs. 150/2011 è “il processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante trattamenti medici e psicologici necessari, ancorché sottoposti a rigoroso controllo giudiziale”.
3. Orbene, è proprio di tale percorso, del processo di autodeterminazione, che la ricorrente non ha dato prova, pur avendo documentato l'accertamento clinico della disforia di genere.
3.1. Invero, allega solo genericamente nel ricorso e riferisce in termini Parte_1 altrettanto generici ai medici a cui si è rivolta di aver iniziato all'età di tredici anni la terapia ormonale nel Paese di origine, ma di tale terapia, del suo contenuto, del grado di avanzamento e dei risultati della medesima, certificati clinicamente, non vi è alcuna prova.
Inoltre, la stessa ricorrente nel verbale dell'11.3.2019 in sede di richiesta per la protezione internazionale, non ha fatto menzione della terapia ormonale pur avendone avuta la possibilità nella sezione dedicata alla salute, relativa a “questioni legate a identità di genere e orientamento sessuale” (doc. n. 2 allegato al ricorso).
3.2. Anche il referto del 27.1.2021, a firma della dott.ssa (peraltro Persona_2 già oggetto di valutazione della prima sentenza del 2022), si riferisce a una “prima visita endocrinologica”, all'esito della quale, pur avendo riscontrato presenza di galattorea alla manovra di spremitura dei capezzoli, il medico non ha certificato il completamento del percorso ormonale, ma ha concluso, anzi, con la prescrizione di prosecuzione della terapia femminilizzante.
3.3. Non sono prova di un pressoché irreversibile processo di mutamento dei caratteri sessuali secondari nemmeno le relazioni della psicologa del carcere, dott.ssa Per_3
datata 9.5.2022 (anche questa già depositata con il primo ricorso del 2021), e
[...] dello psichiatra, dott. del 17.8.2023. Persona_4
Anzitutto, si tratta di relazioni rese dopo pochi e sporadici incontri con la ricorrente (il dott. dopo appena due incontri, il 9.3.2023 e il 17.8.2023, la dott.ssa Per_4 Per_3 dopo “alcuni colloqui”).
Secondariamente, entrambi i medici si limitano ad accertare la percezione della disforia di genere e la convinzione della ricorrente all'intervento chirurgico desiderato, ma da tali relazioni non emerge alcun percorso o processo di autodeterminazione, clinicamente assistito e che abbia portato già a un mutamento evidente dei caratteri secondari.
3.4. La documentazione in atti, in conclusione, non fa emergere il completamento di un processo, di un percorso, il cui profilo diacronico e dinamico è stato considerato ineludibile dalla Suprema Corte (Cass. civ. 15138/2015 cit, p. 30), ma dimostra, al contrario, solo l'inizio del medesimo, mediante alcuni – sporadici, verosimilmente, anche a causa della condizione detentiva della ricorrente – incontri clinici. Si tratta, però, di incontri e diagnosi insufficienti a riconoscerle la richiesta rettifica e autorizzazione.
4. Da tale ultima considerazione deriva anche l'impraticabilità di una perizia tecnica d'ufficio, in quanto “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici
e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”. Si tratta quindi di uno strumento di ausilio – peraltro solo eventuale – del giudice nell'accertamento che deve avere ad oggetto pur sempre un percorso, del quale – come già affermato – nel presente giudizio non vi è prova. Il Tribunale, pertanto, rigetta la domanda, che – per le ragioni già espresse – può essere nuovamente presentata dalla ricorrente, quando ricorreranno i presupposti per il suo accoglimento.
L'assenza di una controparte costituita esclude la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA il ricorso.
NULLA sulle spese.
Così è deciso in Belluno, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Chiara Sandini
Il Giudice relatore dott.ssa Gersa Gerbi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 legge 14.4.1982 n. 164 promosso con ricorso depositato in
14.12.2023 da
, c.f.: con l'avv. Marinella Pasin del Parte_1 C.F._1 foro di Belluno e domicilio eletto presso lo studio e il domicilio digitale di quest'ultima con l'intervento del pubblico ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, trattenuto in decisione all'udienza del 4.6.2025, sulle seguenti conclusioni di parte ricorrente: “in via principale: si autorizzi la rettificazione anagrafica del sesso del sig. nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1 [...]
, cittadino brasiliano in attesa di riscontro alla domanda di protezione C.F._2 internazionale, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Belluno in Loc.
Baldenich (BL) ed ivi residente, da maschile a femminile con attribuzione del nome con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di RI (Brasile) e di Belluno di Per_1 provvedere ai consequenziali adempimenti;
altresì si autorizzi la ricorrente sig.
[...]
nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_2 al richiesto intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili;
in via subordinata: si autorizzi la rettificazione anagrafica del sesso del sig.
[...]
nato a [...] l'[...] (C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_2 cittadino brasiliano in attesa di riscontro alla domanda di protezione internazionale attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Belluno in Loc. Baldenich (BL) ed ivi residente, da maschile a femminile con attribuzione del nome con ordine Per_1 all'Ufficiale dello Stato civile di RI (Brasile) e di Belluno di provvedere ai consequenziali adempimenti;
del pubblico ministero: conclusioni adesive al ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.2023, – cittadina Parte_2 brasiliana, richiedente protezione internazionale, detenuta – ha adito (per la seconda volta) questo Tribunale per ottenere la rettifica anagrafica dell'attribuzione di sesso maschile con quello femminile, l'attribuzione di prenome compatibile con il genere d'elezione e l'autorizzazione agli interventi necessari per il mutamento definitivo anche dei caratteri sessuali primari.
La medesima domanda era già stata respinta da questo stesso Tribunale con sentenza n. 6 del 21.9.2022, in ragione della genericità delle allegazioni e l'insufficienza della documentazione clinica prodotta, consistente solo in una relazione della psicologa del carcere in cui la ricorrente si trova detenuta (datata 5.5.2022) e un unico certificato di prima visita endocrinologica del 27.1.2021.
Con decisione del 25.9.2023 della Corte d'Appello di Venezia, è stato poi respinto, in quanto inammissibile, l'appello promosso da avverso la richiamata Parte_1 sentenza.
Il presente ricorso, al quale è stata allegata anche un'ulteriore relazione psichiatrica dell Controparte_1
, è stato ritualmente notificato al Pubblico Ministero in sede, che ha concluso
[...] per l'accoglimento del medesimo.
A seguito dell'udienza del 14.4.2024, alla quale la ricorrente ha partecipato personalmente mediante collegamento audiovisivo dalla struttura carceraria, il processo
è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.6.2025, considerato l'imminente periodo di congedo obbligatorio del giudice relatore, e, in tale ultima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione, essendo stata istruita solo documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Va anche sin da subito precisato che, nonostante tale conclusione, nel corpo della sentenza, viene – e verrà – utilizzato il pronome femminile per riferirsi alla ricorrente, nel rispetto della percezione che Pt_1
afferma di sé e del proprio genere. Pt_1
1.1. Sempre preliminarmente, va confermato l'orientamento già seguito da questo
Tribunale, secondo cui il procedimento radicato conserva i caratteri sostanziali di volontaria giurisdizione, in quanto attività statuale riguardante lo status della persona e non la contesa su diritti soggettivi, nonostante l'art. 31 D. Lgs. 150/2011 configuri un rito formalmente contenzioso. Ritiene, quindi, il Tribunale che sussista la giurisdizione nazionale italiana, in quanto luogo di residenza di (ai sensi dell'art. 9, L. 218/1995). Parte_1
Deve del pari essere applicata la legge nazionale, dando seguito all'orientamento già espresso da questo Tribunale, senza che sia necessaria l'acquisizione della legge nazionale del ricorrente, astrattamente applicabile ex art. 24 L. 218/1995.
Ciò, in quanto il diritto al riconoscimento dell'identità personale di genere corrispondente alla rettificazione dell'attribuzione di sesso è costituzionalmente tutelato (art. 2 Cost.,
117 Cost., con riferimento all'art. 8 CEDU, come precisato da C. Cost. 180/2017) a prescindere dalla cittadinanza, sicché le norme che vengono in questione rientrano tra quelle di applicazione necessaria ex art. 17 L. 218/2015 (come ormai ritiene prevalente giurisprudenza di merito: Trib. Trieste, sent.
3.3.2022 n. 118/2022, Trib. Padova,
1.7.2020).
1.2. Ancora in via preliminare, deve essere affermata l'ammissibilità della domanda, nonostante sia già stata proposta dal ricorrente e respinta con sentenza passata in giudicato.
Infatti, il giudizio sulla rettifica dell'attribuzione di sesso e l'autorizzazione all'intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari viene svolto allo stato degli atti, senza incontrare
– se riproposto – il divieto del ne bis in idem (così la Corte di Appello di Venezia proprio nella sentenza di appello nei confronti dell'odierna ricorrente). Nel caso di specie, la ricorrente produce una nuova e recente relazione psichiatrica che non era stata oggetto di valutazione nel precedente giudizio e che, pertanto, impone una nuova decisione.
2. Entrando nel merito delle domande proposte, si tratta di pretesa avanzata sulla base della previsione di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, co. 4, D. Lgs. 150/2011.
L'art. 1 L. 164/1982 prevede, infatti, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, mentre l'art. 31, co. 4, del D. Lgs. 150/2011 prevede – in aggiunta – che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3”.
Con il proprio atto di ricorso, si impegna a dimostrare, allegando a Parte_1 supporto documentazione medica, la diagnosi della disforia di genere e la volontà di ricorrere agli interventi chirurgici necessari alla modificazione dei caratteri sessuali primari oltre che di modifica dell'attribuzione di sesso.
La ricorrente, tuttavia, non prende sufficientemente in considerazione – con adeguato supporto probatorio e di allegazione – che il presupposto per il riconoscimento della pronuncia giudiziale prevista dagli artt. 1 L. 164/1982 e D. Lgs. 150/2011 è la già intervenuta “modificazione dei caratteri sessuali”, solo “in seguito” alla quale può essere espressa la sentenza del tribunale. È vero che la giurisprudenza di legittimità (C. Cass. 15138/2015) e costituzionale (C.
Cost. 221/2015) si sono pronunciate nel senso di precisare che i caratteri sessuali che devono risultare modificati non devono essere necessariamente quelli primari, dovendo ritenersi solo eventuale – e non necessaria – la conformazione chirurgica dei caratteri sessuali da parte del soggetto che percepisca la disforia di genere.
Tale interpretazione, tuttavia, non esclude e – anzi – conferma, che il presupposto per la pronuncia giudiziale di rettificazione dell'attribuzione di sesso e l'autorizzazione all'eventuale intervento chirurgico consiste comunque in “un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medico-psicologiche” (Cass. civ. 15138/2015, p. 29).
Modificazione che deve presentarsi, al momento dell'accertamento giudiziale, come l'esito di un percorso individuale complesso, rivolto a comporre un carattere costitutivo e distintivo dell'identità personale.
È il completamento di tale percorso l'oggetto del giudizio e dell'accertamento da parte del giudice, che deve verificare che il mutamento di sesso sia una scelta tendenzialmente immutabile, non solo sotto il profilo della percezione soggettiva, ma anche sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici e ormonali.
La percezione della disforia di genere, quindi, è solo il punto di partenza del complesso
– e obiettivamente difficile – percorso rivolto alla riunificazione fra sesso percepito e sesso dimostrato, ma la rettifica dell'attribuzione avviene solo all'esito di tale percorso, al punto di arrivo, quando siano ormai pressoché definitivamente mutati quanto meno i caratteri sessuali secondari;
poiché, spiega la Corte di Cassazione, solo “la complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici (terapie ormonali trattamenti estetici) e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche che costituisce il limite coerentemente indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento” (Cass. civ. 15138/2015).
Dal quadro interpretativo così delineato emerge un dato essenziale: se la disforia di genere è il punto di partenza e il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche
è il punto di arrivo, presupposto del diritto riconosciuto dagli artt. 1 L. 164/1982 e 31, co. 4, D. Lgs. 150/2011 è “il processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante trattamenti medici e psicologici necessari, ancorché sottoposti a rigoroso controllo giudiziale”.
3. Orbene, è proprio di tale percorso, del processo di autodeterminazione, che la ricorrente non ha dato prova, pur avendo documentato l'accertamento clinico della disforia di genere.
3.1. Invero, allega solo genericamente nel ricorso e riferisce in termini Parte_1 altrettanto generici ai medici a cui si è rivolta di aver iniziato all'età di tredici anni la terapia ormonale nel Paese di origine, ma di tale terapia, del suo contenuto, del grado di avanzamento e dei risultati della medesima, certificati clinicamente, non vi è alcuna prova.
Inoltre, la stessa ricorrente nel verbale dell'11.3.2019 in sede di richiesta per la protezione internazionale, non ha fatto menzione della terapia ormonale pur avendone avuta la possibilità nella sezione dedicata alla salute, relativa a “questioni legate a identità di genere e orientamento sessuale” (doc. n. 2 allegato al ricorso).
3.2. Anche il referto del 27.1.2021, a firma della dott.ssa (peraltro Persona_2 già oggetto di valutazione della prima sentenza del 2022), si riferisce a una “prima visita endocrinologica”, all'esito della quale, pur avendo riscontrato presenza di galattorea alla manovra di spremitura dei capezzoli, il medico non ha certificato il completamento del percorso ormonale, ma ha concluso, anzi, con la prescrizione di prosecuzione della terapia femminilizzante.
3.3. Non sono prova di un pressoché irreversibile processo di mutamento dei caratteri sessuali secondari nemmeno le relazioni della psicologa del carcere, dott.ssa Per_3
datata 9.5.2022 (anche questa già depositata con il primo ricorso del 2021), e
[...] dello psichiatra, dott. del 17.8.2023. Persona_4
Anzitutto, si tratta di relazioni rese dopo pochi e sporadici incontri con la ricorrente (il dott. dopo appena due incontri, il 9.3.2023 e il 17.8.2023, la dott.ssa Per_4 Per_3 dopo “alcuni colloqui”).
Secondariamente, entrambi i medici si limitano ad accertare la percezione della disforia di genere e la convinzione della ricorrente all'intervento chirurgico desiderato, ma da tali relazioni non emerge alcun percorso o processo di autodeterminazione, clinicamente assistito e che abbia portato già a un mutamento evidente dei caratteri secondari.
3.4. La documentazione in atti, in conclusione, non fa emergere il completamento di un processo, di un percorso, il cui profilo diacronico e dinamico è stato considerato ineludibile dalla Suprema Corte (Cass. civ. 15138/2015 cit, p. 30), ma dimostra, al contrario, solo l'inizio del medesimo, mediante alcuni – sporadici, verosimilmente, anche a causa della condizione detentiva della ricorrente – incontri clinici. Si tratta, però, di incontri e diagnosi insufficienti a riconoscerle la richiesta rettifica e autorizzazione.
4. Da tale ultima considerazione deriva anche l'impraticabilità di una perizia tecnica d'ufficio, in quanto “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici
e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta”. Si tratta quindi di uno strumento di ausilio – peraltro solo eventuale – del giudice nell'accertamento che deve avere ad oggetto pur sempre un percorso, del quale – come già affermato – nel presente giudizio non vi è prova. Il Tribunale, pertanto, rigetta la domanda, che – per le ragioni già espresse – può essere nuovamente presentata dalla ricorrente, quando ricorreranno i presupposti per il suo accoglimento.
L'assenza di una controparte costituita esclude la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA il ricorso.
NULLA sulle spese.
Così è deciso in Belluno, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Chiara Sandini
Il Giudice relatore dott.ssa Gersa Gerbi