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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
3) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 319 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Marco Cornaro e Pietro Cristiano Cacciapaglia;
-RECLAMANTE-
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Roberto Ermete Caccia;
-RESISTENTE-
nonché
, in persona del nominato curatore dott. Controparte_2
Controparte_3
-RESISTENTE CONTUMACE-
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 12 pubblicata dal Tribunale di Brindisi in data 23.06.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.12/2022, ritenuti sussistenti i requisiti richiesti dalla legge, il Tribunale di
Brindisi ha dichiarato il fallimento di di .” Per_1 Parte_1
In data 20.07.2022, ha depositato atto di reclamo avverso la sentenza Parte_1
dichiarativa di fallimento e ha chiesto - per i motivi di cui appresso – la revoca e l'annullamento del fallimento;
con vittoria delle spese di causa, oltre a quelle generali, all'Iva ed al Cap come per legge, per il doppio grado del giudizio, per le quali i difensori anticipatari hanno chiesto la distrazione a loro favore.
Raggiunta da rituale notifica del reclamo, la curatela del fallimento di ha Parte_1
omesso di costituirsi. Con comparsa del 05.09.2022, si è costituito il quale ha chiesto il rigetto del CP_1
reclamo in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 07.09.2022, il P.G. ha emesso parere negativo all'accoglimento del reclamo.
Avendo le parti ed il P.G. rassegnato le rispettive conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 15.09.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va rigettato.
La pretesa del reclamante di veder disatteso l'accertamento operato dal giudice della fase prefallimentare circa il superamento del limite dimensionale di € 200.000,00 previsto dall'art. 1 co. 2 lett. b per la categoria “ricavi lordi”, in quanto fondato su una “lettura meramente ragionieristica della norma”, da ritenersi “irragionevole, irrazionale e illogica” nonché
“discriminatoria” e che potrebbe essere superata alla stregua di una diversa lettura
“costituzionalmente orientata”, tale da consentire di affermare, che “la soglia di fallibilità prevista per i ricavi dall'art. 1 della L.F. non è stata superata”, non può trovare accoglimento.
Osserva il reclamante che, stante il mancato adeguamento dei limiti di cui alle lett. a), b)
e c) del secondo comma – pur previsto dalla norma come possibile, con cadenza triennale, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento, con decreto del
Ministro della Giustizia - per effetto dello scostamento fra il valore nominale e quello reale dei parametri in discorso, ove non si procedesse alla richiesta lettura
“costituzionalmente orientata”, si finirebbe con il dichiarare il fallimento di un rilevante numero di imprese che, ove quell'adeguamento fosse intervenuto, ne sarebbero state esenti.
Ritiene la Corte che la pretesa del reclamante di veder disattesa l'applicazione letterale della disposizione normativa della cui applicazione si tratta - art. 1 co. 2 lett. b) – operata dal primo giudice, dando ingresso ad una lettura alternativa, prospettata come
“costituzionalmente orientata”, alla stregua della quale dovrebbe escludersi il superamento del limite dimensionale previsto per i ricavi lordi, sia priva di fondamento. Deve infatti senz'altro escludersi che il mancato adeguamento - con decreto del Ministro della Giustizia - dei limiti dimensionali di fallibilità, previsto dalla norma solo come
“possibile” e pertanto come rimesso alla discrezionalità del Ministro stesso, consenta di ravvisare quella impasse nell'applicazione di una norma che configura la precondizione di una interpretazione “costituzionalmente orientata”.
Com'è noto, infatti, la formula dell'interpretazione costituzionalmente orientata di una norma di legge, elaborata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 22 febbraio 2017, n. 58), si basa sul rilievo che le “incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a
Costituzione” (Corte Cost. 14 novembre 2003, n. 198, richiamata da Cass. 17 luglio 2015, n.
15083); e che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali…, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte
Cost. 22 ottobre 1996, n. 356, citata da Cass. 16 gennaio 2020, n. 823).
Nel caso in esame, dagli accertamenti compiuti dalla GdF su richiesta inoltrata con nota n. 21/2022 del 22.04.2022 Reg. Ist. Fall. emerge - in quanto desunto dalle nn. 3 situazioni
Economico/Patrimoniali rispettivamente al 31/12/2019, al 31/12/2020 ed al
31/12/2021 fornite dal depositario delle scritture contabili dell'impresa “Moya di
ZHANG XUANYONG”, operante in regime di contabilità semplificata - il superamento
- nell'esercizio 2021 - del limite dimensionale di € 200.000,00 previsto dall'art. 1 co. 2 lett.
b) della L.F., essendo, i ricavi lordi delle vendite e delle prestazioni, risultati pari ad €
204.790,95.
L'accertamento dell'avvenuto superamento del limite dimensionale di che trattasi si fonda, pertanto, su un'operazione di (mera) comparazione fra due grandezze numeriche che esprimono un dato quantitativo riferito a “ricavi lordi”, costituendo, la prima, un dato che funge da parametro di riferimento fissato dalla legge quale determinazione quantitativa del limite dimensionale da considerare nell'operazione di comparazione e, la seconda, un dato storico fondato su un riscontro fattuale (nel caso di specie, incontestato). Non si vede come possa giustificarsi con il ricorso ad una lettura della norma asseritamente
“costituzionalmente orientata”, la disattivazione del parametro quantitativo di riferimento contenuto nella norma di legge da applicarsi e la sua sostituzione con un diverso parametro quantitativo destinato a modificare il testo normativo, determinato non a mezzo un decreto del Ministro di giustizia, come previsto dalla norma, ma con un'operazione di adeguamento del parametro, riferita all'epoca di applicazione della norma (tale conseguenza sembrando logicamente ineludibile) da parte dell'interprete. Una tale operazione darebbe ingresso non ad una interpretazione alternativa della norma, nella formulazione attualmente vigente, ma ad una sua evidente violazione.
Deve poi escludersi che il superamento di € 4.790,95 del limite di fallibilità di € 200.000,00 previsto dalla norma quanto ai ricavi lordi, possa essere apprezzato come “superamento minimo”, trattandosi di importo che, se, indubbiamente non ingente, non può, però, essere qualificato come irrisorio, imponendosi, comunque, il rilievo che deve escludersi che un tale apprezzamento possa trovare ingresso nell'applicazione della norma, la quale richiede solo, ai fini della sua applicabilità, l'accertamento del superamento o meno del parametro.
Vanno poi altresì disattesi i rilievi sviluppati dal reclamante in ordine all'entità del credito sulla base del quale ha proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, Parte_2
trattandosi, come rilevato dal P.G., di credito accertato in sede giudiziaria.
Il reclamo va pertanto rigettato ed il reclamante va condannato alla rifusione delle spese processuali del presente procedimento nella liquidazione di cui al dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 quanto al pagamento da parte del reclamante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte,
- rigetta il reclamo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali del presente procedimento che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge. - dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 quanto al pagamento a carico di di un'ulteriore somma pari a Parte_1
quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio, il 15.01.2025
Il consigliere est. Il presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele