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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8809 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4299/2023 R.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4299/23 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 29/05/2025 vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore legale rapp.te p.t., elett.te dom.to a in Via Pt_1
San Domenico n. 25, presso lo studio dell'Avv. Diego Bellantoni che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(già Controparte_1 [...]
, (P. Iva e c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., con sede a in Via Argine n. 929, ed ivi elett.te Pt_1 dom.ta in Via Calabritto n. 20, presso lo studio dell'Avv. Carolina Persico che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 152/2023, r.g. 27756/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 9/1/2023; somministrazione.
CONCLUSIONI: per l'opponente, in accoglimento dell'opposizione e disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, dichiarare illegittimo e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 152/2023, emesso dal Tribunale di
Napoli il 9/1/2023, rigettando la domanda di pagamento con esso proposta, attesa l'eccepita estinzione per prescrizione e, comunque, l'infondatezza delle pretese economiche azionate da controparte;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per l'opposto, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova, e, sulla scorta della documentazione offerta, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, nell'ipotesi di accertamento della prescrizione di parte delle somme ingiunte, condannarsi l'opponente al pagamento dei residui importi;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott. V. Pappalardo, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo),
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ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, con atto di citazione ritualmente notificato, il
(d'ora in avanti solo Parte_1
“l'opponente”) spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
152/2023 emesso in data 9/1/2023, a mezzo del quale il Tribunale di Napoli gli era stato ingiunto il pagamento di € 34.248,70, oltre interessi e spese, in favore di (d'ora in avanti solo “la società Controparte_1 opposta”), in virtù del mancato pagamento inerente la fornitura idrica per gli anni dal 2012 al 2021 di cui alle fatture allegate.
Eccepiva l'opponente la prescrizione del credito vantato dall'opposta, in assenza di validi atti interruttivi;
contestava l'effettività e la correttezza dei
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consumi posti a base delle fatture azionate dalla ABC e nelle stesse contabilizzati.
Si costituiva la società che eccepiva di Controparte_1 aver fornito prova del credito lamentato, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare l'opposta rilevava l'esistenza di un contratto di somministrazione, non contestato, nonché l'esistenza di corrispondenza PEC tra le parti che avrebbe costituito ricognizione del debito da parte dell'opponente; rilevava come dal regolamento e dalla Carta dei Servizi la mancata o ritardata ricezione della fattura non poteva essere imputata all'ABC
e non esonerava l'utente dall'obbligo di effettuare il pagamento;
eccepiva come il credito vantato derivasse dalle fatture depositate e, inoltre, l'assenza di prescrizione del credito vantato, e ciò per avere comunicato, con ciascuna fattura, il credito sino ad allora maturato;
eccepiva, infine, la contestazione generica dei consumi fatturati.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 9/9/2024, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia copia del contratto di somministrazione, copia delle fatture, sollecito di pagamento.
Tale documentazione costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
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Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
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Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
L'opposizione è risultata fondata a va accolta nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Risulta provato in via documentale il rapporto contrattuale di somministrazione attraverso il contratto n. 462954 stipulato in data
26/03/1968 tra l'allora Controparte_3
e l'abbonato rappresentata dal marito
[...] Controparte_4
Ing. dom. p.co Margherita 19” per l'utenza di Controparte_5 Parte_1
5 (doc. 1 allegato al fascicolo monitorio della ricorrente).
[...]
Ancora risulta provato che, a fonte della rappresentazione dell'invio di
“numerosi solleciti” di pagamento indicati dalla difesa della società opposta con il ricorso per ingiunzione di pagamento, risulta allegata una sola richiesta di pagamento, (doc. 4 allegato al fascicolo monitorio della ricorrente), recante la data del 3/6/2019, inviata a mezzo servizio di posta privata a tale sig.ra
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di cui non è dato sapere la qualità che, comunque, non è stata Persona_1 precisata da parte della società opposta. Né, volendo ipotizzare che la stessa Par fosse un condomino del fabbricato di , è stata data Parte_1 prova, da parte della difesa della società opposta, che essa fosse stata incaricata dalle parti alla ricezione delle bollette relative alla fornitura idrica.
Per tale comunicazione, comunque, non sono chiare né la data in cui sarebbe stato lasciato un avviso al destinatario, né la data di compiuta giacenza.
Così come, allo stesso modo, talune bollette risultano indirizzate a tale Avv.
Alessandro Di Dato, Piazza Bovio 22 mentre altre sono indirizzate a Pt_1
senza che dalla scarna allegazione documentale della Controparte_5 società opposta risulti provata la qualità di tali soggetti e la (eventuale) pattuizione tra le parti circa l'invio delle bollette agli stessi.
Il credito azionato da parte della società opposta, quindi, deve ritenersi prescritto in considerazione che il solo atto -valido- interruttivo della prescrizione risulta essere costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 10/01/2023.
E, invero, il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass. Civ. 27/01/2015 n. 1442; Cass. Civ. 21/06/1999 n. 6209).
Inoltre, non può non tenersi conto che, a far data dal 1/1/2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da cinque a due anni in applicazione delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27/12/2017, art. 1, co. 4), come modificata dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del
27/12/2019, art. 1, co. 295).
Circa il termine da cui decorre la prescrizione occorre rilevare come la S.C. abbia statuito che ”Il termine per l'adempimento della obbligazione relativa al
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pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione” (Cass. Civ. 20/03/2018 n. 6966; Cass. Civ. 2/8/2014 n. 18184).
Tenuto conto, quindi, della disposizione di cui all'art. 2935 c.c. e del
Regolamento di distribuzione richiamato dalla società opposta e, altresì, considerato che l'ultima bolletta di cui si chiede il pagamento riporta la data di emissione del 20/9/2019 con scadenza di pagamento al 18/10/2019, il credito reclamato dall'opposta risulta prescritto.
Infine, risulta infondata l'eccezione sollevata da parte della società opposta circa il carattere di ricognizione del debito da attribuire alle comunicazioni
PEC ricevute da parte della amministratore del Controparte_6 condominio opponente, in data 23/11/2021 e 5/12/2021 (docc. allegati al fascicolo di parte opposta), ed in mancanza della PEC del 31/3/2022 menzionata ma non allegata agli atti.
E, invero, dalla lettura di entrambe le comunicazioni si rileva come le stesse, inviate a distanza di oltre un anno, costituiscano entrambe solo una richiesta della società indicata, quale nuovo amministratore condominiale, delle copie delle fatture relative ai consumi idrici e ciò in quanto la stessa società subentrata nell'amministrazione del condominio.
Pertanto, non è dato rinvenire alcun carattere di ricognizione del debito ovvero di riconoscimento del debito ma solamente una richiesta della documentazione contabile, ovvero le bollette, riferite al condominio.
In conclusione, deve accogliersi l'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto prescritto il credito azionato.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (importo medio dello scaglione di valore fino ad € 52.000,00, ridotto del 30%), tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati con il D.M. n. 147 del 13 agosto
2022 (G.U. n. 236 dell'08/10/2022).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli -XI Sezione civile- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 152/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il
09/01/2023;
- condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.331,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Napoli il 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4299/23 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 29/05/2025 vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore legale rapp.te p.t., elett.te dom.to a in Via Pt_1
San Domenico n. 25, presso lo studio dell'Avv. Diego Bellantoni che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(già Controparte_1 [...]
, (P. Iva e c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., con sede a in Via Argine n. 929, ed ivi elett.te Pt_1 dom.ta in Via Calabritto n. 20, presso lo studio dell'Avv. Carolina Persico che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 152/2023, r.g. 27756/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 9/1/2023; somministrazione.
CONCLUSIONI: per l'opponente, in accoglimento dell'opposizione e disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, dichiarare illegittimo e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 152/2023, emesso dal Tribunale di
Napoli il 9/1/2023, rigettando la domanda di pagamento con esso proposta, attesa l'eccepita estinzione per prescrizione e, comunque, l'infondatezza delle pretese economiche azionate da controparte;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per l'opposto, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova, e, sulla scorta della documentazione offerta, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, nell'ipotesi di accertamento della prescrizione di parte delle somme ingiunte, condannarsi l'opponente al pagamento dei residui importi;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott. V. Pappalardo, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo),
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ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, con atto di citazione ritualmente notificato, il
(d'ora in avanti solo Parte_1
“l'opponente”) spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
152/2023 emesso in data 9/1/2023, a mezzo del quale il Tribunale di Napoli gli era stato ingiunto il pagamento di € 34.248,70, oltre interessi e spese, in favore di (d'ora in avanti solo “la società Controparte_1 opposta”), in virtù del mancato pagamento inerente la fornitura idrica per gli anni dal 2012 al 2021 di cui alle fatture allegate.
Eccepiva l'opponente la prescrizione del credito vantato dall'opposta, in assenza di validi atti interruttivi;
contestava l'effettività e la correttezza dei
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consumi posti a base delle fatture azionate dalla ABC e nelle stesse contabilizzati.
Si costituiva la società che eccepiva di Controparte_1 aver fornito prova del credito lamentato, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare l'opposta rilevava l'esistenza di un contratto di somministrazione, non contestato, nonché l'esistenza di corrispondenza PEC tra le parti che avrebbe costituito ricognizione del debito da parte dell'opponente; rilevava come dal regolamento e dalla Carta dei Servizi la mancata o ritardata ricezione della fattura non poteva essere imputata all'ABC
e non esonerava l'utente dall'obbligo di effettuare il pagamento;
eccepiva come il credito vantato derivasse dalle fatture depositate e, inoltre, l'assenza di prescrizione del credito vantato, e ciò per avere comunicato, con ciascuna fattura, il credito sino ad allora maturato;
eccepiva, infine, la contestazione generica dei consumi fatturati.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza del 9/9/2024, veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia copia del contratto di somministrazione, copia delle fatture, sollecito di pagamento.
Tale documentazione costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
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Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
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Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
L'opposizione è risultata fondata a va accolta nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Risulta provato in via documentale il rapporto contrattuale di somministrazione attraverso il contratto n. 462954 stipulato in data
26/03/1968 tra l'allora Controparte_3
e l'abbonato rappresentata dal marito
[...] Controparte_4
Ing. dom. p.co Margherita 19” per l'utenza di Controparte_5 Parte_1
5 (doc. 1 allegato al fascicolo monitorio della ricorrente).
[...]
Ancora risulta provato che, a fonte della rappresentazione dell'invio di
“numerosi solleciti” di pagamento indicati dalla difesa della società opposta con il ricorso per ingiunzione di pagamento, risulta allegata una sola richiesta di pagamento, (doc. 4 allegato al fascicolo monitorio della ricorrente), recante la data del 3/6/2019, inviata a mezzo servizio di posta privata a tale sig.ra
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di cui non è dato sapere la qualità che, comunque, non è stata Persona_1 precisata da parte della società opposta. Né, volendo ipotizzare che la stessa Par fosse un condomino del fabbricato di , è stata data Parte_1 prova, da parte della difesa della società opposta, che essa fosse stata incaricata dalle parti alla ricezione delle bollette relative alla fornitura idrica.
Per tale comunicazione, comunque, non sono chiare né la data in cui sarebbe stato lasciato un avviso al destinatario, né la data di compiuta giacenza.
Così come, allo stesso modo, talune bollette risultano indirizzate a tale Avv.
Alessandro Di Dato, Piazza Bovio 22 mentre altre sono indirizzate a Pt_1
senza che dalla scarna allegazione documentale della Controparte_5 società opposta risulti provata la qualità di tali soggetti e la (eventuale) pattuizione tra le parti circa l'invio delle bollette agli stessi.
Il credito azionato da parte della società opposta, quindi, deve ritenersi prescritto in considerazione che il solo atto -valido- interruttivo della prescrizione risulta essere costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 10/01/2023.
E, invero, il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale (Cass. Civ. 27/01/2015 n. 1442; Cass. Civ. 21/06/1999 n. 6209).
Inoltre, non può non tenersi conto che, a far data dal 1/1/2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da cinque a due anni in applicazione delle misure introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27/12/2017, art. 1, co. 4), come modificata dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del
27/12/2019, art. 1, co. 295).
Circa il termine da cui decorre la prescrizione occorre rilevare come la S.C. abbia statuito che ”Il termine per l'adempimento della obbligazione relativa al
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pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione” (Cass. Civ. 20/03/2018 n. 6966; Cass. Civ. 2/8/2014 n. 18184).
Tenuto conto, quindi, della disposizione di cui all'art. 2935 c.c. e del
Regolamento di distribuzione richiamato dalla società opposta e, altresì, considerato che l'ultima bolletta di cui si chiede il pagamento riporta la data di emissione del 20/9/2019 con scadenza di pagamento al 18/10/2019, il credito reclamato dall'opposta risulta prescritto.
Infine, risulta infondata l'eccezione sollevata da parte della società opposta circa il carattere di ricognizione del debito da attribuire alle comunicazioni
PEC ricevute da parte della amministratore del Controparte_6 condominio opponente, in data 23/11/2021 e 5/12/2021 (docc. allegati al fascicolo di parte opposta), ed in mancanza della PEC del 31/3/2022 menzionata ma non allegata agli atti.
E, invero, dalla lettura di entrambe le comunicazioni si rileva come le stesse, inviate a distanza di oltre un anno, costituiscano entrambe solo una richiesta della società indicata, quale nuovo amministratore condominiale, delle copie delle fatture relative ai consumi idrici e ciò in quanto la stessa società subentrata nell'amministrazione del condominio.
Pertanto, non è dato rinvenire alcun carattere di ricognizione del debito ovvero di riconoscimento del debito ma solamente una richiesta della documentazione contabile, ovvero le bollette, riferite al condominio.
In conclusione, deve accogliersi l'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto prescritto il credito azionato.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (importo medio dello scaglione di valore fino ad € 52.000,00, ridotto del 30%), tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati con il D.M. n. 147 del 13 agosto
2022 (G.U. n. 236 dell'08/10/2022).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli -XI Sezione civile- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 152/2023 emesso dal Tribunale di Napoli il
09/01/2023;
- condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.331,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa.
Così deciso in Napoli il 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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