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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5785 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2889/20121 R.G., avente ad oggetto “Querela ”, Pt_1 fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 10/09/2025
TRA
(c.f. ), in proprio nonché nella qualità di liquidatore e Parte_2 C.F._1 legale rappresentante della (P.IVA Controparte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di P.IVA_1 citazione notificato nel primo grado di giudizio e valevole anche per il presente giudizio di appello, dall'avv. FRANCESCO PERO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio, sito in Forio, alla via Spadara n. 52;
APPELLANTE
E
(già - c.f. e P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_2 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. SERENA DE SIMONE (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli alla via Cervantes n. 55/5;
APPELLATO
NONCHE'
1 PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
NAPOLI, in persona del Procuratore p.t.;
INTERVENTORE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 22.8.14, la proponeva Parte_3 ricorso dinanzi alla di Napoli avverso l'intimazione di Controparte_4 pagamento nr. 07120149033658301 e la sottostante cartella di pagamento, asseritamente notificata il 25.5.2011, chiedendone annullamento per omessa notifica della cartella e per conseguente prescrizione della pretesa tributaria in essa riportata.
Nella pendenza del giudizio tributario, di cui chiedeva la sospensione, la medesima parte ricorrente proponeva querela di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Napoli (R.G. n.
1017/2015), al fine di ottenere l'accertamento della falsità della relata di notifica della cartella di pagamento n. 07120110101687151000 ovvero la falsità della sottoscrizione/firma autografa apposta sulla cartolina di ricevimento, attribuita a , ovvero la falsità delle dichiarazioni, Parte_2 attestazioni e/o asseverazioni del soggetto notificatore.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sospendeva, quindi, il giudizio davanti a sé pendente, preso atto della proposizione della querela di falso dinanzi al Tribunale (cfr. ordinanza n.
2251, depositata il 27.4.2015). Senonché, prima del deposito dell'esito del giudizio sulla querela di falso, medio tempore azionata dal , fissava udienza di trattazione pubblica per la data del Pt_2
21.11.2016 e, a tale udienza, in assenza del difensore di parte ricorrente, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento, evidenziando che “dagli atti…risulta che la cartella di pagamento sia stata ritualmente notificata al contribuente il 25.5.11 nelle mani dell'amministratore della società” e che ”in assenza di notizie in merito all'esito del giudizio per la querela di falso deve ritenersi che la notifica della cartella di pagamento sia regolarmente avvenuta. Pertanto, la mancata impugnazione della cartella di pagamento ha comportato la definitività della pretesa tributaria” (cfr. sentenza n. 21723 del 20.12.2016). Tale sentenza passava in giudicato.
Con sentenza n. 8756/2020, pubblicata il 21.12.2020, il Tribunale di Napoli, dopo aver disposto consulenza tecnica grafologica volta a verificare l'autenticità della firma apposta in calce alla relata di notifica della cartella di pagamento n. 07120110101687151000, dichiarava inammissibile la querela di falso per carenza di interesse ad agire della parte, ritenendo, sulla base dei principi desunti dalla pronuncia della Suprema Corte n. 19413/2017, che “difetta l'interesse alla querela di falso, con riferimento alla certezza della falsità dello scritto, quando la falsità/genuinità è stata
2 dichiarata anche indirettamente da un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata”.
Secondo il giudice di prime cure, dunque, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n.
21723/2016 della , non sarebbe stato più possibile mettere in Controparte_4 discussione la genuinità della relata di notifica della cartella esattoriale e, di conseguenza, essendo ormai precluso l'accertamento sulla falsità della firma non sarebbe più stato possibile neppure intentare un eventuale giudizio di revocazione, il quale presuppone l'avvenuto accertamento della falsità del documento sulla cui base la sentenza revocanda è stata emessa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma e, per Parte_2
l'effetto, la declaratoria di falsità della relata di notifica della cartella di pagamento ovvero la falsità della sottoscrizione/firma autografa ovvero la falsità delle dichiarazioni, attestazioni e/o asseverazioni del soggetto notificatore sulla base delle risultanze della CTU già espletata in primo grado. In particolare, con un unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la dichiarata carenza di interesse ad agire, deducendo che: - nel caso di specie, non vi sarebbe nessun giudicato sulla veridicità della sottoscrizione;
- la querela di falso era stata proposta in via principale dinanzi al Tribunale prima che intervenisse la sentenza della Commissione Tributaria, la quale avrebbe dovuto lasciare sospeso il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione sulla querela;
- in ogni caso, l'interesse all'accertamento della falsità erga omnes consisterebbe nella possibilità di ottenere la revocazione della sentenza n. 21723/2016 della Commissione Tributaria, fondata su prove false, nonché nell'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità Controparte_5 dei documenti nuovi prodotti da controparte in secondo grado (nella specie i verbali di udienza della
CTP), chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 10.9.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini ridotti di giorni 20+20.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In linea generale, “è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, e dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata, oppure quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo. Ciò significa che
3 l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa
(Cass., Sez. 1, 30/7/2015, n. 16162), non implica nella querela di falso, al pari di quanto accade in genere per le azioni di accertamento, l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con
l'intervento del giudice, oltre a identificarsi nell'esigenza di eliminare lo stato di incertezza obiettiva (Cass., Sez. 3, 28/7/1972, n. 2591) (Cass. n. 1317/2024).
Nel caso di specie, questa Corte osserva che non ricorre né un'ipotesi di sopravvenuta irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo tributario in cui il documento stesso
è stato prodotto, quale prova della notifica della cartella esattoriale presupposta dall'intimazione di pagamento impugnata;
né, tantomeno, può ritenersi che l'autenticità della ricevuta della notifica sia stata cristallizzata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata.
Invero, nella citata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, invocata dal primo giudice quale ostativa ad un nuovo accertamento sulla falsità della relata di notifica, il documento, avverso il quale era stata proposta la querela in via principale, è stato posto dal giudice tributario a fondamento della decisione, lì dove ha affermato che “in assenza di notizie in merito all'esito del giudizio per la querela di falso”, la notifica della cartella di pagamento doveva ritenersi regolarmente effettuata.
Nessuna pronuncia, quindi, risulta adottata dal giudice tributario circa la veridicità/falsità della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica della predetta cartella di pagamento.
Del resto, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice tributario è tenuto a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela di falso, trattandosi di questione riservata alla giurisdizione ordinaria (cfr. Cass. n. 11535/2025, secondo cui, “in tema di contenzioso tributario il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone…, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure “incidenter tantum”).
La Commissione Tributaria Provinciale, quindi, non si è pronunciata - né avrebbe potuto pronunciarsi - in merito alla falsità della firma apposta sulla relata di notifica della cartella di
4 pagamento in esame, limitandosi a ritenere validamente eseguito il processo notificatorio solo per non aver avuto notizia dell'esito della querela.
Ne consegue che, nel caso di specie, non può ritenersi formato nessun giudicato, neppure implicito, con riferimento alla certezza dell'autenticità del documento, tale da far venir meno l'interesse ad agire rispetto alla querela di falso, peraltro già proposta.
D'altra parte, va osservato che la decisione della Corte di Cassazione n. 19413/2017, richiamata dalla sentenza di primo grado, riguardava la falsità di un assegno, che era già stato posto a fondamento di una pretesa giudiziale divenuta definitiva e non più impugnabile al momento della proposizione della querela di falso. Nella fattispecie esaminata dalla suddetta pronuncia, infatti, la
Suprema Corte rilevava che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” e su tale presupposto riteneva che non fosse “opponibile” la falsificazione del titolo, poiché il giudicato che si era formato su di esso aveva reso irretrattabile il diritto al pagamento della somma portata nell'assegno, precludendo qualsiasi azione od eccezione tendente a far valere i fatti impeditivi su di esso incidenti.
La fattispecie all'esame della Suprema Corte, quindi, diverge nettamente da quella in esame, atteso che, nel caso di specie, l'odierno appellante aveva espressamente dedotto la falsità della relata di notifica, proponendo querela di falso in via principale davanti al giudice munito della giurisdizione già prima che si formasse il giudicato tributario;
e tale giudice, in quanto privo di giurisdizione sulla questione, dopo aver sospeso il giudizio pendente davanti a sé, avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della decisione sulla querela prima di decidere la domanda sottoposta al suo esame (cfr. art. . 39 d.lgs. n. 546 del 1992, citato sopra).
Inoltre, nel caso esaminato dalla Suprema Corte l'assegno di cui si assumeva la falsità era stato posto a fondamento della decisione e ritenuto valido titolo della pretesa azionata. Nel caso di specie, invece, la Commissione Tributaria non ha neppure incidentalmente o implicitamente consacrato l'autenticità del documento posto a base della decisione, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale, sul presupposto che non fosse stata fornita la prova dell'esito del giudizio sulla falsità, pervero, ancora in corso per l'espletamento della
CTU.
Peraltro, seguendo la tesi fornita dal primo giudice, si giungerebbe alla situazione paradossale per cui il passaggio in giudicato di una sentenza basata su un atto notificato, renderebbe sempre inammissibile la revocatoria della sentenza ex art. 395 n. 2 c.p.c. in quanto postulerebbe sempre la
5 validità della notifica;
invero, per costante giurisprudenza le revocatorie ex art. 395 n. 2 c.p.c., fondate sulla falsità delle notifiche degli atti, sono ritenute pacificamente ammissibili (cfr. Cass.
18201/2022).
Ciò posto, ritenuto che nel caso in esame non si sia formato nessun giudicato, neppure implicito, sulla veridicità della firma apposta in calce alla relata di notifica in esame, avendo la
Commissione Tributaria statuito solo sulla regolarità formale della notifica stessa, non può escludersi l'interesse ad agire dell'appellante.
Nel merito della querela proposta, in linea generale, in più di un'occasione (Cass.,
3014/1975; Cass., 2246/1981; Cass., 1783/2001; Cass., 3065/2003; Cass., 24852/2006; Cass.,
16289/2015; Cass., 22058/2019; Cass., 6028/2023), la Suprema Corte ha sostenuto che “il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”, così come effettivamente avvenuto nel caso di specie con la proposizione della querela di falso da parte di . Parte_2
Sul piano probatorio, inoltre, la medesima giurisprudenza ha chiarito che “l'individuazione di una falsa firma è sufficiente a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicità delle altre attestazioni” (Cass.,
16640/2025).
Orbene, nel caso in esame, questa Corte ritiene condivisibili gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado - immune da vizi e non specificamente contestata neppure dalle parti -, in base alla quale “i confronti effettuati hanno portato alla luce incongruenze nell'articolazione dei flussi dinamografici, nella natura del controllo motorio, nel tratto, nell'organizzazione, nelle larghezze, nelle angolosità, nel livello di evoluzione e personalizzazione della scrittura. La spinta pulsionale, l'ossatura stilistico-gestuale, il cinetismo esecutivo, e le caratteristiche fisionomiche strutturali nella loro globalità non corrispondono: evidenziano, di fatti, una divergente natura dinamica psico-nervosa...L'analisi particolareggiata e il confronto condotto sulle autografe e sulla disconosciuta hanno messo in evidenza incongruenze qualitativamente sostanziali nelle molteplici componenti intrinseche del grafismo…la firma in verifica non è riconducibile alla gestualità grafica delle scritture comparative avute a disposizione, per cui è da ritenersi apocrifa” (cfr. pagg. 25 e 26 della relazione grafotecnica).
Pertanto, ritenute condivisibili le risultanze della consulenza tecnica disposta dal giudice di prime cure, essendo stata ivi accertata la natura apocrifa della firma apposta alla relata di notifica in esame, la querela di falso proposta da va accolta e la sentenza impugnata va revocata. Parte_2
6 Per converso, non può essere accolta la domanda dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c., e ciò per due ordini di ragioni: da un lato, infatti, la stessa parte appellante non ha partecipato all'udienza del 21.11.2016 dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale, né ha neppure impugnato la sentenza da essa emessa, consentendone il passaggio in giudicato;
dall'altro lato, la parte appellata si è limitata ad utilizzare gli strumenti processuali a sua disposizione, depositando le note scritte di udienza, senza che possano ad essa imputarsi comportamenti scorretti tali da giustificare un'eventuale condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, non risultano né dedotti specificamente né tantomeno provati i danni asseritamente subiti dall'appellante, sicché la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata e liquidate nella misura di cui al dispositivo, Controparte_5 ai valori minimi dello scaglione di riferimento (determinato ex art. 5 comma 5 DM 55/2014) sulla base delle tabelle ex DM 147/2022, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Pero, costituito per l'appellante, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Parimenti, le spese della CTU, espletata nel primo grado di giudizio, seguono il medesimo criterio della soccombenza e sono poste, nella misura già liquidata in primo grado, a carico dell'appellata . Controparte_2
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Va, infine, disposta l'annotazione della presente pronuncia sul documento dichiarato falso, ai sensi dell'art. 226, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_2 in proprio e n.q. di liquidatore e legale rappresentante della Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8756 del 21.12.2020, nei confronti dell'
[...]
, così provvede: Controparte_5
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la falsità della firma apposta in calce alla relata di notifica della cartella di pagamento n.
07120110101687151000;
2) condanna l' a pagare le spese di lite di entrambi i gradi Controparte_5 di giudizio in favore dell'appellante , che si liquidano, per il primo grado di giudizio, Parte_2 in € 786,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge ed € 1.165,50 per spese ed € 4.996,00 per compensi professionali, oltre
7 rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, per il presente grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Pero, per averne fatto anticipo;
3) pone le spese di CTU, già liquidate nel giudizio di primo grado, a carico dell'
[...]
; Controparte_5
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello;
5) dispone l'annotazione della presente pronuncia sul documento dichiarato falso, ai sensi dell'art. 226, secondo comma, c.p.c.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
Si dà atto che la motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato ordinario in tirocinio, dott. Carlo Barba.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Antonio Mungo Presidente dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2889/20121 R.G., avente ad oggetto “Querela ”, Pt_1 fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 10/09/2025
TRA
(c.f. ), in proprio nonché nella qualità di liquidatore e Parte_2 C.F._1 legale rappresentante della (P.IVA Controparte_1
), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di P.IVA_1 citazione notificato nel primo grado di giudizio e valevole anche per il presente giudizio di appello, dall'avv. FRANCESCO PERO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio, sito in Forio, alla via Spadara n. 52;
APPELLANTE
E
(già - c.f. e P.IVA Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_2 procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. SERENA DE SIMONE (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli alla via Cervantes n. 55/5;
APPELLATO
NONCHE'
1 PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
NAPOLI, in persona del Procuratore p.t.;
INTERVENTORE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 22.8.14, la proponeva Parte_3 ricorso dinanzi alla di Napoli avverso l'intimazione di Controparte_4 pagamento nr. 07120149033658301 e la sottostante cartella di pagamento, asseritamente notificata il 25.5.2011, chiedendone annullamento per omessa notifica della cartella e per conseguente prescrizione della pretesa tributaria in essa riportata.
Nella pendenza del giudizio tributario, di cui chiedeva la sospensione, la medesima parte ricorrente proponeva querela di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Napoli (R.G. n.
1017/2015), al fine di ottenere l'accertamento della falsità della relata di notifica della cartella di pagamento n. 07120110101687151000 ovvero la falsità della sottoscrizione/firma autografa apposta sulla cartolina di ricevimento, attribuita a , ovvero la falsità delle dichiarazioni, Parte_2 attestazioni e/o asseverazioni del soggetto notificatore.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sospendeva, quindi, il giudizio davanti a sé pendente, preso atto della proposizione della querela di falso dinanzi al Tribunale (cfr. ordinanza n.
2251, depositata il 27.4.2015). Senonché, prima del deposito dell'esito del giudizio sulla querela di falso, medio tempore azionata dal , fissava udienza di trattazione pubblica per la data del Pt_2
21.11.2016 e, a tale udienza, in assenza del difensore di parte ricorrente, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento, evidenziando che “dagli atti…risulta che la cartella di pagamento sia stata ritualmente notificata al contribuente il 25.5.11 nelle mani dell'amministratore della società” e che ”in assenza di notizie in merito all'esito del giudizio per la querela di falso deve ritenersi che la notifica della cartella di pagamento sia regolarmente avvenuta. Pertanto, la mancata impugnazione della cartella di pagamento ha comportato la definitività della pretesa tributaria” (cfr. sentenza n. 21723 del 20.12.2016). Tale sentenza passava in giudicato.
Con sentenza n. 8756/2020, pubblicata il 21.12.2020, il Tribunale di Napoli, dopo aver disposto consulenza tecnica grafologica volta a verificare l'autenticità della firma apposta in calce alla relata di notifica della cartella di pagamento n. 07120110101687151000, dichiarava inammissibile la querela di falso per carenza di interesse ad agire della parte, ritenendo, sulla base dei principi desunti dalla pronuncia della Suprema Corte n. 19413/2017, che “difetta l'interesse alla querela di falso, con riferimento alla certezza della falsità dello scritto, quando la falsità/genuinità è stata
2 dichiarata anche indirettamente da un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata”.
Secondo il giudice di prime cure, dunque, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n.
21723/2016 della , non sarebbe stato più possibile mettere in Controparte_4 discussione la genuinità della relata di notifica della cartella esattoriale e, di conseguenza, essendo ormai precluso l'accertamento sulla falsità della firma non sarebbe più stato possibile neppure intentare un eventuale giudizio di revocazione, il quale presuppone l'avvenuto accertamento della falsità del documento sulla cui base la sentenza revocanda è stata emessa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma e, per Parte_2
l'effetto, la declaratoria di falsità della relata di notifica della cartella di pagamento ovvero la falsità della sottoscrizione/firma autografa ovvero la falsità delle dichiarazioni, attestazioni e/o asseverazioni del soggetto notificatore sulla base delle risultanze della CTU già espletata in primo grado. In particolare, con un unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la dichiarata carenza di interesse ad agire, deducendo che: - nel caso di specie, non vi sarebbe nessun giudicato sulla veridicità della sottoscrizione;
- la querela di falso era stata proposta in via principale dinanzi al Tribunale prima che intervenisse la sentenza della Commissione Tributaria, la quale avrebbe dovuto lasciare sospeso il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione sulla querela;
- in ogni caso, l'interesse all'accertamento della falsità erga omnes consisterebbe nella possibilità di ottenere la revocazione della sentenza n. 21723/2016 della Commissione Tributaria, fondata su prove false, nonché nell'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità Controparte_5 dei documenti nuovi prodotti da controparte in secondo grado (nella specie i verbali di udienza della
CTP), chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 10.9.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini ridotti di giorni 20+20.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In linea generale, “è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, e dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata, oppure quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo. Ciò significa che
3 l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa
(Cass., Sez. 1, 30/7/2015, n. 16162), non implica nella querela di falso, al pari di quanto accade in genere per le azioni di accertamento, l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con
l'intervento del giudice, oltre a identificarsi nell'esigenza di eliminare lo stato di incertezza obiettiva (Cass., Sez. 3, 28/7/1972, n. 2591) (Cass. n. 1317/2024).
Nel caso di specie, questa Corte osserva che non ricorre né un'ipotesi di sopravvenuta irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo tributario in cui il documento stesso
è stato prodotto, quale prova della notifica della cartella esattoriale presupposta dall'intimazione di pagamento impugnata;
né, tantomeno, può ritenersi che l'autenticità della ricevuta della notifica sia stata cristallizzata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata.
Invero, nella citata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, invocata dal primo giudice quale ostativa ad un nuovo accertamento sulla falsità della relata di notifica, il documento, avverso il quale era stata proposta la querela in via principale, è stato posto dal giudice tributario a fondamento della decisione, lì dove ha affermato che “in assenza di notizie in merito all'esito del giudizio per la querela di falso”, la notifica della cartella di pagamento doveva ritenersi regolarmente effettuata.
Nessuna pronuncia, quindi, risulta adottata dal giudice tributario circa la veridicità/falsità della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica della predetta cartella di pagamento.
Del resto, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice tributario è tenuto a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela di falso, trattandosi di questione riservata alla giurisdizione ordinaria (cfr. Cass. n. 11535/2025, secondo cui, “in tema di contenzioso tributario il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone…, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure “incidenter tantum”).
La Commissione Tributaria Provinciale, quindi, non si è pronunciata - né avrebbe potuto pronunciarsi - in merito alla falsità della firma apposta sulla relata di notifica della cartella di
4 pagamento in esame, limitandosi a ritenere validamente eseguito il processo notificatorio solo per non aver avuto notizia dell'esito della querela.
Ne consegue che, nel caso di specie, non può ritenersi formato nessun giudicato, neppure implicito, con riferimento alla certezza dell'autenticità del documento, tale da far venir meno l'interesse ad agire rispetto alla querela di falso, peraltro già proposta.
D'altra parte, va osservato che la decisione della Corte di Cassazione n. 19413/2017, richiamata dalla sentenza di primo grado, riguardava la falsità di un assegno, che era già stato posto a fondamento di una pretesa giudiziale divenuta definitiva e non più impugnabile al momento della proposizione della querela di falso. Nella fattispecie esaminata dalla suddetta pronuncia, infatti, la
Suprema Corte rilevava che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” e su tale presupposto riteneva che non fosse “opponibile” la falsificazione del titolo, poiché il giudicato che si era formato su di esso aveva reso irretrattabile il diritto al pagamento della somma portata nell'assegno, precludendo qualsiasi azione od eccezione tendente a far valere i fatti impeditivi su di esso incidenti.
La fattispecie all'esame della Suprema Corte, quindi, diverge nettamente da quella in esame, atteso che, nel caso di specie, l'odierno appellante aveva espressamente dedotto la falsità della relata di notifica, proponendo querela di falso in via principale davanti al giudice munito della giurisdizione già prima che si formasse il giudicato tributario;
e tale giudice, in quanto privo di giurisdizione sulla questione, dopo aver sospeso il giudizio pendente davanti a sé, avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della decisione sulla querela prima di decidere la domanda sottoposta al suo esame (cfr. art. . 39 d.lgs. n. 546 del 1992, citato sopra).
Inoltre, nel caso esaminato dalla Suprema Corte l'assegno di cui si assumeva la falsità era stato posto a fondamento della decisione e ritenuto valido titolo della pretesa azionata. Nel caso di specie, invece, la Commissione Tributaria non ha neppure incidentalmente o implicitamente consacrato l'autenticità del documento posto a base della decisione, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale, sul presupposto che non fosse stata fornita la prova dell'esito del giudizio sulla falsità, pervero, ancora in corso per l'espletamento della
CTU.
Peraltro, seguendo la tesi fornita dal primo giudice, si giungerebbe alla situazione paradossale per cui il passaggio in giudicato di una sentenza basata su un atto notificato, renderebbe sempre inammissibile la revocatoria della sentenza ex art. 395 n. 2 c.p.c. in quanto postulerebbe sempre la
5 validità della notifica;
invero, per costante giurisprudenza le revocatorie ex art. 395 n. 2 c.p.c., fondate sulla falsità delle notifiche degli atti, sono ritenute pacificamente ammissibili (cfr. Cass.
18201/2022).
Ciò posto, ritenuto che nel caso in esame non si sia formato nessun giudicato, neppure implicito, sulla veridicità della firma apposta in calce alla relata di notifica in esame, avendo la
Commissione Tributaria statuito solo sulla regolarità formale della notifica stessa, non può escludersi l'interesse ad agire dell'appellante.
Nel merito della querela proposta, in linea generale, in più di un'occasione (Cass.,
3014/1975; Cass., 2246/1981; Cass., 1783/2001; Cass., 3065/2003; Cass., 24852/2006; Cass.,
16289/2015; Cass., 22058/2019; Cass., 6028/2023), la Suprema Corte ha sostenuto che “il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”, così come effettivamente avvenuto nel caso di specie con la proposizione della querela di falso da parte di . Parte_2
Sul piano probatorio, inoltre, la medesima giurisprudenza ha chiarito che “l'individuazione di una falsa firma è sufficiente a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicità delle altre attestazioni” (Cass.,
16640/2025).
Orbene, nel caso in esame, questa Corte ritiene condivisibili gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado - immune da vizi e non specificamente contestata neppure dalle parti -, in base alla quale “i confronti effettuati hanno portato alla luce incongruenze nell'articolazione dei flussi dinamografici, nella natura del controllo motorio, nel tratto, nell'organizzazione, nelle larghezze, nelle angolosità, nel livello di evoluzione e personalizzazione della scrittura. La spinta pulsionale, l'ossatura stilistico-gestuale, il cinetismo esecutivo, e le caratteristiche fisionomiche strutturali nella loro globalità non corrispondono: evidenziano, di fatti, una divergente natura dinamica psico-nervosa...L'analisi particolareggiata e il confronto condotto sulle autografe e sulla disconosciuta hanno messo in evidenza incongruenze qualitativamente sostanziali nelle molteplici componenti intrinseche del grafismo…la firma in verifica non è riconducibile alla gestualità grafica delle scritture comparative avute a disposizione, per cui è da ritenersi apocrifa” (cfr. pagg. 25 e 26 della relazione grafotecnica).
Pertanto, ritenute condivisibili le risultanze della consulenza tecnica disposta dal giudice di prime cure, essendo stata ivi accertata la natura apocrifa della firma apposta alla relata di notifica in esame, la querela di falso proposta da va accolta e la sentenza impugnata va revocata. Parte_2
6 Per converso, non può essere accolta la domanda dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c., e ciò per due ordini di ragioni: da un lato, infatti, la stessa parte appellante non ha partecipato all'udienza del 21.11.2016 dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale, né ha neppure impugnato la sentenza da essa emessa, consentendone il passaggio in giudicato;
dall'altro lato, la parte appellata si è limitata ad utilizzare gli strumenti processuali a sua disposizione, depositando le note scritte di udienza, senza che possano ad essa imputarsi comportamenti scorretti tali da giustificare un'eventuale condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, non risultano né dedotti specificamente né tantomeno provati i danni asseritamente subiti dall'appellante, sicché la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata e liquidate nella misura di cui al dispositivo, Controparte_5 ai valori minimi dello scaglione di riferimento (determinato ex art. 5 comma 5 DM 55/2014) sulla base delle tabelle ex DM 147/2022, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Pero, costituito per l'appellante, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Parimenti, le spese della CTU, espletata nel primo grado di giudizio, seguono il medesimo criterio della soccombenza e sono poste, nella misura già liquidata in primo grado, a carico dell'appellata . Controparte_2
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Va, infine, disposta l'annotazione della presente pronuncia sul documento dichiarato falso, ai sensi dell'art. 226, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_2 in proprio e n.q. di liquidatore e legale rappresentante della Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8756 del 21.12.2020, nei confronti dell'
[...]
, così provvede: Controparte_5
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la falsità della firma apposta in calce alla relata di notifica della cartella di pagamento n.
07120110101687151000;
2) condanna l' a pagare le spese di lite di entrambi i gradi Controparte_5 di giudizio in favore dell'appellante , che si liquidano, per il primo grado di giudizio, Parte_2 in € 786,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge ed € 1.165,50 per spese ed € 4.996,00 per compensi professionali, oltre
7 rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, per il presente grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Pero, per averne fatto anticipo;
3) pone le spese di CTU, già liquidate nel giudizio di primo grado, a carico dell'
[...]
; Controparte_5
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello;
5) dispone l'annotazione della presente pronuncia sul documento dichiarato falso, ai sensi dell'art. 226, secondo comma, c.p.c.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Antonio Mungo
Si dà atto che la motivazione della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato ordinario in tirocinio, dott. Carlo Barba.
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