Art. 2.
La spesa di cui all'articolo precedente gravera' sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51, e sara' compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La spesa di cui all'articolo precedente gravera' sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51, e sara' compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.