Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 5585 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 27.3.2025, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 5585/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. FABOZZI GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: azione di condanna al pagamento di ratei
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.5.2023 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo che a seguito del decreto di omologa positivo reso nel giudizio R.G. 268/2022, con cui era stato riconosciuto in capo alla ricorrente il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta;
aveva
CP_ inoltrato in data 23.12.2022 il decreto di omologa nonché il modello AP70 all' che erano
e non riscossi.
CP_ Si costituiva l' deducendo la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio nei confronti della ricorrente dei ratei di cui è causa.
Rinviata la causa per la decisione, su richiesta di parte ricorrente, per essere il procedimento per atp sottoposto ad indagini da parte dell'Autorità giudiziaria, la causa veniva nuovamente rinviata per le medesime ragioni ed infine, disposta la trattazione scritta per l'udienza, la causa in data odierna
è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve rilevarsi che il provvedimento giudiziale su cui si basa la domanda azionata in questa sede resta, in assenza di ogni deduzione in senso contrario, valido ed efficace. Del resto, la parte nulla specifica in ordine all'oggetto del procedimento penale richiamato e alle ragioni per cui lo stesso debba assumere rilevanza ai fini della qualificazione della prestazione come indebita e del conseguente mancato pagamento o recupero della stessa.
A ciò si aggiunga che non può non tenersi conto del fatto che nel caso di specie viene in rilievo una prestazione assistenziale finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate ex art. 38 Cost., rispetto alla quale, infatti, non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo.
Ciò posto, visto quanto dedotto da entrambe le parti e quanto documentato in atti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto
CP_ pagamento dei ratei da parte dell' e, dunque, ha dato atto della cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto da entrambe le parti e risultante dagli atti di causa.
CP_ L' infatti ha riconosciuto il fondamento della domanda come concordemente dedotto dalle parti.
Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va tuttavia osservato che dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto la comunicazione di liquidazione del dovuto in data 4.5.2023, e, dunque, in data antecedente al deposito del ricorso e alla notifica dello stesso, sicchè sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 28/03/2025 .
Il giudice
dott.ssa Federica Izzo