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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1631 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata ad [...], il l'8 dicembre 1989, elettivamente do- Parte_1
miciliata presso lo studio degli avv.ti Lomonaco Giovanni e La Torre Dome- nica, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso in- troduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato ad [...], il [...], elettivamente domicilia- Controparte_1
to presso lo studio dell'avv. Aprile Maria, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 febbraio 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 15 giugno 2023;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 giugno 2023, ha chiesto al Tri- Parte_1
bunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contrat- to a Palma di Montechiaro - il 24 giugno 2011 - con , dalla cui Controparte_1
unione erano nati due figli e , minorenni. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, di- chiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1120 del 14-29 dicembre 2020, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, tenuto conto sia dell'asserito disinteresse manifestato dal nei CP_1
confronti dei figli, sia del trasferimento di quest'ultimo in Germania, ha chie- sto l'affidamento esclusivo dei figli, con collocamento stabile presso il domici- lio della stessa, la previsione dell'obbligo posto in capo al resistente di corri- sponderle un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli pari ad euro
500,00 (250,00 euro per ciascuno), oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione dell'uso della casa coniugale.
Con comparsa, depositata il 10 settembre 2023, si è costituito CP_2
[...
, il quale non si è opposto alla domanda principale, ma ha contestato la ri- chiesta di affidamento esclusivo dei figli avanzata dalla ricorrente, chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso, deducendo delle difficoltà
- 2 - nell'istaurare un autonomo rapporto con i figli, a causa della condotta ostru- zionistica dell . Parte_1
Inoltre, il medesimo, allegando una situazione economica non florida, ha chiesto la conferma dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al manteni- mento dei figli mediante il versamento di un assegno complessivo pari ad eu- ro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ha chiesto, infine, la condanna della al risarcimento dei danni patiti Parte_1
dal medesimo a causa delle ingerenze della stessa nel suo rapporto con i figli e quantificati in euro 5000,00, domandando, anche, il ripristino dei rapporti tra i minori e i nonni e gli zii paterni.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 28 novembre 2023, il giudice delegato, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e incaricati i Servizi Sociali terri- torialmente competenti, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 febbraio 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1120 del 14-29 dicembre 2020, passata in giudicato, e che la comparizione dei co- niugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una
- 3 - data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo, al resto, va certamente confermato l'affidamento congiunto di
[...]
Per
e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il do- Per_2
micilio della madre.
Sul punto, vale la pena richiamare l'orientamento costante espresso dalla giu- risprudenza di legittimità, secondo cui l'affidamento esclusivo dei figli a uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una si- tuazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesi- mo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo am- biente familiare (cfr. Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008,
n. 16593).
- 4 - Ebbene, nel caso di specie, anche alla luce di quanto relazionato dai profes- sionisti del Servizi Sociali incaricati (cfr. relazione in atti), non sono emerse condotte pregiudizievoli poste in essere dai genitori, che potrebbero pregiudi- care l'interesse preminente dei minori.
Infatti, sebbene nel corso del giudizio siano emerse delle condotte inadem- pienti del nel corrispondere l'assegno di mantenimento, a causa di ri- CP_1
strettezze economiche, tuttavia, da ciò non può certamente desumersi un to- tale disinteresse del padre nei confronti dei figli, tenuto conto, peraltro, che nel corso del giudizio il medesimo ha anche lamentato delle condotte ostru- zionistiche dell' , dimostrando, dunque, il proprio interesse nel man- Parte_1
tenere un proprio rapporto costante con i figli.
Venendo al diritto di visita, il padre, ogni qualvolta sarà in Sicilia, può incon- trare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle fre- quentazioni e in caso di disaccordo, osservando le modalità di visita indicate nei provvedimenti provvisori e urgenti.
In ogni caso, tenuto conto della circostanza che il vive prevalentemente CP_1
in Germania, va previsto una chiamata o una videochiamata giornaliera in fa- sce orarie compatibili con le esigenze lavorative dei genitori e scolastiche e lu- diche dei minori, invitando la , quale genitore collocatario, a favorire Parte_1
quanto più possibile i contatti tra il genitori e i figli, proprio nell'ottica di evi- tare un pregiudizio a questi ultimi.
A tal proposito, va osservato che dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati è emersa la volontà dell' di favorire il rapporto anche a distanza tra Parte_1
genitori e figli, evidenziando che anche le chiamate del ai figli si sono CP_1
intensificate ( cfr. Relazione in atti).
- 5 - Per tale ragione, va disattesa la richiesta risarcitoria avanzata dal nei con- CP_1
fronti dell' , essendo stata esclusa una condotta ostruzionistica di Parte_1
quest'ultima-
Va, invece, dichiarata inammissibile in questo giudizio la domanda volta a re- golamentare gli incontri tra i minori e i nonni paterni, trattandosi di materia di competenza del Tribunale per i minorenni.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e ai figli, con lei convi- Parte_1
venti.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, comparati i redditi delle parti, considerato che rispetto all'epoca della separazione il gode di un reddito CP_1
fisso, tenuto conto della carente allegazione in ordine alle spese sostenute, non essendo stato prodotto il contratto di finanziamento, da cui desumere la data dell'ultima rata di ammortamento e la finalità del medesimo prestito, te-
CP_ nuto conto che l'assegno unico erogato dall' può essere percepito da
[...]
i genitori in pari quota o che possono essere percepiti analoghi emo- Pt_2
lumenti erogato dallo stato tedesco, va confermato l'obbligo posto in capo al di corrispondere alla , a titolo di mantenimento dei figli minori CP_1 Parte_1
e , entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di im- Per_1 Per_2
porto complessivo pari ad euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), rivalu- tabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
- 6 - uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza ec- cezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palma di Monte- chiaro, il 24 giugno 2011, da e e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro di matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n. 36, par- te II, serie A, dell'anno 2011;
DISPONE che i figli minori e rimangano affidati congiuntamente a Per_1 Persona_4
entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di incontrare i figli secondo le modalità stabilite in parte motiva;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1
assegno mensile complessivo di € 400,00 per il mantenimento dei figli Per_1
e , rivalutabili ISTAT, pagabile nei primi dieci giorni di ogni mese, Persona_4
oltre al 50% delle spese straordinarie;
ASSEGNA
l'uso della casa coniugale ad e ai figli, con lei conviventi. Parte_1
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
- 7 - Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 8 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1631 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata ad [...], il l'8 dicembre 1989, elettivamente do- Parte_1
miciliata presso lo studio degli avv.ti Lomonaco Giovanni e La Torre Dome- nica, che la rappresentano e difendono, giusta procura allegata al ricorso in- troduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato ad [...], il [...], elettivamente domicilia- Controparte_1
to presso lo studio dell'avv. Aprile Maria, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 febbraio 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 15 giugno 2023;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 giugno 2023, ha chiesto al Tri- Parte_1
bunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contrat- to a Palma di Montechiaro - il 24 giugno 2011 - con , dalla cui Controparte_1
unione erano nati due figli e , minorenni. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, di- chiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1120 del 14-29 dicembre 2020, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Inoltre, tenuto conto sia dell'asserito disinteresse manifestato dal nei CP_1
confronti dei figli, sia del trasferimento di quest'ultimo in Germania, ha chie- sto l'affidamento esclusivo dei figli, con collocamento stabile presso il domici- lio della stessa, la previsione dell'obbligo posto in capo al resistente di corri- sponderle un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli pari ad euro
500,00 (250,00 euro per ciascuno), oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione dell'uso della casa coniugale.
Con comparsa, depositata il 10 settembre 2023, si è costituito CP_2
[...
, il quale non si è opposto alla domanda principale, ma ha contestato la ri- chiesta di affidamento esclusivo dei figli avanzata dalla ricorrente, chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso, deducendo delle difficoltà
- 2 - nell'istaurare un autonomo rapporto con i figli, a causa della condotta ostru- zionistica dell . Parte_1
Inoltre, il medesimo, allegando una situazione economica non florida, ha chiesto la conferma dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al manteni- mento dei figli mediante il versamento di un assegno complessivo pari ad eu- ro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ha chiesto, infine, la condanna della al risarcimento dei danni patiti Parte_1
dal medesimo a causa delle ingerenze della stessa nel suo rapporto con i figli e quantificati in euro 5000,00, domandando, anche, il ripristino dei rapporti tra i minori e i nonni e gli zii paterni.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 28 novembre 2023, il giudice delegato, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e incaricati i Servizi Sociali terri- torialmente competenti, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 7 febbraio 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1120 del 14-29 dicembre 2020, passata in giudicato, e che la comparizione dei co- niugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una
- 3 - data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo, al resto, va certamente confermato l'affidamento congiunto di
[...]
Per
e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il do- Per_2
micilio della madre.
Sul punto, vale la pena richiamare l'orientamento costante espresso dalla giu- risprudenza di legittimità, secondo cui l'affidamento esclusivo dei figli a uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una si- tuazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesi- mo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo am- biente familiare (cfr. Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008,
n. 16593).
- 4 - Ebbene, nel caso di specie, anche alla luce di quanto relazionato dai profes- sionisti del Servizi Sociali incaricati (cfr. relazione in atti), non sono emerse condotte pregiudizievoli poste in essere dai genitori, che potrebbero pregiudi- care l'interesse preminente dei minori.
Infatti, sebbene nel corso del giudizio siano emerse delle condotte inadem- pienti del nel corrispondere l'assegno di mantenimento, a causa di ri- CP_1
strettezze economiche, tuttavia, da ciò non può certamente desumersi un to- tale disinteresse del padre nei confronti dei figli, tenuto conto, peraltro, che nel corso del giudizio il medesimo ha anche lamentato delle condotte ostru- zionistiche dell' , dimostrando, dunque, il proprio interesse nel man- Parte_1
tenere un proprio rapporto costante con i figli.
Venendo al diritto di visita, il padre, ogni qualvolta sarà in Sicilia, può incon- trare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle fre- quentazioni e in caso di disaccordo, osservando le modalità di visita indicate nei provvedimenti provvisori e urgenti.
In ogni caso, tenuto conto della circostanza che il vive prevalentemente CP_1
in Germania, va previsto una chiamata o una videochiamata giornaliera in fa- sce orarie compatibili con le esigenze lavorative dei genitori e scolastiche e lu- diche dei minori, invitando la , quale genitore collocatario, a favorire Parte_1
quanto più possibile i contatti tra il genitori e i figli, proprio nell'ottica di evi- tare un pregiudizio a questi ultimi.
A tal proposito, va osservato che dalla relazione dei Servizi Sociali incaricati è emersa la volontà dell' di favorire il rapporto anche a distanza tra Parte_1
genitori e figli, evidenziando che anche le chiamate del ai figli si sono CP_1
intensificate ( cfr. Relazione in atti).
- 5 - Per tale ragione, va disattesa la richiesta risarcitoria avanzata dal nei con- CP_1
fronti dell' , essendo stata esclusa una condotta ostruzionistica di Parte_1
quest'ultima-
Va, invece, dichiarata inammissibile in questo giudizio la domanda volta a re- golamentare gli incontri tra i minori e i nonni paterni, trattandosi di materia di competenza del Tribunale per i minorenni.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e ai figli, con lei convi- Parte_1
venti.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, comparati i redditi delle parti, considerato che rispetto all'epoca della separazione il gode di un reddito CP_1
fisso, tenuto conto della carente allegazione in ordine alle spese sostenute, non essendo stato prodotto il contratto di finanziamento, da cui desumere la data dell'ultima rata di ammortamento e la finalità del medesimo prestito, te-
CP_ nuto conto che l'assegno unico erogato dall' può essere percepito da
[...]
i genitori in pari quota o che possono essere percepiti analoghi emo- Pt_2
lumenti erogato dallo stato tedesco, va confermato l'obbligo posto in capo al di corrispondere alla , a titolo di mantenimento dei figli minori CP_1 Parte_1
e , entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di im- Per_1 Per_2
porto complessivo pari ad euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio), rivalu- tabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
- 6 - uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza ec- cezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palma di Monte- chiaro, il 24 giugno 2011, da e e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro di matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n. 36, par- te II, serie A, dell'anno 2011;
DISPONE che i figli minori e rimangano affidati congiuntamente a Per_1 Persona_4
entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di incontrare i figli secondo le modalità stabilite in parte motiva;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1
assegno mensile complessivo di € 400,00 per il mantenimento dei figli Per_1
e , rivalutabili ISTAT, pagabile nei primi dieci giorni di ogni mese, Persona_4
oltre al 50% delle spese straordinarie;
ASSEGNA
l'uso della casa coniugale ad e ai figli, con lei conviventi. Parte_1
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
- 7 - Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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