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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 4682/2024, promosso con ricorso depositato in data 11.10.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gritti e dall'avv. Alessandra Giora giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Treviso, via
Buranelli n. 27;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 4.2.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
• pronunciare anche con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori
e , con conseguente annotazione nei Registri di Stato Civile;
Parte_1 Controparte_1
• riconoscere in favore della Signora il diritto a percepire un assegno di divorzio non inferiore ad € 600,00 Parte_1
mensili da porsi a carico del Signor , da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo CP_1
bonifico bancario, rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dalla domanda.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, la signora adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2.9.1978 a Silea con il signor , matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 20, CP_1
parte II, serie A, anno 1978.
Dall'unione tra le parti nascevano le figlie e , entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
A seguito di ricorso per la separazione giudiziale presentato dalla ricorrente, con sentenza non definitiva n. 183/2022 del 7.2.2022, il Tribunale di Treviso pronunciava la separazione dei coniugi. Il procedimento di separazione veniva poi definito, quanto agli aspetti economici, con sentenza n.
986/2024 pubblicata in data 14.5.2024. Al momento dell'avvio del presente giudizio divorzile, la stessa non era ancora divenuta definitiva poiché pendente appello, presentato dal signor . CP_1
Dalla data dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione, i coniugi non ricostituivano la comunione morale e materiale. Pertanto, nella presente sede, la ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorsi i termini di legge. Inoltre, chiedeva il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, nella misura già determinata dal Tribunale di Treviso.
2 Con decreto del 14.10.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente;
la ricorrente depositava memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ. modificando le proprie conclusioni poiché, medio tempore, era intervenuta la pronuncia d'appello.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 15.1.2025, il Giudice – previa dichiarazione di contumacia del signor – dava atto dell'impossibilità di esperire tentativo di CP_1
conciliazione e, confermando in via provvisoria le condizioni della separazione (così come modificate dalla Corte d'Appello), invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa.
All'esito di tali incombenti, il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
1) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
2) Sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente
La signora ha richiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore. In sede di Parte_1
separazione, alla ricorrente è stato riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad € 700,00, successivamente ridotto in sede d'appello ad € 600,00 dal momento che la stessa aveva medio tempore reperito un'occupazione.
3 E' necessario premettere che la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 18287/18) ha individuato una duplice funzione dell'assegno divorzile: quella perequativo-compensativa e quella assistenziale.
Ciò significa che l'assegno divorzile, di norma, può essere riconosciuto solo a fronte di un rilevante divario della posizione economica delle parti, e sempre che tale squilibrio sia la conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente nell'interesse della famiglia e per consentire all'altro di sviluppare il patrimonio familiare, sacrifici la cui entità incide proporzionalmente sul quantum dell'assegno medesimo.
In mancanza di prova di un divario economico o della riconducibilità dello stesso ai richiamati sacrifici,
l'assegno nondimeno potrà essere riconosciuto in considerazione della residuale funzione assistenziale, sempre che il richiedente non abbia i mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli.
Applicando tali principi al caso in esame, deve giungersi al riconoscimento del diritto in capo alla signora di godere di un assegno divorzile a carico del marito. Parte_1
La resistente, infatti, ha fornito la prova dell'esistenza di un divario apprezzabile tra la propria capacità economica e quella del resistente e anche del fatto che tale divario è riconducibile a sacrifici da lei effettuati nel corso del matrimonio nell'interesse della famiglia.
La stessa, nel corso del matrimonio, si è dedicata alla famiglia e alle figlie, evidentemente su accordo con il marito, svolgendo – come si evince dalla sentenza divorzile – attività lavorativa solo per un periodo limitato e presso l'azienda del marito, senza però ricevere un regolare stipendio. Anche se la medesima risulta intestataria di un appartamento sito in Treviso, dello stesso non può effettivamente godere in quanto vincolato da fondo patrimoniale e, in ogni caso, attiguo a quello in cui vive il marito
(che è stato condannato penalmente per fatti di violenza e maltrattamenti ai danni della moglie, doc. 8).
Pur avendo la signora reperito un lavoro nell'ultimo anno, essa risulta assente da alcuni mesi Parte_1
– essendo in procinto di superare il periodo di comporto – a causa di una grave malattia che l'ha colpita
4 e che, ragionevolmente, le impedirà di riprendere in futuro attività lavorativa (la signora , Parte_1
peraltro, è stata dichiarata invalida civile pochi giorni prima dell'udienza di gennaio).
Al contrario, i redditi e il patrimonio del signor sono di gran lunga maggiori rispetto a quelli CP_1
della moglie, come si evince dalla motivazione della sentenza di separazione (confermata, sotto tale profilo, anche dalla Corte d'Appello, che ha di poco ridotto l'assegno di mantenimento attribuito all'odierna ricorrente solo a fronte del reperimento di un'attività lavorativa da parte della stessa).
Il signor ha svolto la professione di imprenditore, costituendo – nel 1982 – la propria azienda, CP_1
Silglass S.r.l. Egli è stato Amministratore Unico della stessa e dal 1994 socio al 90%, avendo ceduto il
10% delle quote alla moglie. Inoltre, percepisce una pensione mensile di € 1.300,00. L'azienda del signor ha vissuto periodi molto floridi, tanto che il resistente ha acquistato numerosi CP_1
appartamenti sia a Treviso che a Jesolo (questi ultimi venduti nel 2014), intestandone uno soltanto alla coniuge.
In sede di udienza presidenziale nel giudizio di separazione, il signor ha dichiarato di essere CP_1
disposto a cedere l'intera sua pensione alla moglie, potendosi arrangiare con i proventi della propria attività.
Ciononostante, nell'ultima fase del giudizio di separazione è emerso che la società Silglass S.r.l. versava in uno stato di liquidazione giudiziale.
Dei redditi del resistente, in questa sede come in sede di separazione, non si ha piena contezza, ma è evidente la scarsa trasparenza (attestata da numerose operazioni apparentemente non giustificate) e, in ogni caso, che le possibilità economiche del signor sono maggiori rispetto a quelle della moglie. CP_1
E' anche evidente che il divario patrimoniale e reddituale dei coniugi è correlato a scelte fatte nel corso della vita matrimoniale: la signora non ha lavorato per dedicarsi alla crescita delle figlie e alla Parte_1
cura della casa o, per i periodi in cui ha effettivamente svolto la sua attività lavorativa, lo ha fatto in favore della società del marito, priva però di un regolare stipendio.
5 A ben vedere, anche sotto il profilo assistenziale vi sarebbe prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, non potendo godere la signora di sufficienti redditi Parte_1
propri anche a causa della grave malattia che l'ha recentemente colpita e non le consente di svolgere attività lavorativa (cfr. doc. 7).
Va quindi accolta la domanda di assegno divorzile della resistente, che questo Collegio stima equo determinare in € 600,00 mensili. Tale somma equivale a quanto richiesto dalla signora in sede Parte_1
conclusiva e a quanto da ultimo stabilito dalla Corte d'Appello di Venezia.
3) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del resistente. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Silea in data 2.9.1978 dai coniugi
, nata a [...] in data [...], e , nato a Roncade in [...] Parte_1 Controparte_1
1.12.1954, trascritto al n. 20, Parte II, Serie A, Anno 1978 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Silea;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
assegno divorzile, la somma mensile di € 600,00, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Silea di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 4.2.2025.
6 Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 4682/2024, promosso con ricorso depositato in data 11.10.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gritti e dall'avv. Alessandra Giora giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Treviso, via
Buranelli n. 27;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 4.2.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
• pronunciare anche con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori
e , con conseguente annotazione nei Registri di Stato Civile;
Parte_1 Controparte_1
• riconoscere in favore della Signora il diritto a percepire un assegno di divorzio non inferiore ad € 600,00 Parte_1
mensili da porsi a carico del Signor , da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo CP_1
bonifico bancario, rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dalla domanda.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, la signora adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2.9.1978 a Silea con il signor , matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 20, CP_1
parte II, serie A, anno 1978.
Dall'unione tra le parti nascevano le figlie e , entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
A seguito di ricorso per la separazione giudiziale presentato dalla ricorrente, con sentenza non definitiva n. 183/2022 del 7.2.2022, il Tribunale di Treviso pronunciava la separazione dei coniugi. Il procedimento di separazione veniva poi definito, quanto agli aspetti economici, con sentenza n.
986/2024 pubblicata in data 14.5.2024. Al momento dell'avvio del presente giudizio divorzile, la stessa non era ancora divenuta definitiva poiché pendente appello, presentato dal signor . CP_1
Dalla data dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione, i coniugi non ricostituivano la comunione morale e materiale. Pertanto, nella presente sede, la ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorsi i termini di legge. Inoltre, chiedeva il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, nella misura già determinata dal Tribunale di Treviso.
2 Con decreto del 14.10.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente;
la ricorrente depositava memoria integrativa ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ. modificando le proprie conclusioni poiché, medio tempore, era intervenuta la pronuncia d'appello.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 15.1.2025, il Giudice – previa dichiarazione di contumacia del signor – dava atto dell'impossibilità di esperire tentativo di CP_1
conciliazione e, confermando in via provvisoria le condizioni della separazione (così come modificate dalla Corte d'Appello), invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa.
All'esito di tali incombenti, il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
1) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
2) Sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente
La signora ha richiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore. In sede di Parte_1
separazione, alla ricorrente è stato riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad € 700,00, successivamente ridotto in sede d'appello ad € 600,00 dal momento che la stessa aveva medio tempore reperito un'occupazione.
3 E' necessario premettere che la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 18287/18) ha individuato una duplice funzione dell'assegno divorzile: quella perequativo-compensativa e quella assistenziale.
Ciò significa che l'assegno divorzile, di norma, può essere riconosciuto solo a fronte di un rilevante divario della posizione economica delle parti, e sempre che tale squilibrio sia la conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente nell'interesse della famiglia e per consentire all'altro di sviluppare il patrimonio familiare, sacrifici la cui entità incide proporzionalmente sul quantum dell'assegno medesimo.
In mancanza di prova di un divario economico o della riconducibilità dello stesso ai richiamati sacrifici,
l'assegno nondimeno potrà essere riconosciuto in considerazione della residuale funzione assistenziale, sempre che il richiedente non abbia i mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli.
Applicando tali principi al caso in esame, deve giungersi al riconoscimento del diritto in capo alla signora di godere di un assegno divorzile a carico del marito. Parte_1
La resistente, infatti, ha fornito la prova dell'esistenza di un divario apprezzabile tra la propria capacità economica e quella del resistente e anche del fatto che tale divario è riconducibile a sacrifici da lei effettuati nel corso del matrimonio nell'interesse della famiglia.
La stessa, nel corso del matrimonio, si è dedicata alla famiglia e alle figlie, evidentemente su accordo con il marito, svolgendo – come si evince dalla sentenza divorzile – attività lavorativa solo per un periodo limitato e presso l'azienda del marito, senza però ricevere un regolare stipendio. Anche se la medesima risulta intestataria di un appartamento sito in Treviso, dello stesso non può effettivamente godere in quanto vincolato da fondo patrimoniale e, in ogni caso, attiguo a quello in cui vive il marito
(che è stato condannato penalmente per fatti di violenza e maltrattamenti ai danni della moglie, doc. 8).
Pur avendo la signora reperito un lavoro nell'ultimo anno, essa risulta assente da alcuni mesi Parte_1
– essendo in procinto di superare il periodo di comporto – a causa di una grave malattia che l'ha colpita
4 e che, ragionevolmente, le impedirà di riprendere in futuro attività lavorativa (la signora , Parte_1
peraltro, è stata dichiarata invalida civile pochi giorni prima dell'udienza di gennaio).
Al contrario, i redditi e il patrimonio del signor sono di gran lunga maggiori rispetto a quelli CP_1
della moglie, come si evince dalla motivazione della sentenza di separazione (confermata, sotto tale profilo, anche dalla Corte d'Appello, che ha di poco ridotto l'assegno di mantenimento attribuito all'odierna ricorrente solo a fronte del reperimento di un'attività lavorativa da parte della stessa).
Il signor ha svolto la professione di imprenditore, costituendo – nel 1982 – la propria azienda, CP_1
Silglass S.r.l. Egli è stato Amministratore Unico della stessa e dal 1994 socio al 90%, avendo ceduto il
10% delle quote alla moglie. Inoltre, percepisce una pensione mensile di € 1.300,00. L'azienda del signor ha vissuto periodi molto floridi, tanto che il resistente ha acquistato numerosi CP_1
appartamenti sia a Treviso che a Jesolo (questi ultimi venduti nel 2014), intestandone uno soltanto alla coniuge.
In sede di udienza presidenziale nel giudizio di separazione, il signor ha dichiarato di essere CP_1
disposto a cedere l'intera sua pensione alla moglie, potendosi arrangiare con i proventi della propria attività.
Ciononostante, nell'ultima fase del giudizio di separazione è emerso che la società Silglass S.r.l. versava in uno stato di liquidazione giudiziale.
Dei redditi del resistente, in questa sede come in sede di separazione, non si ha piena contezza, ma è evidente la scarsa trasparenza (attestata da numerose operazioni apparentemente non giustificate) e, in ogni caso, che le possibilità economiche del signor sono maggiori rispetto a quelle della moglie. CP_1
E' anche evidente che il divario patrimoniale e reddituale dei coniugi è correlato a scelte fatte nel corso della vita matrimoniale: la signora non ha lavorato per dedicarsi alla crescita delle figlie e alla Parte_1
cura della casa o, per i periodi in cui ha effettivamente svolto la sua attività lavorativa, lo ha fatto in favore della società del marito, priva però di un regolare stipendio.
5 A ben vedere, anche sotto il profilo assistenziale vi sarebbe prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, non potendo godere la signora di sufficienti redditi Parte_1
propri anche a causa della grave malattia che l'ha recentemente colpita e non le consente di svolgere attività lavorativa (cfr. doc. 7).
Va quindi accolta la domanda di assegno divorzile della resistente, che questo Collegio stima equo determinare in € 600,00 mensili. Tale somma equivale a quanto richiesto dalla signora in sede Parte_1
conclusiva e a quanto da ultimo stabilito dalla Corte d'Appello di Venezia.
3) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del resistente. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Silea in data 2.9.1978 dai coniugi
, nata a [...] in data [...], e , nato a Roncade in [...] Parte_1 Controparte_1
1.12.1954, trascritto al n. 20, Parte II, Serie A, Anno 1978 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Silea;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
assegno divorzile, la somma mensile di € 600,00, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Silea di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 4.2.2025.
6 Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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