Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/06/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 647/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a POLIZZI RO (PA), in [...] Parte_1
05/03/1982, rappresentata e difesa dall'Avv. NUCCIO ANTONELLA per mandato in atti;
E
, nato a LI OT (PA), in [...] Controparte_1
04/12/1978, rappresentato e difeso dall'Avv. COSTANTINO
FRANCESCO per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti: come da verbale dell'udienza del 12 maggio
2025.
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 12 maggio 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 2.3.2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio a verbale di udienza del 12 maggio 2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Petralia Sottana, in data 30/06/2001, da nata a [...] Parte_1
RO (PA) in data 05/03/1982, e da , nato Controparte_1
a LI OT (PA) in data 04/12/1978, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2001, alle
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R.G. n. 647/2024
condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 27/05/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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