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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9831 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3626 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservata in decisione all'udienza del 24.04.2025 con i termini di legge
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Giuseppe Pistone
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 Roberto Cariulo
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato, la sig.ra – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il sig. il 05.06.2004, dal quale sono nati (22.11.2005) e CP_1 Per_1 Per_2 (04.07.2011) – adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con parziale conferma delle condizioni di cui all'accordo di separazione del 2021 e l'assegnazione del 100% dell'assegno unico per i figli. In particolare, la Cardinale esponeva che, con accordo concluso all'esito della procedura di negoziazione assistita stipulata ex art. 6 L. 162/2014, in data 09.04.2021 i coniugi procedevano alla separazione con la quale pattuivano l'assegnazione della casa coniugale alla Cardinale, l'affidamento condiviso dei figli e con residenza privilegiata presso la madre, la corresponsione – a carico dell' - Per_1 Per_2 CP_1 dell'assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre spese extra a suo carico nella misura del 50%, nonché la corresponsione degli assegni familiari alla a partire Parte_1 dal mese di gennaio 2021; si pattuiva, altresì, che la sostenesse la rata del finanziamento chiesto Parte_1 per la ristrutturazione della casa coniugale pari a circa Euro 320,00 mensili. Ciò posto, parte ricorrente, premesso di aver ottemperato a quanto indicato nei patti accessori alla separazione, decorso il termine previsto dalla legge sul divorzio e non essendo mai stata ricostruita l'affectio coniugalis, agiva al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma parziale delle condizioni di cui all'accordo di separazione. Invero, deduceva che, a seguito della introduzione della nuova disciplina dell'assegno unico universale, l'ammontare dello stesso viene – ad oggi - percepito per il 50% dalla Cardinale e per il restante 50% dall' , con conseguente CP_1 peggioramento delle condizioni economiche in cui verserebbe. Chiedeva, pertanto, l'attribuzione dell'importo totale dell'assegno unico universale. In via subordinata, laddove non dovesse essere riconosciuto il diritto alla corresponsione del 100% dell'assegno unico in favore della , questa chiedeva di aumentare l'importo dell'assegno di Parte_1 mantenimento dei figli ad Euro 650,00 mensili.
Notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il resistente che dichiarava di non opporsi alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla conferma delle condizioni di cui agli accordi di separazione;
contestava, al contrario, la corresponsione del 100% dell'assegno unico a favore della nonché la domanda, avanzata in subordine, circa l'aumento dell'assegno di mantenimento Parte_1 previsto a carico dell' ed a favore dei figli. CP_1 Chiedeva, dunque, il rigetto delle suddette domande, con vittoria di spese di giudizio.
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All'esito dell'udienza presidenziale del 12.04.2023, confermate le condizioni di cui alla separazione, le parti erano rimesse dinanzi al GI. Si riportano, di seguito, le statuizioni presidenziali: (…) sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 12.4.2023; letti gli atti;
preso atto che il tentativo di conciliazione è rimasto infruttuoso;
considerato che
vanno adottati i provvedimenti temporanei e urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi (salvo più approfondita valutazione nel corso del giudizio all'esito della istruttoria che verrà compiuta); OSSERVA Le parti si sono separate alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 9.4.2021, ex art. 6 L. n. 162/14. La sig.ra chiede di modificare i patti concordati in precedenza, nel seguente Parte_1 modo:
1) determinare che l'assegno unico universale venga percepito dalla Signora nella misura pari Parte_1 al 100%
2) ordinare all' di richiedere direttamente e di versare, una volta incassato, l'importo delle CP_1 detrazioni fiscali a far data dal mese di gennaio 2022;
3) in via subordinata ed in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto ai punti 1) e 2), determinare l'importo dell'assegno per il mantenimento dei figli in € 650,00 La richiesta sub 2) non può essere accolta perché non trova alcun riscontro nelle condizioni della separazione ed esula dall'ambito dei provvedimenti tipici adottabili nella presente fase presidenziale della procedura di divorzio. Infatti, l'accordo di separazione prevedeva solo che le rate di ammortamento per il finanziamento chiesto per la ristrutturazione della casa coniugale (€ 320,00 al mese) fossero a carico esclusivo della Parte_1 a decorrere dalla rata di maggio 2021, ma nulla dice sulle detrazioni fiscali. Sicchè, l'osservazione che
<<la signora ha accettato le condizioni di separazione (€ 500,00 mensili con l'accollo parte_1 dell'intero importo delle rate finanziamento € 320,00) solo in considerazione del fatto che gli assegni familiari e detrazioni fiscali derivanti dal versamento rate, fossero da lei incassati al 100%>>, non trova allo stato un sicuro riscontro probatorio. Analogamente non possono essere accolte le istanze sub 1) e 3). La circostanza che il legislatore abbia previsto come regola generale che l'assegno unico universale sia diviso al 50% tra i genitori separati, che abbiano l'affidamento condiviso dei figli, con la facoltà che si accordino anche nel senso di prevedere che l'assegno possa essere riscosso in misura pari al 100% da uno solo dei due genitori, è sintomatico del fatto che la collocazione prevalente dei figli presso uno solo dei genitori non giustifica, di per sé, l'attribuzione a costui del 100% dell'assegno unico. Di conseguenza, l'istante avrebbe dovuto allegare che, in concreto, la nuova normativa sull'assegno unico (che ha sostituito i precedenti assegni familiari) abbia in effettivamente alterato l'equilibrio economico stabilito in sede di separazione. Sicchè, allo stato, ignorandosi l'ammontare sia dell'assegno unico (percepito dalla sig.ra al 50%), sia dei precedenti assegni familiari (attribuiti dal Parte_1 gennaio 2021 alla sig.ra al 100%), è impossibile verificare se sussiste il dedotto Parte_1 peggioramento. Peraltro, tale verifica potrà essere fatta dal GI nell'esercizio dei suoi più ampi poteri istruttori. Sostanzialmente per lo stesso motivo, non può essere accolta l'istanza sub 3), in assenza di prova che siano mutate le condizioni reddituali/patrimoniali dei coniugi e/o le esigenze dei minori, rispetto al momento della separazione avvenuta peraltro appena due anni fa.
P.Q.M.
-conferma i patti adottati in sede di separazione;
nomina GI la dott.ssa Immacolata Cozzolino e rimette le parti dinanzi al GI per l'udienza del 19.9.2023 (…)
Il GI, all'esito dell'udienza cartolare del 19.09.2023, riservava la causa in decisione sullo status. In data 06.12.2023 veniva pubblicata sentenza parziale n. 11184/2023 con la quale il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del GI per la prosecuzione del giudizio ai fini della statuizione sulle domande accessorie. Il GI, rigettate le richieste istruttorie, riservava la causa in decisone al Collegio in data 24.04.2025, con concessione dei termini di legge.
Ciò posto, occorre pronunciarsi sulle domande accessorie.
Nulla va statuito in ordine all'affido di divenuta maggiorenne. Per_1
Circa l'affidamento del figlio minore , considerato l'accordo delle parti sul punto, si conferma Per_2 l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre Parte_1
[...] Non è stato necessario l'ascolto del minore.
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Con riguardo alle modalità di visita, rilevata l'assenza di contestazioni e considerata l'adeguatezza delle stesse al supremo interesse del minore, si confermano quelle di cui all'accordo di separazione, cui si rimanda, non avendo le parti richiesto alcuna modifica.
Del pari, circa l'assegnazione della casa coniugale, constatata l'assenza di contestazioni ed a mente dei principi ermeneutici delineati dalla Corte di Cassazione per cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, essendo l'assegnazione finalizzata unicamente alla tutela della prole, dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico”, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale", dovendosi valutare l'esistenza di uno stabile legame fra il minore l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 17/05/2025, n.13138), considerato che sia che il minore sono residenti presso la madre Per_1 Per_2 Parte_1
quale genitore collocatario, si conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli,
[...] alla Via Paolo della Valle n. 49, in favore della , peraltro unica proprietaria. Parte_1 Sul punto non vi è stata contestazione da parte del resistente.
Circa l'assegno di mantenimento per i figli si rileva quanto di seguito. In via preliminare, occorre evidenziare che in sede di separazione intervenuta nel 2021 le parti si accordavano per la corresponsione di un assegno di mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di Euro 500,00 mensili. Va, inoltre, evidenziato che nulla è mutato circa le condizioni patrimoniali e retributive dell' che – CP_1 come dipendente del Comune di Napoli (poliziotto municipale) percepisce il medesimo trattamento retributivo di cui all'epoca della separazione, pari a circa 1.500,00; la resistente, di professione ostetrica, contribuisce in via diretta al mantenimento dei figli che vivono presso di lei.
Ciò posto, con specifico riguardo all'assegno di mantenimento di ormai maggiorenne, giova Per_1 premettere i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro
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genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente
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occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità
o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che, non essendovi contestazione da parte del padre circa l'attualità della non raggiunta indipendenza economica della figlia sebbene nulla è dato sapere circa le occupazioni alle quali sarebbe dedita, a a mente delle Per_1 coordinate ermeneutiche poc'anzi richiamate il Collegio ritiene di confermare la corresponsione di un assegno mensile di Euro 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia posto a carico del Per_1 padre con decorrenza dal deposito della sentenza. CP_1
Con specifico riguardo all'assegno di mantenimento del minore , deve rilevarsi, per tabulas, Per_2 che le esigenze del minore con l'avanzare dell'età impongano un maggior apporto economico;
ciò tenendo conto che l'ammontare dell'assegno di mantenimento è stato oggetto di accordo stipulato nel 2021 e che, perciò, deve essere proporzionalmente adeguato. Dunque, il Collegio ritiene di porre a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio minore , l'obbligo di corrispondere alla la somma di Euro 350,00 mensili con Per_2 Parte_1 decorrenza dal deposito della sentenza. Pertanto, si pone a carico dell la corresponsione della somma mensile di Euro 600,00 (di CP_1 cui 250,00 a favore di e 350,00 a favore di ) quale contributo al mantenimento dei figli con Per_1 Per_2 decorrenza dal deposito della sentenza;
somma alla quale deve aggiungersi la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, gravando il restante 50% sulla madre . Parte_1
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Con riferimento alla domanda di corresponsione del 100% dell'assegno unico come avanzata da parte ricorrente, si rileva quanto di seguito. La normativa in merito all'assegno unico universale prevede che sia ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, che sia assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori (l. del 1 aprile 2021, n. 46). Orbene, la suddetta normativa deve essere letta alla luce delle coordinate recentemente tracciate dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4672/2025, pronuncia che si adatta alle nuove esigenze sociali ed economiche, attraverso una attenta valutazione dei diritti dei coniugi e del superiore interesse dei minori. In particolare, si riconosce al Giudice il potere di attribuire – anche d'ufficio – l'integrale assegno unico universale a favore del genitore collocatario, stante la natura di prestazione economica attribuita progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico con lo scopo di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Questa misura, infatti, è progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato. Difatti, i Giudici di Legittimità hanno statuito che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Dunque, il Collegio, a mente del dictum della Corte di Cassazione, - rilevato che nel caso di specie è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre che è ormai dall'epoca della separazione la principale care-giver dei figli occupandosi di loro in quanto vivono stabilmente presso di lei che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate degli stessi, - ritiene di accogliere la domanda proposta da parte ricorrente e dispone che l'ammontare dell'assegno unico sia interamente corrisposto a favore della ricorrente Parte_1
Con riguardo all'ulteriore domanda volta ad ottenere che l' richiedesse direttamente e CP_1 versasse, una volta incassato, l'importo delle detrazioni fiscali a far data dal mese di gennaio 2022 il Collegio nulla dispone trattandosi di questioni soggette al rito ordinario e non al rito speciale, quale è quello della famiglia e che, dunque, esulano dall'ambito dei provvedimenti tipici adottabili in questa sede.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della non opposizione al divorzio e della non particolare complessità della vicenda giuridica, il Collegio ritiene che ricorrano eccezionali motivi per compensare, ex art. 92 c.p.c., interamente tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre Per_2 ; Parte_1
- conferma le modalità di visita padre-figlio minore come da accordi di separazione;
- Dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli, alla Via Paolo della Valle n. 49 alla ricorrente;
Parte_1
- pone a carico dell' l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, mensilmente, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 600,00 (250 euro per e 350 euro per Per_1
) con decorrenza dal deposito della sentenza, oltre adeguamento ISTAT come per legge da ottobre Per_2 2026;
- pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno;
- ordina che l'assegno unico sia interamente percepito dalla ricorrente;
Parte_1
- rigetta le ulteriori domande;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3626 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservata in decisione all'udienza del 24.04.2025 con i termini di legge
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Giuseppe Pistone
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 Roberto Cariulo
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato, la sig.ra – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il sig. il 05.06.2004, dal quale sono nati (22.11.2005) e CP_1 Per_1 Per_2 (04.07.2011) – adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con parziale conferma delle condizioni di cui all'accordo di separazione del 2021 e l'assegnazione del 100% dell'assegno unico per i figli. In particolare, la Cardinale esponeva che, con accordo concluso all'esito della procedura di negoziazione assistita stipulata ex art. 6 L. 162/2014, in data 09.04.2021 i coniugi procedevano alla separazione con la quale pattuivano l'assegnazione della casa coniugale alla Cardinale, l'affidamento condiviso dei figli e con residenza privilegiata presso la madre, la corresponsione – a carico dell' - Per_1 Per_2 CP_1 dell'assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre spese extra a suo carico nella misura del 50%, nonché la corresponsione degli assegni familiari alla a partire Parte_1 dal mese di gennaio 2021; si pattuiva, altresì, che la sostenesse la rata del finanziamento chiesto Parte_1 per la ristrutturazione della casa coniugale pari a circa Euro 320,00 mensili. Ciò posto, parte ricorrente, premesso di aver ottemperato a quanto indicato nei patti accessori alla separazione, decorso il termine previsto dalla legge sul divorzio e non essendo mai stata ricostruita l'affectio coniugalis, agiva al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma parziale delle condizioni di cui all'accordo di separazione. Invero, deduceva che, a seguito della introduzione della nuova disciplina dell'assegno unico universale, l'ammontare dello stesso viene – ad oggi - percepito per il 50% dalla Cardinale e per il restante 50% dall' , con conseguente CP_1 peggioramento delle condizioni economiche in cui verserebbe. Chiedeva, pertanto, l'attribuzione dell'importo totale dell'assegno unico universale. In via subordinata, laddove non dovesse essere riconosciuto il diritto alla corresponsione del 100% dell'assegno unico in favore della , questa chiedeva di aumentare l'importo dell'assegno di Parte_1 mantenimento dei figli ad Euro 650,00 mensili.
Notificato il ricorso, si costituiva in giudizio il resistente che dichiarava di non opporsi alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alla conferma delle condizioni di cui agli accordi di separazione;
contestava, al contrario, la corresponsione del 100% dell'assegno unico a favore della nonché la domanda, avanzata in subordine, circa l'aumento dell'assegno di mantenimento Parte_1 previsto a carico dell' ed a favore dei figli. CP_1 Chiedeva, dunque, il rigetto delle suddette domande, con vittoria di spese di giudizio.
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All'esito dell'udienza presidenziale del 12.04.2023, confermate le condizioni di cui alla separazione, le parti erano rimesse dinanzi al GI. Si riportano, di seguito, le statuizioni presidenziali: (…) sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 12.4.2023; letti gli atti;
preso atto che il tentativo di conciliazione è rimasto infruttuoso;
considerato che
vanno adottati i provvedimenti temporanei e urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi (salvo più approfondita valutazione nel corso del giudizio all'esito della istruttoria che verrà compiuta); OSSERVA Le parti si sono separate alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 9.4.2021, ex art. 6 L. n. 162/14. La sig.ra chiede di modificare i patti concordati in precedenza, nel seguente Parte_1 modo:
1) determinare che l'assegno unico universale venga percepito dalla Signora nella misura pari Parte_1 al 100%
2) ordinare all' di richiedere direttamente e di versare, una volta incassato, l'importo delle CP_1 detrazioni fiscali a far data dal mese di gennaio 2022;
3) in via subordinata ed in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto ai punti 1) e 2), determinare l'importo dell'assegno per il mantenimento dei figli in € 650,00 La richiesta sub 2) non può essere accolta perché non trova alcun riscontro nelle condizioni della separazione ed esula dall'ambito dei provvedimenti tipici adottabili nella presente fase presidenziale della procedura di divorzio. Infatti, l'accordo di separazione prevedeva solo che le rate di ammortamento per il finanziamento chiesto per la ristrutturazione della casa coniugale (€ 320,00 al mese) fossero a carico esclusivo della Parte_1 a decorrere dalla rata di maggio 2021, ma nulla dice sulle detrazioni fiscali. Sicchè, l'osservazione che
<<la signora ha accettato le condizioni di separazione (€ 500,00 mensili con l'accollo parte_1 dell'intero importo delle rate finanziamento € 320,00) solo in considerazione del fatto che gli assegni familiari e detrazioni fiscali derivanti dal versamento rate, fossero da lei incassati al 100%>>, non trova allo stato un sicuro riscontro probatorio. Analogamente non possono essere accolte le istanze sub 1) e 3). La circostanza che il legislatore abbia previsto come regola generale che l'assegno unico universale sia diviso al 50% tra i genitori separati, che abbiano l'affidamento condiviso dei figli, con la facoltà che si accordino anche nel senso di prevedere che l'assegno possa essere riscosso in misura pari al 100% da uno solo dei due genitori, è sintomatico del fatto che la collocazione prevalente dei figli presso uno solo dei genitori non giustifica, di per sé, l'attribuzione a costui del 100% dell'assegno unico. Di conseguenza, l'istante avrebbe dovuto allegare che, in concreto, la nuova normativa sull'assegno unico (che ha sostituito i precedenti assegni familiari) abbia in effettivamente alterato l'equilibrio economico stabilito in sede di separazione. Sicchè, allo stato, ignorandosi l'ammontare sia dell'assegno unico (percepito dalla sig.ra al 50%), sia dei precedenti assegni familiari (attribuiti dal Parte_1 gennaio 2021 alla sig.ra al 100%), è impossibile verificare se sussiste il dedotto Parte_1 peggioramento. Peraltro, tale verifica potrà essere fatta dal GI nell'esercizio dei suoi più ampi poteri istruttori. Sostanzialmente per lo stesso motivo, non può essere accolta l'istanza sub 3), in assenza di prova che siano mutate le condizioni reddituali/patrimoniali dei coniugi e/o le esigenze dei minori, rispetto al momento della separazione avvenuta peraltro appena due anni fa.
P.Q.M.
-conferma i patti adottati in sede di separazione;
nomina GI la dott.ssa Immacolata Cozzolino e rimette le parti dinanzi al GI per l'udienza del 19.9.2023 (…)
Il GI, all'esito dell'udienza cartolare del 19.09.2023, riservava la causa in decisione sullo status. In data 06.12.2023 veniva pubblicata sentenza parziale n. 11184/2023 con la quale il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del GI per la prosecuzione del giudizio ai fini della statuizione sulle domande accessorie. Il GI, rigettate le richieste istruttorie, riservava la causa in decisone al Collegio in data 24.04.2025, con concessione dei termini di legge.
Ciò posto, occorre pronunciarsi sulle domande accessorie.
Nulla va statuito in ordine all'affido di divenuta maggiorenne. Per_1
Circa l'affidamento del figlio minore , considerato l'accordo delle parti sul punto, si conferma Per_2 l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre Parte_1
[...] Non è stato necessario l'ascolto del minore.
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Con riguardo alle modalità di visita, rilevata l'assenza di contestazioni e considerata l'adeguatezza delle stesse al supremo interesse del minore, si confermano quelle di cui all'accordo di separazione, cui si rimanda, non avendo le parti richiesto alcuna modifica.
Del pari, circa l'assegnazione della casa coniugale, constatata l'assenza di contestazioni ed a mente dei principi ermeneutici delineati dalla Corte di Cassazione per cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, essendo l'assegnazione finalizzata unicamente alla tutela della prole, dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico”, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale", dovendosi valutare l'esistenza di uno stabile legame fra il minore l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 17/05/2025, n.13138), considerato che sia che il minore sono residenti presso la madre Per_1 Per_2 Parte_1
quale genitore collocatario, si conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli,
[...] alla Via Paolo della Valle n. 49, in favore della , peraltro unica proprietaria. Parte_1 Sul punto non vi è stata contestazione da parte del resistente.
Circa l'assegno di mantenimento per i figli si rileva quanto di seguito. In via preliminare, occorre evidenziare che in sede di separazione intervenuta nel 2021 le parti si accordavano per la corresponsione di un assegno di mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di Euro 500,00 mensili. Va, inoltre, evidenziato che nulla è mutato circa le condizioni patrimoniali e retributive dell' che – CP_1 come dipendente del Comune di Napoli (poliziotto municipale) percepisce il medesimo trattamento retributivo di cui all'epoca della separazione, pari a circa 1.500,00; la resistente, di professione ostetrica, contribuisce in via diretta al mantenimento dei figli che vivono presso di lei.
Ciò posto, con specifico riguardo all'assegno di mantenimento di ormai maggiorenne, giova Per_1 premettere i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro
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genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente
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occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità
o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che, non essendovi contestazione da parte del padre circa l'attualità della non raggiunta indipendenza economica della figlia sebbene nulla è dato sapere circa le occupazioni alle quali sarebbe dedita, a a mente delle Per_1 coordinate ermeneutiche poc'anzi richiamate il Collegio ritiene di confermare la corresponsione di un assegno mensile di Euro 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia posto a carico del Per_1 padre con decorrenza dal deposito della sentenza. CP_1
Con specifico riguardo all'assegno di mantenimento del minore , deve rilevarsi, per tabulas, Per_2 che le esigenze del minore con l'avanzare dell'età impongano un maggior apporto economico;
ciò tenendo conto che l'ammontare dell'assegno di mantenimento è stato oggetto di accordo stipulato nel 2021 e che, perciò, deve essere proporzionalmente adeguato. Dunque, il Collegio ritiene di porre a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio minore , l'obbligo di corrispondere alla la somma di Euro 350,00 mensili con Per_2 Parte_1 decorrenza dal deposito della sentenza. Pertanto, si pone a carico dell la corresponsione della somma mensile di Euro 600,00 (di CP_1 cui 250,00 a favore di e 350,00 a favore di ) quale contributo al mantenimento dei figli con Per_1 Per_2 decorrenza dal deposito della sentenza;
somma alla quale deve aggiungersi la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, gravando il restante 50% sulla madre . Parte_1
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Con riferimento alla domanda di corresponsione del 100% dell'assegno unico come avanzata da parte ricorrente, si rileva quanto di seguito. La normativa in merito all'assegno unico universale prevede che sia ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, che sia assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori (l. del 1 aprile 2021, n. 46). Orbene, la suddetta normativa deve essere letta alla luce delle coordinate recentemente tracciate dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4672/2025, pronuncia che si adatta alle nuove esigenze sociali ed economiche, attraverso una attenta valutazione dei diritti dei coniugi e del superiore interesse dei minori. In particolare, si riconosce al Giudice il potere di attribuire – anche d'ufficio – l'integrale assegno unico universale a favore del genitore collocatario, stante la natura di prestazione economica attribuita progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico con lo scopo di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile. Questa misura, infatti, è progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato. Difatti, i Giudici di Legittimità hanno statuito che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento". Dunque, il Collegio, a mente del dictum della Corte di Cassazione, - rilevato che nel caso di specie è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre che è ormai dall'epoca della separazione la principale care-giver dei figli occupandosi di loro in quanto vivono stabilmente presso di lei che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate degli stessi, - ritiene di accogliere la domanda proposta da parte ricorrente e dispone che l'ammontare dell'assegno unico sia interamente corrisposto a favore della ricorrente Parte_1
Con riguardo all'ulteriore domanda volta ad ottenere che l' richiedesse direttamente e CP_1 versasse, una volta incassato, l'importo delle detrazioni fiscali a far data dal mese di gennaio 2022 il Collegio nulla dispone trattandosi di questioni soggette al rito ordinario e non al rito speciale, quale è quello della famiglia e che, dunque, esulano dall'ambito dei provvedimenti tipici adottabili in questa sede.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della non opposizione al divorzio e della non particolare complessità della vicenda giuridica, il Collegio ritiene che ricorrano eccezionali motivi per compensare, ex art. 92 c.p.c., interamente tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre Per_2 ; Parte_1
- conferma le modalità di visita padre-figlio minore come da accordi di separazione;
- Dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli, alla Via Paolo della Valle n. 49 alla ricorrente;
Parte_1
- pone a carico dell' l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, mensilmente, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 600,00 (250 euro per e 350 euro per Per_1
) con decorrenza dal deposito della sentenza, oltre adeguamento ISTAT come per legge da ottobre Per_2 2026;
- pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno;
- ordina che l'assegno unico sia interamente percepito dalla ricorrente;
Parte_1
- rigetta le ulteriori domande;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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