Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9831
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Sentenza 29 ottobre 2025

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Il Tribunale di Napoli, Sezione Prima Civile, si è pronunciato in merito a una domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La ricorrente, dopo aver contratto matrimonio concordatario nel 2004 e aver avuto due figli, chiedeva lo scioglimento del vincolo coniugale, la conferma parziale delle condizioni di separazione del 2021 e l'attribuzione del 100% dell'assegno unico universale per i figli. La ricorrente lamentava un peggioramento delle proprie condizioni economiche a seguito dell'introduzione dell'assegno unico, che veniva percepito per il 50% da ciascun genitore, a fronte di un precedente accordo che le attribuiva il 100% degli assegni familiari. In via subordinata, chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento dei figli a 650 euro mensili. Il resistente non si opponeva alla cessazione degli effetti civili del matrimonio né alla conferma delle condizioni di separazione, ma contestava la richiesta di attribuzione del 100% dell'assegno unico e l'aumento dell'assegno di mantenimento.

Il Tribunale, dopo aver confermato le condizioni di separazione relative all'affidamento condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e alle modalità di visita, ha rigettato la domanda di attribuzione del 100% dell'assegno unico universale, ritenendo che la mera collocazione prevalente dei figli presso un genitore non giustificasse di per sé tale attribuzione, e che la ricorrente non avesse provato un effettivo squilibrio economico derivante dalla nuova normativa. Ha altresì rigettato la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, non essendo mutate le condizioni patrimoniali dei coniugi o le esigenze dei minori. Tuttavia, in sede di decisione finale, il Collegio, richiamando una recente ordinanza della Corte di Cassazione, ha accolto la domanda di attribuzione integrale dell'assegno unico universale alla madre collocataria, motivando tale decisione con la necessità di semplificare la gestione economica nell'interesse del minore e di sostenere la genitorialità, in particolare femminile. Ha posto a carico del padre un assegno di mantenimento mensile di 250 euro per la figlia maggiorenne, applicando i principi giurisprudenziali sull'autoresponsabilità e sulla cessazione dell'obbligo di mantenimento al raggiungimento della maggiore età e della capacità di procurarsi un reddito, e di 350 euro per il figlio minore, adeguando l'importo rispetto all'accordo di separazione. Ha infine rigettato la domanda relativa alle detrazioni fiscali, ritenendola estranea alla procedura, e compensato interamente le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9831
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 9831
    Data del deposito : 29 ottobre 2025

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