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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5095/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 23 gennaio 2025 compare l'avv. Cozzi a mezzo collegamento telematico, il quale precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 17:00.
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5095/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. COZZI GIANDOMENICO
attrice
contro
(c.f. ) CP_1 P.IVA_2
convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7.7.22, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo pronunciarsi la revoca ex art. 67, secondo comma, CP_1
L.F. del pagamento di € 20.403,39 eseguito in data 7.8.18 in favore della convenuta, in quanto effettuato nel “periodo sospetto” ed in un momento in cui quest'ultima era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava Pt_1
Secondo l'assunto di parte attrice in particolare:
- con sentenza dell'8.7.19 il Tribunale di Venezia dichiarava lo stato di insolvenza di ex Parte_1
pagina 2 di 5 art. 5 d.lgs. 270/99;
- il 14.12.18 EF aveva depositato avanti al Tribunale di Treviso ricorso prenotativo ex art. 161, co.
6, L.F. e, a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato per rinuncia da parte della società al termine concesso per il deposito del piano, veniva dichiarato lo stato di insolvenza con ammissione all'amministrazione straordinaria;
- il 7.8.18 pagava la fattura n. 105/18, per complessivi € 20.403,39, emessa dalla convenuta a Pt_1
titolo di provvigioni maturate nell'ambito di un contratto di agenzia in essere tra le parti;
- tale pagamento rientra nel c.d. periodo sospetto, corrispondente al semestre anteriore alla data di presentazione del ricorso prenotativo del 14.12.18;
- la conoscenza dello stato di insolvenza dell'attrice in capo alla beneficiaria della rimessa risulta comprovato: i) dalla lunga durata dei rapporti commerciali in essere tra le parti;
ii) dall'eco mediatica delle vicende di e dalle specifiche informative rese al riguardo come imposto dal Pt_1
provvedimento della Consob dell'8.7.16; iii) dalla sussistenza di un accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 184-bis L.F. depositato da nell'estate del 2017; iv) dalla pressione esercitata Pt_1
sull'attrice per ottenere i pagamenti.
Nella contumacia della parte convenuta, la causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 23.1.25, ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate da parte attrice.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Risulta corretta, va innanzitutto osservato, la retrodatazione del periodo sospetto, ex art. 69-bis L.F., al semestre anteriore al deposito del ricorso prenotativo del 14.12.18, giacché la successiva dichiarazione dello stato di insolvenza seguita a breve distanza di tempo si pone in stretta correlazione con la procedura di concordato apertasi a seguito del suddetto ricorso, dovendo ritenersi, in considerazione anche del solo elemento cronologico, che le due procedure siano la conseguenza del medesimo stato di crisi attraversato dall'impresa.
Il pagamento durante il periodo sospetto della somma richiesta in restituzione risulta comprovato dalla contabile di bonifico (all. 16 attoreo).
Quanto alla prova della scientia decoctionis valga quanto segue.
Come noto, la dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza, il cui onere grava sul Curatore
pagina 3 di 5 (nel caso, commissario straordinario), può fondarsi anche su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729
c.c., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza,
rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare, non possa non avere percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (in tal senso, tra le molte, Cass. n. 27070/2022; Cass. n. 23650/21; Cass. n. 3081/18).
Nel caso, sembrano assumere valore dirimente ed assorbente, da un lato, l'accordo per la ristrutturazione dei debiti depositato da nel luglio 2017 (all. 7 attoreo), dall'altro le informative Pt_1
mensili al mercato rese da ai sensi dell'art. 114, co. 5, d.lgs. n. 58/98 (all.ti da 8 a 15), Pt_1
pubblicamente consultabili da tutti gli operatori economici.
L'accordo per la ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., di cui la convenuta con elevato grado di probabilità era a conoscenza siccome imprenditore commerciale che intratteneva rapporti con l'impresa, era sicuramente idoneo a rivelare lo stato di crisi di e, per l'effetto, ad allarmare la Pt_1
convenuta in ordine al possibile evolversi della situazione.
Dalle informative mensili rese al mercato immediatamente precedenti il pagamento revocando emerge la conferma dello stato di grave crisi che l'impresa stava attraversando, reso evidente:
- dall'imprevista flessione dell'andamento economico relativo ai primi mesi del 2018
(informativa al 30.4.18: all. 8)
- dal perdurare dell'andamento negativo delle vendite primavera-estate 2018 e dal rischio del mancato rispetto del covenant finanziario di gruppo previsto dall'accordo di ristrutturazione in essere con il ceto bancario (informativa al 31.5.18: all. 9; informativa al 30.6.18: all. 12)
- dalle dimissioni dell'amministratore delegato comunicate il 13.7.18 (all. 10), segno di discontinuità con il processo di ristrutturazione intrapreso
- dal crescente indebitamento finanziario netto (all.ti 8-9-12)
Deve ritenersi che la convenuta, operatore commerciale qualificato, abbia avuto accesso alle suddette informazioni, pubblicamente consultabili, apprezzabili, anche da un semplice imprenditore, come indici sintomatici di un anomalo funzionamento e di una situazione di crisi dell'impresa.
Dev'essere revocato, dunque, il pagamento eseguito dall'attrice in favore della convenuta nel semestre pagina 4 di 5 sospetto per complessivi € 20.403,39, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali dall'8.8.18 al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione o istanza:
- dichiara inefficace, ex art. 67, secondo comma, l. fall., il pagamento per complessivi € 20.403,39
eseguito dall'attrice in bonis in favore di nel periodo sospetto CP_1
- condanna per l'effetto la convenuta alla restituzione del predetto importo di € 20.403,39 in favore dell'attrice, oltre agli interessi al tasso legale dall'8.8.18 al saldo
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in €
4.500,00 per compenso, € 264,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 23/01/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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