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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2110 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. SCIBILIA NICOLA;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. CORBINO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA; convenuto avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia;
emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ha appellato la sentenza n. 144/2022 con cui il Giudice di Pace Parte_1
di Vittoria ha rigettato la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 210/2021 con cui lo stesso era stato condannato a pagare a a somma di € Controparte_1
95,30 oltre spese di lite.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è manifestamente inammissibile.
Infatti “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs.
2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr.ex multis Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.769).
Orbene, il decreto ingiuntivo opposto porta una condanna ben inferiore ad € 1100 e pertanto, rientrando nell'alveo dell'art. 113 c.p.c, comma II, la sentenza deve intendersi pronunciata secondo equità (non avente ad oggetto contratti conclusi ex art. 1342 c.c.) e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Orbene, l'appellante non ha dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia familiare, considerato che è onere dell'appellante indicare il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (C. 3005/2014, C.
18064/2022).
Né la deduzione della violazione dell'art. 91 c.p.c. integra motivo relativo ad una norma processuale, perché l'appellante si limita ad affermare che, essendo l'opposizione fondata nel merito, egli avrebbe avuto diritto alla rifusione delle spese dalla controparte. Non si tratta quindi nemmeno di un autonomo motivo di appello.
Ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello e le spese seguono la soccombenza. L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte reclamante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002).
Non sussistono i presupposti dell'art. 96 c.p.c. invocato dall'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara l'appello inammissibile,
- condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 600 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetarie nella misura del
15%;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002).
Ragusa, 16/02/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2110 2022
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. SCIBILIA NICOLA;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. CORBINO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA; convenuto avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia;
emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ha appellato la sentenza n. 144/2022 con cui il Giudice di Pace Parte_1
di Vittoria ha rigettato la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 210/2021 con cui lo stesso era stato condannato a pagare a a somma di € Controparte_1
95,30 oltre spese di lite.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è manifestamente inammissibile.
Infatti “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs.
2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr.ex multis Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.769).
Orbene, il decreto ingiuntivo opposto porta una condanna ben inferiore ad € 1100 e pertanto, rientrando nell'alveo dell'art. 113 c.p.c, comma II, la sentenza deve intendersi pronunciata secondo equità (non avente ad oggetto contratti conclusi ex art. 1342 c.c.) e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Orbene, l'appellante non ha dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia familiare, considerato che è onere dell'appellante indicare il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (C. 3005/2014, C.
18064/2022).
Né la deduzione della violazione dell'art. 91 c.p.c. integra motivo relativo ad una norma processuale, perché l'appellante si limita ad affermare che, essendo l'opposizione fondata nel merito, egli avrebbe avuto diritto alla rifusione delle spese dalla controparte. Non si tratta quindi nemmeno di un autonomo motivo di appello.
Ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello e le spese seguono la soccombenza. L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte reclamante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002).
Non sussistono i presupposti dell'art. 96 c.p.c. invocato dall'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara l'appello inammissibile,
- condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 600 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetarie nella misura del
15%;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002).
Ragusa, 16/02/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)