Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 19559/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata all'Indirizzo telematico dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BEVACQUA ISABELLA, dalla quale è rappresentata e difesa
OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata all'Indirizzo Controparte_1 P.IVA_2
telematico dell'avv. ZARDI CHIARA PIA DOMENICA e dell'avv. CATTANEO DAVIDE
GIACOMO , dai quali è rappresentata e difesa C.F._1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE:
A) IN TESI, previa parziale modifica dell'ordinanza emessa in data 10.1.2024, nella parte in cui non
è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo:
= IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la chiamata in causa della società fornitrice CP_2
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, con sede in Firenze P.IVA_3
(FI), Via di Bellosguardo n. 2\R, pec: per i motivi tutti esposti nei precedenti scritti Email_1 difensivi;
= NEL MERITO:
-accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti nei precedenti scritti difensivi e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace,
1
Boroni) in data 12.3.2023;
-respingere in ogni caso tutte le domande proposte da nei confronti di CP_1 Parte_1
= IN IPOTESI DENEGATA E SALVO GRAVAME di conferma del decreto ingiuntivo opposto e\o di accoglimento, anche parziale, di domande di pagamento formulate da nei confronti di CP_1 Pt_1 accertare e dichiarare il diritto di di essere tenuta indenne da dal pagamento Parte_1 CP_2 degli importi denegatamente attribuiti alla concedente anche a titolo di risarcimento dei danni CP_1 arrecati dalla fornitrice alla opponente.
B) IN IPOTESI SUBORDINATA, ove non si faccia luogo alla parziale modifica dell'ordinanza emessa in data 10.1.2024 nella parte in cui non è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo:
-accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti nei precedenti scritti difensivi e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace, l'ingiunzione di pagamento n. 6432/2023 -R.G. 2991\2023 emessa dal Tribunale di Milano (Dott. V.
Boroni) in data 12.3.2023;
-respingere in ogni caso tutte le domande proposte da nei confronti di CP_1 Parte_1
C) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre Iva e Cap come per legge ed oltre rimborso spese forfettarie ex D.M. 55/14.
In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze ritualmente formulate.
PER PARTE OPPOSTA:
Nel merito:
- accertata e dichiarata la risoluzione del contratto n. 13805231 per inadempimento della in persona del legale rappresentante, condannare in ogni Parte_1 caso la in persona del legale rappresentante a pagare in favore di la Parte_1 somma complessiva di € 15.563,46 di cui € 1.591,46 per canoni di locazione inevasi fino alla data di risoluzione, € 10.742,00 per indennità di utilizzo sino alla data del 14.12.2020 ed € 3.230,00 a titolo di penale per la risoluzione anticipata del contratto, ovvero, quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6432/2023 (R.G. Parte_1
2991/2023), col quale questo Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di
[...] della somma di € 20.243,12, oltre interessi e spese, a titolo di canoni impagati, Controparte_1 indennità di utilizzo e penale negoziale per l'anticipata risoluzione contrattuale, relativi al contratto di locazione n. 13805231, avente ad oggetto un firewall e due access point, stipulato il 2-16 settembre
2015.
2 L'opponente ha esposto che il contratto allegato a fondamento della domanda monitoria era stato concordato per sostituire altro precedente contratto di locazione, stipulato il 14 luglio 2015 e avente ad oggetto un router wireless che era risultato inidoneo all'uso per il quale era stato locato, ossia utilizzare nella rete internet alcuni macchinari tecnologici da essa acquistati, necessari all'attività imprenditoriale.
A detta di il fornitore “per ovviare ai malfunzionamenti riscontrati” al router Parte_1 CP_2
wireless, aveva proposto di sostituirlo con un firewall e due access point, sempre da prendere in locazione con ed aveva “ben chiarito” che “il secondo leasing avrebbe sostituito il primo, con CP_1
conseguente scioglimento di dal rapporto in essere e instaurazione del nuovo rapporto – Parte_1
instaurato immediatamente solo per non provocare ulteriori danni alla società - i cui termini e condizioni sarebbero stati però nuovamente negoziati in seguito, dopo la fornitura dei nuovi strumenti informatici, allo scopo di verificarne l'efficienza e l'adeguatezza al servizio”.
Ha esposto che:
- la prima rata del canone, relativa al secondo contratto, era stata versata mediante addebito diretto sul suo conto corrente bancario, da essa assentito,
- contrariamente agli accordi verbali, nessuna rinegoziazione dei rapporti commerciali vi era successivamente stata tra le parti,
- il primo contratto era cessato il 15 settembre 2020,
- quanto al secondo contratto, aveva comunicato, a maggio 2016, l'intenzione di CP_1
risolverlo di diritto, in seguito al mancato pagamento di due rate del canone, di cui essa non era a conoscenza. La locatrice aveva chiesto, al contempo, l'indennità per il protratto utilizzo dei beni, la restituzione di essi ed il pagamento della penale negoziale,
- aveva restituito il ed i due point access in data 14 dicembre 2020 ed aveva Parte_1 CP_3 versato a l'importo di € 2.500,00, che era stato incassato in acconto del maggior avere, CP_1
ma non decurtato dalla somma richiesta in pagamento in via ingiuntiva.
Ha dedotto che essa non era inadempiente ai patti negoziali, avendo acconsentito all'addebito diretto dei canoni sul proprio conto corrente e non avendo mai revocato il consenso, sicché il mancato pagamento delle rate mensile non era ascrivibile a sua volontà.
Ha lamentato di non aver potuto prendere visione delle fatture, mai inviatele e non visibili sul portale telematico, e di non averle pagate per questa ragione, ossia perché non ne aveva avuto conoscenza.
Ha chiesto di chiamare in causa il fornitore per essere tenuta indenne da eventuali pagamenti CP_2
cui dovesse essere condannata, sul presupposto che esso aveva fornito un primo bene, il router, che si era rivelato totalmente inidoneo all'uso negoziale, e, poi, aveva proposto una seconda locazione, quella
3 per cui è causa, che era stata da essa accettata “per non interrompere la produzione, già gravemente danneggiata dall'errore commesso dalla fornitrice in occasione della prima contrattazione”, ma che era
“risultat(a) eccessivamente gravos(a)” economicamente.
Ha dedotto che nulla è dovuto a a titolo di indennità di utilizzo del bene noleggiato, stanti la CP_1 nullità ed inefficacia dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, perché consentirebbe alla locatrice “sia di trattenere i canoni già corrisposti, sia di pretendere … il pagamento parziale dei canoni ancora da scadere che la restituzione del bene”.
Ha, infine, lamentato la violazione del divieto di cumulo tra la penale ed il pagamento del corrispettivo negoziale, da essa in parte versato, nonché la manifesta eccessività della penale, specie se riconosciuta in aggiunta all'indennità di cui all'art. 14, con conseguente ingiustificata locupletazione in favore della locatrice.
Ha concluso per la revoca e/o annullamento e/o inefficacia del decreto ingiuntivo. In subordine, ha chiesto di essere tenuta indenne da da eventuali pagamenti, in caso di condanna. CP_2
Radicatosi il contraddittorio, ha confermato la stipulazione dei due diversi contratti menzionati CP_1 dall'opponente, ma ha contestato le restanti allegazioni e difese, deducendo che:
- il contratto per cui è causa (come pure quello precedente) è una locazione operativa e non un leasing perché non è previsto il diritto di riscatto a favore del conduttore,
- nessun vizio o difetto ha eccepito con riguardo ai beni locati col secondo contratto, Parte_1
ma ha solo lamentato una mancata rinegoziazione dei rapporti commerciali tra loro,
- il malfunzionamento del bene oggetto del primo contratto era indimostrato e contrastato dalla comunicazione con la quale la stessa nell'imminenza della cessazione di questo Parte_1
rapporto (il 5 agosto 2020: doc. 5), aveva prospettato a la possibilità di acquistarlo essa CP_1
stessa, previa rivendita al fornitore da parte di CP_1
- i contratti di fornitura (rectius, compravendita del bene) e di locazione operativa erano separati ed autonomi,
- la somma di € 2.500,00, effettivamente corrisposta, era stata dall'opponente imputata ad
“offerta reale ex art. 162 ter c.p. a valere nel procedimento penale 9984/16”, aperto a carico di per il reato di appropriazione indebita dei beni locati e, quindi, finalizzata Controparte_4 all'estinzione del reato mediante risarcimento del danno e non era imputabile a canoni, indennità o penale negoziale,
4 - l'art. 14 era valido, giacché, per un verso, non trovava applicazione la normativa in materia di locazione finanziaria e, per altro verso, la clausola pattizia replicava il disposto dell'art. 1591
c.c.,
- la documentazione avversa non provava con certezza l'avvenuta restituzione dei beni,
- la penale negoziale era legittima e congrua, tenuto conto del fatto che il contratto si era risolto dopo appena sette mesi.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto e per la condanna della controparte al pagamento degli importi ingiunti.
In udienza ha riconosciuto che, effettivamente, i beni locati erano stati restituiti il 14 dicembre CP_1
2020 ed ha ridotto correlativamente l'ammontare del credito chiesto in pagamento, limitandolo al periodo dal 19 aprile 2016 al 14 dicembre 2020 (€ 10.742,00, quanto alla sola indennità di ritardata restituzione).
Il giudice non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo e nemmeno la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, cpc, non ha ammesso le prove articolate dalle parti ed ha riservato la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
2. Preliminarmente deve essere ribadito il diniego di autorizzazione a chiamare in causa il fornitore,
stante l'inevitabile aggravamento dei tempi della decisione e la discrezionalità della CP_2
valutazione giudiziale al riguardo (cfr. Cass. S.U. 4309/2010:” In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ.,
è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, …; conseguentemente, … il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo).
3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata, nei termini che di seguito si espongono.
3.1. E' incontroverso e documentalmente provato (doc. 1 ess. di che l'opponente ha CP_1
sottoscritto la proposta di contratto di locazione allegato a fondamento della domanda monitoria, come pure le relative condizioni generali di contratto, così accettandone tutte le clausole contrattuali.
L'allegazione che, anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione, avrebbe concordato Parte_1
con la locatrice di rinegoziare le condizioni economiche di entrambi i contratti con essa stipulati è contrastata dalle menzionate evidenze documentali, che attestano un accordo completo già raggiunto, ed è rimasta sfornita di qualunque riscontro probatorio. Peraltro, analogamente indimostrato ed
5 avversato dalle emergenze documentali è l'asserito malfunzionamento del router, alla luce del documento 5 di che attesta l'intervenuto accordo tra ed il fornitore per l'acquisto CP_1 Parte_1
del predetto bene, al termine del rapporto di locazione con e previo riacquisto di esso da parte CP_1 di L'acquisto, infatti, di un bene che si lamenta non funzionante e che si è sostituito con altri CP_2
è contrario alla comune logica e comunque l'opponente non ha fornito alcuna spiegazione al riguardo.
Ciò accertato, risulta documentalmente che si è avvalsa della clausola risolutiva espressa CP_1 pattuita all'art. 12 delle condizioni generali di contratto, con comunicazione data 19 aprile 2016 e ricevuta da il 6 maggio 2016 (doc. 4 di . Parte_1 CP_1
I canoni scaduti ed impagati, alla predetta data, concernevano i primi due trimestri del 2016 e due rate del premio assicurativo. Tali canoni sono tuttora impagati, giacché la somma di € 2.500,00, corrisposta dalla conduttrice, è stata da essa imputata alla diversa causale sopra indicata (risarcimento danni nel procedimento penale a carico del suo rappresentante legale) e non può evidentemente essere oggi modificata ed imputata a canoni.
Stante il perdurante inadempimento della conduttrice, ininterrottamente sino ad oggi (per nove anni), è inconferente la circostanza, allegata dall'opponente, che il pagamento non sarebbe stato effettuato perché essa non ha ricevuto le fatture e perché, per ragioni sconosciute, non vi è stato l'addebito diretto sul suo conto corrente, pur da essa preventivamente assentito. La conduttrice ha appreso dell'esistenza del debito sin dal 6 maggio 2016 e, a tutt'oggi, non lo ha soddisfatto, sicché è indubbiamente inadempiente.
Poiché l'art. 12 citato prevede la facoltà di risolvere di diritto il contratto in caso di mancato pagamento di due rate trimestrali, il contratto si è risolto il 6 maggio 2016, data in cui la missiva è pervenuta alla conduttrice (stante la natura recettizia della comunicazione), e spetta a l'importo di € 1.591,46, CP_1
relativo al canoni maturati dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 ed a pregressi ratei assicurativi, chiesto per le causali in questione, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
3.2. E' certo, perché affermato dall'opponente in citazione e confermato dall'opposta alla prima udienza, che il firewall ed i due access point concessi in locazione operativa all'opponente, sono stati restituiti in data 14 dicembre 2020. Conseguentemente, ha ridotto la propria pretesa, per la voce CP_1 concernente l'indennizzo per il godimento dei beni locati, successiva alla risoluzione contrattuale (dal
19 aprile 2016 al 14 dicembre 2020), a complessivi € 10.762,00.
Alla locatrice spetta senz'altro l'indennità dovuta per il godimento dei beni successiva alla cessazione del rapporto, in forza della clausola pattuita all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, ma a decorrere dal 1° luglio 2016 e non dal 19 aprile 2016, conformemente al principio sancito dall'art. 1591
6 c.c., richiamato dall'art. 14, secondo cui il conduttore è tenuto a dare al locatore il corrispettivo negoziale fino alla riconsegna, salvo il maggior danno: tale corrispettivo è già stato riconosciuto, fino al
30 giugno 2016, a titolo di canone, stante la scadenza trimestrale anticipata del corrispettivo negoziale,
e la corresponsione, in aggiunta ad esso, della chiesta indennità non è giustificata e configurerebbe una locupletazione illegittima favore della locatrice. deve essere condannata al pagamento, a titolo di indennità di utilizzo, della somma di € Parte_1
10.279,92 (=€ 6,33 canone giornaliero X 1624 giorni).
3.3. La somma di € 3.230,00, richiesta a titolo di penale negoziale, non è dovuta.
E' sufficiente, al riguardo, richiamare l'art. 13 delle condizioni generali di contratto, ultimo periodo, che così recita: “La penale non è dovuta se gli indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 1591 c.c., nella misura indicata nel successivo Art. 14, coprono tutta la durata residua della locazione”.
Nel caso in esame la locazione aveva durata quinquennale, con scadenza al mese di settembre 2020 compreso (essendo stata stipulata a settembre 2015).
L'illegittimo godimento dei beni si è protratto sino al 14 dicembre 2020, ossia quasi tre mesi oltre la durata negoziale, e fino alla predetta data è stato riconosciuto il diritto di all'indennità per il CP_1
protratto utilizzo. Ne consegue che tale indennizzo ha copre tutta la durata della locazione ed anche un periodo ulteriore, sicché nessun importo spetta a tale titolo alla locatrice.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore di della somma complessiva di € 11.871,38, oltre interessi moratori convenzionali al CP_1 tasso di riferimento della BCE, maggiorato di sette punti, purché nei limiti dei tassi soglia, ai sensi dell' art. 5 delle condizioni generali di contratto e della lettera E) della proposta di contratto, dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo nei valori medi tariffari, con esclusione della fase sommaria, in assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 6432/2023 (R.G. 2991/2023);
2) condanna al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
11.871,38, oltre interessi moratori convenzionali al tasso di riferimento della BCE, maggiorato di sette punti, nei limiti dei tassi soglia, dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna, inoltre, l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si
7 liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 15/02/2025.
Il Giudice
Francesca Savignano
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