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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/10/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. IZ ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 498 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
con sede in RI (PZ) alla contrada Sant'Alfonso n. 306, rappresentata e difesa in Parte_2
CP_ virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a dall'avv. Massimo Maio, ed elettivamente domiciliato in RI (PZ) alla via Muraccione n. 121
OPPONENTE
E
(C.F. , nato a [...] l'[...], Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di mandato margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
NT NO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lagonegro (PZ) alla piazza
M. D'Ungheria n. 12,
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 29.03.2018, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 6/2018 reso dal Tribunale di Lagonegro il 9.01.2018, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di euro 6.000,00, oltre interessi legali dalla data del ricorso e Controparte_2 sino al soddisfo, per il mancato corrispettivo delle annualità 2015, 2016 e 2017 di cui al contratto del
4.09.2009 con il quale le aveva concesso in uso una porzione di terreno di sua Controparte_2 proprietà sita in agro di RI per allargare la strada esistente così da agevolare il transito di mezzi pesanti. L'opponente esponeva che aveva effettivamente manifestato, congiuntamente a CP_3 il proprio interesse a proprietario dei terreni distinti al foglio 68,
[...] Controparte_2 particelle 314 e 318, a ottenere l'ampliamento della stradina utilizzata per consentire ai due di raggiungere i rispettivi opifici aggiungendo tuttavia che il contratto non si era mai perfezionato in quanto non lo aveva sottoscritto. Tanto premesso rassegnava le seguenti Controparte_3 conclusioni: 1) ritenere che non ha titolo a pretendere le somme reclamate e per Controparte_2
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che la non è Parte_3 tenuta al pagamento della somma portata nel provvedimento innanzi citato rigettando l'originaria avversa domanda. 2) In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento delle spese e compensi CP_2 di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.10.2018 si costituiva il Controparte_2 quale ecccepiva l'infondatezza dell'opposizione in quanto era evidente l'intento dilatorio di
[...] nel volere dilungare i tempi del pagamento;
che tale comportamento rasentava i limiti Parte_1 della lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata;
che, a dire dell'opponente, il negozio non si sarebbe concluso tra le parti perché non sottoscritto anche da;
che invero Controparte_3 quest'ultimo, essendosi trasferito altrove, non aveva più interesse;
che l'originario contratto era stato sottoscritto dall'opposto e da quale legale rappresentante di e Parte_2 Parte_1 quindi era valido;
che aveva messo a disposizione, come concordato, il terreno Controparte_2 per l'ampliamento della stradina esistente, circostanza, peraltro, pacifica e non contestata;
che
[...] aveva pagato sino all'anno 2014 e per cinque anni la somma pattuita per i vantaggi Parte_1 derivanti dal contratto di affitto. Su tali premesse chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare 1. - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto recante il n. 06/2018 - R.G. 1694/2017, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 09.01.2018 in favore del creditore e notificato in data 21.02.2018 alla debitrice soc. “ Controparte_2 Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, poiché l'opposizione appare del tutto inconsistente, pretestuosa e dilatoria oltre che non risulta fondata su alcuna valida prova scritta;
NEL MERITO 1. - Rigettare integralmente la domanda proposta dall'opponente Parte_4
CP_ nei confronti dell'opposto con atto di citazione in opposizione a
[...] Controparte_2 del 26.03.2018 poiché manifestamente infondata sia in fatto che in diritto oltre che non provata e destituita di ogni fondamento;
2. Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 06/2018, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 09.01.2018 e notificato in data 21.02.2018 alla soc.
“ 3.- Condannare l'opponente soc. “ in persona del Parte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore dell'opposto delle Controparte_2 spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”. Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 25.10.2015 (dep. 8.11.2015), resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2018, veniva dichiarata la provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c,, venivano rigettate le richieste istruttorie di entrambe le parti e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa, quindi, veniva istruita essenzialmente in via documentale.
Dopo alcuni rinvii per il carico del ruolo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa all'odierna udienza, ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione dei termini fino a trenta giorni prima per il deposito di note finali.
2. Passando a esaminare il merito della res controversa giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che la domanda introdotta con il ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di condanna all'adempimento contrattuale per responsabilità da inadempimento del debitore.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
3. Tanto premesso, applicando i su esposti principi al caso di specie, l'opposizione è infondata.
Parte opposta, invero, ha provato i fatti costitutivi della domanda depositando in giudizio il contratto del 4.09.2009 (all. n. 1 fasc. monitorio opposto), la perizia tecnica di parte a cura del geom. CP_4
, contenente la nota di trascrizione dell'atto di divisione del 4.01.1988 - rep. 15400 - per notar
[...]
, da RI, nonché documentazione fotografica illustrativa dei luoghi oggetti di Persona_1 causa, del transito dei mezzi meccanici (all. nn. 1 e 3 memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. opposto).
Dall'esame complessivo di detta documentazione risulta che è proprietario dei Controparte_2 terreni siti in RI (PZ), alla contrada S. Alfonso, distinti al foglio 68, particelle nn. 314 e 318, in virtù dell'atto di divisione sopra citato, sui quali insiste una servitù di passaggio a piedi, con animali e con mezzi meccanici di qualsiasi tipo, avente una larghezza di m. 3,00, posta a carico del terreno assegnato a (foglio 68, part.319); che in data 4.09.2009 ha Parte_5 Controparte_2 concesso alla per la durata di anni sei rinnovabile per eguale periodo, salvo Parte_1 disdetta di almeno 24 mesi prima, la parte del terreno relativa al tracciato già esistente, al fine di agevolare il transito dei mezzi meccanici per il raggiungimento delle rispettive attività commerciali e dietro il pagamento di euro 2.000,00 annui, in rate semestrali anticipate di euro 1.000,00, autorizzando anche la realizzazione della pavimentazione della strada con conglomerato bituminoso, come risulta dalle riproduzioni fotografiche ( all. n. 3 memoriaex art. 183 comma VI c.p.c. parte opposta).
Il contratto è regolarmente sottoscritto da quale rappresentante legale pro-tempore di Parte_2
e, pertanto, vista l'assenza di disconoscimento della sottoscrizione, deve ritenersi Parte_1 certamente valido a ogni effetto di legge ed efficace sino alla data della disdetta comunicata con lettera del 15.07.2015 da (all. n. 3 fasc. parte opponente), reiterata con lettera a.r. Controparte_2 del 22.05.2017 (all. n. 2 fasc. monitorio).
A fronte di tale quadro probatorio, non ha offerto elementi utili a contrastare la Parte_1 pretesa creditoria dell'opposto in quanto è documentalmente provato il titolo per cui è causa, ossia la scrittura privata del 4.09.2009, regolarmente sottoscritta da legale rappresentante pro- Parte_2 tempore di e giammai disconosciuta, né contestata dalla medesima. Parte_1
A nulla valgano le considerazioni in ordine alla mancata firma della scrittura del 4.09.2009 da parte di in quanto l'opponente, con la sua sottoscrizione, si è impegnato a pagare il Controparte_3 prezzo concordato di euro 2.000,00 per tutta la durata del contratto. La mancata sottoscrizione del contratto da parte di e quindi il mancato perfezionamento dell'accordo nei suoi Controparte_3 riguardi non assume rilevanza ai fini della validità e dell'efficacia del contratto per le altre due parti del contratto in quanto la partecipazione del non appare essenziale. si CP_3 Controparte_2
è invero impegnato, per la durata di anni 6 rinnovabili, a concedere alla società opponente l'utilizzo del terreno di sua proprietà al fine di consentire un più agevole transito dei mezzi meccanici diretti al fondo di sua proprietà mentre la si è impegnata al versamento del canone annuale Parte_1 di euro 2.000,00. La mancata sottoscrizione del contratto da parte del non assume rilevanza CP_3 ai fini del perfezionamento del contratto tra le odierne parti del giudizio dal momento che non si applica alla fattispecie in esame la disposizione di cui all'art. 1420 c.c. che ha riguardo i soli contratti associativi e risulta dal documento contrattuale che era interesse della società opponente ottenere dal l'ampliamento della strada. Non sono stati forniti elementi per valutare che in caso di CP_2 mancata conclusione del contratto da parte del l'odierna opponente non avrebbe concluso CP_3 il contratto ed anzi non è contestato che per tutta la durata del contratto la ha Parte_1 goduto del passaggio oggetto del contratto e ha altresì pagato il canone annuale sino al 2014, iniziando a non corrisponderlo solo a partire dal 2015 in poi.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 6/2018 va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza, e si liquidano, d'ufficio, in assenza di note spese, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata, previa riduzione ex art 4 co 1 del cit. decreto considerata la natura semplice delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 6/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 9.01.2018;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dei compensi di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, 6.10.2025
Il Giudice
Dott. IZ ER
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.