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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 17516/2024
R.G.L. promossa da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Francesco Saladino sito in Palermo, via S. Lo Forte n. 13 giusta mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Marco Di Gloria che lo rappresenta e difende CP_2
-resistente -
Avente ad oggetto: pagamento prestazione
All'udienza del 15.04.2025, definitivamente pronunciando, dà lettura - ai sensi dell'art. 429 cpc - della seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario, Avv. Francesco Saladino. 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 2.12.2024 la ricorrente chiedeva di avere riconosciuto il diritto alla ricostituzione contributiva ex art. 13, comma 7, della legge n. 257/92 per esposizione ad amianto della pensione ai superstiti.
Esponeva che con sentenza resa da questo Tribunale era stata accertata la malattia professionale asbesto correlata che aveva condotto il proprio coniuge al decesso.
CP_ Si costituiva l che dava atto di avere accolto la domanda di ricostruzione con provvedimento del mese di gennaio 2025 e che il pagamento degli arretrati sarebbe avvenuto nel mese di marzo 2025.
All'udienza di oggi entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del
CP_ contendere. Il procuratore della ricorrente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite, mentre il procuratore dell' ne chiedeva la compensazione. CP_1
La causa viene quindi decisa come in epigrafe.
*
CP_ Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta dall' e preso atto dell'accoglimento della domanda di ricostruzione della pensione ai superstiti, come richiesta in ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.
Atteso che l'accoglimento della pretesa è avvenuto in data successiva al ricorso nonostante la richiesta in via amministrativa debitamente motivata e provata, le
CP_ spese di lite vanno poste a carico dell' per il principio della soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 17516/2024
R.G.L. promossa da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Francesco Saladino sito in Palermo, via S. Lo Forte n. 13 giusta mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Marco Di Gloria che lo rappresenta e difende CP_2
-resistente -
Avente ad oggetto: pagamento prestazione
All'udienza del 15.04.2025, definitivamente pronunciando, dà lettura - ai sensi dell'art. 429 cpc - della seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario, Avv. Francesco Saladino. 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 2.12.2024 la ricorrente chiedeva di avere riconosciuto il diritto alla ricostituzione contributiva ex art. 13, comma 7, della legge n. 257/92 per esposizione ad amianto della pensione ai superstiti.
Esponeva che con sentenza resa da questo Tribunale era stata accertata la malattia professionale asbesto correlata che aveva condotto il proprio coniuge al decesso.
CP_ Si costituiva l che dava atto di avere accolto la domanda di ricostruzione con provvedimento del mese di gennaio 2025 e che il pagamento degli arretrati sarebbe avvenuto nel mese di marzo 2025.
All'udienza di oggi entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del
CP_ contendere. Il procuratore della ricorrente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite, mentre il procuratore dell' ne chiedeva la compensazione. CP_1
La causa viene quindi decisa come in epigrafe.
*
CP_ Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta dall' e preso atto dell'accoglimento della domanda di ricostruzione della pensione ai superstiti, come richiesta in ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.
Atteso che l'accoglimento della pretesa è avvenuto in data successiva al ricorso nonostante la richiesta in via amministrativa debitamente motivata e provata, le
CP_ spese di lite vanno poste a carico dell' per il principio della soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
2