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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 14/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10073/2023 RGL, promosso da
, n.q. di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...]
Parte_2 contro
CP_1
Controparte_2
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. PELLEGRINI SALVATORE per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' e l'avv. SORGI ROBERTA in CP_1 sostituzione dell'avv. ROCCO ADRIANO per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:20, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10073 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, n.q. di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
con l'avv. PELLEGRINI Pt_2 Pt_2 Parte_2
SALVATORE
- ricorrente -
CONTRO
, e in Controparte_3 Controparte_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROCCO
ADRIANO
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 14/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando,
2 ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'intimazione di pagamento n. n. 29620229021067434000 limitatamente ai crediti contenuti neglie avvisi di addebito nn.
59620120002717303000, 59620140009030446000 e
59620150005387051000, 59620160000069858000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e compensando le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/08/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_5
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229021067434000 e degli avvisi di addebito nn.
59620120002717303000, 59620140009030446000,
59620150005387051000, 59620160000069858000, deducendo per essi l'illegittimità per omesso o irrituale procedimento notificatorio e intercorsa prescrizione dei crediti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Il processo veniva interrotto per la cancellazione dall'albo dei gli avvocati del procuratore della resistente A.D.E.R., riassunto dalla parte ricorrente, son susseguente costituzione di nuovo procuratore dell' . CP_2
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Per motivi di pregiudizialità logica, va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità della notifica degli avvisi d'addebito.
Sul punto quindi si rileva che l'avviso d'addebito 596 2012 00027173 03
000, non è stato ritualmente consegnato, giacché la busta reca la dicitura
3 “trasferito”.
Con riguardo agli altri avvisi d'addebito inviati a mezzo PEC, si osserva in ordine alla deduzione dell' sollevata in merito alla validità della prova CP_1
della notifica pure se viene depositato il solo file .xml sulla base della circostanza dell'identificazione data da un numero attribuito dal sistema e che “ La garanzia dell'invio e della consegna del messaggio in uno con gli allegati è data proprio dal sistema di posta elettronica certificata, il cui funzionamento è regolato sia dal Codice dell'Amministrazione che dal regolamento reso con Decreto del Presidente della Repubblica del
11/02/2005, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
Dalle ricevute in formato xml si evincono tutti i dati relativi alla operazione effettuata e non è materialmente possibile, e ciò per i rigidi protocolli che regolano il sistema di trasmissione a mezzo pec, generare una ricevuta di consegna che indichi la presenza di un allegato che in realtà non è stato trasmesso.
Peraltro, quanto appena detto può essere agevolmente riscontrato mediante la ricevuta di consegna depositata. Aprendo il messaggio di posta elettronica certificata si troverà anche il file XML (daticert.xml) che contiene tutte le informazioni della avvenuta consegna del messaggio con indicazione anche dell'allegato avviso di addebito trasmesso identificato
(il file può essere letto mediante le applicazioni Office XML Handler, Word
Pad o Blocco Note)”(…) “Sul presupposto che sicuramente la pec è stata recapitata al destinatario nella casella pec di sua pertinenza (vedi le ricevute di accettazione e di consegna del messaggio pec) ed ancora sul presupposto della legittimità dell'operato di una Pubblica
Amministrazione quale è l' è onere di controparte provare che CP_1
l'allegato indicato nelle ricevute prodotte in formato xml non corrisponde agli avvisi di addebito in oggetto, al pari di quanto accade con le raccomandate con avviso di ricevimento (busta vuota o contente atto diverso)” che il certo invio di un atto non è il certo invio dell'atto allegato da
4 ricorrente in accertamento negativo come mai ricevuto.
Non s'ignora che la giurisprudenza di legittimita (cfr. ex multis Cass. n.
5397/2016) chiarisce che tocca al destinatario di una notifica provare la ricezione di una busta vuota;
analogamente l' sostiene che incomba CP_1
sul destinatario di una notifica a mezzo PEC provare il contenuto della comunicazione.
Deve sul punto osservarsi che l'analogia operata tra le notifiche a mezzo posta e le comunicazione inviate a mezzo PEC in materia di opposizione ad avviso d'addebito, non persuade.
Se è vero infatti che chi contesti la ritualità di una notifica perché la busta ricevuta era “vuota”, afferma di avere ricevuto una busta, ma vuota, è anche vero che chi affermi di non avere ricevuto nessuna busta non può certamente fornire prova in tal senso.
Nel caso di invio a mezzo PEC, posto che il file “xml” prova l'invio e la ricezione di qualcosa, senza specificare cosa e che, nel caso di specie, prova l'invio di qualcosa, non necessariamente di un allegato, ma non prova l'invio di un qualsivoglia titolo esecutivo né di quel titolo esecutivo, la tesi propugnata dalla parte resistente invocando il principio sopra espresso sulla scorta della giurisprudenza formata sul punto, appare parecchio discutibile, giacché nei casi esaminati dalla Suprema Corte (in materia tributaria la prefata n. 5397/2016) la busta in contestazione esisteva materialmente e riportava il numero progressivo della cartella (“Rispetto a tale conclusione, costituiscono semplici elementi di riscontro le ulteriori circostanze evidenziate dal giudice di prime cure, nel senso che all'atto dell'accettazione della raccomandata il plico risultava avere un peso compreso tra i 101 e i 250 grammi (compatibile con la voluminosità della cartella), che la busta recava la stampigliatura del numero della cartella in questione ed, infine, che in data 4.9.2007 la contribuente aveva già ricevuto atto di pignoramento presso terzi fondato, tra l'altro, sulla cartella di pagamento notificata in data 6.6.2007, della cui esistenza la
"Congregazione XXXX" era quindi venuta, in qualche modo, a
5 conoscenza”.
Dacché mentre nel caso di notifica per posta la busta era in sé identificabile, vi era stampigliato il numero identificativo apposto all'Ente
Creditore e non un numero random apposto da un sistema, esisteva una distinta recante il peso di un plico pieno e non di un plico vuoto, nel caso di invio per posta elettronica certificata, allegata come mai ricevuta, il semplice deposito di un file del tutto irriferibile al documento, con consente la verifica neanche potenziale di alcunché.
Né in tal senso il resistente allega quale delle ricevute corrisponda CP_3
ad ogni singolo avviso d'addebito, difatti nominate all'atto del deposito col codice alfanumerico imposto dal sistema informatico.
Le successive pronunce sul punto della Suprema Corte (sent.
n.24149/2018, sent. n.10630/2015; ord. 12182/2021; ord. 27412/2021; ord.
964/2025) sono viceversa riferite ad atti negoziali tra privati, in occasioni in cui non esiste l'inversione tra posizione sostanziale e processuale che esiste in azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, per cui l'onere della prova incombe in capo al convenuto processuale-attore sostanziale.
Va quindi obbligatoriamente osservato ancora che, trattandosi di materia previdenziale, (ove la prescrizione opera di diritto indipendentemente dalla volontà delle parti, ricadendo sul giudice l'obbligo di verifica della stessa) la data di notifica di ogni singolo avviso d'addebito, da confrontare con i successivi atti interruttivi, è determinante.
Nel caso di specie l'agente della riscossione produce (ritualmente l'integro messaggio a mezzo file .eml) atto di intimazione n.
29620229021067434000 notificato il 12.12.2022, successivo agli avvisi d'addebito dedotto in giudizio e precedente a quello impugnato;
le notifiche incomplete a mezzo PEC prodotte dall' non consentono di verificare la CP_1
prescrizione o meno di ogni singolo avviso d'addebito rispetto all'intimazione successiva.
Avendo ogni avviso un importo diverso appare evidente che, non potendo accoppiare con certezza una data di notifica all'importo, il controllo della
6 prescrizione diventa impossibile, né come è ovvio può ipotizzarzi di assegnare ad ogni avviso una data a scelta del giudicante o del notificante tra quelle indicate nei singoli files xml.
Osservando e deducendo che, nei casi esaminati dalla Suprema Corte, ove si trattava nella valutazione dell'invio di diffida ad adempiere di stabilire – certo l'invio della raccomandata dal mittente al destinatario a fronte della contestazione di vacuità della busta - cosa in realtà la busta potesse contenere.
Ricadendo quindi sull'attore la prova della spedizione di una diffida ad adempiere, ricevuta dal destinatario che ne negava il contenuto, non certamente esentando l'attore dalla prova di avere spedito qualcosa, ma spostando sul destinatario l'onere della prova della vacuità della busta.
Nel caso sopra riportato, deciso dalla sezione tributaria della Corte, appare con chiarezza che il dato fondante della decisione risiede non nella identificabilità o meno di una busta indistinta, ma della presunzione di effettivo contenuto di una busta ricollegabile in sé al ruolo esecutivo in virtù del numero di cartella stampigliato sulla busta, dato (indispensabile) non presente nel caso di specie.
Vale comunque la pena di osservare che, qualora un principio di prova della notifica fosse stato fornito producendo per ogni file .xml il relativo report in .pdf che consentisse di determinare con certezza il numero e il contenuto dell'avviso d'addebito, tale circostanza seppur irrituale, avrebbe potuto essere presa in considerazione ai fini della decisione.
Va osservato, per altro verso e al contempo:
-che il mittente è, (o obbligatoriamente dovrebbe essere) in possesso sia dei files postacert.eml che dei files daticert.xml e che, pertanto non può essere invocato a proprio beneficio il principio della vicinanza della prova, posto alla base delle prefate pronunce della giurisprudenza di legittimità;
-che l'eventuale avvenuto “smarrimento” del file postacert.eml è ascrivibile al solo fatto del mittente ma non può essere opposto al destinatario della comunicazione;
7 -che l'art. 3 del DPCM del 13 novembre del 2014 (recante le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23 -ter, 40, comma 1,
41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, stabilisce che: “1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità: (…) b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
2. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.
3. Il documento informatico, identificato in modo univoco
e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche essere delegata a terzi”;
-che, per questo motivo, la Posta Elettronica Certificata (PEC), in quanto documento di natura informatica, va conservata per il tempo prestabilito;
-che a norma dell'art. 2220 C.c., i documenti e le scritture contabili devono essere conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e, con particolare riferimento all'art. 2214 (che prevede l'obbligo, per l'imprenditore di «conservare ordinatamente per ciascun affare gli
8 originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite» e dell'articolo
2220 del Codice Civile che dispone la conservazione per dieci anni delle lettere e dei telegrammi ricevuti, nonché delle copie delle lettere e dei telegrammi spediti), si impone di “conservare ordinatamente per ciascun affare” la corrispondenza ricevuta e spedita oltre alle fatture e alle scritture contabili;
-che l'art. 43 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'Amministrazione
Digitale) stabilisce che i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento sono conservati “in modo permanente con modalità digitali” nel rispetto delle regole tecniche;
che così sorge l'obbligo pertanto di conservazione della “ricevuta di consegna completa” in quanto contiene tutti gli elementi atti a garantirne la conservazione nel tempo, (messaggio inviato, la ricevuta, la firma elettronica e infine il file daticert.xml che contiene al suo interno tutte le informazioni necessarie (identificato id del messaggio PEC, la consegna e mittente della PEC).
***
Giova infine rilevare che la qualificata giurisprudenza di merito (Corte
d'Appello di Milano, sent. 316 del 28.2.2020) invocata a sostegno delle proprie ragioni, che si riproduce appresso nella parte relativa alle notifiche a mezzo PEC, sviluppa in realtà un tema adiacente a quello in questione, ma non coincidente, senza nulla aggiungere o togliere alle ragioni e al percorso logico sopra esplicato, occupandosi nello specifico di altre problematiche e, soprattutto non accordando al file xml alcuna valenza autonoma e autosufficiente come eccepito dall' resistente: CP_3
“Sull'asserita nullità della notifica effettuate a mezzo di posta elettronica per mancanza dell'estensione "p7m" nel file, che conferma l'avvenuta notifica via Pec, questa Corte rileva che il formato di un file con estensione
p7m indica unicamente che il documento con tale estensione è firmato digitalmente, la produzione delle ricevute di consegna delle notifiche via
9 Pec in copia conforme garantiscono che il documento allegato in formato pdf, è esattamente quello contenuto nella busta perché il gestore garantisce che quella specifica busta contenente quel documento, è stata recapitata. Pa La notifica a An. è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R.
n. 68/05 che contiene le disposizioni regolamentari per l'utilizzo della posta elettronica certificata.
Recita appunto l'art. 6 terzo comma del predetto DPR "Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione...omissis...
La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17".
In base alla sopra riportata normativa la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio
2005 n. 68 art. 6 comma 1 e, per il destinatario nel momento in cui viene
10 generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma
2 dello stesso D.P.R.
In sostanza la notifica a mezzo posta elettronica certificata si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna contenente i dati di certificazione ed il messaggio originale consegnati al titolare destinatario per mezzo di una busta di trasporto firmata dal gestore Pec del mittente.
In particolare i dati di certificazione (costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di
Posta Elettronica Certificata del mittente) sono inseriti all'interno di un file in formato XML ed invece il messaggio originale è inserito all'interno di un file in formato EML contenente il messaggio inviato ed i relativi allegati.
In argomento la Suprema Corte con la sentenza n. 3133/19; conforme, cass. SS.UU. 18 aprile 2016, n. 7665 ha così stabilito:
"La consegna telematica di un atto in "estensione.doc", anziché "formato. pdf", che abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, nonostante la violazione della normativa inerente il processo telematico, esclude il verificarsi di qualsivoglia nullità."
***
Tutto ciò premesso e ritenuto, l' non ha dato prova dell'avvenuta CP_1
notifica degli avvisi d'addebito allegati come non ricevuti, dovendo quindi reputare gli stessi come non notificati, caducandosi per questo motivo l'atto successivo oggi impugnato, limitatamente agli avvisi d'addebito dedotti in giudizio dalla parte ricorrente insieme allo stesso, accogliendo il ricorso e ritenendo assorbito ogni altro motivo dedotto dalle parti, non potendo verificare né, la notifica dei titoli esecutivi, né il dies a quo della prescrizione, né consequenzialmente l'eventuale interruzione o meno della prescrizione.
11
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 14/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
12
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 14/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10073/2023 RGL, promosso da
, n.q. di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...]
Parte_2 contro
CP_1
Controparte_2
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. PELLEGRINI SALVATORE per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per l' e l'avv. SORGI ROBERTA in CP_1 sostituzione dell'avv. ROCCO ADRIANO per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:20, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10073 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, n.q. di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
con l'avv. PELLEGRINI Pt_2 Pt_2 Parte_2
SALVATORE
- ricorrente -
CONTRO
, e in Controparte_3 Controparte_4
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROCCO
ADRIANO
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 14/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando,
2 ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'intimazione di pagamento n. n. 29620229021067434000 limitatamente ai crediti contenuti neglie avvisi di addebito nn.
59620120002717303000, 59620140009030446000 e
59620150005387051000, 59620160000069858000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e compensando le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/08/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_5
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229021067434000 e degli avvisi di addebito nn.
59620120002717303000, 59620140009030446000,
59620150005387051000, 59620160000069858000, deducendo per essi l'illegittimità per omesso o irrituale procedimento notificatorio e intercorsa prescrizione dei crediti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Il processo veniva interrotto per la cancellazione dall'albo dei gli avvocati del procuratore della resistente A.D.E.R., riassunto dalla parte ricorrente, son susseguente costituzione di nuovo procuratore dell' . CP_2
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Per motivi di pregiudizialità logica, va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità della notifica degli avvisi d'addebito.
Sul punto quindi si rileva che l'avviso d'addebito 596 2012 00027173 03
000, non è stato ritualmente consegnato, giacché la busta reca la dicitura
3 “trasferito”.
Con riguardo agli altri avvisi d'addebito inviati a mezzo PEC, si osserva in ordine alla deduzione dell' sollevata in merito alla validità della prova CP_1
della notifica pure se viene depositato il solo file .xml sulla base della circostanza dell'identificazione data da un numero attribuito dal sistema e che “ La garanzia dell'invio e della consegna del messaggio in uno con gli allegati è data proprio dal sistema di posta elettronica certificata, il cui funzionamento è regolato sia dal Codice dell'Amministrazione che dal regolamento reso con Decreto del Presidente della Repubblica del
11/02/2005, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
Dalle ricevute in formato xml si evincono tutti i dati relativi alla operazione effettuata e non è materialmente possibile, e ciò per i rigidi protocolli che regolano il sistema di trasmissione a mezzo pec, generare una ricevuta di consegna che indichi la presenza di un allegato che in realtà non è stato trasmesso.
Peraltro, quanto appena detto può essere agevolmente riscontrato mediante la ricevuta di consegna depositata. Aprendo il messaggio di posta elettronica certificata si troverà anche il file XML (daticert.xml) che contiene tutte le informazioni della avvenuta consegna del messaggio con indicazione anche dell'allegato avviso di addebito trasmesso identificato
(il file può essere letto mediante le applicazioni Office XML Handler, Word
Pad o Blocco Note)”(…) “Sul presupposto che sicuramente la pec è stata recapitata al destinatario nella casella pec di sua pertinenza (vedi le ricevute di accettazione e di consegna del messaggio pec) ed ancora sul presupposto della legittimità dell'operato di una Pubblica
Amministrazione quale è l' è onere di controparte provare che CP_1
l'allegato indicato nelle ricevute prodotte in formato xml non corrisponde agli avvisi di addebito in oggetto, al pari di quanto accade con le raccomandate con avviso di ricevimento (busta vuota o contente atto diverso)” che il certo invio di un atto non è il certo invio dell'atto allegato da
4 ricorrente in accertamento negativo come mai ricevuto.
Non s'ignora che la giurisprudenza di legittimita (cfr. ex multis Cass. n.
5397/2016) chiarisce che tocca al destinatario di una notifica provare la ricezione di una busta vuota;
analogamente l' sostiene che incomba CP_1
sul destinatario di una notifica a mezzo PEC provare il contenuto della comunicazione.
Deve sul punto osservarsi che l'analogia operata tra le notifiche a mezzo posta e le comunicazione inviate a mezzo PEC in materia di opposizione ad avviso d'addebito, non persuade.
Se è vero infatti che chi contesti la ritualità di una notifica perché la busta ricevuta era “vuota”, afferma di avere ricevuto una busta, ma vuota, è anche vero che chi affermi di non avere ricevuto nessuna busta non può certamente fornire prova in tal senso.
Nel caso di invio a mezzo PEC, posto che il file “xml” prova l'invio e la ricezione di qualcosa, senza specificare cosa e che, nel caso di specie, prova l'invio di qualcosa, non necessariamente di un allegato, ma non prova l'invio di un qualsivoglia titolo esecutivo né di quel titolo esecutivo, la tesi propugnata dalla parte resistente invocando il principio sopra espresso sulla scorta della giurisprudenza formata sul punto, appare parecchio discutibile, giacché nei casi esaminati dalla Suprema Corte (in materia tributaria la prefata n. 5397/2016) la busta in contestazione esisteva materialmente e riportava il numero progressivo della cartella (“Rispetto a tale conclusione, costituiscono semplici elementi di riscontro le ulteriori circostanze evidenziate dal giudice di prime cure, nel senso che all'atto dell'accettazione della raccomandata il plico risultava avere un peso compreso tra i 101 e i 250 grammi (compatibile con la voluminosità della cartella), che la busta recava la stampigliatura del numero della cartella in questione ed, infine, che in data 4.9.2007 la contribuente aveva già ricevuto atto di pignoramento presso terzi fondato, tra l'altro, sulla cartella di pagamento notificata in data 6.6.2007, della cui esistenza la
"Congregazione XXXX" era quindi venuta, in qualche modo, a
5 conoscenza”.
Dacché mentre nel caso di notifica per posta la busta era in sé identificabile, vi era stampigliato il numero identificativo apposto all'Ente
Creditore e non un numero random apposto da un sistema, esisteva una distinta recante il peso di un plico pieno e non di un plico vuoto, nel caso di invio per posta elettronica certificata, allegata come mai ricevuta, il semplice deposito di un file del tutto irriferibile al documento, con consente la verifica neanche potenziale di alcunché.
Né in tal senso il resistente allega quale delle ricevute corrisponda CP_3
ad ogni singolo avviso d'addebito, difatti nominate all'atto del deposito col codice alfanumerico imposto dal sistema informatico.
Le successive pronunce sul punto della Suprema Corte (sent.
n.24149/2018, sent. n.10630/2015; ord. 12182/2021; ord. 27412/2021; ord.
964/2025) sono viceversa riferite ad atti negoziali tra privati, in occasioni in cui non esiste l'inversione tra posizione sostanziale e processuale che esiste in azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, per cui l'onere della prova incombe in capo al convenuto processuale-attore sostanziale.
Va quindi obbligatoriamente osservato ancora che, trattandosi di materia previdenziale, (ove la prescrizione opera di diritto indipendentemente dalla volontà delle parti, ricadendo sul giudice l'obbligo di verifica della stessa) la data di notifica di ogni singolo avviso d'addebito, da confrontare con i successivi atti interruttivi, è determinante.
Nel caso di specie l'agente della riscossione produce (ritualmente l'integro messaggio a mezzo file .eml) atto di intimazione n.
29620229021067434000 notificato il 12.12.2022, successivo agli avvisi d'addebito dedotto in giudizio e precedente a quello impugnato;
le notifiche incomplete a mezzo PEC prodotte dall' non consentono di verificare la CP_1
prescrizione o meno di ogni singolo avviso d'addebito rispetto all'intimazione successiva.
Avendo ogni avviso un importo diverso appare evidente che, non potendo accoppiare con certezza una data di notifica all'importo, il controllo della
6 prescrizione diventa impossibile, né come è ovvio può ipotizzarzi di assegnare ad ogni avviso una data a scelta del giudicante o del notificante tra quelle indicate nei singoli files xml.
Osservando e deducendo che, nei casi esaminati dalla Suprema Corte, ove si trattava nella valutazione dell'invio di diffida ad adempiere di stabilire – certo l'invio della raccomandata dal mittente al destinatario a fronte della contestazione di vacuità della busta - cosa in realtà la busta potesse contenere.
Ricadendo quindi sull'attore la prova della spedizione di una diffida ad adempiere, ricevuta dal destinatario che ne negava il contenuto, non certamente esentando l'attore dalla prova di avere spedito qualcosa, ma spostando sul destinatario l'onere della prova della vacuità della busta.
Nel caso sopra riportato, deciso dalla sezione tributaria della Corte, appare con chiarezza che il dato fondante della decisione risiede non nella identificabilità o meno di una busta indistinta, ma della presunzione di effettivo contenuto di una busta ricollegabile in sé al ruolo esecutivo in virtù del numero di cartella stampigliato sulla busta, dato (indispensabile) non presente nel caso di specie.
Vale comunque la pena di osservare che, qualora un principio di prova della notifica fosse stato fornito producendo per ogni file .xml il relativo report in .pdf che consentisse di determinare con certezza il numero e il contenuto dell'avviso d'addebito, tale circostanza seppur irrituale, avrebbe potuto essere presa in considerazione ai fini della decisione.
Va osservato, per altro verso e al contempo:
-che il mittente è, (o obbligatoriamente dovrebbe essere) in possesso sia dei files postacert.eml che dei files daticert.xml e che, pertanto non può essere invocato a proprio beneficio il principio della vicinanza della prova, posto alla base delle prefate pronunce della giurisprudenza di legittimità;
-che l'eventuale avvenuto “smarrimento” del file postacert.eml è ascrivibile al solo fatto del mittente ma non può essere opposto al destinatario della comunicazione;
7 -che l'art. 3 del DPCM del 13 novembre del 2014 (recante le “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23 -ter, 40, comma 1,
41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, stabilisce che: “1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità: (…) b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
2. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.
3. Il documento informatico, identificato in modo univoco
e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche essere delegata a terzi”;
-che, per questo motivo, la Posta Elettronica Certificata (PEC), in quanto documento di natura informatica, va conservata per il tempo prestabilito;
-che a norma dell'art. 2220 C.c., i documenti e le scritture contabili devono essere conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e, con particolare riferimento all'art. 2214 (che prevede l'obbligo, per l'imprenditore di «conservare ordinatamente per ciascun affare gli
8 originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite» e dell'articolo
2220 del Codice Civile che dispone la conservazione per dieci anni delle lettere e dei telegrammi ricevuti, nonché delle copie delle lettere e dei telegrammi spediti), si impone di “conservare ordinatamente per ciascun affare” la corrispondenza ricevuta e spedita oltre alle fatture e alle scritture contabili;
-che l'art. 43 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'Amministrazione
Digitale) stabilisce che i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento sono conservati “in modo permanente con modalità digitali” nel rispetto delle regole tecniche;
che così sorge l'obbligo pertanto di conservazione della “ricevuta di consegna completa” in quanto contiene tutti gli elementi atti a garantirne la conservazione nel tempo, (messaggio inviato, la ricevuta, la firma elettronica e infine il file daticert.xml che contiene al suo interno tutte le informazioni necessarie (identificato id del messaggio PEC, la consegna e mittente della PEC).
***
Giova infine rilevare che la qualificata giurisprudenza di merito (Corte
d'Appello di Milano, sent. 316 del 28.2.2020) invocata a sostegno delle proprie ragioni, che si riproduce appresso nella parte relativa alle notifiche a mezzo PEC, sviluppa in realtà un tema adiacente a quello in questione, ma non coincidente, senza nulla aggiungere o togliere alle ragioni e al percorso logico sopra esplicato, occupandosi nello specifico di altre problematiche e, soprattutto non accordando al file xml alcuna valenza autonoma e autosufficiente come eccepito dall' resistente: CP_3
“Sull'asserita nullità della notifica effettuate a mezzo di posta elettronica per mancanza dell'estensione "p7m" nel file, che conferma l'avvenuta notifica via Pec, questa Corte rileva che il formato di un file con estensione
p7m indica unicamente che il documento con tale estensione è firmato digitalmente, la produzione delle ricevute di consegna delle notifiche via
9 Pec in copia conforme garantiscono che il documento allegato in formato pdf, è esattamente quello contenuto nella busta perché il gestore garantisce che quella specifica busta contenente quel documento, è stata recapitata. Pa La notifica a An. è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R.
n. 68/05 che contiene le disposizioni regolamentari per l'utilizzo della posta elettronica certificata.
Recita appunto l'art. 6 terzo comma del predetto DPR "Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione...omissis...
La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17".
In base alla sopra riportata normativa la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio
2005 n. 68 art. 6 comma 1 e, per il destinatario nel momento in cui viene
10 generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6 comma
2 dello stesso D.P.R.
In sostanza la notifica a mezzo posta elettronica certificata si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna contenente i dati di certificazione ed il messaggio originale consegnati al titolare destinatario per mezzo di una busta di trasporto firmata dal gestore Pec del mittente.
In particolare i dati di certificazione (costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di
Posta Elettronica Certificata del mittente) sono inseriti all'interno di un file in formato XML ed invece il messaggio originale è inserito all'interno di un file in formato EML contenente il messaggio inviato ed i relativi allegati.
In argomento la Suprema Corte con la sentenza n. 3133/19; conforme, cass. SS.UU. 18 aprile 2016, n. 7665 ha così stabilito:
"La consegna telematica di un atto in "estensione.doc", anziché "formato. pdf", che abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, nonostante la violazione della normativa inerente il processo telematico, esclude il verificarsi di qualsivoglia nullità."
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Tutto ciò premesso e ritenuto, l' non ha dato prova dell'avvenuta CP_1
notifica degli avvisi d'addebito allegati come non ricevuti, dovendo quindi reputare gli stessi come non notificati, caducandosi per questo motivo l'atto successivo oggi impugnato, limitatamente agli avvisi d'addebito dedotti in giudizio dalla parte ricorrente insieme allo stesso, accogliendo il ricorso e ritenendo assorbito ogni altro motivo dedotto dalle parti, non potendo verificare né, la notifica dei titoli esecutivi, né il dies a quo della prescrizione, né consequenzialmente l'eventuale interruzione o meno della prescrizione.
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P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 14/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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