Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5179 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
RI GL ON UE, nata a [...], Black River, Mauri- tius, in data 17/12/1971 (C.F. , UI NY Mi- C.F._1
chael UE, tato a Riviere Noire, Mauritius, in data 03/03/1967 (C.F.
, UI ON NI UE, nato a [...], Plai- C.F._2
nes Wilhems, Mauritius, in data 31/12/1981 (C.F. , C.F._3
UI ER UE, nato a [...], Plaines Wilhems, Mauritius, in data
22/10/1965 ( ), tutti in proprio e nella loro qualità di C.F._4
eredi del Sig. UI EA UD HA, nato a Mauritius, in [...]
28/03/1964 e deceduto in Palermo, in data 15/08/2016, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. D'Alessandro Pilacci Luca per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
AR AN, nato a [...], in data [...] (C.F.
[...]
), ivi residente in [...]; C.F._5
– parte convenuta contumace –
E
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (C.F. e P.I ), in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo,
Piazza Virgilio, n. 15 presso lo studio degli Avv.ti Gentile Alletto Salvatore e
Gentile Riccardo, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
OGGETTO: Morte.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17/12/2024 svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio RI GL MO nia UE, UI NY EL UE, UI ON NI Mar- guerite, LU ER UE, in proprio - quali nipoti del defunto zio, sig.
UI EA UD HA, fratello della madre – nonché nella qualità di eredi del medesimo, hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale
AR AN e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento del danno subito iure proprio, sub specie di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il congiunto, e iure successionis, sub specie danno tanatologico e terminale, quantificato in complessivi € 716.000,00, subito in occasione del sinistro stradale, verifica- tosi a Palermo il 15/08/2016 nel quale il loro congiunto aveva perso la vita.
Hanno esposto che il 15/08/2016, ore 4.50, AR AN, alla guida di una vettura DE targa BL 883 NZ in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze psicotrope stava percorrendo a forte velocità la via RA Riz- zo in Palermo, in quanto impegnato nell'inseguimento di una vettura ove era salito tale IE AN, con il quale aveva avuto poco prima un alterco verbale e che si era allontanato per porre fine alla discussione.
Nell'intento di raggiungere il Sig. AN, giunto all'incrocio con la via
Thaon De Ravel, AR AN aveva travolto il Sig. UI EA JU Laha- che, che si trovava a bordo del proprio motociclo targato DD 96577, causan- done il decesso.
- 2 - In particolare, la vittima era stata sbalzata per oltre sei metri a causa dell'urto, riportando traumi gravissimi che ne avevano causato il decesso mentre il motociclo era stato trascinato dalla vettura condotta dal AR per oltre cinquanta metri, fino all'arresto all'altezza del civico 68 della via
RA ZO per l'impossibilità di proseguire la marcia a causa dei dan- ni subiti per via del motociclo ancora incastrato sotto di essa.
Non erano state rinvenute tracce di frenata.
Sul posto erano intervenute le pattuglie del Nucleo Radiomobile di Paler- mo, il cui intervento era stato richiesto dal Sig. AN, e nell'immediatezza del fatto, il AR aveva ammesso le proprie responsabi- lità. Successivi accertamenti avevano poi evidenziato un tasso alcolemico del convenuto compreso tra 2,59 e 3,21 grammi/litro, di molte volte superiori ai limiti di legge, oltre alla positività al test per la cocaina.
Gli attori hanno rilevato che era stato aperto dinanzi al Tribunale di Pa- lermo il procedimento penale RGNR 015071/a carico del AR per il reato di cui all'art. 589 bis commi secondo, quinto, n. 2, e sesto c.p. che si era concluso con sentenza Tribunale di Palermo, IV Sezione Penale, n.
1826/2019 che aveva dichiarato AN AR colpevole del reato ascritto- gli, condannandolo alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione (doc. 2).
Tanto dedotto parte attrice ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di
«accertata la responsabilità esclusiva del Sig. AN AR nella causazione del sinistro stradale meglio descritto in narrativa, per i motivi tutti dedotti, ac- certata altresì la responsabilità solidale di Unipolsai Assicurazioni in forza del- la polizza n. 153923030123016933, dichiarare entrambi i convenuti tenuti e condannarli al risarcimento del danno nei confronti degli attori come segue: quanto al danno da perdita parentale, per Euro 147.000,00 ciascuno per i
Sigg.ri RI GL ON UE, UI ER UE, UI ON Ni-
- 3 - cholas UE ed in Euro 155.000,00 per il Sig. UI NY EL
UE; quanto al danno terminale, per l'importo di Euro 30.000,00 per ciascuno degli attori, ovvero di quelle diverse somme ritenute eque e di Giusti- zia;
- accertata e dichiarata la responsabilità aggravata della Unipolsai Assi- curazioni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs 28/2010
e dell'art. 116 c.p.c. in punto di sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, per i motivi tutti di cui in narrativa di- chiararla tenuta e condannarla al risarcimento dell'importo ritenuto equo e di
Giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze».
Instaurato il contraddittorio, nella contumacia del convenuto AR N- EL, si è costituita UnipolSai Ass.ni S.p.A. e pur non contestando la verifica- zione storica del sinistro, ha eccepito il concorso di colpa del Sig. HA
UI EA DE nella produzione dello stesso.
In particolare la Compagnia ha rilevato che dal Rapporto di Polizia Muni- cipale, intervenuta sui luoghi, nell'immediatezza del fatto, e sulla base degli accertamenti e dei rilievi tecnici eseguiti, era emerso che il punto di impatto tra il motociclo e la vettura DE, pur ricadendo all'interno della semi- carreggiata, destinata al transito dei veicoli provenienti dal senso di marcia del motociclo era, tuttavia, avvenuto ad una distanza di circa 9,00 metri dal margine destro della carreggiata, rispetto alla direttrice di marcia della vettu- ra DE, sicchè da ciò poteva desumersi la violazione da parte del con- ducente del motociclo dell'art. 143 C.d.S., che impone ai veicoli l'obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine de- stro della medesima, anche quando la strada è libera.
Inoltre, secondo quanto accertato in seno alla sentenza n. 1826/2019 del
06/03/2019 emessa dal Tribunale penale di Palermo, il HA si era posto alla guida del motociclo in evidente stato di ebbrezza ed alla luce di ciò il
- 4 - giudice penale aveva affermato che “il sinistro non fu esclusivamente ricondu- cibile alla condotta colposa dell'imputato, avendo la vittima contribuito alla causazione del sinistro, con il proprio irregolare comportamento di guida.
UnipolSai ha poi contestato anche nel quantum le pretese attoree, facendo notare, in ordine al danno asseritamente subito dagli attori iure proprio, che il Defunto HA, zio materno degli attori, aveva altri dodici fratelli (Doc. n.
2) ed un numero considerevole di nipoti e pronipoti, per cui la perdita subita, seppur dolorosa, era stata certamente temperata dalla vicinanza di un nu- mero considerevole di altri parenti dello stesso grado, anche tenuto conto del fatto che la vittima non risiedeva nelle Mauritius, ma in Italia da moltissimi anni e, pertanto, il rapporto con i nipoti, tra cui gli attori, era pressoché ine- sistente.
La convenuta ha, quindi, contestato, in ordine al danno asseritamente su- bito dagli attori iure successionis, la fondatezza della domanda diretta ad ot- tenere il danno da perdita della vita o danno c.d. tanatologico nonché c.d. catastrofale o da lucida agonia, essendo pacifico che il Sig. HA UI
EA UD era deceduto nella immediatezza del sinistro e, pertanto, non aveva avuto alcuna percezione del proprio stato, nè la consapevolezza della sua fine imminente.
Contestata anche la fondatezza della domanda formulata ex adverso ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., UnipolSai ha, quindi, concluso affinché Tri- bunale di «Preliminarmente ritenga e dichiari che il Sig. HA UI EA
UD ha con la sua condotta di guida colposa, in violazione dell'art. 143, comma primo C.d.S., e delle norme di comune prudenza, ponendosi, altresì, al- la guida in condizione di alterazione psicofisica, dovuta all'assunzione di so- stanze alcoliche, concorso a determinare l'evento sinistroso e conseguentemen- te le gravissime lesioni personali che ne hanno provocato la morte;
2) Conse-
- 5 - guentemente riduca proporzionalmente al grado di colpa che verrà accertato a carico del Sig. HA UI NE UD, l'eventuale e non temuta liquidazio- ne del danno da corrispondere in favore degli attori;
3) In via subordinata ri- tenga e dichiari non dovuto il risarcimento del danno dedotto in atto di citaizo- ne;
4) In via ancora più subordinata ritenga e dichiari eccessivo e sproporzio- nato il risarcimento del danno dedotto in atto di citazione, che si contesta in ogni sua singola voce;
5) Ritenga e dichiari non dovuto il risarcimento del dan- no iure hereditatis, nelle due componenti di danno tanatologico e di danno bio- logico morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi;
6) Rigetti la do- manda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., ex art. 8, co 4 bis, D.Lgs.
28/2010 ed ex art. 116 c.p.c.; 7) Rigetti la domanda del pagamento dell'interesse legale e della svalutazione monetaria ed in ogni caso il cumulo tra gli stessi che comporta un'ingiustificata duplicazione dello stesso danno;
8)
Rigetti tutte le domande proposte in atto di citazione;
9) Condanni gli attori al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio».
Istruita a mezzo della acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e prova testimoniale, la causa è stata posta in decisione con prov- vedimento del 19/12/2024 reso all'esito dell'udienza del 17/12/2024 svolta in modalità c.d. cartolare, previa assegnazione dei termini di rito per il depo- sito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Orbene, nel merito, deve osservarsi che la verificazione del fatto storico nonché la dinamica del sinistro non sono oggetto di contestazione in seno al presente giudizio, ove invece si controverte in ordine alla configurabilità o meno di un concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro.
Ora, come è noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Cor- te di Cassazione – cui si aderisce – “Nei poteri del giudice in tema di disponibi- lità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento
- 6 - su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investi- to, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie” (in termini la massima di Cass. n.8603/2017; conformi
Cass. n.25067/2018, n.840/2015 e n. 3102/2002).
Inoltre, è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sul- la tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giu- diziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (vedi Cass.
n.18025/2019, n.22580/2018 e n.1593/2017).
Orbene nella specie, circa la dinamica del sinistro, elementi fondamentali ai fini della sua ricostruzione e, quindi, ai fini dell'individuazione della re- sponsabilità, sono costituiti dagli accertamenti sull'incidente compiuti dalla
Polizia Municipale di Palermo, dagli atti del procedimento penale e in parti- colare dalla sentenza del Tribunale di Palermo, IV Sezione Penale, n.
1826/2019.
La suddetta sentenza, tra l'altro soggetta a impugnazione, non potrebbe comunque fare stato nel presente processo civile come un giudicato interve- nuto tra le stesse parti, ma può senz'altro costituire pregnante elemento di prova da valutare unitamente alle altre risultanza probatorie.
In base alle risultanze del materiale probatorio sopra indicato, come verrà esplicitato nel prosieguo, deve ritenersi una corresponsabilità di AR N- EL (conducente dell'autovettura DE) e – seppure in misura minore - di UI EA UD HA (conducente del motociclo) nella causazione del
- 7 - sinistro.
Orbene, in ordine alla dinamica del sinistro, dalla lettura della sentenza penale n. 1826/2019 emessa, in data 06/03/2019, dal Tribunale di Palermo nei confronti di AR AN, emerge che essa è stata ricostruita dal per- sonale della Polizia Municipale di Palermo, giunto sul posto nell'immediatez- za del fatto, intorno alle ore 5,00: «il AR, mentre, in stato di ebbrezza, procedeva alla guida dell'autovettura DE lungo la via RA ZO, provenendo dalla piazza Generale Cascino in direzione della via Don Orione, prima dell'incrocio con la via Thaon De Revel invase la corsia di marcia oppo- sta, non accorgendosi della presenza del motociclo GG Liberty condotto dal
HA HA che stava percorrendo la stessa strada in senso contrario;
ne conseguì la violenta collisione frontale tra i due veicoli, non preceduta da alcuna frenata».
Sempre dalla lettura della sentenza penale emerge che «Gli accertamenti medico-legali sul cadavere, eseguiti in data 22.8.2016 dal prof. Livio MI e dal dott. Gian Luigi Aronica, evidenziarono la compatibilità tra il quadro trau- matico riscontrato sulla vittima e la dinamica del sinistro stradale come rico- struita dalla Polizia Municipale. I consulenti rilevarono, in particolare, che il
HA aveva riportato numerose lesioni traumatiche superficiali a carico del viso, del tronco, della fossa iliaca sinistra, della regione sovrapubica (escoria- zioni lineari da strisciamento), del braccio e della mano destra, della cresta iliaca sinistra, della gamba e del dorso del piede destro, nonché escoriazioni alla coscia e alla gamba sinistra. L'esito mortale, pressoché immediato per la gravità dei politraumi cagionati dal sinistro, fu ricondotto ad una insufficienza cardiorespiratoria acuta dovuta ad una lesione vertebro-midollare con sezione completa del midollo, associata a un traumatismo complesso (trauma cranico, trauma addominale con multiple fratture epatiche e lacerazioni del mesentere
- 8 - ileale e del meso-sigma; traumi multipli agli arti con frattura scomposta dell'o- mero sinistro, frattura biossea di radio e ulna sinistra e frattura scomposta del terzo inferiore del femore sinistro). Gli esami chimico-tossicologici esclusero la presenza di sostanze stupefacenti nelle urine, mentre nel sangue del HA fu rilevata una concentrazione di alcol etilico pari a 2,41 grammi per litro, indi- cativa di una recente assunzione di sostanze alcoliche in elevata quantità (cfr. relazioni di consulenza medico-legale e deposizione del prof. MI, il quale ha precisato che un tasso superiore a 2 grammi per litro viene considerato sin- tomatico di uno stato di ubriachezza franca)».
Risulta dagli atti che AR AN si sia posto alla guida della vettura in stato di ebbrezza in quanto gli esami eseguiti alle ore 7,04 e ripetuti alle ore
8,40 ed alle ore 10,06 evidenziarono un livello di tasso alcolemico nel sangue rispettivamente pari a 3,21, 2,53 e 2,59 grammi per litro - ampiamente su- periore al limite normativamente consentito - e che sia, altresì, risultato po- sitivo al test di primo livello "cocaina urinaria".
È inoltre emerso che anche UI EA UD HA, il giorno dell'evento, avesse assunto sostanze alcoliche in elevata quantità poiché, sebbene gli esami chimico-tossicologici avessero esclusero la presenza di so- stanze stupefacenti nelle urine, nel suo sangue fu rilevata una concentrazio- ne di alcol etilico pari a 2,41 grammi per litro, indicativa di una recente as- sunzione di sostanze alcoliche in elevata quantità.
In merito alle condotte di guida dei due conducenti, dagli accertamenti eseguiti in sede penale è emerso che «gli agenti della Polizia Municipale effet- tuarono l'ispezione dell'area interessata dal sinistro, anche mediante rilievi fo- tografici raffiguranti, in particolare, lo stato del manto stradale in prossimità del punto in cui giaceva il HA, la posizione della vittima e le condizioni dei veicoli coinvolti. Come si evince dalle immagini fotografiche e dalla plani-
- 9 - metria del teatro dell'incidente (riportata anche nella relazione redatta dal con- sulente tecnico della difesa), il punto d'urto tra il motociclo GG e l'autovet- tura DE venne individuato sulla base di talune tracce di scalfittura rin- venute sul manto stradale all'altezza dell'intersezione tra la via RA
ZO e la via Thaon De Revel, in prossimità del centro della carreggiata, e se- gnatamente nella corsia di marcia opposta rispetto alla direzione del veicolo condotto dal AR (cfr. punti nn. 7 e 8 della planimetria, nonché deposizioni dei testi AN e NI). Il corpo del HA si trovava ad una di- stanza di circa 6 metri dal punto d'urto, in direzione dell'angolo del marciapie- de destro rispetto alla direzione di marcia assunta dalla vittima prima della collisione, all'altezza dell'intersezione con la via Thaon De Revel [cfr. lettera D)
e punti nn. 1, 2 e 3) della planimetria]».
Quanto alla condotta di guida del convenuto va notato che la vettura con- dotta dal AR proseguì la sua marcia in direzione «esattamente ortogona- le rispetto alla manovra di svolta a sinistra già iniziata, e peraltro per un tratto di strada lungo ben 56 metri, tale da fare ipotizzare una velocità che se non può essere esattamente determinata per l'assenza di tracce di frenata, certa- mente non era commisurata alle condizioni dei luoghi, come ritenuto dagli ope- ratori della Polizia Municipale».
Ancora, l'assenza di tracce di frenata è significativa del fatto che nel preca- rio stato di alterazione psicofisica in cui si trovava, il AR «nell'invadere la semi carreggiata della via RA ZO opposta rispetto alla sua dire- zione di marcia non si rese conto della presenza del motociclo che sopraggiun- geva in senso contrario e non intraprese alcuna manovra di emergenza per evitare la collisione».
D'altro canto, in ordine al concorso causale della vittima nella determina- zione del sinistro, deve ritenersi, sulla base dell'individuazione del punto
- 10 - d'urto da parte dei verbalizzanti «che il HA procedeva a bordo del suo motociclo in prossimità della parte centrale della carreggiata stradale, pur mantenendosi all'interno della propria corsia di pertinenza», verosimilmente a causa del suo stato di ebbrezza, in violazione dell'art. 143 co. 1 del codice della strada.
In base a tali elementi, quindi, è possibile affermare, da un lato, che è rin- venibile una colpa in concreto - e non solo presunta ex art. 2054 c.c. - di Mi- nardi AN nella causazione del sinistro, consistente nell'avere circolato contromano dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica.
Dall'altro, vi sono elementi che consentono di affermare che la condotta di guida del HA non si è conformata al contenuto delle regole di prudenza;
anzi, è emerso che egli – pure in stato di ebbrezza-, pur mantenendosi all'in- terno della propria corsia di pertinenza, non procedeva in prossimità del margine destro, ma nella parte centrale della carreggiata stradale, in viola- zione dell'art. 143 co. 1 del codice della strada.
Deve quindi ritenersi che anche il HA abbia concorso a provocare l'incidente oggetto del giudizio, seppure con un contributo quantificabile in una misura più ridotta rispetto alla autovettura (che si quantifica nel 30%), ove si consideri che la causa principale dello scontro è stata la condotta di guida dell'autovettura, mentre al HA può essere rimproverato di non avere transitato sul margine destro della carreggiata e di essersi posto alla guida del motociclo in uno stato (di ebbrezza) tale da non consentirgli di ef- fettuare una efficace manovra d'emergenza idonea ad evitare l'impatto.
Alla luce di ciò, il convenuto AR va considerato responsabile della causazione del sinistro nella restante misura del 70%.
Passando all'esame dei danni risarcibili ed alla misura del risarcimento va osservato che gli attori, quali eredi del congiunto, hanno domandato il risto-
- 11 - ro del danno c.d. tanatologico subito dal congiunto e del c.d. danno termina- le nella sua componente biologica e morale.
Esclusa – in accordo con l'ormai pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità - la risarcibilità del danno da morte o tanatologico, costituito cioè dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalen- te (Cass. S.U. 22.7.2015 n. 15350; Cass. Sez. L. 20.7.2016 n. 14940; Cass.
Sez. 3, 11.11.2019 n. 28989), agli eredi di soggetto deceduto in conseguenza dell'altrui condotta illecita può astrattamente trasmettersi il diritto al risar- cimento del danno biologico c.d. temporaneo, in ragione del periodo in cui il congiunto è sopravvissuto in condizioni menomate, al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale pe- culiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il dan- no da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle le- sioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita immi- nenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte.
In mancanza di una menomazione stabilizzata suscettibile di accertamen- to medico – legale, per essere la vittima deceduta prima che gli esiti invali- danti si consolidassero - come nel caso di specie, in cui l'exitus è sopravve- nuto quasi istantaneamente - va esclusa la sussistenza di un danno biologi- co da invalidità permanente, nonché un danno c.d. catastrofale o da lucida agonia, in quanto la morte è sopraggiunta istantaneamente e, quindi, Laha- che non ha avvertito né percepito in modo cosciente e lucido la irreversibile ineluttabilità dell'exitus.
Parte attrice ha, altresì, domandato il risarcimento del c.d. danno parenta-
- 12 - le, inteso quale insieme di tutte le sofferenze morali ed esistenziali patite in conseguenza della perdita dello zio (fratello della madre degli attori).
Va, allora, rammentato che la Suprema Corte sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c., secondo la quale, nel caso di compromissione di valori della persona di rango costitu- zionale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al- la lesione di diritti assoluti della persona, ha il suo referente normativo diret- tamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale prodottosi in capo agli stretti congiunti della vittima, non ostandovi il disposto contenu- to nell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale danno trova causa immediata e di- retta nel fatto dannoso.
Il medesimo fatto illecito lede, infatti, in pari tempo le situazioni giuridiche dei diversi soggetti legati dal vincolo di parentela: l'uccisione della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente, l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti con- giunti che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la com- promissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.
Ciascun danneggiato da tale illecito (contrattuale o extracontrattuale) plu- rioffensivo – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. non- ché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 della Carta di Nizza – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo pertanto sia del danno mo- rale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duratura, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello dinamico
- 13 - relazionale (consistente nel peggioramento delle condizioni ed abitudini, in- terne ed esterne, di vita quotidiana).
Ne consegue che in caso di perdita definitiva del rapporto parentale cia- scuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensi- tà del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in gra- do di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vit- tima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di co- storo, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni cir- costanza del caso concreto, da allegare e provare ( anche presuntivamente secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio (
Cass. Civ. Sez. III 17.4.2013 n.9231).
L'onere probatorio dell'effettività e consistenza della relazione parentale - rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'am- piezza e la profondità (ex multis, Cass. 7743/2020) - grava, dunque, sul danneggiato e, tuttavia, l'intensità del legame può valere come prova presun- tiva del pregiudizio, essendo ammesso a tal fine il ricorso alle presunzioni fondate sul normale atteggiarsi delle relazioni all'interno della famiglia, spe- cie (ma non solo) nucleare, non potendo considerarsi quella presuntiva una prova deminuta, subordinata o più debole di quella c.d. diretta o rappresen- tativa.
Per quanto attiene, invece, ai soggetti estranei allo stretto nucleo familiare, secondo la giurisprudenza «il fatto illecito, costituito dalla uccisione del con- giunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera
- 14 - degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare
(quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una si- tuazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esterio- rizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato pri- mario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.» (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4253 del 16/03/2012 (Rv. 621634); Cass. N. 6938 del 1993 Rv. 482876).
Vero è che la giurisprudenza successiva ha affermato che «In caso di do- manda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta
"iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettivi- tà e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non es- sendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29
Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni- nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridica- mente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto
l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto» ( cfr. Cass. n. 21230 del 20/10/2016; n. 29332 del 07/12/2017; n.
7743 dell'08/04/2020).
Tuttavia, nella specie, tra gli attori ed il HA vi è una parentela di 3°
- 15 - grado in linea collaterale.
Ebbene, incontestati il rapporto di parentela con la vittima, risulta dagli atti (dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 15/04/2019 all.
3.1 produ- zione attorea) che LU ER UE, RI GL ON UE e
UI ON NI UE risiedano a Bagno a Ripoli (Firenze), mentre solo UI NY EL UE risiede a Palermo, via Whitaker n. 9
(cfr. carta di identità di UI NY EL UE all. 5) e solo UI
ER UE abbia convissuto, per un certo periodo, con il defunto (cfr. certificato di residenza storico di UI ER UE all. doc. 4).
Tuttavia, le certificazioni anagrafiche non assumono carattere vincolante.
Invero, come costantemente e condivisibilmente affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione –, “Le risultanze anagrafiche rivestono un valore mera- mente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assu- mendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale» (in termini la massima di Cass. n.19387/ 2017; con- formi Cass. n.11550/2013 e n. 26985/2009 ).
Ora, con riferimento all'esistenza ed all'intensità del legame con il con- giunto deceduto, i testimoni escussi ne corso del giudizio (cfr. verbale dell'udienza del 13/02/2023), RI TA SY YA e AL DS
RE, hanno reso deposizioni estremamente generiche, non essendo stati in grado di indicare chi e quando, tra gli attori, fosse giunto in Italia insieme al de cuius, né chi avesse vissuto con il HA “come una unica famiglia”, nè tra di loro si fosse poi trasferito a Milano, chi in altro Comune.
Né emergono ulteriori elementi da cui desumere l'esistenza e l'intensità del legame tra gi attori ed il HA, non apparendo sufficienti all'uopo le ri- produzioni fotografiche versate in atti che ritraggono soggetti nemmeno indi-
- 16 - viduati nella loro identità.
Ancora, i testi nulla hanno saputo riferire in merito alle circostanze quali, ricorrenze, feste, compleanni, ect. in cui le parti si sarebbero riunite con il
HA.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, la domanda formulata dagli attori non può essere accolta.
In ossequio al criterio direttivo fissato dall'art. 91 cpv c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice soccombente.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dall'art. 4 DM 55/2014 orientano per l'applicazione dei valori medi previsto dalla tabella n. 2 per le cause ricadenti nello scaglione di riferimento in relazione al valore della do- manda (indeterminabile bassa complessità) relativamente a tutte le fasi e con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto”, ponendosi a base del calcolo il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte ridotto del 30%, e quindi maggiorato per le ulteriori parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti e nella con- tumacia di AR AN, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o dife- sa;
rigetta le domande proposte da RI GL ON UE, UI N- ON EL UE, UI ON NI UE, LU ER Mar- guerite in proprio e nella qualità di eredi di UI EA UD HA nei confronti di AR AN e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
condanna la parte attrice a rifondere alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. le spese del giudizio e le liquida in complessivi € 10.129,28 per compensi, oltre
- 17 - I.V.A., C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 10/04/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 18 -