Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
Il provvedimento emesso dal prefetto "ex" art. 204 cod. strada (si tratti di ordinanza sia ingiuntiva del pagamento della sanzione sia di archiviazione degli atti) ha - diversamente dall'ordinanza ingiunzione emessa "ex" art. 18 legge 24 novembre 1981 n. 689 per le violazioni non previste dal codice della strada - natura di provvedimento decisorio su ricorso amministrativo proposto dall'interessato, ai sensi dell'art. 203 cod. strada, avverso il verbale di accertamento dell'illecito. Tale natura, che emerge anche testualmente dalla lettera dell'art. 203 cod. strada che parla espressamente di "ricorso al prefetto", esclude che possano essere adottati provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio in via di autotutela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2008, n. 10386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10386 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI POTENZA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;
- ricorrente -
contro
CA TI;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 373/03, depositata il 25 settembre 2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 9 gennaio 2008 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lagonegro ha accolto l'opposizione proposta dal sig. TI US avverso l'ordinanza del 23 marzo 1998 con cui il Prefetto di Potenza gli aveva ingiunto il pagamento di L.
1.989.800 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada (eccesso di velocità). Il giudice ha ritenuto illegittima l'adozione del provvedimento sanzionatorio una volta che, sul ricorso del trasgressore ai sensi dell'art. 203 C.d.S., era stata già disposta dal medesimo Prefetto l'archiviazione degli atti con ordinanza del 31 gennaio 1998. E infatti: la lettura dell'ordinanza ingiunzione, che si limitava a fare riferimento a una circolare del Ministero dell'Interno del 14 dicembre 1992, faceva intendere che il riesame della vicenda era determinato da un mutamento della situazione di fatto e di diritto successivo all'ordinanza di archiviazione, laddove, invece, la circolare in questione era, alla data di detta ordinanza, già esistente e conosciuta;
inoltre, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, le pronunce sui ricorsi amministrativi non sono suscettibili di revoca o annullamento d'ufficio in sede di autotutela. Avverso tale sentenza ricorre l'Ufficio territoriale del Governo per un solo, complesso motivo. L'intimato sig. US non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorrente deduce:
a) che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'Amministrazione non potesse annullare in via di autotutela il provvedimento di archiviazione: secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, non si verifica alcuna consumazione del potere sanzionatorio della P.A. una volta che la stessa abbia emesso un'ordinanza ingiunzione, la quale può essere sostituita con un'altra allo scopo di sanare i vizi del primo atto;
ne' è pertinente il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio dì Stato sulla esclusione dell'esercizio dell'autotutela della P.A. in ordine alle decisioni sui ricorsi amministrativi, dato che l'ordinanza ingiunzione non può essere equiparata a un provvedimento decisorio su ricorso, essendo essa, piuttosto, l'atto terminale del procedimento sanzionatorio dell'illecito amministrativo;
b) che erroneamente il Tribunale ha attribuito rilievo alla preesistenza della circolare ministeriale al provvedimento di archiviazione, dovendosi l'ordinanza del 23 marzo 1998 qualificare come annullamento d'ufficio, e non revoca, del precedente atto illegittimo ab origine.
1.1. - La censura sub a) è priva di fondamento.
Che la P.A. non consumi il suo potere sanzionatorio con l'emissione di un'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n.689, art. 18, essendole comunque consentito annullare anche di ufficio il provvedimento emesso e sostituirlo con un nuovo provvedimento immune da vizi (salvi, ovviamente, i limiti del giudicato formatosi nell'eventuale giudizio di opposizione) è pacifico;
ma nel caso di specie non si versa nell'ipotesi di un'ordinanza ingiunzione siffatta (cui fa esclusivo riferimento la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente), bensì in quella prevista dall'art. 204 C.d.S., in cui l'ordinanza è emessa su ricorso del trasgressore avverso il verbale di accertamento dell'illecito.
Il provvedimento emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 204 C.d.S. (ordinanza ingiuntiva di pagamento della sanzione, ovvero ordinanza di archiviazione degli atti) ha - diversamente da quanto sostiene il ricorrente e diversamente dalla ordinanza ingiunzione emessa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18, per le violazioni non previste dal codice della strada - natura di provvedimento decisorio sul ricorso amministrativo proposto dall'interessato ai sensi dell'art. 203 C.d.S. (Cass. 10214/2005). Che quello di cui trattasi sia un vero e proprio ricorso amministrativo risulta, invero, dalla sua espressa qualificazione legislativa (l'art. 203 cit., parla espressamente di "ricorso al prefetto", a differenza della L. n. 689 del 1981, art. 18, in cui si prevede soltanto che "gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ... scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti"). A tale dato è vano opporre - come fa il ricorrente - che il procedimento sanzionatorio si conclude solo con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione del prefetto, sottintendendo che il verbale di accertamento non è un provvedimento e dunque non è suscettibile di ricorso. Ciò vale, infatti, per il procedimento amministrativo sanzionatorio in genere, come disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, ma non per quello disciplinato dal codice della strada, in cui, invece, già il verbale di accertamento contestato o notificato al trasgressore è un vero e proprio provvedimento immediatamente lesivo di posizioni giuridiche dell'interessato, idoneo a divenire, ai sensi del terzo comma del richiamato art. 203, titolo esecutivo in caso di mancato pagamento in misura ridotta e di mancato ricorso al prefetto o al giudice (ex multis, Cass. 5145/2000, 21067/2004, 7804/2005). Infondata è dunque anche la connessa doglianza di inapplicabilità del principio giurisprudenziale - in se stesso non contestato dal ricorrente - della insuscettibilità di revoca o annullamento d'ufficio, in via di autotutela, delle decisioni sui ricorsi amministrativi.
1.2. - Le suesposte considerazioni sono assorbenti e dispensano dall'esame della censura sub b). È infatti irrilevante accertare la natura del provvedimento emesso dal Prefetto di Potenza in via di autotutela, una volta che non sia stata superata la statuizione della insussistenza dei presupposti sia della revoca che dell'annullamento d'ufficio.
2. - Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008