Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2008, n. 10386
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Sentenza 22 aprile 2008

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Il provvedimento emesso dal prefetto "ex" art. 204 cod. strada (si tratti di ordinanza sia ingiuntiva del pagamento della sanzione sia di archiviazione degli atti) ha - diversamente dall'ordinanza ingiunzione emessa "ex" art. 18 legge 24 novembre 1981 n. 689 per le violazioni non previste dal codice della strada - natura di provvedimento decisorio su ricorso amministrativo proposto dall'interessato, ai sensi dell'art. 203 cod. strada, avverso il verbale di accertamento dell'illecito. Tale natura, che emerge anche testualmente dalla lettera dell'art. 203 cod. strada che parla espressamente di "ricorso al prefetto", esclude che possano essere adottati provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio in via di autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2008, n. 10386
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10386
    Data del deposito : 22 aprile 2008

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