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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3589/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – contratto di prestazione d'opera
TRA
, , QUALI Parte_1 Parte_2
EREDI DI , rappresentati e difesi dall'avv. Piero Parte_3
Lascaleia, come da procura in atti;
APPELLANTI
E
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pietro Coppola, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e , quali eredi di , proponevano appello avverso Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 114/2015, depositata in cancelleria il 15/01/2015, del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva rigettato l'opposizione, con spese compensate, fatta dal al decreto ingiuntivo n. 892/2013, Parte_3 notificato a detto de cuius a titolo di corrispettivo per lavori effettuati dalla in favore del condominio PRO.CA.SA. Scala Controparte_1
A/1 sito in Via De Crescenzo di Battipaglia (Sa). Esponevano che in primo grado l'opponente aveva eccepito: 1) il difetto di Parte_3 legittimazione attiva della poichè Controparte_1 inesistente, atteso che si trattava in realtà di una società di capitale a responsabilità limitata;
2) il difetto di legittimazione passiva di esso opponente, estraneo al rapporto contrattuale dedotto nel giudizio monitorio;
3) la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso da giudice incompetente per territorio, atteso che, essendo l'ingiunto un consumatore, l'art. 1469 bis co.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 III n°19 c.c., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, aveva introdotto un foro esclusivo speciale non derogabile neppure da altre norme di legge di carattere generale come gli art. 18,19 e 20 c.p.c.; 4) l'improponibilità della richiesta di ingiunzione e del relativo decreto ingiuntivo per la violazione del principio generale di correttezza e buona fede nonchè per la violazione del divieto di parcellizzazione del credito. A motivi di appello deducevano l'erroneità della impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme a tutela del consumatore, tra cui il foro inderogabile del luogo di residenza dello stesso e lo scorretto frazionamento del credito in varie iniziative giudiziali nei confronti dei singoli condomini del sito Controparte_2 in Battipaglia, Via De Crescenzo. Rilevava in premessa l'ammissibilità dell'appello in quanto, sebbene per valore la sentenza rientrava tra quelle emesse secondo equità ex. art. 113 2° comma c.p.c., l'impugnazione era comunque ammessa ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c., ricorrendo presupposti come la violazione delle norme sul procedimento (motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza pure presenti nel nostro caso) e la violazione di norme costituzionali o comunitari e principi regolatori della materia. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice incompetente, e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e comunque di rigettarlo nel merito, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Invero con riferimento alla determinazione del valore della causa, esso va riferito al valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado e quindi, considerato il valore della domanda (e anche della sentenza appellata) entro il valore di euro 1.100,00.
Tanto premesso - con riferimento all'ammissibilità dell'appello- si osserva, in diritto, che “le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma 2, c.p.c., non
è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo che il giudicante avrebbe fatto applicazione di una norma di legge non invocata dalla controparte” (Cassazione civile, sez. III, 25/02/2005,
n. 4079). Anche Cassazione civile, sez. II, 01/03/2007, n. 4890 ha ribadito che “in tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli art. 339 comma 3 e 113 comma 2 c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal g.d.p. in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza”.
Orbene, dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lg. n. 40 del 2006, le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria è possibile l'appello solo “a motivi limitati” ex art. 339, co. 3, c.p.c.: tali sentenze sono dunque appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Al riguardo, tuttavia, è opportuno precisare che la costante –e condivisibile- giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinate la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questo si è ispirato per disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificatamente qual è il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che -non essendo oggettivizzati in norme- devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/09/2011,
n.19724; Cassazione civile n. 284/07 e Cassazione civile n. 8466/10; nonché
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 18/03/2019, n.360). In particolare,
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014, n.3005, ha chiaramente affermato che
“in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”.
Pertanto, riassumendo quanto sin qui argomentato, 1) le sentenze del
Giudice di Pace relative a cause con valore entro i 1.100,00 Euro (valore da determinarsi secondo gli artt. 10 e ss. c.p.c., cfr. Cass. S.U. 14/12/1998 n.
12542) che non si riferiscano a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c., sono decise secondo equità senza che il Giudice di Pace abbia alcuna discrezionalità al riguardo (per questo si parla di “equità necessaria”), con la conseguenza che l'appello avverso tali sentenze è inammissibile (essendo ricorribili solo per
Cassazione); 2) le sentenze in esame, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113, co. 3 c.p.c. e 339, co. 3, c.p.c., sono appellabili unicamente per violazione delle norme sul procedimento, ovvero per violazione di norme costituzionali o comunitarie, o –ancora- per violazione dei principi regolatori della materia (violazioni che, evidentemente, vanno specificamente dedotte ed argomentate).
Nel caso in esame l'appello non risulta proposto per violazione delle norme sul procedimento, ovvero per violazione di norme costituzionali o comunitarie, o –ancora- per violazione dei principi regolatori della materia, né la sentenza impugnata si riferisce a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c., atteso che è incontestato e pacifico che il rapporto dedotto in giudizio è un appalto tra l'appellata e il cui il era un condominio e Parte_4 Parte_3 quindi, in quanto tale, debitore pro quota nei confronti dell'impresa appaltatrice per il credito da essa maturato per l'esecuzione dei lavori all'edificio condominiale, non avendo il soggettività giuridica, CP_2 essendo un mero ente di gestione a fronte della contitolarità dei diritti di proprietà dei singoli condomini.
Ciò posto, l'appello in esame rientra per valore nella giurisdizione equitativa necessaria nel senso sopra chiarito, per cui la impugnata sentenza non è appellabile ma solo ricorribile per Cassazione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa fino ad euro 1.100,00 tariffe medie per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento all'appellata delle spese di giudizio, che liquida in euro 464,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
3) Dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un altro importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 10/04/2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3589/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – contratto di prestazione d'opera
TRA
, , QUALI Parte_1 Parte_2
EREDI DI , rappresentati e difesi dall'avv. Piero Parte_3
Lascaleia, come da procura in atti;
APPELLANTI
E
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Pietro Coppola, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2
e , quali eredi di , proponevano appello avverso Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 114/2015, depositata in cancelleria il 15/01/2015, del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva rigettato l'opposizione, con spese compensate, fatta dal al decreto ingiuntivo n. 892/2013, Parte_3 notificato a detto de cuius a titolo di corrispettivo per lavori effettuati dalla in favore del condominio PRO.CA.SA. Scala Controparte_1
A/1 sito in Via De Crescenzo di Battipaglia (Sa). Esponevano che in primo grado l'opponente aveva eccepito: 1) il difetto di Parte_3 legittimazione attiva della poichè Controparte_1 inesistente, atteso che si trattava in realtà di una società di capitale a responsabilità limitata;
2) il difetto di legittimazione passiva di esso opponente, estraneo al rapporto contrattuale dedotto nel giudizio monitorio;
3) la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso da giudice incompetente per territorio, atteso che, essendo l'ingiunto un consumatore, l'art. 1469 bis co.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 III n°19 c.c., nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, aveva introdotto un foro esclusivo speciale non derogabile neppure da altre norme di legge di carattere generale come gli art. 18,19 e 20 c.p.c.; 4) l'improponibilità della richiesta di ingiunzione e del relativo decreto ingiuntivo per la violazione del principio generale di correttezza e buona fede nonchè per la violazione del divieto di parcellizzazione del credito. A motivi di appello deducevano l'erroneità della impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme a tutela del consumatore, tra cui il foro inderogabile del luogo di residenza dello stesso e lo scorretto frazionamento del credito in varie iniziative giudiziali nei confronti dei singoli condomini del sito Controparte_2 in Battipaglia, Via De Crescenzo. Rilevava in premessa l'ammissibilità dell'appello in quanto, sebbene per valore la sentenza rientrava tra quelle emesse secondo equità ex. art. 113 2° comma c.p.c., l'impugnazione era comunque ammessa ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c., ricorrendo presupposti come la violazione delle norme sul procedimento (motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza pure presenti nel nostro caso) e la violazione di norme costituzionali o comunitari e principi regolatori della materia. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice incompetente, e in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e comunque di rigettarlo nel merito, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Invero con riferimento alla determinazione del valore della causa, esso va riferito al valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado e quindi, considerato il valore della domanda (e anche della sentenza appellata) entro il valore di euro 1.100,00.
Tanto premesso - con riferimento all'ammissibilità dell'appello- si osserva, in diritto, che “le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma 2, c.p.c., non
è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo che il giudicante avrebbe fatto applicazione di una norma di legge non invocata dalla controparte” (Cassazione civile, sez. III, 25/02/2005,
n. 4079). Anche Cassazione civile, sez. II, 01/03/2007, n. 4890 ha ribadito che “in tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli art. 339 comma 3 e 113 comma 2 c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal g.d.p. in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza”.
Orbene, dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lg. n. 40 del 2006, le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria è possibile l'appello solo “a motivi limitati” ex art. 339, co. 3, c.p.c.: tali sentenze sono dunque appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Al riguardo, tuttavia, è opportuno precisare che la costante –e condivisibile- giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinate la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questo si è ispirato per disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificatamente qual è il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che -non essendo oggettivizzati in norme- devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/09/2011,
n.19724; Cassazione civile n. 284/07 e Cassazione civile n. 8466/10; nonché
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 18/03/2019, n.360). In particolare,
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014, n.3005, ha chiaramente affermato che
“in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”.
Pertanto, riassumendo quanto sin qui argomentato, 1) le sentenze del
Giudice di Pace relative a cause con valore entro i 1.100,00 Euro (valore da determinarsi secondo gli artt. 10 e ss. c.p.c., cfr. Cass. S.U. 14/12/1998 n.
12542) che non si riferiscano a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c., sono decise secondo equità senza che il Giudice di Pace abbia alcuna discrezionalità al riguardo (per questo si parla di “equità necessaria”), con la conseguenza che l'appello avverso tali sentenze è inammissibile (essendo ricorribili solo per
Cassazione); 2) le sentenze in esame, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113, co. 3 c.p.c. e 339, co. 3, c.p.c., sono appellabili unicamente per violazione delle norme sul procedimento, ovvero per violazione di norme costituzionali o comunitarie, o –ancora- per violazione dei principi regolatori della materia (violazioni che, evidentemente, vanno specificamente dedotte ed argomentate).
Nel caso in esame l'appello non risulta proposto per violazione delle norme sul procedimento, ovvero per violazione di norme costituzionali o comunitarie, o –ancora- per violazione dei principi regolatori della materia, né la sentenza impugnata si riferisce a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c., atteso che è incontestato e pacifico che il rapporto dedotto in giudizio è un appalto tra l'appellata e il cui il era un condominio e Parte_4 Parte_3 quindi, in quanto tale, debitore pro quota nei confronti dell'impresa appaltatrice per il credito da essa maturato per l'esecuzione dei lavori all'edificio condominiale, non avendo il soggettività giuridica, CP_2 essendo un mero ente di gestione a fronte della contitolarità dei diritti di proprietà dei singoli condomini.
Ciò posto, l'appello in esame rientra per valore nella giurisdizione equitativa necessaria nel senso sopra chiarito, per cui la impugnata sentenza non è appellabile ma solo ricorribile per Cassazione.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa fino ad euro 1.100,00 tariffe medie per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento all'appellata delle spese di giudizio, che liquida in euro 464,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
3) Dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un altro importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 10/04/2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5