Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di OL, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 4032/2024 R.G., avente ad oggetto rinvio dalla Cassazione, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1
sede legale in Roma, Via Eleonora Duse, 53, presso Controparte_1
iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e
[...]
partita IVA n. , Codice R.E.A. n. , appartenente al Gruppo P.IVA_1 P.IVA_2
NC , iscritto all'albo dei gruppi Bancari – Direz. e Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio Controparte_3
separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione in riassunzione, dal Prof. Avv. Claudio
Scognamiglio C.F.: ), con studio in Roma, Corso Vittorio CodiceFiscale_1
Emanuele II, 326, ed elett.te dom.to nel proprio domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal ReGinde:
; Email_1
Attore in riassunzione
E
Monte Grappa n. 17c, (C.F. ) e , nato a [...] C.F._2 CP_5
il 24.06.1973 e residente in [...] (C.F.
, nella loro qualità di eredi della sig.ra CodiceFiscale_3 Persona_1
(C.F. ), elettivamente dom.ti in OL al Corso Pisacane n. CodiceFiscale_4
29, presso lo studio dell'avv. Mauro OLtano (C.F.: ) che CodiceFiscale_5
li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata: e di numero di telefax Email_2
0810330579;
Convenuti in riassunzione
NONCHE'
(C.F. , Controparte_6 P.IVA_3
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
OL ( , presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11, con CodiceFiscale_6
domicilio digitale di posta elettronica certificata: Email_3
Convenuta in riassunzione
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 20 gennaio 2014 e ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, ex dipendente Persona_1
dell' , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
OL, il predetto , esponendo: - di vantare, nei confronti dell' , un diritto CP_7 CP_7
di credito di importo pari ad € 8.667,75, in virtù della sentenza della Corte di
Cassazione n. 2741/2009, con la quale era stato riconosciuto, a favore dell' il Pt_1
diritto alla restituzione di ritenute indebitamente operate e versate sulle quote del Fondo di Previdenza gestito dallo stesso , liquidate al proprio personale nel 1999; -di CP_7
aver acquisito, dunque, il diritto al rimborso integrale delle maggiori ritenute, a far data dal passaggio in giudicato della sopra citata sentenza n. 2741/2019;- che l Pt_1
aveva restituito ad una parte degli aventi diritto le maggiori ritenute erroneamente trattenute, ma non anche alla ricorrente la quota di sua spettanza;
-che l' non CP_7
aveva provveduto ad attivarsi per il recupero del residuo del credito giudizialmente accertato presso l'Agenzia delle Entrate;
che la ricorrente veniva così costretta ad introdurre il giudizio in difetto di un comportamento adempiente della Società convenuta.
Si costituiva ritualmente l' , eccependo: a) il difetto di Parte_1
giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quello tributario;
b) il difetto di competenza del Tribunale, rientrando la materia del contendere in quella della Sezione
Lavoro; c) la prescrizione del diritto asseritamente vantato dalla dal momento Per_1
che il dies a quo non poteva essere individuato nel giudicato tributario del 2009. A tal ultimo riguardo, l deduceva che il momento dal quale far decorrere il termine Pt_1
di prescrizione andava individuato in quello nel quale si era verificata l'erronea trattenuta e, dunque, nell'anno 1999 e, pertanto, poiché il ricorso ex art 702 bis cpc era stato notificato alla Società solo in data 18 marzo 2014, il termine decennale di prescrizione si era già compiuto. La Società contestava la fondatezza della domanda anche nel merito, rilevando che, a seguito della richiamata sentenza n. 2741/2009,
l'Agenzia delle Entrate aveva trasmesso un elenco dettagliato dei nominativi che, all'esito della complessa ricostruzione delle singole posizioni dei potenziali beneficiari del rimborso delle somme corrispondenti alle ritenute operate -accertate come non dovute dalla decisione menzionata- avevano effettivamente titolo a ricevere il rimborso e che il nominativo della non figurava nel sopracitato elenco. Aggiungeva che Per_1
l'Agenzia delle Entrate aveva, da ultimo, provveduto a inoltrare alla Società un elenco dei soggetti esclusi dall'erogazione del rimborso, con relative motivazioni, ricomprendendovi la Infine, l' rilevava che controparte aveva già Per_1 CP_7
instaurato, a suo tempo, un giudizio nei confronti dell'Amministrazione per ottenere il rimborso e la relativa domanda era stata respinta dalla CTR con decisione n.
44/11/2008. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, l' spiegava domanda di manleva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, della Pt_1
quale chiedeva ed otteneva la chiamata in causa. Più precisamente, la chiamante chiedeva che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente,
l'Agenzia fosse condannata alla restituzione delle somme rivendicate, tenendo indenne l'Istituto da ogni pretesa patrimoniale avversaria, in punto di capitale oltre che negli interessi.
Instaurato il contraddittorio anche nei confronti della terza chiamata in causa, quest'ultima si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'avversa domanda e resistendo nel merito.
Il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari sollevate, accoglieva l'eccezione di prescrizione, così rigettando la domanda e compensando tra tutte le parti le spese di lite.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva che il diritto riconosciuto in favore della alla restituzione era relativo alle somme di denaro di spettanza della Pt_1
ricorrente (sostituita), trattenute dalla resistente (quale sostituto d'imposta) e versate all'Agenzia delle Entrate, e non ad un autonomo diritto sorto a seguito del pregresso giudizio instaurato dalla resistente nei confronti della chiamata in causa, con la conseguenza che il diritto al rimborso era sorto nel momento della liquidazione e della contestuale trattenuta operata dall' indebitamente e non nel momento in cui Pt_1
era stato accertato giudizialmente che quella trattenuta e il successivo pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, non erano dovute.
Il Giudizio di appello
Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello, con citazione notificata il
05.02.2016, chiedendo l'integrale riforma della pronuncia gravata e, Persona_1
conseguentemente, l'accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
La si costituiva contestando l'ammissibilità e la Parte_1
fondatezza dell'appello avversario e chiedendone il rigetto. Inoltre, censurava il provvedimento di primo grado nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione e di difetto di competenza funzionale e ne chiedeva l'accoglimento in grado di appello.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, riportandosi alle difese svolte nel precedente grado con vittoria delle spese processuali.
La Corte di Appello di OL, con sentenza n. 2448/2020, accoglieva l'appello principale e, in riforma dell'ordinanza impugnata, condannava l' Parte_1
a pagare, in favore dell'appellante il complessivo importo di €
[...] Per_1
8.667,75, oltre interessi;
rigettava l'appello incidentale;
compensava le spese di lite tra la e l' e condannava la Società al pagamento delle spese del grado Per_1 Pt_1
nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Il Giudizio di Cassazione
L' proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2448/2020 della Pt_1
Corte d'Appello di OL.
Con il primo motivo di ricorso denunziava il vizio di costituzione del giudice ex art
158 cpc perché il collegio di appello era costituito da un giudice onorario, relatore ed estensore della sentenza.
Con il secondo motivo di ricorso deduceva la violazione o falsa applicazione delle norme relative all'istituto della negotiorum gestio ex artt. 2028, 2030 e 1713 c.c., in relazione all'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, per aver il Giudice di secondo grado ritenuto che, nella fattispecie in esame, ricorressero tutti i presupposti della gestione d'affari altrui. Più nel dettaglio, la Società evidenziava che, alla luce della normativa di riferimento, nella vicenda in esame non era configurabile l'istituto della gestione d'affari altrui. Secondo la ricorrente nella fattispecie: - non vi era l'intenzione di gestire un affare altrui, dal momento che, ai sensi del D.P.R. 602/1973 sia il sostituto che il sostituito possono agire per il rimborso;
- il sostituto d'imposta, infatti, provvede al versamento al Fisco degli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito, provvedendo in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale o come gestione di affari altrui); - non sussiste in alcun modo il presupposto - necessario per potersi fare applicazione delle norme sulla gestione d'affari altrui (absentia domini)- della impossibilità di intervenire da parte del diretto interessato.
Con il terzo motivo di ricorso censurava la sentenza in ragione della pretesa Pt_1
violazione o falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione, artt. 2943, 2935,
2943, 2946 c.c., anche in relazione all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, per aver la Corte di Appello ritenuto che il diritto di credito vantato dalla non fosse prescritto Per_1
e sostenuto che il dies a quo del termine ordinario di prescrizione coincidesse con quello in cui il sostituto avrebbe conseguito il risultato utile.
Con un quarto motivo di ricorso deduceva la violazione o falsa applicazione delle norme in tema di legittimazione passiva e di manleva, artt 75, 102 e 106 cpc, per avere la sentenza impugnata respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società sebbene l'unica legittimata passiva fosse l'Agenzia delle Entrate.
Con un quinto motivo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo relativo all'assenza del nominativo della lavoratrice nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle
Entrate ad Pt_1
Si costituivano e nella qualità di eredi di Controparte_4 CP_5 Per_1
e l'Agenzia delle Entrate deducendo l'infondatezza del ricorso e illustrando
[...]
varie argomentazioni a sostegno dei propri assunti.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 16889/2024, accoglieva il secondo ed il terzo motivo e rigettava gli altri;
cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di OL, in diversa composizione, che “nel riesaminare la questione della prescrizione, farà applicazione dei principi esposti” con rimessione della regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Il giudizio di rinvio
Con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 19.09.2024, la Parte_1
chiedeva farsi applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte
[...]
di Cassazione nell'accoglimento del ricorso proposto e spiegava le seguenti conclusioni: “voglia l'ecc.ma Corte adita, pronunciandosi quale Giudice di rinvio a seguito dell'ordinanza resa inter partes dalla Suprema Corte di Cassazione, n. 16889/2024 del 19 giugno 2024, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Società, accertare e dichiarare inammissibile la domanda avversaria, con vittoria di spese del grado di cassazione e della presente fase di rinvio”.
Si costituivano e nella qualità, i quali evidenziavano che la CP_5 Controparte_4
sentenza della Corte di Cassazione era intervenuta su una questione di diritto controversa che aveva registrato due indirizzi diametralmente opposti in merito all'evento da cui conteggiarsi il termine prescrizionale decennale per l'azione di recupero delle somme. Rilevavano, sul punto, che l'originaria ricorrente aveva individuato quale dies a quo l'intervenuto giudicato tributario e che, pertanto, la proposizione dell'azione nel 2014 (a distanza di meno di cinque anni dal giudicato del
2009) era stata considerata tempestiva. Del resto, la stessa società in liquidazione aveva provveduto a restituire tali somme pro quota a una parte dei propri dipendenti, escludendo però la ricorrente dalla lista dei beneficiari, senza motivo alcuno. Per_1
Lamentavano i convenuti in riassunzione che la sentenza della Corte di Cassazione avrebbe individuato il dies a quo nel giorno in cui l'azione avrebbe potuto essere promossa dal lavoratore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ma senza tener conto né dell'azione proposta dalla né del petitum esercitato dalla originaria Per_1
ricorrente. Precisavano che la lavoratrice, nel lontano 2014, aveva richiesto non l'annullamento dell'imposta del 1999, ma diversamente il riconoscimento di quanto ottenuto in suo conto dall' con la più volte ricordata sentenza della Corte di Pt_1
Cassazione del 2009. Secondo i convenuti in riassunzione la Corte di Appello di OL
(con la sentenza n. 2448/2020) aveva deciso correttamente di riconoscere come legittima la richiesta della ricorrente di vedere restituita la quota parte che in suo conto l' sostituendosi a norma di legge nella posizione dei lavoratori, aveva Pt_1
conseguito con un evidente vantaggio economico e giuridico che avrebbe dovuto riversare pro quota ai lavoratori. Rimarcavano che, essendo l'azione de qua proposta nei confronti del datore di lavoro (il quale aveva recuperato la quota eccedente della originaria ritenuta di acconto versata dai lavoratori), lo stesso datore doveva rimettere al lavoratore il risultato utile della gestione da lui attuata. Concludevano, pertanto, come di seguito nel merito: “1) Adempiere ai principi di cui alla ordinanza della Corte di Cassazione del 16889/2024; 2) Compensare le spese processuali in ragione dei motivi esposti nella parte motiva e in ossequio a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018”.
Si costituiva l' , ribadendo il proprio difetto di legittimazione Controparte_8
passiva e rappresentando che il giudizio incardinato dalla avverso l Per_1 Parte_1
era di natura privatistica, poiché afferente a un rapporto di lavoro tra datore ed ex
[...]
dipendenti. Rilevava che la posizione dell'Amministrazione era stata oggetto della ordinanza di rinvio del giudice di legittimità, la quale aveva escluso la legittimazione passiva dell'Agenzia, rigettando il quarto motivo di ricorso, senza che da ciò derivassero ulteriori disposizioni di principio e rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione: “è, invece, da disattendere il quarto motivo: è la parte Pt_1
debitrice e, quindi, legittimata passiva del rapporto controverso. Estranea alla fattispecie è l'azione di cui all'art. 38 del d.P.R nr. 602 del 1972”. Ribadiva, dunque, che l'unica questione rimessa al giudice del gravame attiene al profilo prescrizionale della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell' con riferimento al Pt_1
dies a quo individuato nel momento dell'indebito versamento da parte della
Cassazione. Concludeva come di seguito: “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia esponente. Con condanna dell' al rimborso delle spese Pt_1
di lite comprese quelle del giudizio di Cassazione, atteso che l'arbitrarietà della domanda di manleva è stata già riconosciuta come tale da codesta Corte nella precedente sentenza”.
I motivi della presente decisione
Giova premettere, per la soluzione della presente controversia, i principi affermati dalla
Corte di Cassazione, nella sopra richiamata ordinanza di rinvio e le argomentazioni ivi svolte a fondamento della decisione.
La Cassazione ha affermato di essersi già espressa “in relazione all'ipotesi di versamento in eccesso, da parte del datore di lavoro, delle ritenute fiscali, sia pure in relazione alla differente ipotesi di trattenute operate sulla retribuzione dovuta al lavoratore” e ha osservato che “il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a questa ultima gli acconti d'imposta per conto del contribuente sostituito, nel caso di specie del lavoratore subordinato;
provvede, cioè - sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale o come gestione di affari altrui) - ad adempiere ad un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
-
l'obbligato principale nei confronti del Fisco è, dunque, sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte;
infatti, alla fine dell'esercizio fiscale, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, è il sostituito
a dover conteggiare quanto ancora dovuto, scalando dall'importo dell'imposta lorda, oltre alle detrazioni di imposta, gli acconti già versati o da lui direttamente oppure per suo conto dal sostituto d'imposta (oppure anche, eventualmente, da una pluralità di sostituti d'imposta. In termini, Cass. nr.14502 del 2019); - tuttavia, benché il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria sia il sostituito, l'adempimento della stessa grava sul sostituto, perché così stabilisce l'art. 64, comma 2, D.P.R. nr. 600 del 1973 (Cass., sez.un., nr. 10378 del 2019). Resta fermo, però, che l'obbligazione è soddisfatta con il denaro del sostituito: il sostituto, cioè, almeno di regola, trattiene il denaro del contribuente direttamente dalle sue fonti di reddito e poi le versa al creditore (così
Cass. nr. 10258 del 2021 e Cass nr.19179 del 2023 nelle rispettive motivazioni).
Pertanto, in caso di successivo accertamento di insussistenza del debito fiscale, vi è
l'obbligo del datore di lavoro di restituire al lavoratore «la quota di retribuzione trattenuta e non versata (o non più versata) al Fisco, in modo analogo a quanto accade in relazione alle somme trattenute sulla retribuzione, a titolo di contribuzione previdenziale, per le quali sia successivamente accertata l'inesistenza del debito”.
La Suprema Corte ha precisato che tale orientamento (confermato da Cass n 31035 e n
31699 del 2019 e più di recente da Cass 34723 del 2021 e Cass 30828 e 30829 del
2022) “si pone in linea con gli arresti più risalenti delle sezioni unite che, in ordine alla giurisdizione (Cass., sez.un., nr. 8312 del 2010), già avevano statuito che le controversie tra sostituto di imposta e sostituito, in ordine al corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate dal sostituto, rientrassero nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto relative al diritto del sostituito verso il sostituto nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio della potestà impositiva propria del rapporto tributario”. Secondo la Corte, “il fatto che il lavoratore che agisce per il «rimborso» di quanto indebitamente trattenuto a titolo di acconto per le imposte altro non fa che vantare «il diritto alla integrità della retribuzione, in quanto erosa da trattenute non dovute» (Cass. nn. 31035 e 31699 del
2019, in motivazione), con ogni conseguenza quanto all'applicazione dell'intera
«disciplina afferente al rapporto di lavoro, comprese le disposizioni di cui all'art. 429
c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione» (così pronunce citate e numerose altre)”.
La superiore ricostruzione ha orientato la Corte di Cassazione nella decisione della fattispecie per cui è causa in punto di qualificazione giuridica dei fatti e di conseguente individuazione del dies a quo dell'esercitata azione relativa alla restituzione delle ritenute d'acconto operate al momento di liquidazione forzosa del Fondo previdenziale integrativo della Società con pagamento in eccesso all'Erario, a titolo di Pt_1
tassazione, della capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo, originato dalla non corretta applicazione di aliquote fiscali. Questo fatto, secondo la Cassazione,
“non muta, però, la natura del rapporto tra la lavoratrice e il datore di lavoro, quanto al profilo dell'obbligazione fiscale e delle responsabilità che ne conseguono;
anche in questo caso, come in quello della retribuzione versata in misura ridotta per effetto di trattenute non dovute, viene in rilievo un'azione di inesatto adempimento del debito - nella specie, gravante sulla società pure in relazione al trattamento CP_9
pensionistico integrativo aziendale che è stato decurtato di una somma maggiore di quella dovuta. E' in effetti accaduto che, in sede, di liquidazione del Fondo, nel 1999,
l' ha effettuato un pagamento solo parzialmente satisfattivo della pretesa Pt_1
creditoria, producendo un danno nella sfera patrimoniale della lavoratrice ed è questo il momento in cui è iniziato a decorrere il termine ordinario di prescrizione per
l'azione volta a recuperare le somme indebitamente trattenute”.
La Cassazione ha altresì escluso la possibilità di invocare il principio contra non valentem agere non currit praescriptio, cui si ispira l'art. 2935 c.c., poiché
“l'impossibilità di agire, cui la legge attribuisce rilevanza quale causa che osta al decorso del termine di prescrizione, è solo quella che deriva da impedimenti legali e non abbraccia l'ignoranza in cui versi il titolare del diritto in ordine al fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. nr. 14193 del 2021. In argomento, v., altresì, tra le pronunce più risalenti, Cass. nr. 21495 del 2005)”, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, non ha alcun rilievo il procedimento tributario di accertamento dell'erronea applicazione delle aliquote fiscali in sede di ripartizione del “trattandosi di evento non impeditivo dell'azione per CP_10
cui è causa”.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato che l'azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di ritenute d'acconto, in sede di capitalizzazione del Fondo previdenziale integrativo “si prescrive con il Pt_1
decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento di ripartizione delle quote”.
Sulla base di tali principi di diritto espressi dalla Cassazione, questa Corte, quale
Giudice di rinvio, deve provvedere al rigetto della domanda originariamente proposta da per intervenuta prescrizione ordinaria del diritto al recupero delle Parte_2
somme trattenute dall' a titolo di ritenute d'acconto nel 1999 e, dunque, ben Pt_1
oltre 10 anni prima dell'azione promossa dalla nel 2014. Per_1
In altri termini, essendo oggetto del presente giudizio di rinvio l'accertamento del decorso del termine di prescrizione della pretesa creditoria fatta valere dalla Per_1
deve affermarsi che il diritto alla restituzione delle somme oggetto della domanda giudiziale proposta nel 2014 era già irrimediabilmente prescritto, decorrendo – come ha statuito la Corte di Cassazione - il termine prescrizionale dal tempo in cui si sarebbe verificata l'indebita trattenuta. Al riguardo, giova precisare che è pacifica la circostanza che, a seguito della sua messa in liquidazione, nel 1999 l' aveva provveduto Pt_1
alla ripartizione delle quote in favore degli ex dipendenti e alla decurtazione di una somma maggiore di quella dovuta;
pure è indubbio, poichè risultante ex actis, che il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio veniva depositato il 20 gennaio 2014 e notificato il 18 marzo 2014.
Poiché la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., e, nel caso di specie, il diritto era sorto al momento della liquidazione e della contestuale trattenuta operata indebitamente dall' nel 1999, è evidente CP_7
che l'eventuale diritto al recupero delle somme in questione deve essere dichiarato senz'altro prescritto.
Le spese dei giudizi
Nel rapporto tra attrice in riassunzione e i convenuti in Parte_1
riassunzione e nella qualità di eredi di Controparte_4 CP_5 Per_1
originaria ricorrente, le spese del giudizio di primo grado, di secondo grado,
[...]
di legittimità e di rinvio devono essere interamente compensate tra le predette parti in ragione della particolare complessità delle questioni trattate con specifico riguardo alla qualificazione della domanda e alla decorrenza della prescrizione e del relativo contrasto interpretativo manifestatosi nella giurisprudenza di merito nelle controversie tra sostituto di imposta e sostituito. D'altra parte, la Cassazione è intervenuta con successivi pronunciamenti in merito alla differente ipotesi di trattenute operate sulla retribuzione dovuta al lavoratore e non ex professo sulla materia oggetto della presente vertenza.
Per le stesse ragioni devono essere compensate le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio quanto al rapporto dell' in riassunzione con Pt_1
l'Agenzia delle Entrate, tenendo presente il rigetto del motivo di ricorso in cassazione proposto dall' nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'oggetto del Pt_1
presente giudizio di rinvio limitato alla prescrizione del diritto azionato dalla Per_1
nei confronti della Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di OL, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dai convenuti in riassunzione e Controparte_4
nella qualità di eredi di , per prescrizione del CP_5 Persona_1
diritto dedotto in giudizio;
2) Dichiara interamente compensate tra e nella Controparte_4 CP_5
qualità di eredi di , e l' , in Persona_1 Parte_1
persona del legale rappresentante p.t, le spese del giudizio di primo grado, di secondo grado e di cassazione, nonché le spese del presente giudizio di rinvio;
3) Dichiara interamente compensate tra l' , in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t, e l Controparte_11
in persona del legale rappresentante p.t, le spese del giudizio
[...]
di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in OL, addì 17.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio