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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 645/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonello Monoriti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Messina, via Armeria n. 1, ricorrente, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Controparte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto (Me), via R. Margherita n. 58 presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Cortese che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 aprile 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/03/2024 l' formulava opposizione avverso l'a.t.p. ex art. Pt_1
445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva ritenuto la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione a far data dalla presentazione della domanda amministrativa
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, che venisse accertata l'insussistenza di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p.
Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni Pt_1 peritali. Il ricorso è infondato.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che Persona_1 CP_1
è affetto da “Esiti pregressa frattura di tibia e perone gamba sinistra, limitazione
[...] funzionale ai movimenti di flesso-estensione della caviglia di sn, iporeflessia osteo-tendinea agli arti inferiori, deficit alla deambulazione che avviene con sostegno di stampelle. Asma bronchiale. Grave sindrome ansioso-depressiva”.
Il consulente ha, quindi, concluso che il complesso morboso rilevato comporta una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative (operaio) a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che, impregiudicata ogni valutazione sulla sussistenza del requisito socio- economico da compiersi in sede amministrativa, in capo a va Controparte_1 riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità
a far data dal 31 marzo 2021.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' per entrambe le fasi. Pt_1
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al Controparte_1 conseguimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dal 31 marzo 2021; condanna l' al pagamento delle spese del giudizio per entrambe le fasi, liquidate in € Pt_1
1.170,00 per la fase di a.t.p. ed in € 2.697,00 per la fase di opposizione, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c. pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. Pt_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino