Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2021, n. 5508
CASS
Sentenza 26 febbraio 2021

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa.

Commentari2

  • 1La cessione del credito ipotecario durante l’esecuzione forzata va annotata?
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 7 luglio 2021

  • 2Cartolarizzazioni: questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 28 maggio 2021
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2021, n. 5508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5508
Data del deposito : 26 febbraio 2021

Testo completo