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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5023/2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. VENERONI ROBERTO e con domicilio eletto presso il suo studio professionale sito in Vigevano, Via Vecchia per Gambolò n. 44/D;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casale Monferrato, in data
10/12/1978, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Casale Monferrato al n. 150, Parte II, Serie A, dell'anno 1978;
separati consensualmente con verbale in data 31.3.2016 e relativo decreto di omologa del
28.4.2016 emesso dal Tribunale di Pavia, R.G. 7372/2015;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e di non aver reci-procamente pretese economiche in corso;
2)ordinarsi la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile del Comune di Casale Monferrato.
3)Nulla per le spese”.
pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
04.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Hanno infine precisato le condizioni di divorzio come sopra riportate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 28.4.2016, R.G. 7372/2015 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 31.3.2016.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da n Casale Monferrato, in data 10/12/1978, il cui
[...] Parte_2
atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Casale
Monferrato al n. 150, Parte II, Serie A, dell'anno 1978;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pag. 2 di 3 4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.4.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5023/2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. VENERONI ROBERTO e con domicilio eletto presso il suo studio professionale sito in Vigevano, Via Vecchia per Gambolò n. 44/D;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casale Monferrato, in data
10/12/1978, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Casale Monferrato al n. 150, Parte II, Serie A, dell'anno 1978;
separati consensualmente con verbale in data 31.3.2016 e relativo decreto di omologa del
28.4.2016 emesso dal Tribunale di Pavia, R.G. 7372/2015;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e di non aver reci-procamente pretese economiche in corso;
2)ordinarsi la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile del Comune di Casale Monferrato.
3)Nulla per le spese”.
pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
04.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Hanno infine precisato le condizioni di divorzio come sopra riportate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 28.4.2016, R.G. 7372/2015 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 31.3.2016.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da n Casale Monferrato, in data 10/12/1978, il cui
[...] Parte_2
atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Casale
Monferrato al n. 150, Parte II, Serie A, dell'anno 1978;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pag. 2 di 3 4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.4.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3