TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1528/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE
Dott. VALENTINA GIUDITTA SORIA GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1528/2025 avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in via GOZZANO 3 Parte_1 C.F._1
10073 CIRIE' rappresentata e difesa dall'avv. FANTOLINO IVANA in forza di procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e da memoria integrativa del 7/4/2025
“Chiede che l'ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare l'interdizione del sig , con Controparte_1
ogni conseguenza di legge”
memoria integrativa del 7/4/2025
pagina 1 di 5 “Parte ricorrente rileva di aver proposto il ricorso per interdizione nei confronti del padre in quanto quest'ultimo ha una pesante esposizione debitoria e ha necessità di essere tutelato per salvaguardare il suo patrimonio. Per tale motivo, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di non accogliere l'istanza di interdizione, si richiede di voler pronunciare il provvedimento ritenuto più adeguato, tenuto conto dell'infermità mentale del soggetto da tutelare, l'inabilitazione oppure
l'amministrazione di sostegno in quanto il sig. si trova in una situazione di impossibilità a CP_1
provvedere ai propri interessi e ha la necessità di tutelare il proprio patrimonio, a causa di un disturbo neurocognitivo maggiore a genesi mista di grado moderato-grave, come risulta dalla relazione clinica prodotta in atti.”
Per il P.M.
Visto nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2025 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetto da Controparte_1
“Alzheimer, diabete e ipertensione” (cfr. ricorso pag.1).
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati.
All'udienza del 6 marzo 2025 comparivano parte ricorrente con il difensore, i prossimi congiunti e parte interdicenda senza assistenza tecnica.
Il Giudice relatore, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito, rimetteva la causa innanzi al Giudice titolare per il prosieguo.
Il giudice relatore assegnava un termine ai sensi dell'art. 127 ter cpc per consentire l'integrazione della documentazione mancante;
Nel termine così fissato parte ricorrente depositava la documentazione mancante e memoria integrativa con la quale, in via subordinata, chiedeva di pronunciare il provvedimento ritenuto più adeguato, nella denegata ipotesi in cui non si accogliesse l'istanza di interdizione
Il Giudice relatore ritenuta matura la causa, rimetteva la Collegio per la decisione.
***
La domanda principale di interdizione non può trovare accoglimento in quanto questo Collegio ritiene più adeguata, quanto meno allo stato, la misura dell'amministrazione di sostegno, domanda formulata anche in via subordinata da parte ricorrente.
pagina 2 di 5 Dalla documentazione medica agli atti risulta che è affetto da “disturbo Controparte_1
neurocognitivo maggiore a genesi mista (prevalentemente degenerativa) di grado moderato- grave con BPSD controllati dalla terapia in atti, in paziente affetto da CAD e diabete mellito” che, allo stato, non sembra però comprometterne totalmente la condizione
Nel corso dell'esame l'interdicendo ha risposto in modo sufficientemente adeguato alle domande che gli venivano poste: sebbene poco orientato nello spazio e nel tempo (ADR: “Non mi ricordo che giorno
è oggi”; “abito in Via delle Betulle 19, al II piano, …adesso in ufficio--- ma non mi ricordo dove è
l'ufficio”), ha dimostrato invece di conoscere sufficientemente il valore del denaro (“Cosa puoi comprare con 10 euro?” ADR “Due pacchetti di sigarette”; “e con un euro?” ADR: “niente, non mi danno niente con un euro”), nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita (ADR
“l'unica casa di cui sono proprietario è quella di Via delle Betulle 19, secondo piano, intestata solo io…”
“il conto corrente ce l'ho per adesso c'è solo la pensione che prendo”).
In udienza è intervenuta l'assistente sociale che ha quale ha precisato la finalità del ricorso, legata a una importante esposizione debitoria del signore che deve essere gestita- circostanza confermata anche da parte ricorrente con memoria integrativa.
Inoltre, ha riferito de relato che “la diagnosi attuale è di un degrado cognitivo di grado moderato- severo ed attualmente il paziente non è in grado di affrontare questioni anche minimamente complesse, come dichiarato dal Dott. ” Persona_1
Significativa è la relazione clinica nella parte in cui descrive le attuali condizioni: “attualmente: condizioni generali buone, tranquillo e collaborante, tono dell'umore in asse. Buono il compenso cardio respiratorio. Regolari alimentazione, alvo e diuresi. Il paziente di alimenta con dieta per diabetici di consistenza solido-morbida (edentulia). Dal punto di vista cognitivo si segnala quadro si deterioramento moderato con compromissione multidomains;
è completamente assente la consapevolezza di malattia. Tuttavia la capacità relazionale e di comunicazione verbale dei bisogni primati è buona nel suo complesso. Il tono dell'umore è in asse, non vi è evidenza di ansia libera (…)”.
Ebbene, i complessivi elementi sopra evidenziati inducono a ritenere non necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, al fine di tutelarne gli interessi;
la persona interdicenda è affetta da infermità psichica (deterioramento cognitivo) e fisica (grave deficit di forza e di movimento) che ne determina una parziale incapacità di provvedere ai propri interessi ed appare dunque sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
pagina 3 di 5 Osserva il Tribunale che la parte convenuta è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell'assenza di complesso e rilevante patrimonio da gestire, la protezione adeguata della parte resistente non necessiti della totale privazione della capacità d'agire.
Risulta, nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
Tale strumento si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alla più invasiva misura dell'inabilitazione, che attribuisce uno status di incapacità, concernente gli atti di straordinaria amministrazione;
detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409
c.c., comma 2, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore di , in modo da garantire Controparte_1
contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità
d'agire, così consentendogli di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti la propria vita.
A ciò si aggiunga che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I, 12/06/2006, n. 13584), mentre non pagina 4 di 5 costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I, 01/03/2010, n. 4866).
Ne consegue che, non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione o di inabilitazione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: rigetta il ricorso per l'interdizione di , nato a [...], il [...] e dom. Controparte_1
in San Maurizio Canavese, presso ID , Via Fatebenefratelli 70 10077; Controparte_2
provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c. nulla in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE
Dott. VALENTINA GIUDITTA SORIA GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1528/2025 avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in via GOZZANO 3 Parte_1 C.F._1
10073 CIRIE' rappresentata e difesa dall'avv. FANTOLINO IVANA in forza di procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e da memoria integrativa del 7/4/2025
“Chiede che l'ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare l'interdizione del sig , con Controparte_1
ogni conseguenza di legge”
memoria integrativa del 7/4/2025
pagina 1 di 5 “Parte ricorrente rileva di aver proposto il ricorso per interdizione nei confronti del padre in quanto quest'ultimo ha una pesante esposizione debitoria e ha necessità di essere tutelato per salvaguardare il suo patrimonio. Per tale motivo, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di non accogliere l'istanza di interdizione, si richiede di voler pronunciare il provvedimento ritenuto più adeguato, tenuto conto dell'infermità mentale del soggetto da tutelare, l'inabilitazione oppure
l'amministrazione di sostegno in quanto il sig. si trova in una situazione di impossibilità a CP_1
provvedere ai propri interessi e ha la necessità di tutelare il proprio patrimonio, a causa di un disturbo neurocognitivo maggiore a genesi mista di grado moderato-grave, come risulta dalla relazione clinica prodotta in atti.”
Per il P.M.
Visto nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/01/2025 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetto da Controparte_1
“Alzheimer, diabete e ipertensione” (cfr. ricorso pag.1).
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati.
All'udienza del 6 marzo 2025 comparivano parte ricorrente con il difensore, i prossimi congiunti e parte interdicenda senza assistenza tecnica.
Il Giudice relatore, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito, rimetteva la causa innanzi al Giudice titolare per il prosieguo.
Il giudice relatore assegnava un termine ai sensi dell'art. 127 ter cpc per consentire l'integrazione della documentazione mancante;
Nel termine così fissato parte ricorrente depositava la documentazione mancante e memoria integrativa con la quale, in via subordinata, chiedeva di pronunciare il provvedimento ritenuto più adeguato, nella denegata ipotesi in cui non si accogliesse l'istanza di interdizione
Il Giudice relatore ritenuta matura la causa, rimetteva la Collegio per la decisione.
***
La domanda principale di interdizione non può trovare accoglimento in quanto questo Collegio ritiene più adeguata, quanto meno allo stato, la misura dell'amministrazione di sostegno, domanda formulata anche in via subordinata da parte ricorrente.
pagina 2 di 5 Dalla documentazione medica agli atti risulta che è affetto da “disturbo Controparte_1
neurocognitivo maggiore a genesi mista (prevalentemente degenerativa) di grado moderato- grave con BPSD controllati dalla terapia in atti, in paziente affetto da CAD e diabete mellito” che, allo stato, non sembra però comprometterne totalmente la condizione
Nel corso dell'esame l'interdicendo ha risposto in modo sufficientemente adeguato alle domande che gli venivano poste: sebbene poco orientato nello spazio e nel tempo (ADR: “Non mi ricordo che giorno
è oggi”; “abito in Via delle Betulle 19, al II piano, …adesso in ufficio--- ma non mi ricordo dove è
l'ufficio”), ha dimostrato invece di conoscere sufficientemente il valore del denaro (“Cosa puoi comprare con 10 euro?” ADR “Due pacchetti di sigarette”; “e con un euro?” ADR: “niente, non mi danno niente con un euro”), nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita (ADR
“l'unica casa di cui sono proprietario è quella di Via delle Betulle 19, secondo piano, intestata solo io…”
“il conto corrente ce l'ho per adesso c'è solo la pensione che prendo”).
In udienza è intervenuta l'assistente sociale che ha quale ha precisato la finalità del ricorso, legata a una importante esposizione debitoria del signore che deve essere gestita- circostanza confermata anche da parte ricorrente con memoria integrativa.
Inoltre, ha riferito de relato che “la diagnosi attuale è di un degrado cognitivo di grado moderato- severo ed attualmente il paziente non è in grado di affrontare questioni anche minimamente complesse, come dichiarato dal Dott. ” Persona_1
Significativa è la relazione clinica nella parte in cui descrive le attuali condizioni: “attualmente: condizioni generali buone, tranquillo e collaborante, tono dell'umore in asse. Buono il compenso cardio respiratorio. Regolari alimentazione, alvo e diuresi. Il paziente di alimenta con dieta per diabetici di consistenza solido-morbida (edentulia). Dal punto di vista cognitivo si segnala quadro si deterioramento moderato con compromissione multidomains;
è completamente assente la consapevolezza di malattia. Tuttavia la capacità relazionale e di comunicazione verbale dei bisogni primati è buona nel suo complesso. Il tono dell'umore è in asse, non vi è evidenza di ansia libera (…)”.
Ebbene, i complessivi elementi sopra evidenziati inducono a ritenere non necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, al fine di tutelarne gli interessi;
la persona interdicenda è affetta da infermità psichica (deterioramento cognitivo) e fisica (grave deficit di forza e di movimento) che ne determina una parziale incapacità di provvedere ai propri interessi ed appare dunque sufficiente applicare lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
pagina 3 di 5 Osserva il Tribunale che la parte convenuta è certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione;
tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione parziale delle facoltà intellettive della persona interdicenda e dell'assenza di complesso e rilevante patrimonio da gestire, la protezione adeguata della parte resistente non necessiti della totale privazione della capacità d'agire.
Risulta, nel caso di specie, sufficiente la meno invasiva, ed invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
Tale strumento si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico - sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alla più invasiva misura dell'inabilitazione, che attribuisce uno status di incapacità, concernente gli atti di straordinaria amministrazione;
detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409
c.c., comma 2, della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore di , in modo da garantire Controparte_1
contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità
d'agire, così consentendogli di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti la propria vita.
A ciò si aggiunga che costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I, 12/06/2006, n. 13584), mentre non pagina 4 di 5 costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cassazione civile, sez. I, 01/03/2010, n. 4866).
Ne consegue che, non si può impedire all'incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda di interdizione o di inabilitazione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: rigetta il ricorso per l'interdizione di , nato a [...], il [...] e dom. Controparte_1
in San Maurizio Canavese, presso ID , Via Fatebenefratelli 70 10077; Controparte_2
provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c. nulla in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 5 di 5