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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere nella causa civile iscritta al n°82 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 difeso dall' Avv. Antonino Rizzo elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS sita in Palermo Via Laurana n. 59
Appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Salvo, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio del quale sito in Salemi in Via G. Marconi n. 15
Appellato
All'udienza di discussione del 30 gennaio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 17.09.2022, presso il Tribunale G.L. di Marsala,
[...]
chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno sociale n. CP_1
4023254, revocato dall' con provvedimento comunicatole il 31.01.2022 e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare illegittima la richiesta di ripetizione (con nota del 14.02.2022, notificata il 28.2.2022) delle somme erogatele a tale titolo per il periodo dal
01.03.2012 al 31.03.2021.
Deduceva che l' , già con una precedente comunicazione del 17.02.2021, CP_2 aveva rigettato la domanda di ricostituzione del predetto assegno, per il superamento dei limiti reddituali a causa del cumulo con i redditi dell'ex coniuge.
Sosteneva di essere legalmente separata da dal marzo 2011 e Controparte_3 che, per un errore di trascrizione del Comune di Salemi, i coniugi risultavano avere la
1 medesima residenza anagrafica, nonostante l'immobile di proprietà dell'ex coniuge constasse di “due appartamenti separati ed indipendenti (ognuno con la sua entrata, con strada e quote diverse)”.
A supporto dell'effettività della separazione precisava che il Comune aveva provveduto ad aggiornare il dato catastale, distinguendo la propria residenza anagrafica da quella del come da certificazione che produceva. CP_3
Pur nondimeno, l' aveva provveduto alla revoca dell'assegno sociale e alla CP_2 richiesta di ripetizione delle somme erogatele a partire dal marzo 2012, ritenendo simulata la separazione.
Affermava che, trattandosi di indebito assistenziale, dovesse ritenersi irripetibile l'importo richiesto dall' , poiché ai sensi degli artt. 52 co. 2 della L.n.88/1989 e CP_2
13 co.1 della L.n.412/1991 “l'asserita indebita percezione non è dovuta a dolo dell'interessata, non essendo la ricorrente tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi”. Chiedeva, quindi, il ripristino dell'assegno sociale nonché il “pagamento degli arretrati spettanti e pari ad € 9.727,31 (da novembre 2015 a novembre 2020)” come riconosciuti dallo stesso e non erogati. CP_2
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e Pt_1 sostenendo la legittimità dell'azione recuperatoria per la natura fittizia della separazione atta ad “eludere i limiti reddituali previsti dalla legge per la concessione
e la misura dell'assegno sociale, evitando il cumulo con i redditi del sig. CP_3
titolare non solo di beni immobili ma anche di redditi da pensione”.
[...]
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso “per carenza di interesse” poiché, nel febbraio 2022, la aveva inviato una nuova domanda amministrativa per la CP_1 corresponsione dell'assegno sociale, manifestando la propria “volontà di acquiescenza alla revoca”.
Aggiungeva, ad ulteriore riprova della simulazione della separazione, che la risultava ancora cointestataria del conto corrente dell'ex coniuge, dove CP_1
l'Istituto canalizzava la pensione del CP_3
Con sentenza n. 31/2023, emessa in data 19.01.2023, il Tribunale, disattesa l'eccezione di inammissibilità (ritenendo che “Non sussiste infatti alcun divieto, normativamente previsto né alcuna limitazione, contrariamente a quanto invece previsto nell'opposta ipotesi di proposizione di ricorso giurisdizionale e successiva presentazione di domanda amministrativa”) accoglieva la domanda. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di irripetibilità dell'indebito assistenziale in assenza di dolo del percipiente, riteneva che la comune residenza “da sola è inidonea a dimostrare che la separazione sia stata simulata o che sia intervenuta riconciliazione, eventi che in ipotesi di loro sussistenza dimostrerebbero
2 il dolo” e che non vi fosse prova che la ricorrente avesse la disponibilità del conto corrente cointestato.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' , con ricorso Pt_1 depositato in Cancelleria il 31.01.2023.
Con l'unico motivo di gravame, lamenta la “Violazione o falsa applicazione art.
116 co.1 c.p.c. e artt. 2727/2729 c.c.” nonché la “Violazione/falsa applicazione art. 2 comma 5 d.l. 4/2019” (norma quest'ultima che, ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, stabilisce che i coniugi permangono nel medesimo nucleo failiare anche a seguito di separazione o divorzio qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione).
Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere carente la prova del carattere simulato della separazione tra la e il deducendo, piuttosto, che la CP_1 CP_3 coabitazione e la cointestazione del medesimo conto corrente siano elementi sufficientemente “gravi, precisi e concordanti” della finalità elusiva della separazione volta ad evitare il cumulo dei redditi, ostativo all'ottenimento dell'assegno in godimento.
Deduce, in particolare, che, dalle certificazioni storiche rilasciate dal Comune di
Salemi, si ricava che, nonostante la separazione, i coniugi abbiano mantenuto la stessa residenza, premurandosi a chiedere la variazione anagrafica soltanto a seguito del provvedimento di sospensione e poi di revoca dell'assegno sociale impugnato.
Aggiunge che tali circostanze diano luogo “alla presunzione legale che i medesimi costituiscano un unico nucleo familiare ai fini del rispetto dei limiti reddituali previsti ex art. 6 comma 6 l. 335/1995 per l'assegno sociale”. Per il rigetto del gravame si è costituita , con memoria del Controparte_1
17.01.2025, sostenendone l'infondatezza ed eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'art.342 c.p.c.. All'udienza del 30 gennaio 2025, la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
********
L'appello è ammissibile perché fondato su specifiche argomentazioni con le quali l' ribadisce, in forma di doglianza, le difese già svolte volte a confutare le Pt_1 conclusioni adottate dal Tribunale, idonee a consentire alla Corte una diversa valutazione delle contrapposte prospettazioni.
L'appello è, altresì, fondato. L'azione di recupero per cui è causa ha ad oggetto la rideterminazione della pensione n. 4023254 categoria AS liquidata alla ricorrente a decorrere dal marzo
2012 e sino al 31 marzo 2021, per il superamento del limite reddituale previsto dalla legge, derivante dalla percezione di “altri redditi”, in particolare quelli – non
3 contestati - conseguenti al godimento di pensione personale a parte del – CP_3 coniuge separato della - come documentato dall' (v. doc n.8). CP_1 Pt_1
Quanto all'onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito, si osserva che la
Suprema Corte a Sezioni unite, con la nota sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, ha stabilito che “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nello stesso senso più recentemente Cassazione, sezione lavoro, 10.6.2019 n.15550).
Conseguentemente, rileva la Corte, qualsiasi soggetto che invochi la concessione
(o la permanenza) di benefici aventi natura previdenziale o assistenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto rimanendo, altresì, del tutto irrilevante la eventuale inadeguatezza della motivazione resa dall' in sede amministrativa per giustificare il Pt_1 provvedimento di recupero delle somme a titolo di indebito.
Era, in altri termini, onere della dimostrare i fatti costitutivi del diritto CP_1 invocato.
Tanto premesso, contrariamente all'assunto della , la cui tesi difensiva è CP_1 stata avallata dal Tribunale, nel caso di specie l'illegittima percezione dell'assegno sociale deriva da una molteplicità di elementi che comprovano la natura fittizia della separazione.
Si ricava dalla documentazione rilasciata dal Comune di Salemi che la CP_1 ha mantenuto la stessa residenza anagrafica del dal 2001 fino all'aprile CP_3
2021 nella Via Cremona n.91 (v. certificazioni di residenza storica del 28.04.2021- doc. nn. 9 e 10 del fascicolo di parte e che il secondo ha provveduto a variarla Pt_1
(nella Via Palermo n.3) con decorrenza dal 15.04.2021, ossia subito dopo la sospensione dell'assegno sociale. Continua a sostenere, viceversa, la che in sede di verifica e cambio di CP_1 residenza da parte della sig.ra , gli Uffici dell'anagrafe comunale non si CP_1 accorgevano di un errore catastale e di toponomastica, tanto che i due appartamenti degli ex coniugi e le relative strade in cui erano collocati, risultavano iscritte con la stessa via e numero civico (appunto via Manfredo Cremona n. 91).
Che, quindi, in tal senso sollecitato, il Comune, con nota del 5.05.2021 (prot.
9938) riconosceva tale errore e attestava che il fabbricato urbano sito nella via M.
Cremona n. 91, identificato in catasto al foglio n. 99 - part. 192, in proprietà a
è compreso tra la via M. Cremona al civico 91 (sub 2 e 3) e la Controparte_3
4 via G. Palermo ai civici 5-7 (sub 4 e 5); vale a dire, due unità immobiliari totalmente autonome e separate (v. all. 9).
Conclude che si tratterebbe di un mero errore di toponomastica, a lei non imputabile, in quanto, di fatto, gli ex coniugi (dal 2010) vivono nello stesso immobile, ma in due appartamenti separati che si trovano su piani diversi e dotati ognuno di una propria entrata, tanto è vero che vi si accede da due strade diverse.
Situazione, a suo dire, facilmente riscontrabile dalle planimetrie e visure catastali già prodotte in prime cure (v. all. nn. 7, 8, 9 e 12).
In realtà, con la richiamata certificazione del 5.05.2021 il Comune di Salemi si limita ad attestare la circostanza che l'immobile di proprietà di è Controparte_3 dotato di due ingressi compresi “tra la via M. Cremona al civico 91 e la via G. Palermo al civico 5-7, strade a quota diversa” (v. doc. n. 9 fascicolo e n.12 CP_1 fasc. , come attestato dalle richiamate visure e planimetrie catastali aggiornate e Pt_1 modificate, su istanza del a seguito del rigetto, nel febbraio 2021, della CP_3 richiesta di ricostituzione dell'assegno sociale e della sospensione dell' erogazione dell'assegno sociale, sicché non consente di ricavare elementi utili a dimostrare che gli ex coniugi abbiano effettivamente vissuto separatamente nel medesimo stabile.
Al di là, quindi, dell'esistenza presso l'unità immobiliare di due accessi da civici differenti, non vi è stato alcun accertamento effettuato dall'Ente locale che riguardi l'interno dello stabile o che comunque attesti che gli ex coniugi abitassero separatamente.
Vale sottolineare, altresì, ad ulteriore supporto del carattere fittizio della separazione, l'elemento temporale, apparendo, infatti, significativo che la domanda di separazione sia stata proposta (il 2/12/2010- v. doc n.4 decreto di omologazione di separazione del 10.03.2011) a ridosso del raggiungimento del requisito anagrafico
(65 anni) per la percezione dell'assegno sociale da parte della . CP_1
Parimenti dirimente è la circostanza, rilevata dall e non contestata, che Pt_1
l'appellata risulti essere tutt'ora cointestataria del conto corrente dell'ex coniuge- sul quale viene accreditata la pensione del - che ne fa presumere la CP_3 disponibilità in capo alla stessa. (v. doc n.13,14 fasc . Pt_1
In conclusione, la non ha fornito elementi che smentiscano la CP_1 perdurante coabitazione con l'ex coniuge, non essendo sufficiente ad escludere la convivenza il fatto che l'immobile, di proprietà del abbia due distinti CP_3 accessi e indirizzi civici.
Né può applicarsi al caso di specie, come preteso dalla , la disciplina CP_1 propria dell'indebito assistenziale per carenza di dolo.
A partire dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione, modificando il proprio precedente orientamento, ha stabilito, difatti che: “Va
5 anzitutto chiarito che, sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benché infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L.
n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale
L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art.
14 preleggi)”. Aggiunge, peraltro che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull restando le altre a carico Pt_1 del Ministero dell'Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma Pt_1 altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre
a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”.
Tuttavia, secondo la Corte, l'inapplicabilità dell'art.52 non determina
“l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”, quindi, anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso
6 rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019 e n.4668/2021)”.
Tale giurisprudenza si pone in linea di continuità con altra pronuncia che aveva riconosciuto un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento” ed affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile,
7 sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche Cass. n.10642/2019 e n. 28771/2018 che prevede l'ipotesi di dolo dell'accipiens allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”). Ora, nel caso di specie, nessun legittimo – e soprattutto incolpevole - affidamento può essere invocato dalla , che non ha fornito elementi sufficienti a smentire CP_1 la presunzione di simulazione della separazione legale a fronte del permanere dello stato di convivenza e di comunione economica derivante dalla acclarata coabitazione con l'ex coniuge, utile a ritenere che gli stessi costituiscano un unico nucleo familiare ai fini del rispetto dei limiti reddituali, previsti dall'art. 6, comma 6, della l. n.
335/1995, per ottenere l'assegno sociale.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, in riforma della sentenza, la domanda proposta da va respinta. Controparte_1
Nonostante la soccombenza la non può essere condannata al pagamento CP_1 delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio ostandovi la dichiarata sussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 31/2023 resa dal Tribunale G.L. di Marsala il 19.01.2023, rigetta la domanda proposta da . Controparte_1
Dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo
Il Presidente
Maria G. Di Marco
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