Art. 1. Articolo unico
Gli studenti del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono autorizzati ad espletare, sotto il controllo e le direttive del personale docente degli insegnamenti specificatamente odontostomatologici, le esercitazioni cliniche ed il tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652 , e successive modificazioni, necessari per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea.
Per la copertura dei rischi per responsabilita' civile connessi allo svolgimento della predetta attivita' pratica, i consigli di amministrazione delle universita' stipulano apposite polizze di assicurazione stabilendo la quota parte a carico degli studenti e rimanendo la residua parte a carico del bilancio universitario.
Gli studenti del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono autorizzati ad espletare, sotto il controllo e le direttive del personale docente degli insegnamenti specificatamente odontostomatologici, le esercitazioni cliniche ed il tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652 , e successive modificazioni, necessari per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea.
Per la copertura dei rischi per responsabilita' civile connessi allo svolgimento della predetta attivita' pratica, i consigli di amministrazione delle universita' stipulano apposite polizze di assicurazione stabilendo la quota parte a carico degli studenti e rimanendo la residua parte a carico del bilancio universitario.