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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1192/2024 r.g., introdotta da
(RM), 28/07/1986 Parte_1 Pt_2
, con il patrocinio dell'avv. BIASILLO C.F._1
FRANCESCA;
(ROMA (RM), 18/06/1976 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BIASILLO C.F._2
FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig.ri e il giorno 25 gennaio 2017 trascritto Controparte_1 Parte_1
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di con atto n.00006, Pt_2
parte 1, anno 2017, serie 23 e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma (RM) di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
2) I Sig.ri e espressamente Controparte_1 Parte_1
convengono che, essendo entrambi economicamente indipendenti, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 25/01/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1192/2024 R.G., così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/01/2017
tra M), 28/07/1986) e Parte_3 CP_1
OMA (RM), 18/06/1976) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di con atto n.00006, parte 1, anno 2017, serie Pt_2
23, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1192/2024 r.g., introdotta da
(RM), 28/07/1986 Parte_1 Pt_2
, con il patrocinio dell'avv. BIASILLO C.F._1
FRANCESCA;
(ROMA (RM), 18/06/1976 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BIASILLO C.F._2
FRANCESCA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig.ri e il giorno 25 gennaio 2017 trascritto Controparte_1 Parte_1
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di con atto n.00006, Pt_2
parte 1, anno 2017, serie 23 e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma (RM) di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni:
2) I Sig.ri e espressamente Controparte_1 Parte_1
convengono che, essendo entrambi economicamente indipendenti, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 25/01/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1192/2024 R.G., così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/01/2017
tra M), 28/07/1986) e Parte_3 CP_1
OMA (RM), 18/06/1976) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di con atto n.00006, parte 1, anno 2017, serie Pt_2
23, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi