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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2533 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Anna Chiara Manta;
- appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Epifani;
Controparte_1
- appellato –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 8474/2023 sent. del 03.11.2023, emessa dal Giudice di Pace di
Lecce nel giudizio n. 16496/2022 r.g. Con la detta sentenza è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 572/2022, elevato dalla Polizia
Locale del , per violazione dell'art. 146 comma 3 C.d.S. rilevata a Controparte_1
mezzo dispositivo elettronico a postazione fissa denominato VRED 2.1. Segnatamente,
l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure proponendo quale motivo di gravame quello relativo all'erronea valutazione delle prove effettuata dal
Giudice di Pace, che aveva ritenuto non provata la causa di giustificazione dello stato di necessità legato alle esigenze di salute della moglie del conducente del veicolo.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto Controparte_1
le doglianze dell'appellante, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza gravata. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'odierna udienza è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Giudice di pace che non ha ritenuto sussistente la scriminante dello stato di necessità, prevista dall'art. 54 c.p. e dall'art. 4 legge 689/198, sulla base della mancata prova della presenza nell'autovettura al momento dell'infrazione della sig. (moglie di CP_2 CP_3
conducente del mezzo sanzionato).
Detto motivo è infondato.
In generale, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, lo stato di necessità esclude la colpevolezza nella quale sia incorso il trasgressore.
È necessario, quindi, che il contravventore dimostri di aver violato le regole del codice della strada per lo stato di necessità in cui versava.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, ai fini della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 della L. n. 689 del 24 novembre 1981, occorre, in assenza di ulteriori precisazioni, fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e, segnatamente, agli artt. 51, 51 e 54 c.p. (Cass. n. 3524/2003).
In particolare, l'esimente in questione presuppone la sussistenza di una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (così, Cass. n. 16155/2019).
Essa, dunque, esonera l'autore di un fatto illecito quando la commissione di esso sia stata occasionata dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno
(da lui non volutamente causato), purché di tanto ne sia data certa e rigorosa prova.
In altri termini, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte del contravventore della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al mero stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave, tale da giustificare l'erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in tale stato (da ultimo, Cass n. 22020/2022).
Non solo, la commissione di un fatto contra ius deve essere l'unico modo per evitare il pericolo: lo stato di necessità presuppone infatti un pericolo “non altrimenti evitabile”.
Nel caso di specie, l'appellante ha addotto come motivazione all'infrazione commessa, la necessità di raggiungere celermente il Pronto soccorso di Galatina, al fine di prestare soccorso alla moglie colta da una forte e grave crisi respiratoria, tale da mettere in serio pericolo la sua vita. A sostegno di quanto dedotto ha depositato la relazione del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Galatina dal quale si evince che la sig.ra sia giunta “con mezzi propri”, presso il nosocomio alle ore Persona_1
18:07 per dispnea in soggetto asmatico con triage di accettazione “Arancione -
Urgenza”.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta non è stato possibile evincere che la sig. si trovasse a bordo dell'autovettura sanzionata come opportunamente CP_2
rilevato dal giudice di primo grado.
A ciò va aggiunto che dal certificato di accettazione dell'ospedale di Galatina emerge che la paziente sia giunta in ospedale con mezzi propri e non è indicato alcun accompagnatore. Da tale documento non è possibile evincere che la sig.ra sia CP_2
stata accompagnata all'ospedale dal marito.
Risulta, dunque, che dalla ricostruzione dello svolgimento della vicenda dedotta in giudizio e dalla documentazione in atti non emerge, né risulta provata, alcuna cogente e indifferibile situazione di pericolo tale da giustificare la commissione da parte dell'appellato della violazione contestata. Pertanto, risulta condivisibile l'argomentazione cui è pervenuto il giudice di prime cure nella sentenza appellata.
La sentenza impugnata non merita, pertanto, le censure dalle quali è attinta, dovendosi rigettare l'appello.
Atteso l'esito della lite in ossequio al principio della soccombenza, occorre condannare parte appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dal CP_1
convenuto, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, - Rigetta l'appello;
- Condanna la alla refusione delle spese sostenute dal Parte_1 CP_1
, liquidate complessivamente in € 700,00, oltre al rimborso al 15% delle
[...]
spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- Dichiara parte appellante tenuta a versare, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce,06.05.2025
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2533 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Anna Chiara Manta;
- appellante - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Epifani;
Controparte_1
- appellato –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 8474/2023 sent. del 03.11.2023, emessa dal Giudice di Pace di
Lecce nel giudizio n. 16496/2022 r.g. Con la detta sentenza è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 572/2022, elevato dalla Polizia
Locale del , per violazione dell'art. 146 comma 3 C.d.S. rilevata a Controparte_1
mezzo dispositivo elettronico a postazione fissa denominato VRED 2.1. Segnatamente,
l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure proponendo quale motivo di gravame quello relativo all'erronea valutazione delle prove effettuata dal
Giudice di Pace, che aveva ritenuto non provata la causa di giustificazione dello stato di necessità legato alle esigenze di salute della moglie del conducente del veicolo.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto Controparte_1
le doglianze dell'appellante, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza gravata. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'odierna udienza è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
********
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Giudice di pace che non ha ritenuto sussistente la scriminante dello stato di necessità, prevista dall'art. 54 c.p. e dall'art. 4 legge 689/198, sulla base della mancata prova della presenza nell'autovettura al momento dell'infrazione della sig. (moglie di CP_2 CP_3
conducente del mezzo sanzionato).
Detto motivo è infondato.
In generale, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, lo stato di necessità esclude la colpevolezza nella quale sia incorso il trasgressore.
È necessario, quindi, che il contravventore dimostri di aver violato le regole del codice della strada per lo stato di necessità in cui versava.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, ai fini della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 della L. n. 689 del 24 novembre 1981, occorre, in assenza di ulteriori precisazioni, fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e, segnatamente, agli artt. 51, 51 e 54 c.p. (Cass. n. 3524/2003).
In particolare, l'esimente in questione presuppone la sussistenza di una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (così, Cass. n. 16155/2019).
Essa, dunque, esonera l'autore di un fatto illecito quando la commissione di esso sia stata occasionata dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di danno
(da lui non volutamente causato), purché di tanto ne sia data certa e rigorosa prova.
In altri termini, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte del contravventore della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al mero stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave, tale da giustificare l'erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in tale stato (da ultimo, Cass n. 22020/2022).
Non solo, la commissione di un fatto contra ius deve essere l'unico modo per evitare il pericolo: lo stato di necessità presuppone infatti un pericolo “non altrimenti evitabile”.
Nel caso di specie, l'appellante ha addotto come motivazione all'infrazione commessa, la necessità di raggiungere celermente il Pronto soccorso di Galatina, al fine di prestare soccorso alla moglie colta da una forte e grave crisi respiratoria, tale da mettere in serio pericolo la sua vita. A sostegno di quanto dedotto ha depositato la relazione del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Galatina dal quale si evince che la sig.ra sia giunta “con mezzi propri”, presso il nosocomio alle ore Persona_1
18:07 per dispnea in soggetto asmatico con triage di accettazione “Arancione -
Urgenza”.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta non è stato possibile evincere che la sig. si trovasse a bordo dell'autovettura sanzionata come opportunamente CP_2
rilevato dal giudice di primo grado.
A ciò va aggiunto che dal certificato di accettazione dell'ospedale di Galatina emerge che la paziente sia giunta in ospedale con mezzi propri e non è indicato alcun accompagnatore. Da tale documento non è possibile evincere che la sig.ra sia CP_2
stata accompagnata all'ospedale dal marito.
Risulta, dunque, che dalla ricostruzione dello svolgimento della vicenda dedotta in giudizio e dalla documentazione in atti non emerge, né risulta provata, alcuna cogente e indifferibile situazione di pericolo tale da giustificare la commissione da parte dell'appellato della violazione contestata. Pertanto, risulta condivisibile l'argomentazione cui è pervenuto il giudice di prime cure nella sentenza appellata.
La sentenza impugnata non merita, pertanto, le censure dalle quali è attinta, dovendosi rigettare l'appello.
Atteso l'esito della lite in ossequio al principio della soccombenza, occorre condannare parte appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dal CP_1
convenuto, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, - Rigetta l'appello;
- Condanna la alla refusione delle spese sostenute dal Parte_1 CP_1
, liquidate complessivamente in € 700,00, oltre al rimborso al 15% delle
[...]
spese forfettarie, iva e cap come per legge;
- Dichiara parte appellante tenuta a versare, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce,06.05.2025
Il giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi