TAR Palermo, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 500
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e mancata applicazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990. Violazione di principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria

    Il Collegio ritiene che il procedimento di revisione dei prezzi si inscriva nella fase esecutiva del contratto e ricada nella giurisdizione amministrativa esclusiva, pertanto risulta improprio il richiamo alle disposizioni sul procedimento amministrativo, compreso l'art. 10-bis della L. 241/1990.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006 nonché dell'art. 13 del disciplinare di gara. Violazione dei principi di economia, buon andamento dell'azione amministrativa ed imparzialità, nonché di congruità e rimuneratività dell'offerta. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità della motivazione

    La Corte ha ritenuto parzialmente fondato il motivo, accogliendo la domanda limitatamente al periodo 2019-2021. Ha infatti chiarito che, sebbene le proroghe successive non consentissero la revisione dei prezzi, per il periodo di vigenza dell'originario affidamento (2019-2021) il diniego si basava esclusivamente sulla disponibilità a proseguire alle medesime condizioni, senza motivare in ordine alla revisione dei prezzi. Pertanto, l'atto impugnato è illegittimo per tale periodo, con obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi nuovamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 500
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 500
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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