TAR
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01582/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00500 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01582/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2024, proposto dalla società Beckman
Coulter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
l'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Apollonia
Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della nota prot. n. 001-0007419-REGGEN/2024 del 20.9.2024, trasmessa con pec di pari data, avente ad oggetto “Riscontro richiesta adeguamento prezzi ex art. 115 N. 01582/2024 REG.RIC.
D.L.GS.163/2006 “Procedura consorziata service di laboratorio” Lotto nr. 17
“Service per sistema ematologico per approfondimento per l'unità operativa patologia clinica”, con la quale è stato comunicato il mancato accoglimento dell'istanza di revisione prezzi formulata dalla ricorrente società;
- di ogni atto antecedente, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli istruttori e procedimentali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente ha impugnato la nota in epigrafe, con la quale l'intimata amministrazione ha rigettato la sua istanza di revisione dei prezzi.
1.1. Essa ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere aggiudicataria del lotto n. 17 (Service per sistema ematologico per approfondimento per l'Unità Operativa Patologia Clinica) della procedura aperta bandita dall'intimata Azienda ospedaliera ai sensi del d.lgs. n. 163/2006;
- che l'art. 13 del relativo disciplinare di gara ha previsto la possibilità di revisione dei prezzi ex art. 115, d.lgs. n. 163/2006;
- che il contratto in questione è stato prorogato in più occasioni (l'ultima proroga è stata disposta con la delibera n. 122 del 13.7.2024);
- che, con pec del 1.8.2024, ha vanamente istato per la revisione dei prezzi a far data dal 1.7.2019. N. 01582/2024 REG.RIC.
1.2. Ha quindi chiesto di annullare gli atti impugnati sulla scorta di doglianze così rubricate:
- A - Violazione e mancata applicazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990. Violazione di principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria;
- B – Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del
D.lgs. 163/2006 nonché dell'art. 13 del disciplinare di gara. Violazione dei principi di economia, buon andamento dell'azione amministrativa ed imparzialità, nonché di congruità e rimuneratività dell'offerta. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità della motivazione.
2. Si è costituita l'intimata Amministrazione che, con memoria resa in prossimità dell'udienza, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto originario di interesse e, comunque, la sua improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse, chiedendone il rigetto nel merito.
3. La ricorrente ha depositato una memoria di replica il 22.12.2025.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Vanno previamente rigettate le eccezioni in rito articolate dalla resistente amministrazione.
1.1. Non è anzitutto fondata l'eccezione di inammissibilità per difetto originario di interesse, basata sul fatto che – poiché l'ultima proroga avrebbe previsto un corrispettivo economico fisso sino alla scadenza del contratto – la ricorrente non avrebbe potuto dolersi del mancato adeguamento del prezzo. N. 01582/2024 REG.RIC.
Invero, la previsione di un corrispettivo fisso all'interno della delibera n. 122/2024
(all. 10 di parte ricorrente, p. 19) non è di per sé un indice dell'impossibilità di ottenere la revisione dei prezzi. Ciò in quanto:
(i) da un lato, essa nulla ha disposto con riguardo alle precedenti annualità;
(ii) dall'altro, più in generale, la sua funzione è quella di individuare la misura del corrispettivo previsto per la ricorrente ai fini dei successivi adempimenti contabili; corrispettivo che inevitabilmente utilizza quale riferimento quanto precedentemente pattuito tra le parti.
1.2. Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso, articolata dalla resistente amministrazione sulla base del fatto che essa avrebbe riavviato l'istruttoria per valutare l'istanza di revisione dei prezzi di parte ricorrente
(nota n. 120969 del 5.12.2024).
Come fondatamente osservato dalla ricorrente, in assenza di un atto di secondo grado che faccia venir meno il provvedimento in questa sede impugnato, non si comprende come il mero riavvio di un'istruttoria (nemmeno conclusa a distanza di oltre un anno) potrebbe far venir meno l'interesse della ricorrente a veder annullato l'unico atto sinora emanato dall'amministrazione con riguardo alla sua istanza di revisione prezzi, di indubbio tenore lesivo.
2. Può quindi dirsi dei singoli motivi di ricorso.
3. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla pretermissione del preavviso di rigetto, non può trovare accoglimento.
Al riguardo, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento del giudice di appello, a mente del quale il “procedimento” di revisione dei prezzi
“s'inscrive nella fase esecutiva del contratto, ricadendo nella giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera e), n. 2, c.p.a.: pertanto, trattandosi di vicenda afferente al momento paritetico dell'esecuzione del contratto di fornitura, risulta improprio il richiamo alle disposizioni sul procedimento N. 01582/2024 REG.RIC.
amministrativo, ivi compreso l'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, dovendo trovare applicazione le norme civilistiche, giusta l'articolo 1, comma 1-bis, della stessa legge n. 241/1990” (Cons. St., sez. III, 15 ottobre 2024, n. 8276), con la conseguenza che “in questa tipologia di controversie è più che mai evidente la necessità che la cognizione del giudice si estenda dall'atto al rapporto, così come, di converso, risulta inappropriato, perché incongruo rispetto alla configurazione della res litigiosa, un approccio di tipo puramente impugnatorio incentrato sui vizi formali e procedurali dell'atto, e ciò anche al di là della configurazione della domanda, poiché, anche in questo campo, come è regola generale, non è il petitum formale, ma quello sostanziale, incentrato sulla causa petendi, che determina il tema della decisione (e il tipo di sindacato del giudice)” (Cons. St., Sez.
III, 13 luglio 2023, n. 6848).
3. Il secondo motivo di ricorso è invece parzialmente fondato, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
3.1. Parte ricorrente ha contestato il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Quest'ultimo è stato incentrato sul fatto che la ricorrente avrebbe manifestato la sua disponibilità a prorogare il rapporto “alle medesime condizioni contrattuali” e, dunque, al medesimo prezzo formulato in sede di offerta.
Secondo parte ricorrente, invece, il riferimento alle “medesime condizioni contrattuali” non avrebbe potuto essere limitato al solo prezzo, ma avrebbe dovuto far riferimento all'intera congerie di diritti e doveri delle parti, ivi incluso quello di istare per la revisione dei prezzi.
3.2. La giurisprudenza (cfr., di recente, Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3787) ha chiarito ratio e ambito di applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi:
- esso mira a tutelare: (i) l'esigenza dell'amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo e tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del N. 01582/2024 REG.RIC.
contratto; (ii) l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che ragionevolmente si verificano durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni;
- la sua funzione è dunque quella di garantire l'equilibrio dinamico del sinallagma contrattuale a fronte di sue alterazioni nei rapporti di durata;
- ciò è anche il suo limite: a mezzo della revisione del prezzo non si può modificare il prezzo originariamente stabilito a solo vantaggio di una parte.
L'istituto della revisione dei prezzi in caso di proroga può ben riconoscersi, con l'ovvio limite che si tratti di una proroga in senso stretto.
Tale circostanza è stata esclusa laddove vi sia stata una – pur minima – attività di rinegoziazione, dovendosi discutere in quest'ultimo caso di rinnovo del contratto (cfr.
Cons. St., sez. V, 3 gennaio 2025, n. 23, che ha ritenuto sussistente un rinnovo del contratto a fronte della dichiarazione dell'operatore economico di essere disponibile a proseguire il servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto originario).
Di proroga non può nemmeno discutersi laddove l'operatore economico abbia accettato più volte di proseguire il rapporto contrattuale, alle stesse condizioni del contratto originario, posto che in una simile ipotesi si sarebbe andati oltre il mero
“spostamento in avanti” della data di conclusione del contratto (Cons. St., sez. III, 16 dicembre 2025, n. 9987).
Gli stringenti margini individuati dalla giurisprudenza per qualificare la prosecuzione di un rapporto contrattuale come “proroga” allo specifico fine di circoscrivere l'applicabilità dell'istituto revisione dei prezzi al contratto originariamente stipulato
(escludendola per ogni forma di contratto a vario titolo “rinnovato”) sono ben noti alla ricorrente (cfr. Cons. St., sez. III, 22 dicembre 2025, n. 10203, che si è espresso in N. 01582/2024 REG.RIC.
termini di rinnovo e non di proroga con riguardo alla prosecuzione di un altro rapporto contrattuale che quest'ultima aveva in essere con altra Azienda ospedaliera).
3.3. Chiarito il quadro interpretativo di riferimento, nel caso di specie è indubbio che il disciplinare (all. 1 di parte ricorrente) abbia previsto la possibilità di ricorrere all'istituto della revisione dei prezzi (art. 13).
Dirimente è allora comprendere se la protrazione del rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio, dipanatasi negli anni successivi all'originaria scadenza del contratto, possa o meno essere qualificata in termini di proroga nel senso sopra meglio compendiato.
Al riguardo, un utile punto di riferimento è dato dallo stesso disciplinare, il cui art. 35 disciplina l'istituto in questione nei seguenti termini: “L'Azienda Ospedaliera si riserva, a rispettivo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare mediante proroga tecnica, alla scadenza, il rapporto contrattuale per un ulteriore semestre, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara. L'eventuale richiesta di proroga del rapporto contrattuale sarà trasmessa per iscritto all'Impresa aggiudicataria, entro due mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale. In assenza di proroga, alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Azienda”.
Le “proroghe” disposte nel corso del tempo non risultano coerenti con la nozione sopra riportata, non foss'altro che perché esse, oltre a essere plurime (laddove la disposizione menzionata faceva riferimento a un ulteriore semestre), hanno sempre riguardato periodi ben superiori al visto limite semestrale. Infatti:
- quella di cui alla delibera n. 1030 del 7.7.2021 ha disposto la proroga sino al
30.6.2022 (cfr. all. 6 di parte ricorrente);
- quella di cui alla delibera n. 1300 del 13.7.2023 ha disposto la proroga sino al
30.6.2024 (cfr. all. 8 di parte ricorrente); N. 01582/2024 REG.RIC.
- l'ultima proroga in questione ha coperto un periodo di circa un anno (la delibera n.
122 del 12.7.2024 ha prorogato sino al 30.6.2025; cfr. all. 10 di parte ricorrente).
La presenza di plurime “proroghe” di durata ben superiore a quella prevista dalla lex specialis e anticipate da una minima fase di consultazione tra le parti è sufficiente a qualificare tali atti come rinnovativi del contratto originariamente stipulato.
Non discutendosi di una proroga nei termini sopra chiariti, è conseguente l'inapplicabilità dell'istituto della revisione dei prezzi con riguardo ai periodi eccedenti l'originaria durata del contratto (vale a dire, oltre il 2021, considerato che si discute di una fornitura quinquennale aggiudicata nel 2016).
3.3. Discorso diverso va invece fatto per il biennio 2019-2021, periodo in cui vigeva l'originario affidamento (ovviamente, fatta eccezione per il periodo del 2021 eccedente la sua scadenza).
Con riguardo al suddetto periodo si discute di un contratto di durata non scaduto, risalente al 2016, per il quale la ricorrente ha vanamente chiesto di applicare la revisione dei prezzi.
Il diniego contestato (cfr. all. 12 di parte ricorrente) si è integralmente basato sulla disponibilità della ricorrente a proseguire la fornitura in questione alle medesime condizioni contrattuali dell'originario affidamento. Nulla è stato invece detto in merito alle ragioni per cui – per tale circoscritto periodo – non vi sarebbero stati spazi per un'eventuale revisione dei prezzi.
Quanto sopra rende illegittimo il provvedimento per cui è causa con riguardo al periodo sopra meglio specificato, con il conseguente obbligo della resistente amministrazione di pronunciarsi nuovamente in parte qua sull'istanza di proroga di parte ricorrente.
4. Stante quanto precede:
- il ricorso è parzialmente fondato e va accolto limitatamente al periodo 2019-2021
(non oltre la scadenza dell'originario contratto di fornitura); N. 01582/2024 REG.RIC.
- va conseguentemente annullato in parte qua l'atto impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della resistente amministrazione;
- le spese di lite possono trovare compensazione per la reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione e annulla negli stessi termini l'atto impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti;
- lo rigetta nella restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio RD AL NE N. 01582/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/02/2026
N. 00500 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01582/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2024, proposto dalla società Beckman
Coulter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
l'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Apollonia
Casella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della nota prot. n. 001-0007419-REGGEN/2024 del 20.9.2024, trasmessa con pec di pari data, avente ad oggetto “Riscontro richiesta adeguamento prezzi ex art. 115 N. 01582/2024 REG.RIC.
D.L.GS.163/2006 “Procedura consorziata service di laboratorio” Lotto nr. 17
“Service per sistema ematologico per approfondimento per l'unità operativa patologia clinica”, con la quale è stato comunicato il mancato accoglimento dell'istanza di revisione prezzi formulata dalla ricorrente società;
- di ogni atto antecedente, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli istruttori e procedimentali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente ha impugnato la nota in epigrafe, con la quale l'intimata amministrazione ha rigettato la sua istanza di revisione dei prezzi.
1.1. Essa ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere aggiudicataria del lotto n. 17 (Service per sistema ematologico per approfondimento per l'Unità Operativa Patologia Clinica) della procedura aperta bandita dall'intimata Azienda ospedaliera ai sensi del d.lgs. n. 163/2006;
- che l'art. 13 del relativo disciplinare di gara ha previsto la possibilità di revisione dei prezzi ex art. 115, d.lgs. n. 163/2006;
- che il contratto in questione è stato prorogato in più occasioni (l'ultima proroga è stata disposta con la delibera n. 122 del 13.7.2024);
- che, con pec del 1.8.2024, ha vanamente istato per la revisione dei prezzi a far data dal 1.7.2019. N. 01582/2024 REG.RIC.
1.2. Ha quindi chiesto di annullare gli atti impugnati sulla scorta di doglianze così rubricate:
- A - Violazione e mancata applicazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990. Violazione di principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria;
- B – Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del
D.lgs. 163/2006 nonché dell'art. 13 del disciplinare di gara. Violazione dei principi di economia, buon andamento dell'azione amministrativa ed imparzialità, nonché di congruità e rimuneratività dell'offerta. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità della motivazione.
2. Si è costituita l'intimata Amministrazione che, con memoria resa in prossimità dell'udienza, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto originario di interesse e, comunque, la sua improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse, chiedendone il rigetto nel merito.
3. La ricorrente ha depositato una memoria di replica il 22.12.2025.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Vanno previamente rigettate le eccezioni in rito articolate dalla resistente amministrazione.
1.1. Non è anzitutto fondata l'eccezione di inammissibilità per difetto originario di interesse, basata sul fatto che – poiché l'ultima proroga avrebbe previsto un corrispettivo economico fisso sino alla scadenza del contratto – la ricorrente non avrebbe potuto dolersi del mancato adeguamento del prezzo. N. 01582/2024 REG.RIC.
Invero, la previsione di un corrispettivo fisso all'interno della delibera n. 122/2024
(all. 10 di parte ricorrente, p. 19) non è di per sé un indice dell'impossibilità di ottenere la revisione dei prezzi. Ciò in quanto:
(i) da un lato, essa nulla ha disposto con riguardo alle precedenti annualità;
(ii) dall'altro, più in generale, la sua funzione è quella di individuare la misura del corrispettivo previsto per la ricorrente ai fini dei successivi adempimenti contabili; corrispettivo che inevitabilmente utilizza quale riferimento quanto precedentemente pattuito tra le parti.
1.2. Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso, articolata dalla resistente amministrazione sulla base del fatto che essa avrebbe riavviato l'istruttoria per valutare l'istanza di revisione dei prezzi di parte ricorrente
(nota n. 120969 del 5.12.2024).
Come fondatamente osservato dalla ricorrente, in assenza di un atto di secondo grado che faccia venir meno il provvedimento in questa sede impugnato, non si comprende come il mero riavvio di un'istruttoria (nemmeno conclusa a distanza di oltre un anno) potrebbe far venir meno l'interesse della ricorrente a veder annullato l'unico atto sinora emanato dall'amministrazione con riguardo alla sua istanza di revisione prezzi, di indubbio tenore lesivo.
2. Può quindi dirsi dei singoli motivi di ricorso.
3. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla pretermissione del preavviso di rigetto, non può trovare accoglimento.
Al riguardo, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento del giudice di appello, a mente del quale il “procedimento” di revisione dei prezzi
“s'inscrive nella fase esecutiva del contratto, ricadendo nella giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera e), n. 2, c.p.a.: pertanto, trattandosi di vicenda afferente al momento paritetico dell'esecuzione del contratto di fornitura, risulta improprio il richiamo alle disposizioni sul procedimento N. 01582/2024 REG.RIC.
amministrativo, ivi compreso l'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, dovendo trovare applicazione le norme civilistiche, giusta l'articolo 1, comma 1-bis, della stessa legge n. 241/1990” (Cons. St., sez. III, 15 ottobre 2024, n. 8276), con la conseguenza che “in questa tipologia di controversie è più che mai evidente la necessità che la cognizione del giudice si estenda dall'atto al rapporto, così come, di converso, risulta inappropriato, perché incongruo rispetto alla configurazione della res litigiosa, un approccio di tipo puramente impugnatorio incentrato sui vizi formali e procedurali dell'atto, e ciò anche al di là della configurazione della domanda, poiché, anche in questo campo, come è regola generale, non è il petitum formale, ma quello sostanziale, incentrato sulla causa petendi, che determina il tema della decisione (e il tipo di sindacato del giudice)” (Cons. St., Sez.
III, 13 luglio 2023, n. 6848).
3. Il secondo motivo di ricorso è invece parzialmente fondato, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
3.1. Parte ricorrente ha contestato il vizio di motivazione dell'atto impugnato.
Quest'ultimo è stato incentrato sul fatto che la ricorrente avrebbe manifestato la sua disponibilità a prorogare il rapporto “alle medesime condizioni contrattuali” e, dunque, al medesimo prezzo formulato in sede di offerta.
Secondo parte ricorrente, invece, il riferimento alle “medesime condizioni contrattuali” non avrebbe potuto essere limitato al solo prezzo, ma avrebbe dovuto far riferimento all'intera congerie di diritti e doveri delle parti, ivi incluso quello di istare per la revisione dei prezzi.
3.2. La giurisprudenza (cfr., di recente, Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3787) ha chiarito ratio e ambito di applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi:
- esso mira a tutelare: (i) l'esigenza dell'amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo e tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del N. 01582/2024 REG.RIC.
contratto; (ii) l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che ragionevolmente si verificano durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni;
- la sua funzione è dunque quella di garantire l'equilibrio dinamico del sinallagma contrattuale a fronte di sue alterazioni nei rapporti di durata;
- ciò è anche il suo limite: a mezzo della revisione del prezzo non si può modificare il prezzo originariamente stabilito a solo vantaggio di una parte.
L'istituto della revisione dei prezzi in caso di proroga può ben riconoscersi, con l'ovvio limite che si tratti di una proroga in senso stretto.
Tale circostanza è stata esclusa laddove vi sia stata una – pur minima – attività di rinegoziazione, dovendosi discutere in quest'ultimo caso di rinnovo del contratto (cfr.
Cons. St., sez. V, 3 gennaio 2025, n. 23, che ha ritenuto sussistente un rinnovo del contratto a fronte della dichiarazione dell'operatore economico di essere disponibile a proseguire il servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto originario).
Di proroga non può nemmeno discutersi laddove l'operatore economico abbia accettato più volte di proseguire il rapporto contrattuale, alle stesse condizioni del contratto originario, posto che in una simile ipotesi si sarebbe andati oltre il mero
“spostamento in avanti” della data di conclusione del contratto (Cons. St., sez. III, 16 dicembre 2025, n. 9987).
Gli stringenti margini individuati dalla giurisprudenza per qualificare la prosecuzione di un rapporto contrattuale come “proroga” allo specifico fine di circoscrivere l'applicabilità dell'istituto revisione dei prezzi al contratto originariamente stipulato
(escludendola per ogni forma di contratto a vario titolo “rinnovato”) sono ben noti alla ricorrente (cfr. Cons. St., sez. III, 22 dicembre 2025, n. 10203, che si è espresso in N. 01582/2024 REG.RIC.
termini di rinnovo e non di proroga con riguardo alla prosecuzione di un altro rapporto contrattuale che quest'ultima aveva in essere con altra Azienda ospedaliera).
3.3. Chiarito il quadro interpretativo di riferimento, nel caso di specie è indubbio che il disciplinare (all. 1 di parte ricorrente) abbia previsto la possibilità di ricorrere all'istituto della revisione dei prezzi (art. 13).
Dirimente è allora comprendere se la protrazione del rapporto contrattuale tra le parti del presente giudizio, dipanatasi negli anni successivi all'originaria scadenza del contratto, possa o meno essere qualificata in termini di proroga nel senso sopra meglio compendiato.
Al riguardo, un utile punto di riferimento è dato dallo stesso disciplinare, il cui art. 35 disciplina l'istituto in questione nei seguenti termini: “L'Azienda Ospedaliera si riserva, a rispettivo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare mediante proroga tecnica, alla scadenza, il rapporto contrattuale per un ulteriore semestre, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara. L'eventuale richiesta di proroga del rapporto contrattuale sarà trasmessa per iscritto all'Impresa aggiudicataria, entro due mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale. In assenza di proroga, alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Azienda”.
Le “proroghe” disposte nel corso del tempo non risultano coerenti con la nozione sopra riportata, non foss'altro che perché esse, oltre a essere plurime (laddove la disposizione menzionata faceva riferimento a un ulteriore semestre), hanno sempre riguardato periodi ben superiori al visto limite semestrale. Infatti:
- quella di cui alla delibera n. 1030 del 7.7.2021 ha disposto la proroga sino al
30.6.2022 (cfr. all. 6 di parte ricorrente);
- quella di cui alla delibera n. 1300 del 13.7.2023 ha disposto la proroga sino al
30.6.2024 (cfr. all. 8 di parte ricorrente); N. 01582/2024 REG.RIC.
- l'ultima proroga in questione ha coperto un periodo di circa un anno (la delibera n.
122 del 12.7.2024 ha prorogato sino al 30.6.2025; cfr. all. 10 di parte ricorrente).
La presenza di plurime “proroghe” di durata ben superiore a quella prevista dalla lex specialis e anticipate da una minima fase di consultazione tra le parti è sufficiente a qualificare tali atti come rinnovativi del contratto originariamente stipulato.
Non discutendosi di una proroga nei termini sopra chiariti, è conseguente l'inapplicabilità dell'istituto della revisione dei prezzi con riguardo ai periodi eccedenti l'originaria durata del contratto (vale a dire, oltre il 2021, considerato che si discute di una fornitura quinquennale aggiudicata nel 2016).
3.3. Discorso diverso va invece fatto per il biennio 2019-2021, periodo in cui vigeva l'originario affidamento (ovviamente, fatta eccezione per il periodo del 2021 eccedente la sua scadenza).
Con riguardo al suddetto periodo si discute di un contratto di durata non scaduto, risalente al 2016, per il quale la ricorrente ha vanamente chiesto di applicare la revisione dei prezzi.
Il diniego contestato (cfr. all. 12 di parte ricorrente) si è integralmente basato sulla disponibilità della ricorrente a proseguire la fornitura in questione alle medesime condizioni contrattuali dell'originario affidamento. Nulla è stato invece detto in merito alle ragioni per cui – per tale circoscritto periodo – non vi sarebbero stati spazi per un'eventuale revisione dei prezzi.
Quanto sopra rende illegittimo il provvedimento per cui è causa con riguardo al periodo sopra meglio specificato, con il conseguente obbligo della resistente amministrazione di pronunciarsi nuovamente in parte qua sull'istanza di proroga di parte ricorrente.
4. Stante quanto precede:
- il ricorso è parzialmente fondato e va accolto limitatamente al periodo 2019-2021
(non oltre la scadenza dell'originario contratto di fornitura); N. 01582/2024 REG.RIC.
- va conseguentemente annullato in parte qua l'atto impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della resistente amministrazione;
- le spese di lite possono trovare compensazione per la reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione e annulla negli stessi termini l'atto impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti;
- lo rigetta nella restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio RD AL NE N. 01582/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO