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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/11/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2674/2024
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 LONGA ELENA RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. POLIDORI LUCA
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni
PER LA RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal (c.f. Controparte_1
1 ), sito in Via SS Annunziata 15, Seravezza in persona dell'amministratore pro P.IVA_1 tempore (c.f. ) in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Parte_2 C.F._2 motivi esposti in narrativa essendo medio tempore intervenuto il relativo pagamento;
Accertare e dichiarare la responsabilità del per i danni riportati Controparte_1 dall'immobile di proprietà della ricorrente esclusivamente dovuti alla cattiva esecuzione dei lavori di risanamento del tetto condominiale e dalla scarsa manutenzione delle parti condominiali così come già accertato e dettagliatamente descritto nell'elaborato di C.T.U., redatto a cura dell'Geom. rassegnato nel procedimento di A.T.P. R.G. 1719/2023 Tribunale Controparte_2 di Lucca;
Per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari a euro 10.147,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal giudice anche a seguito di idonea istruttoria.
In ogni caso, condannare la parte resistente alla refusione in favore della parte ricorrente degli onorari della procedura per accertamento tecnico preventivo e delle spese vive per iscrizione al ruolo della detta, e condannare la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio e delle competenze di avvocato, oltre rimb. Forf. 15%, C.P.A. ed IVA se dovuta come per legge”.
Per il (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca: IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande formulate dalla ricorrente essendo le stesse infondate per le ragioni indicate in comparsa, il Parte_1 tutto con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, comprensive della fase di istruttoria preventiva. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui venisse accolta anche parzialmente la domanda di parte attrice, rideterminare il quantum ad essa eventualmente spettante, in considerazione delle eccezioni sollevate dal resistente e della quota di CP_1 millesimi spettanti all'attrice sulle parti comuni condominiali, il tutto con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, comprensive della fase di istruttoria preventiva. IN VIA
RICONVENZIONALE ED AUTONOMA Voglia dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 12.703,19, a seguito del bonifico bancario a saldo della posizione effettuato dalla SI.ra , Parte_1 in data 19/12/2024, e valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale ai soli fini delle spese di lite, in forza del principio della soccombenza virtuale, il tutto con vittoria di onorari e spese del
2 presente giudizio”.
FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto condannarsi il , in Parte_1 Controparte_1
Seravezza, Via SS. Annunziata n. 15, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti dalla sua unità abitativa a seguito di infiltrazioni di acqua piovana, dovute alla non perfetta esecuzione dei lavori di manutenzione del tetto da parte dalla società che aveva svolto il lavoro su appalto del Condominio. In particolare la ricorrente deduceva che le infiltrazioni erano riconducibili alla mancata apposizione di condotte per la canalizzazione dell'acqua.
A supporto richiamava gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo espletato dal geom.
secondo cui, nell'unità abitativa in questione, vi erano “varie infiltrazioni in Controparte_2 fase di asciugatura sui muri perimetrali, particolarmente prospettanti il lato Nord e Sud dell'edificio, ed interessando complessivamente solo parte dell'UI in particolare i muri perimetrali ed il soffitto del soggiorno, della cucina, di due camere (…)”, “le opere di rimessa in pristino della proprietà con i relativi costi sono costituite da opere di imbiancatura interna Pt_1 completa dei locali cucina, soggiorno e due camere”, “il costo complessivo delle opere consequenziali e dirette alla rimessa in pristino della proprietà è pari ad euro 6.480,00”. Pt_1
La ricorrente richiamava anche una dichiarazione della società appaltatrice come ricognitiva della mancata apposizione delle condotte.
La ricorrente, oltre il risarcimento, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per la procedura di accertamento tecnico preventivo e delle spese legali per la medesima procedura.
2. Il si opponeva alla domanda deducendo che il danno lamentato dalla ricorrente CP_1 era stato determinato, prima, da un tromba d'aria -evento integrante il caso fortuito- che, il
18.08.2022, aveva gravemente lesionato il tetto condominiale ed il sistema di raccolta delle acque piovane- e, successivamente, dal comportamento della stessa danneggiata che, impugnando delibere di conferimento dei lavori in appalto, antecedenti rispetto a quella a cui era stata data attuazione, aveva ritardato in maniera significativa l'esecuzione delle opere necessarie a riparare le parti comuni ammalorate dall'evento atmosferico.
3 Il Condominio, per il caso di accoglimento della domanda, chiedeva dichiararsi la ricorrente obbligata a concorrere nelle spese per la riparazione dei danni dalla stessa lamentati.
Chiedeva altresì, in via riconvenzionale, condannarsi la ricorrente a pagare il saldo degli oneri condominiali dovuti per le opere di manutenzione straordinaria alle parti comuni, deliberate dall'assemblea del 23.06.2023, per l'importo di € 12.703,19, come da estratto conto che produceva.
3. La domanda principale è infondata.
Va premesso che “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste sia quando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa sia laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima” (v.
Cass. n. 21977 del 12/07/2022)
Nel caso di specie la ricorrente sostiene che le infiltrazioni dannose presentatesi nella sua unità abitativa siano dipese dall'edificio condominiale per mancata apposizione di condotte di scolo delle acque dal tetto. In altri termini la ricorrente ravvisa la causa originaria delle infiltrazioni nello stato dell'immobile conseguente alla cattiva esecuzione dei lavori di ripristino del tetto.
Le Sezioni Unite (ordinanza n.20943 del 30/06/2022), hanno precisato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Nel caso di specie l'istruttoria consente di affermare che la causa dei fenomeni di umidità presenti nell'appartamento della ricorrente e raffigurati nelle fotografie allegate alla CTU non sono da ravvisarsi in quanto dedotto dalla ricorrente, cioè nello stato dell'immobile per come determinato dall'intervento della impresa appaltatrice, bensì, come dedotto dal nel CP_1 danneggiamento del tetto e del sistema di raccolta delle acque dovuto al fenomeno atmosferico,
4 una tromba d'aria, il cui verificarsi -il 18.8.2022- e il cui carattere di eccezionalità non sono controversi.
Va evidenziato che il CTU si è limitato a fotografare i fenomeni di umidità; non ha individuato la causa né la risalenza nel tempo scrivendo solo che si tratta di fenomeni compatibili con quanto dedotto dalle parti.
Dirimente è la dichiarazione della impresa appaltatrice, prodotta dalla stessa ricorrente come documento 5, nella quale si legge che “le canale di raccolta delle acque piovane non verranno sostituite per non gravare cui costi a carico del ” ma si legge anche che le canale CP_1 verranno riposizionate e ripristinate per rendere in sicurezza la discesa dell'acqua dal tetto, salvo la sostituzione di quelle inservibili.
La dichiarazione letta nel suo complesso dà conto di una situazione che porta a far risalire le cause delle infiltrazioni al danneggiamento del tetto e delle condotte di deflusso dell'acqua dovuto all'evento fortuito pacificamente occorso.
4. Va dichiarata cessata la materia del contendere riguardo alla domanda riconvenzionale avendo il dato conto del fatto che la ricorrente ha pagato il dovuto in data 19/12/2024. CP_1
5. Le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m.55/2014 come modificato dal d.m. 247/2022, in relazione al valore della domanda principale (v. Cass. n.23406/2023), sui parametri medi previsti per ciascuna fase, maggiorati del 10% in relazione alla attività difensiva richiesta in relazione alla riconvenzionale, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e istruttoria.
PQM
il Tribunale rigetta la domanda principale, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale e condanna la ricorrente a rifondere al
[...]
Via SS. Annunziata n. 15, le spese del giudizio, liquidate in Controparte_3
€5413,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
5 Lucca, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2674/2024
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 LONGA ELENA RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. POLIDORI LUCA
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni
PER LA RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Rigettare la domanda riconvenzionale svolta dal (c.f. Controparte_1
1 ), sito in Via SS Annunziata 15, Seravezza in persona dell'amministratore pro P.IVA_1 tempore (c.f. ) in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Parte_2 C.F._2 motivi esposti in narrativa essendo medio tempore intervenuto il relativo pagamento;
Accertare e dichiarare la responsabilità del per i danni riportati Controparte_1 dall'immobile di proprietà della ricorrente esclusivamente dovuti alla cattiva esecuzione dei lavori di risanamento del tetto condominiale e dalla scarsa manutenzione delle parti condominiali così come già accertato e dettagliatamente descritto nell'elaborato di C.T.U., redatto a cura dell'Geom. rassegnato nel procedimento di A.T.P. R.G. 1719/2023 Tribunale Controparte_2 di Lucca;
Per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari a euro 10.147,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dal giudice anche a seguito di idonea istruttoria.
In ogni caso, condannare la parte resistente alla refusione in favore della parte ricorrente degli onorari della procedura per accertamento tecnico preventivo e delle spese vive per iscrizione al ruolo della detta, e condannare la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio e delle competenze di avvocato, oltre rimb. Forf. 15%, C.P.A. ed IVA se dovuta come per legge”.
Per il (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca: IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande formulate dalla ricorrente essendo le stesse infondate per le ragioni indicate in comparsa, il Parte_1 tutto con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, comprensive della fase di istruttoria preventiva. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui venisse accolta anche parzialmente la domanda di parte attrice, rideterminare il quantum ad essa eventualmente spettante, in considerazione delle eccezioni sollevate dal resistente e della quota di CP_1 millesimi spettanti all'attrice sulle parti comuni condominiali, il tutto con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, comprensive della fase di istruttoria preventiva. IN VIA
RICONVENZIONALE ED AUTONOMA Voglia dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 12.703,19, a seguito del bonifico bancario a saldo della posizione effettuato dalla SI.ra , Parte_1 in data 19/12/2024, e valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale ai soli fini delle spese di lite, in forza del principio della soccombenza virtuale, il tutto con vittoria di onorari e spese del
2 presente giudizio”.
FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto condannarsi il , in Parte_1 Controparte_1
Seravezza, Via SS. Annunziata n. 15, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti dalla sua unità abitativa a seguito di infiltrazioni di acqua piovana, dovute alla non perfetta esecuzione dei lavori di manutenzione del tetto da parte dalla società che aveva svolto il lavoro su appalto del Condominio. In particolare la ricorrente deduceva che le infiltrazioni erano riconducibili alla mancata apposizione di condotte per la canalizzazione dell'acqua.
A supporto richiamava gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo espletato dal geom.
secondo cui, nell'unità abitativa in questione, vi erano “varie infiltrazioni in Controparte_2 fase di asciugatura sui muri perimetrali, particolarmente prospettanti il lato Nord e Sud dell'edificio, ed interessando complessivamente solo parte dell'UI in particolare i muri perimetrali ed il soffitto del soggiorno, della cucina, di due camere (…)”, “le opere di rimessa in pristino della proprietà con i relativi costi sono costituite da opere di imbiancatura interna Pt_1 completa dei locali cucina, soggiorno e due camere”, “il costo complessivo delle opere consequenziali e dirette alla rimessa in pristino della proprietà è pari ad euro 6.480,00”. Pt_1
La ricorrente richiamava anche una dichiarazione della società appaltatrice come ricognitiva della mancata apposizione delle condotte.
La ricorrente, oltre il risarcimento, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per la procedura di accertamento tecnico preventivo e delle spese legali per la medesima procedura.
2. Il si opponeva alla domanda deducendo che il danno lamentato dalla ricorrente CP_1 era stato determinato, prima, da un tromba d'aria -evento integrante il caso fortuito- che, il
18.08.2022, aveva gravemente lesionato il tetto condominiale ed il sistema di raccolta delle acque piovane- e, successivamente, dal comportamento della stessa danneggiata che, impugnando delibere di conferimento dei lavori in appalto, antecedenti rispetto a quella a cui era stata data attuazione, aveva ritardato in maniera significativa l'esecuzione delle opere necessarie a riparare le parti comuni ammalorate dall'evento atmosferico.
3 Il Condominio, per il caso di accoglimento della domanda, chiedeva dichiararsi la ricorrente obbligata a concorrere nelle spese per la riparazione dei danni dalla stessa lamentati.
Chiedeva altresì, in via riconvenzionale, condannarsi la ricorrente a pagare il saldo degli oneri condominiali dovuti per le opere di manutenzione straordinaria alle parti comuni, deliberate dall'assemblea del 23.06.2023, per l'importo di € 12.703,19, come da estratto conto che produceva.
3. La domanda principale è infondata.
Va premesso che “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste sia quando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa sia laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima” (v.
Cass. n. 21977 del 12/07/2022)
Nel caso di specie la ricorrente sostiene che le infiltrazioni dannose presentatesi nella sua unità abitativa siano dipese dall'edificio condominiale per mancata apposizione di condotte di scolo delle acque dal tetto. In altri termini la ricorrente ravvisa la causa originaria delle infiltrazioni nello stato dell'immobile conseguente alla cattiva esecuzione dei lavori di ripristino del tetto.
Le Sezioni Unite (ordinanza n.20943 del 30/06/2022), hanno precisato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Nel caso di specie l'istruttoria consente di affermare che la causa dei fenomeni di umidità presenti nell'appartamento della ricorrente e raffigurati nelle fotografie allegate alla CTU non sono da ravvisarsi in quanto dedotto dalla ricorrente, cioè nello stato dell'immobile per come determinato dall'intervento della impresa appaltatrice, bensì, come dedotto dal nel CP_1 danneggiamento del tetto e del sistema di raccolta delle acque dovuto al fenomeno atmosferico,
4 una tromba d'aria, il cui verificarsi -il 18.8.2022- e il cui carattere di eccezionalità non sono controversi.
Va evidenziato che il CTU si è limitato a fotografare i fenomeni di umidità; non ha individuato la causa né la risalenza nel tempo scrivendo solo che si tratta di fenomeni compatibili con quanto dedotto dalle parti.
Dirimente è la dichiarazione della impresa appaltatrice, prodotta dalla stessa ricorrente come documento 5, nella quale si legge che “le canale di raccolta delle acque piovane non verranno sostituite per non gravare cui costi a carico del ” ma si legge anche che le canale CP_1 verranno riposizionate e ripristinate per rendere in sicurezza la discesa dell'acqua dal tetto, salvo la sostituzione di quelle inservibili.
La dichiarazione letta nel suo complesso dà conto di una situazione che porta a far risalire le cause delle infiltrazioni al danneggiamento del tetto e delle condotte di deflusso dell'acqua dovuto all'evento fortuito pacificamente occorso.
4. Va dichiarata cessata la materia del contendere riguardo alla domanda riconvenzionale avendo il dato conto del fatto che la ricorrente ha pagato il dovuto in data 19/12/2024. CP_1
5. Le spese sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m.55/2014 come modificato dal d.m. 247/2022, in relazione al valore della domanda principale (v. Cass. n.23406/2023), sui parametri medi previsti per ciascuna fase, maggiorati del 10% in relazione alla attività difensiva richiesta in relazione alla riconvenzionale, per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e istruttoria.
PQM
il Tribunale rigetta la domanda principale, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale e condanna la ricorrente a rifondere al
[...]
Via SS. Annunziata n. 15, le spese del giudizio, liquidate in Controparte_3
€5413,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
5 Lucca, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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