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Ordinanza interlocutoria 15 maggio 2023
Ordinanza interlocutoria 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza interlocutoria 15/05/2023, n. 13298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13298 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26751-2019 proposto da: SO.G.E.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANILO MONACO;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 13298 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 15/05/2023 Ric. 2019 n. 26751 sez. SU - ud. 09-05-2023 -2- ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
nonchè contro CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI TARANTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 381/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 06/03/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere ENRICO SCODITTI. Rilevato che: in data 13 agosto 2010 Equitalia Centro s.p.a. (in seguito ADER – Agenzia delle Entrate riscossione) eseguì presso il terzo SO.G.E.T. s.p.a. pignoramento del credito del debitore Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Taranto (CODITA) fino a concorrenza del credito di Euro 466.585,89. All’esito della dichiarazione negativa del terzo, e di nuovo pignoramento del credito del debitore verso il terzo, con conferma della dichiarazione negativa, su istanza del creditore pignorante il Tribunale di Pescara, istruita la causa, accertò che il terzo era debitore del debitore esecutato fino alla concorrenza di Euro 109.635,86. Avverso detta sentenza propose appello SO.G.E.T.. Con sentenza di data 6 marzo 2019 la Corte d’appello di L’Aquila rigettò l’appello. Ha proposto ricorso per cassazione SO.G.E.T. s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso ADER – Agenzia delle Entrate riscossione. Con ordinanza interlocutoria di data 29 marzo 2022 la Sezione Terza Civile ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per Ric. 2019 n. 26751 sez. SU - ud. 09-05-2023 -3- l’esame del primo motivo avente ad oggetto la questione di giurisdizione. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo, per il quale il ricorso è stato rimesso a queste Sezioni Unite, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 74 ss. d.P.R. n. 43 del 1988, 19 e 20 d. lgs. n. 113 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il procedimento inerente il diritto del concessionario al rimborso/discarico delle quote inesigibili è disciplinato dalla legge (dapprima gli artt. 74 ss. d.P.R. n. 43 del 1988, e successivamente gli artt. 19 e 20 d. lgs. n. 113 del 1999), con previsione della competenza della Corte dei Conti a dirimere la controversia, e che della detta procedura il giudice di appello ha fatto applicazione, peraltro in modo inesatto, soltanto per la parte inerente l’onere della prova a carico del concessionario, non tenendo conto che all’esito della procedura è previsto il ricorso del medesimo concessionario al giudice contabile. Aggiunge che i consorzi di bonifica emettono tributi (Cass. Sez. U. n. 8770 del 2016) e che per un verso non osta al ricorso alla giurisdizione contabile la natura del consorzio (cfr. Cass. sez. U. n. 19667 del 2003), per l’altro, quanto alle due convenzioni dell’8 novembre 1999 e del maggio 2008, non solo le stesse erano intervenute dopo la maturazione dei diritti al rimborso/discarico nel 1991, ma anche le medesime convenzioni rinviano per l’inesigibilità al d. lgs. n. 112 del 1999. Conclude nel senso che, una volta che il giudice abbia riscontrato il rapporto contabile, avendo fatto applicazione della relativa normativa (d.P.R. n. 43 del 1988, ovvero il d. lgs. n. 112 del 1999), deve conseguirne la giurisdizione della Corte dei Conti. Ric. 2019 n. 26751 sez. SU - ud. 09-05-2023 -4- Il Collegio osserva che la questione di diritto posta dal motivo è di particolare rilevanza, sicché il ricorso deve essere deciso in pubblica udienza.
P. Q. M.
Rinvia a nuovo ruolo per la decisione del motivo di ricorso in udienza pubblica. Così deciso in Roma il giorno 9 maggio 2023
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 13298 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 15/05/2023 Ric. 2019 n. 26751 sez. SU - ud. 09-05-2023 -2- ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
nonchè contro CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI TARANTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 381/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 06/03/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere ENRICO SCODITTI. Rilevato che: in data 13 agosto 2010 Equitalia Centro s.p.a. (in seguito ADER – Agenzia delle Entrate riscossione) eseguì presso il terzo SO.G.E.T. s.p.a. pignoramento del credito del debitore Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Taranto (CODITA) fino a concorrenza del credito di Euro 466.585,89. All’esito della dichiarazione negativa del terzo, e di nuovo pignoramento del credito del debitore verso il terzo, con conferma della dichiarazione negativa, su istanza del creditore pignorante il Tribunale di Pescara, istruita la causa, accertò che il terzo era debitore del debitore esecutato fino alla concorrenza di Euro 109.635,86. Avverso detta sentenza propose appello SO.G.E.T.. Con sentenza di data 6 marzo 2019 la Corte d’appello di L’Aquila rigettò l’appello. Ha proposto ricorso per cassazione SO.G.E.T. s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso ADER – Agenzia delle Entrate riscossione. Con ordinanza interlocutoria di data 29 marzo 2022 la Sezione Terza Civile ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per Ric. 2019 n. 26751 sez. SU - ud. 09-05-2023 -3- l’esame del primo motivo avente ad oggetto la questione di giurisdizione. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo, per il quale il ricorso è stato rimesso a queste Sezioni Unite, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 74 ss. d.P.R. n. 43 del 1988, 19 e 20 d. lgs. n. 113 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il procedimento inerente il diritto del concessionario al rimborso/discarico delle quote inesigibili è disciplinato dalla legge (dapprima gli artt. 74 ss. d.P.R. n. 43 del 1988, e successivamente gli artt. 19 e 20 d. lgs. n. 113 del 1999), con previsione della competenza della Corte dei Conti a dirimere la controversia, e che della detta procedura il giudice di appello ha fatto applicazione, peraltro in modo inesatto, soltanto per la parte inerente l’onere della prova a carico del concessionario, non tenendo conto che all’esito della procedura è previsto il ricorso del medesimo concessionario al giudice contabile. Aggiunge che i consorzi di bonifica emettono tributi (Cass. Sez. U. n. 8770 del 2016) e che per un verso non osta al ricorso alla giurisdizione contabile la natura del consorzio (cfr. Cass. sez. U. n. 19667 del 2003), per l’altro, quanto alle due convenzioni dell’8 novembre 1999 e del maggio 2008, non solo le stesse erano intervenute dopo la maturazione dei diritti al rimborso/discarico nel 1991, ma anche le medesime convenzioni rinviano per l’inesigibilità al d. lgs. n. 112 del 1999. Conclude nel senso che, una volta che il giudice abbia riscontrato il rapporto contabile, avendo fatto applicazione della relativa normativa (d.P.R. n. 43 del 1988, ovvero il d. lgs. n. 112 del 1999), deve conseguirne la giurisdizione della Corte dei Conti. Ric. 2019 n. 26751 sez. SU - ud. 09-05-2023 -4- Il Collegio osserva che la questione di diritto posta dal motivo è di particolare rilevanza, sicché il ricorso deve essere deciso in pubblica udienza.
P. Q. M.
Rinvia a nuovo ruolo per la decisione del motivo di ricorso in udienza pubblica. Così deciso in Roma il giorno 9 maggio 2023