Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/04/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4449/2019 R.G., avente ad oggetto:
Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 1095/2018 prestazione d'opera intellettuale, vertente tra
(C.F. C.F. 1 nato in Parte 1
Alvignano il 29.3.47 e ivi residente al Corso Umberto n.50, quale rappresentante e difensore di se stesso e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Alvignano al Corso Umberto n.50; appellante e
(P.IVA P.IVA 1 in personale del sindaco Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Cristina Ciotte ed elettivamente dom.to presso il suo studio sito in
Dragoni (CE) alla Via Rione degli Angeli 15;
appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al
17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di appello notificato in data 15.5.2019, Parte 1
[...] ha convenuto in giudizio il Controparte_1 censurando la sentenza n.° 1095/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Piedimonte
Matese, con la quale veniva rigettata la domanda proposta da Parte 1
della[...] volta alla dichiarazione di annullamento/inefficacia convenzione di incarico professionale del 5.1.2012 per viziata manifestazione della volontà dell'attore, nonchè la domanda subordinata diretta all'accertamento e alla dichiarazione l'inefficacia della clausola contrattuale n.6 della convenzione in quanto non separatamente e specificamente ritrascritta, approvata e sottoscritta dall'attore ai sensi dell'art. 1341 co.2 c.c.
A fondamento dell'appello, ha lamentato la non Parte 1
corretta individuazione da parte del giudice di prime cure della disciplina applicabile al caso di specie, avendo erroneamente ritenuto adottabile la legge 247/2012 in luogo della legge n. 794/1942; in particolare, l'appellante ha eccepito la nullità della clausola n.6 della convenzione di incarico professionale per contrarietà all'art. 24 della legge 794/1942. L'appallante ha lamentato inoltre l'omessa pronuncia del giudice di pace in ordine alla domanda di annullamento della convenzione per incarico professionale del
5.1.2012 per vizio della volontà ex artt. 1428-1429 c.c. ed in ordine alla domanda di inefficacia/nullità della clausola n.6 della stessa convenzione in ragione del carattere vessatorio ex art. 1341 c.c.
3. Si è costituto il Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art.342
c.p. in quanto carente sotto il profilo espositivo e la violazione dell'art. 345
c.p. in quanto la domanda diretta a ottenere l'accertamento della nullità della clausola n.6 della convenzione professionale per contrasto con l'art. 24 della legge 742/42 integrava domanda nuova e, pertanto, inammissibile. Il convenuto ha inoltre eccepito l'infondatezza nel merito dell'appello, avendo il giudice di prime cure correttamente interpretato la domanda attorea, rigettandola nel merito. Il CP 1 ha denunciato altresì la violazione del
principio del ne bis in idem, essendo pendente davanti a questo Tribunale un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.216/2020 avente il medesimo oggetto.
4. La causa è stata portata in decisione all'udienza del 20.1.2025 con i termini del 190 c.p.c., previa acquisizione del fascicolo di primo grado.
Profili preliminari In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. "effetto devolutivo" (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
5.1. L'appello è ammissibile, attesa la puntuale indicazione dei punti contestati della sentenza.
5.2. L'appello è ammissibile, non essendo ravvisabile una violazione dell'art. 345 c.c. In particolare, se è vero che l'attore solo in questa sede ha lamentato la nullità dell'art.6 della convenzione di incarico professionale per contrasto con l'art. 24 della legge 742/42, occorre osservarsi come il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione
- e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed -efficacia trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 7294 del
22 marzo 2017).
La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345
(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 26243 del 12 dicembre 2014).
Il merito
6. Passando alla disamina della res controversa, occorre brevemente effettuare una ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio.
Dalla ricostruzione operata dal Controparte_1 la [...] con alcuni decreti dirigenziali aveva autorizzato il Controparte_2 ad accedere a diversi mutui per l'esecuzione di opere Controparte_1 pubbliche, obbligandosi contestualmente a rimborsare le rate di mutuo versate dietro presentazione delle quietanze di pagamento. Tuttavia, secondo la ricostruzione del la Controparte_3 Controparte_1 non adempiva all'obbligo di rimborso per un importo pari a euro 132.171,00
(4.973,48 per l'anno 2009 e 127.198,09 per l'anno 2010), nonostante la trasmissione delle quietanze di pagamento. In data 5.1.2012 veniva dunque stipulata tra l'avv. Parte 1 e il Controparte_1 una convenzione di incarico professionale -agli atti- nella quale si legge tra l'altro "...l'incarico è conferito per il presente grado di giudizio e per l'eventuale opposizione che il debitore vorrà assumere" e che "a titolo di competenze legali spettanti al Professionista per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, sarà corrisposta la somma di euro 1.500,00 comprensiva di ogni oneri e accessori, ivi compreso il rimborso forfettario, l'iva e c.p.a.” (cfr. clausole nn. 1) e 6) della convenzione di incarico professionale in atti).
Con ricorso depositato presso la sezione distaccata di Piedimonte Matese in data 27.06.12, l'avv. Pt 1, agendo per conto del Comune, chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma complessiva di euro 132.171,56 che veniva concesso. Avverso tale decreto la CP_3
[...] proponeva opposizione e il giudizio di opposizione si concludeva con la dichiarazione "della cessata la materia del contendere sulla somma di euro
124.400,88 per intervenuto pagamento in corso di lite da parte dell'opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.143/12 del Giudice della ex sezione distaccata di Piedimonte Matese del 27.9.12 fino a concorrenza di quella somma;
2) revoca il decreto ingiuntivo n.143/12 del giudice della ex sezione distaccata di
Piedimonte Matese anche per la restante parte (euro 7.770,68) per la fondatezza dell'opposizione spiegata limitatamente alla somma indicata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio".
Ebbene, successivamente, l'avv. Parte 1 al fine di
,
ottenere le proprie spettanze professionali, conveniva in giudizio, dinanzi al
Giudice di pace di Piedimonte Matese, il chiedendo la
,Controparte 1 della convenzione di incarico pronuncia di annullamento/inefficacia professionale del 5.1.2012 per viziata manifestazione della volontà
dell'attore, nonché, in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione di inefficacia della clausola contrattuale n.6 della convenzione in quanto non separatamente e specificamente approvata e sottoscritta dall'attore ai sensi dell'art. 1341 co.2 c.c. Il CP_1 convenuto contestava quanto dedotto da parte attrice, resistendo alla domanda
Il Giudice di Pace, rigettando le domande di parte attrice, emetteva la sentenza n.° 1095/2018, impugnata davanti a questo Tribunale.
7. Reputa il Tribunale che l'appello sia fondato e meriti, pertanto, accoglimento alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.
7.1. L'eccezione sollevata dal Controparte 1 circa la violazione del principio del ne bis in idem va disattesa. Il convenuto ha esposto che “la regola del ne bis in idem non rileva solo quando viene proposta una causa su una questione già definita con sentenza irrevocabile, ossia passata in giudicato, ma anche quando pendono contemporaneamente cause identiche presso giudici diversi.
Questo fenomeno non è ovviamente consentito dalla legge (perché genererebbe contrasti tra giudicati)." Aggiunge che "a norma dell'art. 39, primo comma,
c.p.c., qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda avanti al giudice dell'impugnazione”. Come evidenziato anche da parte appellante nella comparsa conclusionale del 10.4.2025, il principio del ne bis in idem processuale si sostanzia nel divieto di riproporre una domanda giudiziale che abbia già trovato soluzione in una sentenza passata in giudicato e la ratio sottesa a tale principio è quella di evitare il pericolo di giudicati contrastanti. Nel caso di specie, occorre ritenere che parte appellata si riferisca più correttamente a un'ipotesi di litispendenza.
Ebbene, tra gli allegati depositati da parte convenuta vi è un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
tuttavia, manca prova della iscrizione al ruolo della opposizione stessa, della data del ricorso, degli atti del giudizio da cui desumere l'identità tra parti, petitum e causa petendi.
Dunque, l'eccezione formulata appare del tutto generica in quanto la parte interessata non ha specificamente dedotto, allegato e documentato circa la effettiva pendenza di altra causa tra le stesse parti e la evoluzione del giudizio stesso. L'eccezione comunque non meriterebbe accoglimento, poiché alla luce delle asserzioni delle parti si può evincere tra i due giudizi non vi è identità di petitum, in quanto nel presente giudizio l'appellante ha domandato la dichiarazione di la nullità della clausola n.6 della convenzione di incarico professionale per contrarietà all'art.24 della legge 794/1942 o in ragione del suo carattere vessatorio ex art. 1341 C.C. 0 comunque l'annullamento della convenzione per vizio della volontà ex artt. 1428-1429
c.c., mentre con il ricorso per D.I.n 416/20, indicato da parte appellata, l'avv. Pt 1 ha domandato “separatamente(come suo diritto) il giudiziale riconoscimento(secondo tariffa ministeriale e "parere/congruità del
Consiglio/Ordine/Avvcati) delle sue spettanze professionali per tutta l'opera prestata in favore dell'appellato Controparte_4 (cfr. p.4 comparsa conclusionale parte appellante).
7.2. Va accolta la cesura sollevata da parte appellante circa la non corretta individuazione da parte del giudice di prime cure della normativa applicabile al caso di specie.
In particolare, il giudice di pace ha ritenuto che la normativa applicabile fosse la legge n. 247/2012. Tuttavia, come evidenziato dall'appellante, tale legge non risulta applicabile al caso in esame in quanto entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, avvenuta in data 18.01.2013, cioè ben oltre la data di stipula della convenzione di incarico professionale oggetto di domanda, siglata il
05.01.2012. Pertanto, va ritenuto che la disciplina applicabile ratione temporis sia la legge n. 794/1942.
Tanto premesso, la legge n. 794/1942 all'art. 24 prevede che “gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla." Per l'individuazione degli onorari minimi occorre far riferimento al
D.M. 140/2012, “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazione, dalla legge 24 marzo
2012”. In relazione alla natura della causa, gli onorari minimi sono pari a: per il procedimento monitorio euro 1.200,00 e per il procedimento di cognizione euro
5.450 (studio della controversia euro 1.625; fase introduttiva euro 825; fase istruttoria-trattazione euro 975; fase decisoria 2.025).
Tanto premesso, la clausola n.6 della convenzione di incarico
professionale oggetto di domanda, siglata il 05.01.2012, prevede che "a titolo di competenze legali spettanti al Professionista per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, sarà corrisposta la somma di euro 1.500,00 comprensiva di ogni onere e accessori, ivi compreso il rimborso forfettario, l'iva e c.p.a."
Ebbene, applicando tali parametri inderogabili, risulta che la somma pattuita dalle parti, di euro 1500,00, sia inferiore rispetto alla somma di euro 6.650,00, quale soglia e compenso minimo professionale risultante dall'applicazione del DM 140/2012. Pertanto, la clausola n.6) va dichiarata nulla in quanto derogatoria dei parametri minimi inderogabili.
Nonostante parte appellante abbia fatto riferimento nel corpo dell'atto di appello al compenso che il CP 1 una volta accertata la nullità della clausola n.6), dovrebbe corrispondergli in applicazione delle tariffe ministeriali e secondo il parere reso dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati (cfr. allegato in produzione di parte appellante), in questo giudizio parte appellante non ha proposto domanda diretta a ottenere il riconoscimento delle sue spettanze professionale, avendo a tal fine proposto ricorso per decreto ingiuntivo n.416/2020.
Le ulteriori censure vanno dichiarate assorbite nelle suindicate statuizioni della sentenza (cfr. sul principio dell'assorbimento, Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 3417 del 20 febbraio 2015).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dott.ssa Renata Russo, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 1095/2018 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere: dichiara la nullità della clausola n.6) della convenzione di incarico professionale per contrasto con l'art. 24 della legge n. 742/42; condanna il Controparte 1 al pagamento delle spese processuali sostenute dall'avv. Parte 1 'che liquida: a) per il primo grado, in euro 633,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e
Cpa; b) per il secondo grado in euro 1.278,00 ed euro 147,00 per spese, oltre rimborso forfettario Iva e Cpa.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 19.4.2025. il Giudice
dott.ssa Renata Russo