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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5371 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1012/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 16.09.2025, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ) in proprio e quale legale rapp.te pro tempore della Parte_1 C.F._1
(p. iva n. ), rapp.to e difeso dall'avv. Elio Cuoco Controparte_1 P.IVA_1
( ) con il quale elettivamente domicilia al seguente indirizzo pec: - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E
P.IVA e CF , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Micillo ( ) - C.F._3 [...]
- ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Napoli alla Via E. Pessina n. 90 1 APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7688/2019 emessa dal Tribunale di Napoli in data 2/8/2019, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 30 aprile 2014 la società appaltatrice, citava in giudizio la Controparte_1
committente, chiedendo accertarsi il grave inadempimento posto in essere Controparte_2 dalla convenuta, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes per l'esecuzione delle "opere di manutenzione straordinaria e di ripristino - restauro e risanamento conservativo - dell'immobile sito in
Napoli alla Via Cristallini n. 44”, e condannarsi la al risarcimento dei danni subiti Controparte_2
e subendi, quantificati in euro 690.640,20, corrispondenti al valore dei lavori realizzati e non pagati
(danno emergente), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, detratti gli acconti già versati, oltre al lucro cessante, danno da perdita di chance e danno non patrimoniale, accessori e spese di lite.
Esponeva che, tra le parti, era intervenuto regolare contratto di appalto per la manutenzione straordinaria e il ripristino, restauro e risanamento conservativo dell'immobile; che, affidata la direzione dei lavori all'ing. la committente si era obbligata al pagamento a singoli stati Parte_2
d'avanzamento dei lavori;
che, all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, erano state realizzate opere per euro 913.678,38, oltre IVA (come da computo metrico in atti), a fronte delle quali la committente aveva versato solo euro 314.406,00 (IVA compresa); che vane erano risultate le formalizzate istanze di pagamento, seguite da racc. a/r del 16.01.2014, con cui la società committente era stata diffidata anche alla consegna del “progetto esecutivo”, indispensabile per il completamento dei lavori.
Radicatasi la lite, si era costituita la convenuta, resistendo alla domanda e proponendo domanda riconvenzionale.
Deduceva che il contratto, stipulato in data 7.11.2012, prevedeva l'impegno dell'appaltatrice alla conclusione dei lavori entro il termine di 18 mesi dalla stipula, ed un compenso complessivo di euro
600.00,00 oltre IVA, non soggetto a revisione;
che il contratto aveva avuto regolare esecuzione fino al
V° (quinto) stato di avanzamento dei lavori, redatto in data 11 dicembre 2013, nel quale il D.L. aveva certificato che la percentuale dei lavori effettuati dalla era pari alla somma Controparte_1 complessiva di euro 240.075,00; che aveva provveduto al pagamento delle somme come certificate dal oltre acconti futuri, per il complessivo importo di euro 352.279,00; che, dal dicembre 2013, la Parte_3
aveva, senza motivo alcuno, sospeso i lavori, lasciando in totale stato di abbandono il Parte_1
2 cantiere e tutti i materiali e le attrezzature ivi riposte;
che, nonostante le missive inviate dalla committente, l'appaltatrice non aveva ripreso i lavori ingiustificatamente interrotti;
che con raccomandata del 27.12.2013, la committente aveva, quindi, comunicato alla la Controparte_1 risoluzione del contratto di appalto, con diffida alla riconsegna del cantiere;
che, in ultimo, in data 29 aprile 2014, aveva depositato ricorso per A.T.P. al fine di verificare lo stato dei luoghi, la corrispondenza delle somme versate ai lavori eseguiti, e l'entità dei danni subiti.
Disconosceva la conformità all'originale della copia fotostatica del contratto di appalto depositato dalla chiedeva al Tribunale di accertare l'inadempimento dell'attrice, e di Controparte_1 condannarla alla restituzione della somma di euro 112.204,00, oltre alla penale contrattualmente prevista per il ritardo nell'adempimento (art. 6), e al maggior danno per l'ingiustificato abbandono del cantiere.
Autorizzato il contraddittorio cartolare, in corso di causa la chiedeva ed Controparte_2 otteneva, ex 700 c.p.c., la riconsegna dell'immobile e il rilascio del cantiere, con la rimozione dei ponteggi e dei macchinari ivi presenti.
La causa, in assenza di ulteriore istruttoria, previa acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava le domande attoree e la domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite.
In sintesi, riteneva il primo giudice che, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dalla convenuta, l'attrice non aveva fornito la prova di avere esattamente adempiuto la propria prestazione: segnatamente, di aver correttamente eseguito i lavori per l'importo stimato in citazione.
Richiamava le risultanze dell'indagine tecnica compiuta in ATP, che aveva quantificato in complessivi euro 356.694,00 i lavori eseguiti, in euro 347.570,00 l'importo corrisposto dalla committente (pur dando atto del minore importo dei pagamenti ammessi dalla creditrice, nei limiti di euro 314.406,00), e in euro
25.657,00 il costo delle opere a farsi per l'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati, da sottrarre al valore economico delle opere realizzate, che conclusivamente doveva essere stimato pari ad euro
331.019,00.
La Progetto Cristallini aveva, pertanto, corrisposto all'appaltatrice una somma superiore a quella indicata nell'ultimo SAL redatto dal Direttore dei lavori e, in ogni caso, di poco inferiore a quella corrispondente al valore dei lavori effettivamente eseguiti.
A fronte di ciò non apparivano giustificabili l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice.
3 Non sussistevano, pertanto, i presupposti che integrano la non scarsa importanza dell'inadempimento (della committenza), ai sensi dell'art 1455 c.c., invocato dalla attrice a fondamento della propria richiesta di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, che per tale motivo veniva rigettata.
Circa la domanda riconvenzionale, il Tribunale rilevava che le somme chieste in restituzione dalla committente non erano imputabili a pagamenti effettuati in favore dell'attrice, bensì nei confronti di un diverso soggetto giuridico, la ditta individuale che aveva Controparte_3 eseguito opere sul fabbricato prima della stipulazione dell'appalto per cui è lite.
Né poteva trovare applicazione la clausola penale, poiché l'opera non era stata completata nel termine pattiziamente stabilito in ragione del fatto che la committente aveva, prima della scadenza del predetto termine, manifestato disinteresse alla prosecuzione del rapporto obbligatorio.
Avverso la suddetta pronuncia, con atto notificato in data 3.3.2020 ha proposto tempestivo appello la unitamente a , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante della società, al fine di ottenerne la riforma nel senso delle seguenti conclusioni:
“1) accerti codesta Corte d'Appello che la per i lavori del contratto d'appalto per cui è causa, ha Controparte_1 diritto a percepire la somma ulteriore di euro 48.053,00 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanni
l'appellata al pagamento della suindicata somma e comunque, in via subordinata, della somma di Controparte_2 euro 16.613,00 indicata nel motivo d'appello e/o comunque di quella che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla proposizione della domanda fino al soddisfo;
2) condanni la Corte d'Appello la al pagamento delle spese del presente giudizio con Controparte_2 attribuzione al difensore anticipatario.”
A motivo delle doglianze esposte l'appellante pone il vizio di motivazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui il giudice non avrebbe considerato il fatto che il valore dei lavori accertati dal perito era al netto dell'Iva, e che pertanto la differenza a credito dell'impresa era pari a euro 48.053,00.
In via subordinata, ha chiesto comunque condannarsi la committente al pagamento di euro 16.613,00, pari alla differenza tra l'importo dei lavori accertati dal perito (euro 331.019,00) e quello che l'appellante riconosce come pagato dalla committente (euro 314.406,00).
Con comparsa del 28.5.2020 (per l'udienza del 20/7/2020, differita di ufficio al 24/7/2020) si è costituita l'appellata, eccependo la carenza di legittimazione attiva di in proprio, Parte_1 resistendo nel merito al gravame, e spiegando appello incidentale per la restituzione delle somme
4 versate in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti (euro 16.353,00) e la condanna dell'appellante al pagamento dell'importo dovuto a titolo di penale contrattuale (euro 32.200,00).
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione con la concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale della e di in proprio Controparte_1 Parte_1
Il gravame - pur nella sua estrema sinteticità - è rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
In via preliminare, va ritenuta la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
, che ha proposto appello in proprio, oltre che nella qualità di l.r. della , Parte_1 Controparte_1 benché assente in tale veste nel giudizio di primo grado e, di fatto, privo della titolarità di una posizione sostanziale o processuale autonomamente esercitabile.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto satisfattive del credito azionato le somme pagate dalla committente, confrontando impropriamente valori non omogenei rispetto al computo dell'Iva.
A fronte dei 331.019,00 euro, al netto dell'IVA, stimati dal perito, il giudice avrebbe dovuto considerare, quale somma effettivamente corrisposta dalla committente, non quella di euro 314.406,00, bensì la minor somma di euro 282.966,00, oltre Iva al 10 %.
Si chiede, pertanto, riconoscersi il credito residuo nei termini esposti, quantificato in euro 48.053,00.
5 In subordine, considerato che la ha pagato euro 314.406,00 a fronte di lavori Controparte_2 eseguiti per euro 331.019,00, si chiede condannarsi l'appellata al pagamento della differenza, pari ad euro 16.613,00.
Le censure sono inammissibili.
Il Tribunale ha escluso l'inadempimento della committente;
per l'effetto, ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
L'appellante società non ha impugnato questa parte della sentenza, ormai coperta dal giudicato, limitandosi a riproporre la domanda di pagamento del saldo del prezzo dell'appalto, già formulata in primo grado e rigettata dal giudice con la seguente motivazione: “Solo in sede di comparsa conclusionale la
in via subordinata, ha poi richiesto sulla base delle risultanze della CTU, acquisita al giudizio, la Controparte_1 condanna della convenuta al versamento dell'importo di euro 77.991,40 quale differenza del prezzo, ancora dovuta, per le lavorazioni effettuate presso l'immobile, per cui è causa, e gli importi versati dalla Tale domanda è Controparte_2 stata tardivamente formulata in sede di note conclusionali e va in ogni caso dichiarata inammissibile e, quindi, rigettata”.
Rispetto a questa parte della sentenza l'appellante società non ha articolato alcuna specifica censura, limitandosi a riproporre la domanda di pagamento della differenza di prezzo, già sanzionata di inammissibilità dal Tribunale.
E' noto l'orientamento giurisprudenziale che non estende al contratto di appalto il divieto di mutatio libelli di cui all'art. 1453 c.c.
Cionondimeno, la mancata formulazione di specifiche doglianze avverso la statuizione resa dal primo giudice rende improponibile l'istanza di riforma che si sostanzi nell'accoglimento della medesima domanda, ostandovi il giudicato formatosi sul punto.
L'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
La società committente ha, dal canto suo, insistito per l'accoglimento della Controparte_2 domanda riconvenzionale rigettata in primo grado, deducendo la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, a fronte dell'accertato inadempimento dell'appaltatrice, espressamente individuato nell'abbandono del cantiere, il giudice non l'ha, comunque, condannata al risarcimento del danno, né liquidato il danno da ritardo previsto, a titolo di penale, dal contratto.
Allega che il Tribunale avrebbe errato nel non computare, quale parte dei pagamenti già effettuati in favore dell'attrice, l'ulteriore importo di euro 33.198,00, versato alla ditta individuale Controparte_1
6 di (figlia di ), e confida in una valutazione sostanziale della vicenda, Controparte_3 Parte_1 elencando una serie di indici rivelatori dell'unicità del centro di imputazione dei pagamenti (stesso cantiere, stessa filiera bancaria della s.r.l. attrice, costituitasi solo successivamente).
Assume che tali pagamenti avrebbero dovuto essere riconosciuti sostanzialmente come anticipi, nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale, stante la continuità soggettiva e materiale tra la ditta individuale e la società.
Computando quanto corrisposto alla ditta individuale, residuerebbe, dunque, un credito a favore della committenza di euro 16.353,00.
Censura, poi, la statuizione con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda di applicazione della penale prevista dall'art. 6 del contratto per il ritardo nella “consegna dei lavori”, sul presupposto che l'appaltatrice avrebbe abbandonato il cantiere e la consegna non sarebbe mai avvenuta, se non a seguito di pronuncia giudiziale.
Chiede, pertanto, la condanna di al pagamento dell'importo di euro 32.200,00 (100 Controparte_1
€/giorno × 322 giorni, dal 27.12.2013 al 13.11.2014, data del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che dispose il rilascio del cantiere).
Insiste, poi, nella richiesta di liquidazione del maggior danno derivante dall'abbandono del cantiere.
Le doglianze sono infondate.
Come già evidenziato dal primo giudice, nel precisare la domanda riconvenzionale in primo grado, la
Progetto non concludeva per la risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice, ma si Controparte_2 limitava a chiedere la restituzione dell'indebito, asseritamente versato in eccesso a titolo di corrispettivo.
Ora, indipendentemente dall'accertato inadempimento dell'appaltatrice, non rilevante in funzione risolutiva, il giudice ha correttamente rigettato le domande risarcitorie formulate.
Quanto alla domanda di ripetizione dell'indebito, il primo giudice ha evidenziato che alcuna somma era stata versata in eccesso rispetto al valore accertato delle opere eseguite.
Con una pronuncia ben motivata e non censurabile in questa sede, ha ritenuto non computabili i pagamenti eseguiti in favore della “ , riferibili a prestazioni Controparte_3 eseguite da un soggetto diverso, prima dell'inizio dei lavori per cui è lite, in un momento antecedente alla costituzione in forma societaria dell'appaltatrice e alla stipula del contratto di appalto per cui è lite.
Prive di pregio sono anche le doglianze inerenti la penale da ritardo.
7 Il Tribunale ha correttamente osservato che l'opera non fu completata entro il termine pattuito e che, comunque, la consegna non poté avvenire, poiché la committente - già prima della scadenza - aveva manifestato il proprio disinteresse alla prosecuzione del rapporto, con la diffida del 27 dicembre 2013.
In altre parole, non si è concretizzato un “ritardo” in senso tecnico, ma la risoluzione anticipata del rapporto in ragione del contestato inadempimento della controparte contrattuale.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi espressamente pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento, in via alternativa, sicché ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento essa non è operante nei confronti del secondo evento (Cass. n. 5828 del 1984; Cass. n. 23706 del 2009; Cass. n. 23291 del 2014).
Ne consegue l'inoperatività della clausola penale nella vicenda al vaglio.
Va confermata, infine, anche la statuizione di rigetto, per carenza di prova, della domanda risarcitoria avente ad oggetto il maggior danno derivante dall'abbandono del cantiere, in assenza di allegazione della prova del danno, né, peraltro, risultando formulata alcuna specifica censura sul punto.
Conclusivamente l'appello incidentale va rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico di entrambe le parti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte, notificate dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Nona Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello principale della e di in Controparte_1 Parte_1 proprio;
- rigetta l'appello incidentale;
- conferma, per l'effetto, integralmente la sentenza impugnata;
8 - compensa le spese di lite del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico delle parti appellanti principali (in solido tra loro) e dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Così deciso il 31.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1012/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 16.09.2025, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ) in proprio e quale legale rapp.te pro tempore della Parte_1 C.F._1
(p. iva n. ), rapp.to e difeso dall'avv. Elio Cuoco Controparte_1 P.IVA_1
( ) con il quale elettivamente domicilia al seguente indirizzo pec: - C.F._2
Email_1
APPELLANTE
E
P.IVA e CF , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Micillo ( ) - C.F._3 [...]
- ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Napoli alla Via E. Pessina n. 90 1 APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7688/2019 emessa dal Tribunale di Napoli in data 2/8/2019, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 30 aprile 2014 la società appaltatrice, citava in giudizio la Controparte_1
committente, chiedendo accertarsi il grave inadempimento posto in essere Controparte_2 dalla convenuta, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto stipulato inter partes per l'esecuzione delle "opere di manutenzione straordinaria e di ripristino - restauro e risanamento conservativo - dell'immobile sito in
Napoli alla Via Cristallini n. 44”, e condannarsi la al risarcimento dei danni subiti Controparte_2
e subendi, quantificati in euro 690.640,20, corrispondenti al valore dei lavori realizzati e non pagati
(danno emergente), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, detratti gli acconti già versati, oltre al lucro cessante, danno da perdita di chance e danno non patrimoniale, accessori e spese di lite.
Esponeva che, tra le parti, era intervenuto regolare contratto di appalto per la manutenzione straordinaria e il ripristino, restauro e risanamento conservativo dell'immobile; che, affidata la direzione dei lavori all'ing. la committente si era obbligata al pagamento a singoli stati Parte_2
d'avanzamento dei lavori;
che, all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, erano state realizzate opere per euro 913.678,38, oltre IVA (come da computo metrico in atti), a fronte delle quali la committente aveva versato solo euro 314.406,00 (IVA compresa); che vane erano risultate le formalizzate istanze di pagamento, seguite da racc. a/r del 16.01.2014, con cui la società committente era stata diffidata anche alla consegna del “progetto esecutivo”, indispensabile per il completamento dei lavori.
Radicatasi la lite, si era costituita la convenuta, resistendo alla domanda e proponendo domanda riconvenzionale.
Deduceva che il contratto, stipulato in data 7.11.2012, prevedeva l'impegno dell'appaltatrice alla conclusione dei lavori entro il termine di 18 mesi dalla stipula, ed un compenso complessivo di euro
600.00,00 oltre IVA, non soggetto a revisione;
che il contratto aveva avuto regolare esecuzione fino al
V° (quinto) stato di avanzamento dei lavori, redatto in data 11 dicembre 2013, nel quale il D.L. aveva certificato che la percentuale dei lavori effettuati dalla era pari alla somma Controparte_1 complessiva di euro 240.075,00; che aveva provveduto al pagamento delle somme come certificate dal oltre acconti futuri, per il complessivo importo di euro 352.279,00; che, dal dicembre 2013, la Parte_3
aveva, senza motivo alcuno, sospeso i lavori, lasciando in totale stato di abbandono il Parte_1
2 cantiere e tutti i materiali e le attrezzature ivi riposte;
che, nonostante le missive inviate dalla committente, l'appaltatrice non aveva ripreso i lavori ingiustificatamente interrotti;
che con raccomandata del 27.12.2013, la committente aveva, quindi, comunicato alla la Controparte_1 risoluzione del contratto di appalto, con diffida alla riconsegna del cantiere;
che, in ultimo, in data 29 aprile 2014, aveva depositato ricorso per A.T.P. al fine di verificare lo stato dei luoghi, la corrispondenza delle somme versate ai lavori eseguiti, e l'entità dei danni subiti.
Disconosceva la conformità all'originale della copia fotostatica del contratto di appalto depositato dalla chiedeva al Tribunale di accertare l'inadempimento dell'attrice, e di Controparte_1 condannarla alla restituzione della somma di euro 112.204,00, oltre alla penale contrattualmente prevista per il ritardo nell'adempimento (art. 6), e al maggior danno per l'ingiustificato abbandono del cantiere.
Autorizzato il contraddittorio cartolare, in corso di causa la chiedeva ed Controparte_2 otteneva, ex 700 c.p.c., la riconsegna dell'immobile e il rilascio del cantiere, con la rimozione dei ponteggi e dei macchinari ivi presenti.
La causa, in assenza di ulteriore istruttoria, previa acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava le domande attoree e la domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite.
In sintesi, riteneva il primo giudice che, a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata dalla convenuta, l'attrice non aveva fornito la prova di avere esattamente adempiuto la propria prestazione: segnatamente, di aver correttamente eseguito i lavori per l'importo stimato in citazione.
Richiamava le risultanze dell'indagine tecnica compiuta in ATP, che aveva quantificato in complessivi euro 356.694,00 i lavori eseguiti, in euro 347.570,00 l'importo corrisposto dalla committente (pur dando atto del minore importo dei pagamenti ammessi dalla creditrice, nei limiti di euro 314.406,00), e in euro
25.657,00 il costo delle opere a farsi per l'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati, da sottrarre al valore economico delle opere realizzate, che conclusivamente doveva essere stimato pari ad euro
331.019,00.
La Progetto Cristallini aveva, pertanto, corrisposto all'appaltatrice una somma superiore a quella indicata nell'ultimo SAL redatto dal Direttore dei lavori e, in ogni caso, di poco inferiore a quella corrispondente al valore dei lavori effettivamente eseguiti.
A fronte di ciò non apparivano giustificabili l'interruzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice.
3 Non sussistevano, pertanto, i presupposti che integrano la non scarsa importanza dell'inadempimento (della committenza), ai sensi dell'art 1455 c.c., invocato dalla attrice a fondamento della propria richiesta di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, che per tale motivo veniva rigettata.
Circa la domanda riconvenzionale, il Tribunale rilevava che le somme chieste in restituzione dalla committente non erano imputabili a pagamenti effettuati in favore dell'attrice, bensì nei confronti di un diverso soggetto giuridico, la ditta individuale che aveva Controparte_3 eseguito opere sul fabbricato prima della stipulazione dell'appalto per cui è lite.
Né poteva trovare applicazione la clausola penale, poiché l'opera non era stata completata nel termine pattiziamente stabilito in ragione del fatto che la committente aveva, prima della scadenza del predetto termine, manifestato disinteresse alla prosecuzione del rapporto obbligatorio.
Avverso la suddetta pronuncia, con atto notificato in data 3.3.2020 ha proposto tempestivo appello la unitamente a , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante della società, al fine di ottenerne la riforma nel senso delle seguenti conclusioni:
“1) accerti codesta Corte d'Appello che la per i lavori del contratto d'appalto per cui è causa, ha Controparte_1 diritto a percepire la somma ulteriore di euro 48.053,00 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanni
l'appellata al pagamento della suindicata somma e comunque, in via subordinata, della somma di Controparte_2 euro 16.613,00 indicata nel motivo d'appello e/o comunque di quella che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla proposizione della domanda fino al soddisfo;
2) condanni la Corte d'Appello la al pagamento delle spese del presente giudizio con Controparte_2 attribuzione al difensore anticipatario.”
A motivo delle doglianze esposte l'appellante pone il vizio di motivazione della sentenza di prime cure, nella parte in cui il giudice non avrebbe considerato il fatto che il valore dei lavori accertati dal perito era al netto dell'Iva, e che pertanto la differenza a credito dell'impresa era pari a euro 48.053,00.
In via subordinata, ha chiesto comunque condannarsi la committente al pagamento di euro 16.613,00, pari alla differenza tra l'importo dei lavori accertati dal perito (euro 331.019,00) e quello che l'appellante riconosce come pagato dalla committente (euro 314.406,00).
Con comparsa del 28.5.2020 (per l'udienza del 20/7/2020, differita di ufficio al 24/7/2020) si è costituita l'appellata, eccependo la carenza di legittimazione attiva di in proprio, Parte_1 resistendo nel merito al gravame, e spiegando appello incidentale per la restituzione delle somme
4 versate in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti (euro 16.353,00) e la condanna dell'appellante al pagamento dell'importo dovuto a titolo di penale contrattuale (euro 32.200,00).
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione con la concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale della e di in proprio Controparte_1 Parte_1
Il gravame - pur nella sua estrema sinteticità - è rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
In via preliminare, va ritenuta la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
, che ha proposto appello in proprio, oltre che nella qualità di l.r. della , Parte_1 Controparte_1 benché assente in tale veste nel giudizio di primo grado e, di fatto, privo della titolarità di una posizione sostanziale o processuale autonomamente esercitabile.
Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto satisfattive del credito azionato le somme pagate dalla committente, confrontando impropriamente valori non omogenei rispetto al computo dell'Iva.
A fronte dei 331.019,00 euro, al netto dell'IVA, stimati dal perito, il giudice avrebbe dovuto considerare, quale somma effettivamente corrisposta dalla committente, non quella di euro 314.406,00, bensì la minor somma di euro 282.966,00, oltre Iva al 10 %.
Si chiede, pertanto, riconoscersi il credito residuo nei termini esposti, quantificato in euro 48.053,00.
5 In subordine, considerato che la ha pagato euro 314.406,00 a fronte di lavori Controparte_2 eseguiti per euro 331.019,00, si chiede condannarsi l'appellata al pagamento della differenza, pari ad euro 16.613,00.
Le censure sono inammissibili.
Il Tribunale ha escluso l'inadempimento della committente;
per l'effetto, ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
L'appellante società non ha impugnato questa parte della sentenza, ormai coperta dal giudicato, limitandosi a riproporre la domanda di pagamento del saldo del prezzo dell'appalto, già formulata in primo grado e rigettata dal giudice con la seguente motivazione: “Solo in sede di comparsa conclusionale la
in via subordinata, ha poi richiesto sulla base delle risultanze della CTU, acquisita al giudizio, la Controparte_1 condanna della convenuta al versamento dell'importo di euro 77.991,40 quale differenza del prezzo, ancora dovuta, per le lavorazioni effettuate presso l'immobile, per cui è causa, e gli importi versati dalla Tale domanda è Controparte_2 stata tardivamente formulata in sede di note conclusionali e va in ogni caso dichiarata inammissibile e, quindi, rigettata”.
Rispetto a questa parte della sentenza l'appellante società non ha articolato alcuna specifica censura, limitandosi a riproporre la domanda di pagamento della differenza di prezzo, già sanzionata di inammissibilità dal Tribunale.
E' noto l'orientamento giurisprudenziale che non estende al contratto di appalto il divieto di mutatio libelli di cui all'art. 1453 c.c.
Cionondimeno, la mancata formulazione di specifiche doglianze avverso la statuizione resa dal primo giudice rende improponibile l'istanza di riforma che si sostanzi nell'accoglimento della medesima domanda, ostandovi il giudicato formatosi sul punto.
L'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
La società committente ha, dal canto suo, insistito per l'accoglimento della Controparte_2 domanda riconvenzionale rigettata in primo grado, deducendo la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, a fronte dell'accertato inadempimento dell'appaltatrice, espressamente individuato nell'abbandono del cantiere, il giudice non l'ha, comunque, condannata al risarcimento del danno, né liquidato il danno da ritardo previsto, a titolo di penale, dal contratto.
Allega che il Tribunale avrebbe errato nel non computare, quale parte dei pagamenti già effettuati in favore dell'attrice, l'ulteriore importo di euro 33.198,00, versato alla ditta individuale Controparte_1
6 di (figlia di ), e confida in una valutazione sostanziale della vicenda, Controparte_3 Parte_1 elencando una serie di indici rivelatori dell'unicità del centro di imputazione dei pagamenti (stesso cantiere, stessa filiera bancaria della s.r.l. attrice, costituitasi solo successivamente).
Assume che tali pagamenti avrebbero dovuto essere riconosciuti sostanzialmente come anticipi, nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale, stante la continuità soggettiva e materiale tra la ditta individuale e la società.
Computando quanto corrisposto alla ditta individuale, residuerebbe, dunque, un credito a favore della committenza di euro 16.353,00.
Censura, poi, la statuizione con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda di applicazione della penale prevista dall'art. 6 del contratto per il ritardo nella “consegna dei lavori”, sul presupposto che l'appaltatrice avrebbe abbandonato il cantiere e la consegna non sarebbe mai avvenuta, se non a seguito di pronuncia giudiziale.
Chiede, pertanto, la condanna di al pagamento dell'importo di euro 32.200,00 (100 Controparte_1
€/giorno × 322 giorni, dal 27.12.2013 al 13.11.2014, data del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che dispose il rilascio del cantiere).
Insiste, poi, nella richiesta di liquidazione del maggior danno derivante dall'abbandono del cantiere.
Le doglianze sono infondate.
Come già evidenziato dal primo giudice, nel precisare la domanda riconvenzionale in primo grado, la
Progetto non concludeva per la risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice, ma si Controparte_2 limitava a chiedere la restituzione dell'indebito, asseritamente versato in eccesso a titolo di corrispettivo.
Ora, indipendentemente dall'accertato inadempimento dell'appaltatrice, non rilevante in funzione risolutiva, il giudice ha correttamente rigettato le domande risarcitorie formulate.
Quanto alla domanda di ripetizione dell'indebito, il primo giudice ha evidenziato che alcuna somma era stata versata in eccesso rispetto al valore accertato delle opere eseguite.
Con una pronuncia ben motivata e non censurabile in questa sede, ha ritenuto non computabili i pagamenti eseguiti in favore della “ , riferibili a prestazioni Controparte_3 eseguite da un soggetto diverso, prima dell'inizio dei lavori per cui è lite, in un momento antecedente alla costituzione in forma societaria dell'appaltatrice e alla stipula del contratto di appalto per cui è lite.
Prive di pregio sono anche le doglianze inerenti la penale da ritardo.
7 Il Tribunale ha correttamente osservato che l'opera non fu completata entro il termine pattuito e che, comunque, la consegna non poté avvenire, poiché la committente - già prima della scadenza - aveva manifestato il proprio disinteresse alla prosecuzione del rapporto, con la diffida del 27 dicembre 2013.
In altre parole, non si è concretizzato un “ritardo” in senso tecnico, ma la risoluzione anticipata del rapporto in ragione del contestato inadempimento della controparte contrattuale.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui la clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi espressamente pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento, in via alternativa, sicché ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento essa non è operante nei confronti del secondo evento (Cass. n. 5828 del 1984; Cass. n. 23706 del 2009; Cass. n. 23291 del 2014).
Ne consegue l'inoperatività della clausola penale nella vicenda al vaglio.
Va confermata, infine, anche la statuizione di rigetto, per carenza di prova, della domanda risarcitoria avente ad oggetto il maggior danno derivante dall'abbandono del cantiere, in assenza di allegazione della prova del danno, né, peraltro, risultando formulata alcuna specifica censura sul punto.
Conclusivamente l'appello incidentale va rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico di entrambe le parti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte, notificate dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Nona Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello principale della e di in Controparte_1 Parte_1 proprio;
- rigetta l'appello incidentale;
- conferma, per l'effetto, integralmente la sentenza impugnata;
8 - compensa le spese di lite del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico delle parti appellanti principali (in solido tra loro) e dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per le impugnazioni rispettivamente proposte.
Così deciso il 31.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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