Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1920
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Sentenza 20 maggio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Bari, Seconda Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un acquirente immobiliare contro i venditori, lamentando la responsabilità precontrattuale dei convenuti ai sensi dell'art. 1440 c.c. per dolo incidente. L'attore sosteneva che i venditori avessero omesso di comunicare la programmazione e la prossima deliberazione di lavori di manutenzione straordinaria sul complesso edilizio in cui si trovava l'immobile acquistato, configurando una condotta scorretta e contraria ai principi di buona fede e correttezza contrattuale. Pertanto, chiedeva il risarcimento del danno pari alla quota di spesa sostenuta per tali lavori, pari a € 8.518,80, oltre interessi e rivalutazione. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano le deduzioni attoree chiedendo il rigetto della domanda. La causa, istruita documentalmente, è giunta alla decisione dopo il deposito degli atti conclusionali.

La domanda attorea è stata rigettata. Il Tribunale ha preliminarmente chiarito i principi in materia di responsabilità precontrattuale e di dolo incidente, sottolineando come l'omissione rilevi solo se imposta da una norma specifica o in presenza di obblighi di prevenzione, e come la buona fede imponga un dovere di cooperazione e di preservazione degli interessi della controparte. In tema di spese condominiali straordinarie, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'obbligazione sorga con la delibera definitiva di approvazione dei lavori e del relativo appalto, non avendo incidenza le delibere meramente preparatorie o interlocutorie. Applicando tali principi al caso di specie, il giudice ha accertato che, sebbene vi fossero state delibere programmatiche sin dal 2006 e 2007, l'approvazione definitiva del capitolato dei lavori, l'individuazione dell'impresa esecutrice e la delibera di riparto delle spese sono intervenute in data successiva alla stipula del contratto definitivo di compravendita (26/09/2011). Inoltre, il contratto preliminare conteneva una dichiarazione dei venditori circa l'assenza di lavori straordinari in corso o deliberati per il futuro, e stabiliva che le spese derivanti da delibere approvate fino alla data del rogito rimanessero a loro carico. Pertanto, non essendo sorto l'obbligo di contribuzione prima dell'acquisto da parte dell'attore, non è ravvisabile alcuna violazione dell'obbligo di buona fede o un malizioso occultamento da parte dei venditori, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità. Le spese di lite sono state integralmente compensate, stante l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1920
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 1920
    Data del deposito : 20 maggio 2025

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