Articolo 345 del Codice penale
Articolo 364Articolo 322 bis
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1 luglio 1931
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15 gennaio 2000
Art. 345.

(Offesa all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni)

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorita', rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorita' stessa, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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