Provvedimento: […] L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha sanato tale mancanza attraverso una nuova produzione documentale, in applicazione dell'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, che fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti, anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p. c., purché tale attività processuale sia esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato D.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1. (cfr. Cass. civ., Sez. V, 8 febbraio 2006 n. 2787).
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