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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11420/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11420/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...] c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Di Girolamo e Manuel Fabozzo, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dal Prof. Avv. CP_1
Marcello D'Aponte e dall'Avv. Giuseppe Maria Monda, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/09/2022, il ricorrente indicato in epigrafe, ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della , società svolgente l'attività di commercio all'ingrosso CP_1 di prodotti alimentari, in particolare della distribuzione ai negozi al dettaglio di vini, champagne, birre nazionali ed estere e bibite e bevande di ogni genere e tipo, per il periodo dal 13/06/2020 al
14/09/2021; di aver svolto a tempo pieno la mansione di conducente di furgone e facchino, occupandosi in particolare del recupero furgone presso il deposito di Casoria alla via Sannitica, conduzione, guida e consegna della merce caricata presso i rivenditori, frequentando in particolare le zone di Napoli centro storico, da Piazza Carlo III ai quartieri Spagnoli, nonché la zona di Mergellina,
Posillipo, Bagnoli fino talvolta a Lucrino, nonché le zone di Caserta, ovvero da Castel Volturno, Mondragone, in base al programma della giornata;
di essersi occupato Persona_1 Persona_2 dello scarico della merce presso i negozi, ed incasso della somme dai rivenditori tramite contante, pos, oppure assegni e ritorno al deposito di Casoria per la consegna dei soldi incassati, scarico merce non consegnata e pulizia furgone, nonché eseguendo tutti i compiti accessori ed annessi alla sua qualifica di operaio, livello 5 del CCNL per i dipendenti del settore “Autotrasporti Merci e Logistica”; di aver svolto il lavoro da solo, ovvero senza l'assistenza di alcun collaboratore per far fronte alle proprie mansioni, incassando quotidianamente dai commercianti somme anche contanti da Euro
2.000,00 a Euro 4.000,00 in assenza di strumentazione idonea per la sua protezione personale, e senza percepire alcuna indennità di rischio per la mansione svolta;
che il rapporto di lavoro non era contrattualizzato dal giorno 13/06/2020 al 13/07/2020 e successivamente era dapprima formalizzato per sei mesi, ovvero dal 14/07/2020 al 14/01/2021, e poi era convertito in contratto a tempo indeterminato in data 14/01/2021; che per contratto la prestazione lavorativa iniziava alle ore 7.00 e terminava alle ore 16.00 dal Lunedi al Venerdì, con un'ora di pausa dalle ore 14.00 alle ore 15.00 per un totale di 36 ore settimanali, mentre di fatto aveva lavorato dalle ore 07.00 alle ore 17.00, dal Lunedi al Venerdì e dalle ore 07.00 alle ore 16.00 il Sabato, per un totale di 10 ore giornaliere e per un totale settimanale dalle 58 ore complessive che non venivano retribuite dal datore di lavoro;
di aver usufruito solo di cinque giorni di ferie nel mese di agosto 2020 e di 15 giorni ad agosto 2021, e nient'altro durante l'anno; di non aver percepito al momento della cessazione del rapporto, avvenuto in data 14/09/2021 il TFR, la quattordicesima mensilità spettante e lo stipendio del mese di Settembre, le ferie non godute e maturate, nonché tutti i contributi previdenziali ed assistenziali;
di aver percepito durante tutto il periodo lavorativo la somma mensile di €. 1.100,00, con pagamento a mezzo bonifico e nulla per il primo mese di lavoro dal 13/06/2020 al 13/07/2020; di non aver percepito l'indennità di cassa e maneggio denaro spettante ai sensi dell'art. 15 del CCNL Logistica e trasporti, quantificata nella misura del 5% della retribuzione mensile base, mentre la seconda del 4% della retribuzione mensile e che viene corrisposta ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro;
che il rapporto di lavoro era terminato il 14/09/2021 a seguito di dimissioni rassegnate principalmente a causa dell'inasprimento dei rapporti con il datore di lavoro, che ne rendeva impossibile la prosecuzione, nonchè per il mancato pagamento della retribuzione e consegna della busta paga.
Pertanto ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo e con le modalità dedotte con inquadramento nella qualifica “operaio - 5 livello retributivo” del Contratto Collettivo Nazionale “Autotrasporti Merci e Logistica” in vigore nell'anno 2020, con condanna della società resistente in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099
c.c. 36 Cost., la somma complessiva di €. 22.209,54 al lordo degli oneri previdenziali e contributivi, comprensiva della somma spettante a titolo di TFR di €. 1.934,04 o, in alternativa condannare la società resistente a quella diversa somma che riterrà di giustizia, anche al netto degli oneri previdenziali e contributivi, oltre interessi e rivalutazione come per legge, vinte le spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi la nullità del ricorso per CP_1 violazione dell'art. 414 c.p.c. e, comunque nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'eccezione preliminare formulata dalla società resistente, relativa ad una pretesa nullità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art. 414 n.3) e 4) c.p.c., non è fondata.
Premesso che l'omessa o insufficiente allegazione delle ragioni di fatto a fondamento della domanda si riflette sulla validità del ricorso introduttivo, ex art. 156 comma 2 c.p.c., solo se ed in quanto tale atto non consenta al destinatario di individuare l'esatta pretesa della quale si chiede riconoscimento
(cfr. per tutte Cass. 10048/2001), non potendo ritenersi, in ipotesi di tal fatta, validamente instaurato il contraddittorio, deve osservarsi come nella specie risultino chiaramente delineati sia il petitum, nella sua portata sostanziale e processuale, che la causa petendi, avendo indicato l'attore in maniera sufficientemente chiara il tipo di rapporto intercorso con la convenuta ed i singoli titoli posti a fondamento delle pretese economiche azionate.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Ai fini di un corretto iter motivazionale appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697
c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, anche solo implicita, da parte del convenuto ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Venendo alla fattispecie di causa, deve rilevarsi come la documentazione depositata e le emergenze della prova orale consentono di ritenere provato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (per 40 ore settimanali) per l'intero periodo dedotto in ricorso, a partire dal 13.06.2020, ossia prima del formale inquadramento avvenuto il 14.07.2020 (cfr. buste paga in atti ed estratto contributivo) e fino al 14.09.2021. Inoltre, risulta confermato che il ricorrente ha svolto mansioni di conducente di furgone addetto al trasporto di bibite, inquadrato nel V livello del CCNL per i dipendenti del settore “Autotrasporti Merci e Logistica” (cfr. contratto di assunzione) e tale circostanza non è stata neppure contestata dalla società resistente.
Invero come dichiarato dal teste , che ha lavorato per la dal novembre Testimone_1 CP_1
2019 a maggio 2022 “adr. il ricorrente ha iniziato a giugno 2020 ed ha lavorato fino a luglio/settembre
2021; adr. ha dato le dimissioni perché litigava con , che è il socio, amico del titolare Pt_1 CP_2 dell'azienda, direttore generale della stessa;
adr. io facevo l'autista come;
adr. siamo stati Pt_1 anche 9/10 autisti nei periodi più pieni, in quelli meno pieni anche 3/4, c'era un turn-over; adr. quando
è entrato eravamo circa 10, quando è andato via 5/6; adr. guidavamo tutti i mezzi in possesso Pt_1 dell'azienda; adr. di solito io e guidavamo un Ford cassonato che conteneva dalle 6 alle 8 Pt_1 pedane di merce;
adr. per la guida di questo mezzo veniva richiesta una patente speciale che né io né
avevamo; adr. noi abbiamo solo la patente B;
(….); adr. le direttive di lavoro erano impartite Pt_1 da che era il responsabile degli autisti e gestiva le consegne, i giri;
(…); adr. Controparte_3 consegnavamo bibite;
adr. a seguito della consegna della merce incassavamo il denaro in contati o con assegni;
adr. io come il ricorrente ed altri autisti non avevamo un sistema di sicurezza per l'incasso; adr. il sistema di sicurezza è stato da noi espressamente richiesto ma non ci è mai stato riconosciuto;
adr. il consegnava al centro storico e le sue consegne le faceva da solo (…)”. Parte_1
Anche il teste , dipendente della società resistente con mansioni di responsabile di Testimone_2 magazzino ha confermato che “adr. il ricorrente ha lavorato da noi per il periodo dal 2020/2021; adr. era autista, guidava un furgone per il quale era richiesta la patente b;
adr. il ricorrente trasportava bibite;
adr. i furgoni dell'azienda erano tipo Doblò, Ducato, piccoli;
adr. gli autisti lavoravano su due turni dalle 7:00 alle 16:00 e dalle 11:00 alle 20:00; adr. il numero massimo di autisti in azienda è stato di 8 autisti;
adr. nel periodo in cui ha lavorato il c'erano 8 autisti;
adr. i turni li organizzavo Parte_1 io;
(…) adr. la ha solo furgoni che si guidano con patente b, perché possono trasportare CP_1 fino a 35 quintali a pieno carico;
adr. la patente b è richiesta indipendentemente alla grandezza del furgone, basta che si rispetti il carico di 35 quintali;
(...) adr. le consegne venivano effettuate a Napoli,
Caserta ed è capitato qualche volta nel basso Lazio;
adr. indipendentemente dal luogo di consegna l'orario lavorativo era sempre lo stesso;
adr. se gli autisti del primo turno non riuscivano ad effettuare tutte le consegne, queste passavano al secondo turno (…)”.
Le deposizioni testimoniali in atti non confermano, invece, le allegazioni attoree in punto di orario di lavoro osservato.
Come è noto, il compenso per il lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231;
Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88,
n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. Lav., 17 ottobre 2001 n. 12695).
Occorre, poi, evidenziare che nelle ipotesi di lavoro discontinuo, come quella di autista adibito al trasporto di merci, con riguardo alla prova circa le modalità e dei tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'inizio e la fine del servizio, in modo da consentire di distinguere tra le ore di effettivo lavoro e quelle di riposo, non è sufficiente provare l'orario di inizio e di fine dei viaggi, perché è normale che in tale intervallo di tempo vi siano delle pause di inattività (Cass., sez. lav., 20 aprile 2004, n. 7577).
Pertanto, le attese non lavorate non si computano nell'orario di lavoro effettivo, ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario (sulla base del contratto collettivo applicabile o ai sensi dell'art. 2108 c.c.), nel caso in cui il dipendente sia rimasto, in tali frangenti temporali, libero di trascorrere le pause senza alcun vincolo di disponibilità nei confronti del datore di lavoro, salvo che il dipendente, ovviamente, provi il contrario. Ne discende che con riferimento alle attese non lavorate, durante le quali il dipendente in tesi può reintegrare con pause di riposo le energie psico- fisiche consumate, non è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario.
Nel caso di specie le risultanze della prova testimoniali in atti non confermano l'orario di lavoro come dedotto in ricorso: generiche sul punto sono le dichiarazioni del teste , il quale Testimone_1 vagamente riferisce che il ricorrente, così come gli altri autisti finivano in orari diversi a seconda delle consegne da effettuare e dal traffico e che in genere il lavoro terminava alle 19.30 o anche mezz'ora prima o dopo, mentre il sabato anche alle 18:00 (cfr. verbali delle deposizioni testimoniali in atti secondo cui “(…) adr. lavoravamo dal lunedì al sabato, dalle 7:00/8:00 di mattina sino alle 19:30, poteva capitare di finire mezz'ora prima o dopo, come un'ora -due ore dopo, dipendeva dai giri, dai clienti, dal traffico;
adr. il sabato finivamo un po' prima di solito alle 15:00/16:00, ma poteva capitare anche alle 18:00 se c'era traffico;
adr. i camion li prendevamo alle 7:00 del mattino nel deposito che si trova alla via Sannitica a Casoria e quando andavamo a Formia nel periodo estivo, da giugno a settembre, iniziavamo anche alle ore 5:30/6:00; adr. faceva le consegne in Campania, Pt_1 consegnava nella zona di Napoli centrale e provincia, Caserta, Avellino è capitato raramente così come Sorrento, per un paio di volte;
adr. fuori dalla Campania ha consegnato prevalentemente a
Formia e Gaeta, è capitato di consegnare al duty free di Roma;
adr. i giri cambiavano perché dipendeva dai rappresentanti che potevano cambiare (…)”. Il teste inoltre riferisce sul punto circostanze non precise, delle quali in parte non ha conoscenza diretta, essendo egli addetto a percorrere tratte diverse, e comunque non pienamente coincidenti con quelle effettuate dal ricorrente che, come precisato, viaggiava da solo. Il teste ha poi dichiarato che il aveva effettuato Parte_1 anche consegne al di fuori della Regione Campania e diversamente da quanto indicato in ricorso.
Le predette circostanze non hanno trovato conferma neppure nella deposizione del teste
[...]
, fratello del ricorrente ed estraneo all'organizzazione aziendale che ha riferito in maniera Tes_3 generica e lacunosa “(…) adr. So che mio fratello ha lavorato per la dal giugno 2021 a CP_1 settembre 2022; adr. So che mio fratello faceva l'autista; adr. Sono a conoscenza di queste circostanze perché lo accompagnavo ogni mattina a lavoro;
la sede dell'azienda era a Casoria alla via Sannitica.
Io lo accompagnavo perché abbiamo una sola auto e la condividiamo;
adr. La mattina lo accompagnavo a lavoro verso le 7:00 e lo andavo a prendere di sera verso le 20:00; adr. Ho visto mio fratello per strada mentre guidava poiché passava fuori al salone dove lavoro come barbiere;
adr. Il salone si trova nei pressi di Piazza Carlo III;
adr. A volte al rientro lo aspettavo fuori e quindi l'ho visto rientrare con il furgone;
ads. So che lavorava da solo. Guidava un furgone bianco un Volkswagen
o un Piaggio più piccolo con il telone rosso;
adr. So che i giri li faceva da solo;
adr. So che per la maggior parte delle volte era a Napoli centro es. Quartieri spagnoli;
a volte capitava anche di fare qualche giro in provincia, ad esempio so che andava a Caserta;
adr. So che i responsabili che gli davano le direttive erano e;
adr. Conosco perché è mio amico e CP_2 Controparte_4 CP_3 ho visto nascere con lui l'azienda; adr. all'inizio era solo, poi è diventato responsabile degli CP_3 autisti;
adr. Mio fratello trasportava bibite e vini;
(…); adr. Lavorava dal lunedì al sabato ed il sabato finiva verso le 14:00; adr. Non so se avesse una pausa perché come ho detto lo accompagnavo di mattina e lo andavo a prendere di sera;
(…); adr. Il cancello dove accompagnavo mio fratello era nero, io lo accompagnavo nello spiazzale dell'azienda e mio fratello aveva il furgone parcheggiato nel deposito di fronte al cancello;
adr. Di sera quando andavo a prendere mio fratello lo aspettavo nel piazzale, mi facevano entrare perché conoscevo tutti (…)”. Da tali deposizioni, quindi, non è dato desumere né la portata temporale della prestazione, né le modalità di effettivo espletamento della stessa, sicché deve ritenersi non raggiunta la prova dell'osservanza dell'orario di lavoro dedotto in ricorso.
L'orario decritto dai testi non ha trovato riscontro neppure nella dichiarazione del teste di parte resistente che diversamente ha confermato un orario compatibile con quello risultante dalle buste paga “cfr. dichiarazione teste secondo cui “ adr. gli autisti lavoravano su due turni Testimone_2 dalle 7:00 alle 16:00 e dalle 11:00 alle 20:00; (…) adr. nel periodo in cui ha lavorato il Parte_1
c'erano 8 autisti;
adr. i turni li organizzavo io;
(…) adr. il ricorrente non ha mai osservato lavoro straordinario perché ha lavorato durante il periodo covid, e quindi nessuno faceva lavoro straordinario;
adr. la è aperta dal lunedì al sabato ma gli autisti lavorano 5 giorni a CP_1 settimana con un giorno di riposo a turno;
adr. il sabato si lavora solo di mattina dalle 7:00 alle 16:00; adr. il giro era quello ma poteva anche terminare prima e nel caso svuotavano il furgone;
adr. tutti gli autisti avevano un'ora di pausa pranzo (…)”.
Dalle osservazioni che precedono deriva, quindi, il rigetto di ogni domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive relative al lavoro straordinario.
Con riguardo poi alla indennità di cassa e maneggio denaro, reclamata dal ricorrente per il costante maneggio di danaro, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Poiché l'indennità di maneggio di denaro costituisce un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, le condizioni per
l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale” (cfr. Cass. 17 aprile 2004, n. 7353) e che:
“L'indennità di cassa, esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, indica tutte quelle indennità previste dai contratti collettivi che, quale che sia il nomen iuris adoperato dalle parti (indennità di maneggio del denaro, indennità di cassa, indennità di rischio, indennità di cassa e di maneggio del denaro), sono collegate al maneggio del denaro quale mansione normale o prevalente del lavoratore, con connessa responsabilità dello stesso, e sono erogate in relazione al rischio che è connaturato a tale attività” (Cass. 23 novembre 1995, n. 12119).
Ebbene, nel caso di specie, l'art. 15 del CCNL Logistica quantifica l'indennità di cassa CP_5 nella misura del 5% della retribuzione mensile base, e l'indennità da maneggio denaro nella misura del 4% della retribuzione mensile, che viene corrisposta ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro.
Osserva il Tribunale che, ai sensi del citato CCNL, i presupposti del diritto sono: 1) l'espletamento da parte del dipendente di un'attività lavorativa che sia inquadrabile come attività di "maneggio di denaro"; 2) la "normalità" di svolgimento di detta attività; 3) la previsione di "oneri per errori". L'indennità spetta quindi al dipendente che maneggi il danaro alla stregua di una mansione continuativa e non occasionale o saltuaria e laddove lo stesso assuma la responsabilità finanziaria degli errori, in modo che le normali mansioni del dipendente siano quelle estrinsecantesi obiettivamente in forma di pagamenti e riscossioni.
Tale attività deve essere fonte di responsabilità per errori, anche nella determinazione delle somme pagate o riscosse, ed al contempo costituisce maggior impegno per la tensione particolare e la conseguente maggiore diligenza che richiede nel prestatore d'opera.
Con riferimento a tali presupposti, il ricorrente non ha sufficientemente allegato né provato di essere stato gravato da “onere per errori”. Si ritiene quindi che lo stesso si sia limitato allo svolgimento esclusivo di mansioni di “autista di furgone”, in quanto addetto al trasporto di bibite, ossia prestazioni ben diverse dal normale svolgimento di attività contabile, con obbligo di rendiconto e responsabilità finanziaria.
Pertanto, il semplice maneggio del denaro da parte del ricorrente, come emerso dalla istruttoria, non
è sufficiente per riconoscere l'indennità, non costituendo la prestazione prevalente della mansione, tale da ritenere immanente alla attività stessa una responsabilità che deriva direttamente dalle norme codicistiche che obbligano il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta
(art. 2104 c.c.). Ed infatti la prestazione fondamentale del ricorrente era solo quella di consegnare bibite, mentre il ricevimento del denaro da parte del cliente aveva un ruolo accessorio e complementare, neppure avvenuto con continuità (cfr. dichiaraz. teste secondo Testimone_2 cui “adr. gli autisti incassavano le somme o in contanti o con assegni o con il pos;
adr. non hanno sistemi di sicurezza per l'incasso; adr. a me non è stata mai fatta alcuna richiesta di sistemi di sicurezza per l'incasso; adr. l'incasso dipende dai periodi, ad esempio, nel periodo natalizio potevano incassare anche qualche migliaio di euro, nei periodi invernale mesi di gennaio febbraio quasi niente”) e senza responsabilità dell'incasso.
Ciò posto deve evidenziarsi che dalla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 13/06/2020 al 14/09/2021 (data delle dimissioni), avente ad oggetto l'espletamento di mansioni riconducibili al V liv. CCNL Autotrasporti (in atti), deriva la fondatezza della pretesa attorea relativa al pagamento delle differenze retributive ivi compreso la retribuzione per il mese di giugno 2020 e settembre 2021, dei ratei di 13° e 14° mensilità (attesi i richiami ad emolumenti di natura contrattuale, rinvenibili in busta paga, da cui è ragionevole desumere l'applicazione in via diretta del CCNL cit.), avendo il ricorrente dichiarato di aver percepito la somma mensile di € 1.100,00, inferiore a quella spettante prevista per contratto e del TFR ed in assenza di prova del relativo pagamento. Non essendo stata raggiunta alcuna prova in ordine all'espletamento dell'orario di lavoro dedotto in ricorso, alcuna differenza va, invece, riconosciuta a titolo di lavoro straordinario.
Devono essere riconosciuti gli emolumenti relativi all'indennità sostitutiva di ferie non godute, come risultanti dai conteggi depositati e corrispondenti ai giorni di ferie residue (15,50) risultanti dal cedolino paga dicembre 2020 e dall'ultimo cedolino paga ottobre 2021 in atti, avendo peraltro l'istruttoria confermato il godimento da parte del ricorrente di soli 15 giorni di ferie all'anno nel mese di agosto.
Per la quantificazione degli importi per tali titoli spettanti può farsi utile riferimento alle basi di calcolo, riportate nei conteggi allegati al ricorso introduttivo, da ritenersi affidabili, dalle quali il giudicante, per il periodo oggetto di accertamento, ha provveduto ad espungere le somme non oggetto di riconoscimento nella presente sede.
Risulta quindi un residuo credito a favore dell'istante pari ad euro:
- 5.268,55 euro a titolo di differenze retributive (retribuzione ordinaria da giugno 2020 a settembre 2021)
- 1.843,48 euro a titolo di 13 ° mensilità;
- 1.946,66 euro a titolo di 14° mensilità;
- 900,70 euro a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute;
- 1.829,77 euro a titolo di TFR;
Non avendo parte convenuta comprovato il pagamento dei predetti importi la stessa deve dunque essere condannata al pagamento in favore dell'istante del complessivo importo pari ad euro 11.789,16 per le causali di cui in motivazione. Sulle singole componenti del credito, rivalutate annualmente, sono dovuti ex art. 429 comma 3 c.p.c. interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti, con condanna della società resistente al pagamento del residuo che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di euro 11.789,16 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
b) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la società resistente al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari. Si comunichi.
Aversa, 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11420/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...] c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Di Girolamo e Manuel Fabozzo, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dal Prof. Avv. CP_1
Marcello D'Aponte e dall'Avv. Giuseppe Maria Monda, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/09/2022, il ricorrente indicato in epigrafe, ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della , società svolgente l'attività di commercio all'ingrosso CP_1 di prodotti alimentari, in particolare della distribuzione ai negozi al dettaglio di vini, champagne, birre nazionali ed estere e bibite e bevande di ogni genere e tipo, per il periodo dal 13/06/2020 al
14/09/2021; di aver svolto a tempo pieno la mansione di conducente di furgone e facchino, occupandosi in particolare del recupero furgone presso il deposito di Casoria alla via Sannitica, conduzione, guida e consegna della merce caricata presso i rivenditori, frequentando in particolare le zone di Napoli centro storico, da Piazza Carlo III ai quartieri Spagnoli, nonché la zona di Mergellina,
Posillipo, Bagnoli fino talvolta a Lucrino, nonché le zone di Caserta, ovvero da Castel Volturno, Mondragone, in base al programma della giornata;
di essersi occupato Persona_1 Persona_2 dello scarico della merce presso i negozi, ed incasso della somme dai rivenditori tramite contante, pos, oppure assegni e ritorno al deposito di Casoria per la consegna dei soldi incassati, scarico merce non consegnata e pulizia furgone, nonché eseguendo tutti i compiti accessori ed annessi alla sua qualifica di operaio, livello 5 del CCNL per i dipendenti del settore “Autotrasporti Merci e Logistica”; di aver svolto il lavoro da solo, ovvero senza l'assistenza di alcun collaboratore per far fronte alle proprie mansioni, incassando quotidianamente dai commercianti somme anche contanti da Euro
2.000,00 a Euro 4.000,00 in assenza di strumentazione idonea per la sua protezione personale, e senza percepire alcuna indennità di rischio per la mansione svolta;
che il rapporto di lavoro non era contrattualizzato dal giorno 13/06/2020 al 13/07/2020 e successivamente era dapprima formalizzato per sei mesi, ovvero dal 14/07/2020 al 14/01/2021, e poi era convertito in contratto a tempo indeterminato in data 14/01/2021; che per contratto la prestazione lavorativa iniziava alle ore 7.00 e terminava alle ore 16.00 dal Lunedi al Venerdì, con un'ora di pausa dalle ore 14.00 alle ore 15.00 per un totale di 36 ore settimanali, mentre di fatto aveva lavorato dalle ore 07.00 alle ore 17.00, dal Lunedi al Venerdì e dalle ore 07.00 alle ore 16.00 il Sabato, per un totale di 10 ore giornaliere e per un totale settimanale dalle 58 ore complessive che non venivano retribuite dal datore di lavoro;
di aver usufruito solo di cinque giorni di ferie nel mese di agosto 2020 e di 15 giorni ad agosto 2021, e nient'altro durante l'anno; di non aver percepito al momento della cessazione del rapporto, avvenuto in data 14/09/2021 il TFR, la quattordicesima mensilità spettante e lo stipendio del mese di Settembre, le ferie non godute e maturate, nonché tutti i contributi previdenziali ed assistenziali;
di aver percepito durante tutto il periodo lavorativo la somma mensile di €. 1.100,00, con pagamento a mezzo bonifico e nulla per il primo mese di lavoro dal 13/06/2020 al 13/07/2020; di non aver percepito l'indennità di cassa e maneggio denaro spettante ai sensi dell'art. 15 del CCNL Logistica e trasporti, quantificata nella misura del 5% della retribuzione mensile base, mentre la seconda del 4% della retribuzione mensile e che viene corrisposta ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro;
che il rapporto di lavoro era terminato il 14/09/2021 a seguito di dimissioni rassegnate principalmente a causa dell'inasprimento dei rapporti con il datore di lavoro, che ne rendeva impossibile la prosecuzione, nonchè per il mancato pagamento della retribuzione e consegna della busta paga.
Pertanto ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo e con le modalità dedotte con inquadramento nella qualifica “operaio - 5 livello retributivo” del Contratto Collettivo Nazionale “Autotrasporti Merci e Logistica” in vigore nell'anno 2020, con condanna della società resistente in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099
c.c. 36 Cost., la somma complessiva di €. 22.209,54 al lordo degli oneri previdenziali e contributivi, comprensiva della somma spettante a titolo di TFR di €. 1.934,04 o, in alternativa condannare la società resistente a quella diversa somma che riterrà di giustizia, anche al netto degli oneri previdenziali e contributivi, oltre interessi e rivalutazione come per legge, vinte le spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi la nullità del ricorso per CP_1 violazione dell'art. 414 c.p.c. e, comunque nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'eccezione preliminare formulata dalla società resistente, relativa ad una pretesa nullità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art. 414 n.3) e 4) c.p.c., non è fondata.
Premesso che l'omessa o insufficiente allegazione delle ragioni di fatto a fondamento della domanda si riflette sulla validità del ricorso introduttivo, ex art. 156 comma 2 c.p.c., solo se ed in quanto tale atto non consenta al destinatario di individuare l'esatta pretesa della quale si chiede riconoscimento
(cfr. per tutte Cass. 10048/2001), non potendo ritenersi, in ipotesi di tal fatta, validamente instaurato il contraddittorio, deve osservarsi come nella specie risultino chiaramente delineati sia il petitum, nella sua portata sostanziale e processuale, che la causa petendi, avendo indicato l'attore in maniera sufficientemente chiara il tipo di rapporto intercorso con la convenuta ed i singoli titoli posti a fondamento delle pretese economiche azionate.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Ai fini di un corretto iter motivazionale appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697
c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, anche solo implicita, da parte del convenuto ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Venendo alla fattispecie di causa, deve rilevarsi come la documentazione depositata e le emergenze della prova orale consentono di ritenere provato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (per 40 ore settimanali) per l'intero periodo dedotto in ricorso, a partire dal 13.06.2020, ossia prima del formale inquadramento avvenuto il 14.07.2020 (cfr. buste paga in atti ed estratto contributivo) e fino al 14.09.2021. Inoltre, risulta confermato che il ricorrente ha svolto mansioni di conducente di furgone addetto al trasporto di bibite, inquadrato nel V livello del CCNL per i dipendenti del settore “Autotrasporti Merci e Logistica” (cfr. contratto di assunzione) e tale circostanza non è stata neppure contestata dalla società resistente.
Invero come dichiarato dal teste , che ha lavorato per la dal novembre Testimone_1 CP_1
2019 a maggio 2022 “adr. il ricorrente ha iniziato a giugno 2020 ed ha lavorato fino a luglio/settembre
2021; adr. ha dato le dimissioni perché litigava con , che è il socio, amico del titolare Pt_1 CP_2 dell'azienda, direttore generale della stessa;
adr. io facevo l'autista come;
adr. siamo stati Pt_1 anche 9/10 autisti nei periodi più pieni, in quelli meno pieni anche 3/4, c'era un turn-over; adr. quando
è entrato eravamo circa 10, quando è andato via 5/6; adr. guidavamo tutti i mezzi in possesso Pt_1 dell'azienda; adr. di solito io e guidavamo un Ford cassonato che conteneva dalle 6 alle 8 Pt_1 pedane di merce;
adr. per la guida di questo mezzo veniva richiesta una patente speciale che né io né
avevamo; adr. noi abbiamo solo la patente B;
(….); adr. le direttive di lavoro erano impartite Pt_1 da che era il responsabile degli autisti e gestiva le consegne, i giri;
(…); adr. Controparte_3 consegnavamo bibite;
adr. a seguito della consegna della merce incassavamo il denaro in contati o con assegni;
adr. io come il ricorrente ed altri autisti non avevamo un sistema di sicurezza per l'incasso; adr. il sistema di sicurezza è stato da noi espressamente richiesto ma non ci è mai stato riconosciuto;
adr. il consegnava al centro storico e le sue consegne le faceva da solo (…)”. Parte_1
Anche il teste , dipendente della società resistente con mansioni di responsabile di Testimone_2 magazzino ha confermato che “adr. il ricorrente ha lavorato da noi per il periodo dal 2020/2021; adr. era autista, guidava un furgone per il quale era richiesta la patente b;
adr. il ricorrente trasportava bibite;
adr. i furgoni dell'azienda erano tipo Doblò, Ducato, piccoli;
adr. gli autisti lavoravano su due turni dalle 7:00 alle 16:00 e dalle 11:00 alle 20:00; adr. il numero massimo di autisti in azienda è stato di 8 autisti;
adr. nel periodo in cui ha lavorato il c'erano 8 autisti;
adr. i turni li organizzavo Parte_1 io;
(…) adr. la ha solo furgoni che si guidano con patente b, perché possono trasportare CP_1 fino a 35 quintali a pieno carico;
adr. la patente b è richiesta indipendentemente alla grandezza del furgone, basta che si rispetti il carico di 35 quintali;
(...) adr. le consegne venivano effettuate a Napoli,
Caserta ed è capitato qualche volta nel basso Lazio;
adr. indipendentemente dal luogo di consegna l'orario lavorativo era sempre lo stesso;
adr. se gli autisti del primo turno non riuscivano ad effettuare tutte le consegne, queste passavano al secondo turno (…)”.
Le deposizioni testimoniali in atti non confermano, invece, le allegazioni attoree in punto di orario di lavoro osservato.
Come è noto, il compenso per il lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231;
Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88,
n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. Lav., 17 ottobre 2001 n. 12695).
Occorre, poi, evidenziare che nelle ipotesi di lavoro discontinuo, come quella di autista adibito al trasporto di merci, con riguardo alla prova circa le modalità e dei tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'inizio e la fine del servizio, in modo da consentire di distinguere tra le ore di effettivo lavoro e quelle di riposo, non è sufficiente provare l'orario di inizio e di fine dei viaggi, perché è normale che in tale intervallo di tempo vi siano delle pause di inattività (Cass., sez. lav., 20 aprile 2004, n. 7577).
Pertanto, le attese non lavorate non si computano nell'orario di lavoro effettivo, ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario (sulla base del contratto collettivo applicabile o ai sensi dell'art. 2108 c.c.), nel caso in cui il dipendente sia rimasto, in tali frangenti temporali, libero di trascorrere le pause senza alcun vincolo di disponibilità nei confronti del datore di lavoro, salvo che il dipendente, ovviamente, provi il contrario. Ne discende che con riferimento alle attese non lavorate, durante le quali il dipendente in tesi può reintegrare con pause di riposo le energie psico- fisiche consumate, non è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario.
Nel caso di specie le risultanze della prova testimoniali in atti non confermano l'orario di lavoro come dedotto in ricorso: generiche sul punto sono le dichiarazioni del teste , il quale Testimone_1 vagamente riferisce che il ricorrente, così come gli altri autisti finivano in orari diversi a seconda delle consegne da effettuare e dal traffico e che in genere il lavoro terminava alle 19.30 o anche mezz'ora prima o dopo, mentre il sabato anche alle 18:00 (cfr. verbali delle deposizioni testimoniali in atti secondo cui “(…) adr. lavoravamo dal lunedì al sabato, dalle 7:00/8:00 di mattina sino alle 19:30, poteva capitare di finire mezz'ora prima o dopo, come un'ora -due ore dopo, dipendeva dai giri, dai clienti, dal traffico;
adr. il sabato finivamo un po' prima di solito alle 15:00/16:00, ma poteva capitare anche alle 18:00 se c'era traffico;
adr. i camion li prendevamo alle 7:00 del mattino nel deposito che si trova alla via Sannitica a Casoria e quando andavamo a Formia nel periodo estivo, da giugno a settembre, iniziavamo anche alle ore 5:30/6:00; adr. faceva le consegne in Campania, Pt_1 consegnava nella zona di Napoli centrale e provincia, Caserta, Avellino è capitato raramente così come Sorrento, per un paio di volte;
adr. fuori dalla Campania ha consegnato prevalentemente a
Formia e Gaeta, è capitato di consegnare al duty free di Roma;
adr. i giri cambiavano perché dipendeva dai rappresentanti che potevano cambiare (…)”. Il teste inoltre riferisce sul punto circostanze non precise, delle quali in parte non ha conoscenza diretta, essendo egli addetto a percorrere tratte diverse, e comunque non pienamente coincidenti con quelle effettuate dal ricorrente che, come precisato, viaggiava da solo. Il teste ha poi dichiarato che il aveva effettuato Parte_1 anche consegne al di fuori della Regione Campania e diversamente da quanto indicato in ricorso.
Le predette circostanze non hanno trovato conferma neppure nella deposizione del teste
[...]
, fratello del ricorrente ed estraneo all'organizzazione aziendale che ha riferito in maniera Tes_3 generica e lacunosa “(…) adr. So che mio fratello ha lavorato per la dal giugno 2021 a CP_1 settembre 2022; adr. So che mio fratello faceva l'autista; adr. Sono a conoscenza di queste circostanze perché lo accompagnavo ogni mattina a lavoro;
la sede dell'azienda era a Casoria alla via Sannitica.
Io lo accompagnavo perché abbiamo una sola auto e la condividiamo;
adr. La mattina lo accompagnavo a lavoro verso le 7:00 e lo andavo a prendere di sera verso le 20:00; adr. Ho visto mio fratello per strada mentre guidava poiché passava fuori al salone dove lavoro come barbiere;
adr. Il salone si trova nei pressi di Piazza Carlo III;
adr. A volte al rientro lo aspettavo fuori e quindi l'ho visto rientrare con il furgone;
ads. So che lavorava da solo. Guidava un furgone bianco un Volkswagen
o un Piaggio più piccolo con il telone rosso;
adr. So che i giri li faceva da solo;
adr. So che per la maggior parte delle volte era a Napoli centro es. Quartieri spagnoli;
a volte capitava anche di fare qualche giro in provincia, ad esempio so che andava a Caserta;
adr. So che i responsabili che gli davano le direttive erano e;
adr. Conosco perché è mio amico e CP_2 Controparte_4 CP_3 ho visto nascere con lui l'azienda; adr. all'inizio era solo, poi è diventato responsabile degli CP_3 autisti;
adr. Mio fratello trasportava bibite e vini;
(…); adr. Lavorava dal lunedì al sabato ed il sabato finiva verso le 14:00; adr. Non so se avesse una pausa perché come ho detto lo accompagnavo di mattina e lo andavo a prendere di sera;
(…); adr. Il cancello dove accompagnavo mio fratello era nero, io lo accompagnavo nello spiazzale dell'azienda e mio fratello aveva il furgone parcheggiato nel deposito di fronte al cancello;
adr. Di sera quando andavo a prendere mio fratello lo aspettavo nel piazzale, mi facevano entrare perché conoscevo tutti (…)”. Da tali deposizioni, quindi, non è dato desumere né la portata temporale della prestazione, né le modalità di effettivo espletamento della stessa, sicché deve ritenersi non raggiunta la prova dell'osservanza dell'orario di lavoro dedotto in ricorso.
L'orario decritto dai testi non ha trovato riscontro neppure nella dichiarazione del teste di parte resistente che diversamente ha confermato un orario compatibile con quello risultante dalle buste paga “cfr. dichiarazione teste secondo cui “ adr. gli autisti lavoravano su due turni Testimone_2 dalle 7:00 alle 16:00 e dalle 11:00 alle 20:00; (…) adr. nel periodo in cui ha lavorato il Parte_1
c'erano 8 autisti;
adr. i turni li organizzavo io;
(…) adr. il ricorrente non ha mai osservato lavoro straordinario perché ha lavorato durante il periodo covid, e quindi nessuno faceva lavoro straordinario;
adr. la è aperta dal lunedì al sabato ma gli autisti lavorano 5 giorni a CP_1 settimana con un giorno di riposo a turno;
adr. il sabato si lavora solo di mattina dalle 7:00 alle 16:00; adr. il giro era quello ma poteva anche terminare prima e nel caso svuotavano il furgone;
adr. tutti gli autisti avevano un'ora di pausa pranzo (…)”.
Dalle osservazioni che precedono deriva, quindi, il rigetto di ogni domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive relative al lavoro straordinario.
Con riguardo poi alla indennità di cassa e maneggio denaro, reclamata dal ricorrente per il costante maneggio di danaro, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Poiché l'indennità di maneggio di denaro costituisce un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, le condizioni per
l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale” (cfr. Cass. 17 aprile 2004, n. 7353) e che:
“L'indennità di cassa, esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, indica tutte quelle indennità previste dai contratti collettivi che, quale che sia il nomen iuris adoperato dalle parti (indennità di maneggio del denaro, indennità di cassa, indennità di rischio, indennità di cassa e di maneggio del denaro), sono collegate al maneggio del denaro quale mansione normale o prevalente del lavoratore, con connessa responsabilità dello stesso, e sono erogate in relazione al rischio che è connaturato a tale attività” (Cass. 23 novembre 1995, n. 12119).
Ebbene, nel caso di specie, l'art. 15 del CCNL Logistica quantifica l'indennità di cassa CP_5 nella misura del 5% della retribuzione mensile base, e l'indennità da maneggio denaro nella misura del 4% della retribuzione mensile, che viene corrisposta ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro.
Osserva il Tribunale che, ai sensi del citato CCNL, i presupposti del diritto sono: 1) l'espletamento da parte del dipendente di un'attività lavorativa che sia inquadrabile come attività di "maneggio di denaro"; 2) la "normalità" di svolgimento di detta attività; 3) la previsione di "oneri per errori". L'indennità spetta quindi al dipendente che maneggi il danaro alla stregua di una mansione continuativa e non occasionale o saltuaria e laddove lo stesso assuma la responsabilità finanziaria degli errori, in modo che le normali mansioni del dipendente siano quelle estrinsecantesi obiettivamente in forma di pagamenti e riscossioni.
Tale attività deve essere fonte di responsabilità per errori, anche nella determinazione delle somme pagate o riscosse, ed al contempo costituisce maggior impegno per la tensione particolare e la conseguente maggiore diligenza che richiede nel prestatore d'opera.
Con riferimento a tali presupposti, il ricorrente non ha sufficientemente allegato né provato di essere stato gravato da “onere per errori”. Si ritiene quindi che lo stesso si sia limitato allo svolgimento esclusivo di mansioni di “autista di furgone”, in quanto addetto al trasporto di bibite, ossia prestazioni ben diverse dal normale svolgimento di attività contabile, con obbligo di rendiconto e responsabilità finanziaria.
Pertanto, il semplice maneggio del denaro da parte del ricorrente, come emerso dalla istruttoria, non
è sufficiente per riconoscere l'indennità, non costituendo la prestazione prevalente della mansione, tale da ritenere immanente alla attività stessa una responsabilità che deriva direttamente dalle norme codicistiche che obbligano il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta
(art. 2104 c.c.). Ed infatti la prestazione fondamentale del ricorrente era solo quella di consegnare bibite, mentre il ricevimento del denaro da parte del cliente aveva un ruolo accessorio e complementare, neppure avvenuto con continuità (cfr. dichiaraz. teste secondo Testimone_2 cui “adr. gli autisti incassavano le somme o in contanti o con assegni o con il pos;
adr. non hanno sistemi di sicurezza per l'incasso; adr. a me non è stata mai fatta alcuna richiesta di sistemi di sicurezza per l'incasso; adr. l'incasso dipende dai periodi, ad esempio, nel periodo natalizio potevano incassare anche qualche migliaio di euro, nei periodi invernale mesi di gennaio febbraio quasi niente”) e senza responsabilità dell'incasso.
Ciò posto deve evidenziarsi che dalla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 13/06/2020 al 14/09/2021 (data delle dimissioni), avente ad oggetto l'espletamento di mansioni riconducibili al V liv. CCNL Autotrasporti (in atti), deriva la fondatezza della pretesa attorea relativa al pagamento delle differenze retributive ivi compreso la retribuzione per il mese di giugno 2020 e settembre 2021, dei ratei di 13° e 14° mensilità (attesi i richiami ad emolumenti di natura contrattuale, rinvenibili in busta paga, da cui è ragionevole desumere l'applicazione in via diretta del CCNL cit.), avendo il ricorrente dichiarato di aver percepito la somma mensile di € 1.100,00, inferiore a quella spettante prevista per contratto e del TFR ed in assenza di prova del relativo pagamento. Non essendo stata raggiunta alcuna prova in ordine all'espletamento dell'orario di lavoro dedotto in ricorso, alcuna differenza va, invece, riconosciuta a titolo di lavoro straordinario.
Devono essere riconosciuti gli emolumenti relativi all'indennità sostitutiva di ferie non godute, come risultanti dai conteggi depositati e corrispondenti ai giorni di ferie residue (15,50) risultanti dal cedolino paga dicembre 2020 e dall'ultimo cedolino paga ottobre 2021 in atti, avendo peraltro l'istruttoria confermato il godimento da parte del ricorrente di soli 15 giorni di ferie all'anno nel mese di agosto.
Per la quantificazione degli importi per tali titoli spettanti può farsi utile riferimento alle basi di calcolo, riportate nei conteggi allegati al ricorso introduttivo, da ritenersi affidabili, dalle quali il giudicante, per il periodo oggetto di accertamento, ha provveduto ad espungere le somme non oggetto di riconoscimento nella presente sede.
Risulta quindi un residuo credito a favore dell'istante pari ad euro:
- 5.268,55 euro a titolo di differenze retributive (retribuzione ordinaria da giugno 2020 a settembre 2021)
- 1.843,48 euro a titolo di 13 ° mensilità;
- 1.946,66 euro a titolo di 14° mensilità;
- 900,70 euro a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute;
- 1.829,77 euro a titolo di TFR;
Non avendo parte convenuta comprovato il pagamento dei predetti importi la stessa deve dunque essere condannata al pagamento in favore dell'istante del complessivo importo pari ad euro 11.789,16 per le causali di cui in motivazione. Sulle singole componenti del credito, rivalutate annualmente, sono dovuti ex art. 429 comma 3 c.p.c. interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti, con condanna della società resistente al pagamento del residuo che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di euro 11.789,16 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
b) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la società resistente al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari. Si comunichi.
Aversa, 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano